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IL 5 X MILLE STUDIO MONTANELLI1. 2 IL 5 X MILLE La finanziaria 2014 ha confermato anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione.

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1 IL 5 X MILLE STUDIO MONTANELLI1

2 2 IL 5 X MILLE La finanziaria 2014 ha confermato anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5‰ IRPEF. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, con particolare riguardo agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche, in merito ai termini per gli adempimenti richiesti ai fini dell’ammissione al beneficio. Detti soggetti devono presentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 7.5.2014 e una specifica dichiarazione sostitutiva entro il 30.06.2014 In caso di omissione dei predetti adempimenti, è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione entro il 30.9.2014 con il versamento della sanzione pari a € 258.

3 STUDIO MONTANELLI3 IL 5 X MILLE L’art. 1, comma 205, Finanziaria 2014 ha confermato anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5‰ dell’IRPEF, in base alle scelte espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, prevedendo, in particolare che: ”Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, … relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 …”.

4 STUDIO MONTANELLI4 IL 5 X MILLE L’assetto normativo e le procedure per accedere al riparto dei fondi degli anni scorsi sono quindi sostanzialmente confermati. Con la Circolare 20.3.2014, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate, rinviando ai chiarimenti già forniti nella Circolare 21.3.2013, n. 6/E relativamente ai soggetti beneficiari, ha fornito una sintesi degli adempimenti necessari per l’ammissione alla ripartizione del 5‰ con particolare riguardo agli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, nonché evidenziato le novità attinenti la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari. Inoltre, ha confermato le modalità di accesso al beneficio, che ” rimangono immutate” rispetto a quanto previsto in precedenza. Si rammenta che le modalità di effettuazione degli adempimenti da parte degli altri soggetti “sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza”.

5 STUDIO MONTANELLI5 I possibili destinatari del 5 x mille Nel 2014 il contribuente potrà scegliere di destinare la quota pari al 5‰ dell’IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2013 (mod. 730/2014 – mod. UNICO 2014) alternativamente: a) al sostegno degli enti del volontariato, ossia: - organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS; - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;

6 STUDIO MONTANELLI6 I possibili destinatari del 5 x mille - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91; - organizzazioni non governative riconosciute idonee ex Legge n. 49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri; - cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con DM 23.6.2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il 100% dalle stesse cooperative sociali; - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7, Legge n. 383/2000; - associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati al citato art. 10, comma 1, lett. a);

7 STUDIO MONTANELLI7 I soggetti destinatari del 5 x mille b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università; c) al finanziamento della ricerca sanitaria; d) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; e) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale; f) al sostegno degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

8 STUDIO MONTANELLI8 L’iscrizione nell’elenco dei possibili beneficiari Per beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ i possibili destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente stilati per ciascuna “categoria” di soggetti. A tal fine si rammenta che: ⇒ gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 7.5.2014; ⇒ gli enti della ricerca scientifica e dell’Università devono presentare un’apposita domanda al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entro il 30.4.2014;

9 STUDIO MONTANELLI9 L’iscrizione nell’elenco dei possibili beneficiari ⇒ gli enti della ricerca sanitaria, in linea generale, non devono presentare la domanda di iscrizione in quanto provvede direttamente il Ministero della Salute a stilare l’elenco dei possibili beneficiari. L’ente interessato deve presentare la domanda al predetto Ministero soltanto se non risulta iscritto nell’elenco pubblicato lo scorso anno, entro il 30.4.2014; ⇒ gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici devono presentare la domanda al Ministero per i beni culturali entro il 31.5.2014; ⇒ tutti i Comuni sono possibili beneficiari del 5‰ per le attività sociali svolte e quindi per gli stessi non viene istituito alcun elenco e non è previsto alcuno specifico adempimento.

10 STUDIO MONTANELLI10 ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Come sopra evidenziato, per poter essere iscritti nell’elenco delle ONLUS e degli enti del volontariato ovvero in quello delle associazioni sportive dilettantistiche è necessario presentare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 6/E: per gli enti del volontariato, al fine di beneficiare del 5‰: la tipologia dell’ente deve essere espressamente indicata nella Sezione I del modello della domanda di iscrizione; l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi albi, elenchi e registri, compreso il registro delle persone giuridiche, deve sussistere al momento della presentazione della domanda o al termine fissato per la relativa presentazione;

11 STUDIO MONTANELLI11 ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento dell’attività in uno dei settori previsti dal citato art. 10, D.Lgs. n. 460/97: − deve risultare espressamente dallo statuto; − deve essere riscontrabile, in concreto, nell’attività effettivamente esercitata; − non deve avere carattere meramente occasionale e marginale. Dall’assenza dello scopo di lucro deriva il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli utili / avanzi di gestione e, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad un altro ente con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità;

12 STUDIO MONTANELLI12 ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Le associazioni sportive dilettantistiche che possono beneficiare della ripartizione del 5‰ sono quelle riconosciute dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, a condizione che: sia presente il settore giovanile; siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgano prevalentemente una delle seguenti attività: − avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; − avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni; − avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

13 STUDIO MONTANELLI13 DOMANDA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione agli elenchi per la ripartizione del 5‰ va presentata: all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dall’ente interessato (abilitato ai servizi telematici e dotato di pin code) ovvero tramite un intermediario abilitato; attraverso l’apposito software “5 per mille” disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Entro 5 giorni dall’invio il sistema telematico restituisce la ricevuta attestante l’esito della trasmissione; se l’invio non è andato a buon fine, è necessario verificare il motivo dello scarto e provvedere al reinvio della domanda.

14 STUDIO MONTANELLI14 DOMANDA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione va inviata utilizzando l’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet entro il 7.5.2014 Il modello per l’iscrizione è unico sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche ed è costituito da 2 Sezioni: la Sezione I “Riservata a: ONLUS ed enti di volontariato”; la Sezione II “Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche”. N.B. La presentazione della domanda di iscrizione va effettuata anche dai soggetti che risultano già iscritti negli elenchi stilati gli anni scorsi allo stesso scopo.

15 STUDIO MONTANELLI15 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Entro il 30.06.2014, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell’ente è tenuto ad inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, con allegata la fotocopia, non autenticata, del proprio documento di identità, al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5‰. In particolare la dichiarazione in esame va presentata: alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, da parte degli enti del volontariato. N.B. In tale dichiarazione il rappresentante legale deve attestare che l’ente è iscritto nell’anagrafe, elenco o registro come previsto dalle disposizioni che disciplinano il settore di attività di appartenenza dell’ente;

16 STUDIO MONTANELLI16 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. La dichiarazione va presentata: esclusivamente a mezzo raccomandata A/R per le associazioni sportive dilettantistiche; ovvero mediante raccomandata A/R oppure tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014” ed allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell’originale sottoscritto dal rappresentante legale nonché della copia del documento di identità per gli enti del volontariato.

17 STUDIO MONTANELLI17 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA N.B. La fotocopia del documento di identità del rappresentante legale va sempre allegata, ancorché lo stesso non sia variato rispetto all’anno precedente. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate fornisce un modello parzialmente precompilato, differenziato per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, con le informazioni fornite in sede di iscrizione all’elenco.

18 STUDIO MONTANELLI18 COMUNICAZIONE DELLE COORDINATE PER L’ACCREDITO DELLE SOMME L’ente del volontariato può comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario / postale per l’accredito delle somme spettanti, utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione, da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero tramite i servizi telematici (Entratel o Fisconline).

19 STUDIO MONTANELLI19 COMUNICAZIONE DELLE COORDINATE PER L’ACCREDITO DELLE SOMME Qualora l’ente non effettui detta comunicazione o non disponga di un c/c, l’erogazione delle somme sarà effettuata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con modalità alternative. N.B. Qualora l’ente abbia già comunicato, in precedenza, le coordinate del c/c, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento, salvo che siano intervenute variazioni nel c/c di riferimento, che devono essere comunicate con le medesime modalità sopra evidenziate. Nel caso in cui siano state comunicate più coordinate per uno stesso soggetto, saranno tenute in considerazione quelle comunicate per ultime.

20 STUDIO MONTANELLI20 RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE I soggetti che ricevono il contributo del 5‰ IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un apposito rendiconto nel quale va riportato, in modo “chiaro e trasparente”, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l’effettivo impiego dell’importo ricevuto. In merito si rammenta che, in base a quanto previsto dall’art. 12, DPCM 23.4.2010: tutti i soggetti sono tenuti a redigere e conservare tale documentazione per 10 anni; …

21 STUDIO MONTANELLI21 RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato al Ministero competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso, soltanto se l’importo percepito è pari o superiore a € 20.000. N.B. Gli enti che hanno percepito un importo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma non hanno l’obbligo di presentarlo. Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/, è disponibile il modello con le relative istruzioni e linee guida da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che, nei casi previsti, dovrà essere inviato all’indirizzo dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale.

22 STUDIO MONTANELLI22 REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI “INCOMPLETE” L’agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E in esame, conferma anche per il 2014 la possibilità, per gli enti che non abbiano assolto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti, di sanare le irregolarità commesse ai fini dell’ammissione al beneficio. In particolare: ƒ - non sia stata presentata la domanda di iscrizione entro il 7.5.2014; ƒ - non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva entro il 30.06.2014; ƒ - alla dichiarazione sostitutiva non sia stata allegata la copia del documento di identità del rappresentante legale; è possibile sanare tali irregolarità entro il 30.9.2014, con le medesime modalità previste per l’invio originario.

23 STUDIO MONTANELLI23 REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI “INCOMPLETE” A tal fine è necessario che: sussistano i requisiti sostanziali; entro il 30.9 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti con allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale); sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 258, utilizzando il codice tributo “8115”, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.

24 STUDIO MONTANELLI24 REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI “INCOMPLETE” Va evidenziato che: ⇒ possono fruire di tale regolarizzazione tutti gli enti possibili destinatari del 5‰, qualunque sia la categoria di appartenenza; ⇒ i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono sussistere alla data originaria di scadenza degli adempimenti previsti.

25 STUDIO MONTANELLI25 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate saranno pubblicati gli elenchi: degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione alla ripartizione del 5‰, distinti per categoria (enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche), entro il 14.5.2014. Con particolare riferimento agli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, la Circolare n. 7/E in esame precisa che il relativo elenco, “corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione" trasmesse entro il 20.5.2014, sarà pubblicato entro il 26.5.2014.

26 STUDIO MONTANELLI26 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI N.B. Qualora il rappresentante legale ravvisi, nell’elenco pubblicato dall’Agenzia entro il 14.5.2014, errori nei dati, può chiedere la correzione degli stessi entro il 20.5.2014 alla competente DRE, utilizzando il mod. AA7/10 – AA5/6; alla conclusione dell’attività di controllo, saranno pubblicati gli elenchi degli enti ammessi / esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con indicazione “delle scelte attribuite e dei relativi importi”, Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione, entro il 30.9.2014, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. N.B. Gli elenchi degli enti di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

27 STUDIO MONTANELLI27 TABELLA RIEPILOGATIVA

28 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO CIRCA LA DESTINAZIONE DEL 5‰ STUDIO MONTANELLI28

29 STUDIO MONTANELLI29 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO I soggetti beneficiari del 5‰, sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento contabile, denominato «rendiconto». Tale obbligo di redazione del rendiconto decorre a partire dall’anno finanziario 2008. N.B.: fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, così come stabilito dal decreto del Ministero Dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all’articolo 3, sono tenute ad assolvere all’obbligo a partire dall’anno finanziario 2006.

30 STUDIO MONTANELLI30 SOGGETTI TENUTI A REDIGERE IL RENDICONTO Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del 5‰ dell’Irpef ai sensi delle leggi e dei successivi atti normativi sono tenuti ad assolvere l’obbligo ed a predisporre distinti rendiconti per ciascuna delle annualità di riferimento. Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto la quota del 5‰ dell’Irpef provvedendo, in seguito, a disporne a favore degli enti federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha presentato la domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

31 STUDIO MONTANELLI31 FAC-SIMILE DI RENDICONTO Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell’assolvimento del proprio obbligo. Il fac-simile è composto di due parti: - nella prima tabella intitolata “Anagrafica” devono essere inserite le informazioni che permettono l’individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l’ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax), nonché gli scopi sociali; - nella seconda tabella intitolata “Rendiconto delle spese sostenute” vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, di cui va specificata la data di percezione del contributo; in questa griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo (si veda infra per una sintetica esplicazione circa le modalità di compilazione).

32 STUDIO MONTANELLI32 DOVE TROVARE IL FAC-SIMILE Il modello di rendiconto è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it (area sociale) > 5 per mille > la rendicontazione), sia dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille) e dal Forum del Terzo Settore (www.forumterzosettore.it).www.lavoro.gov.it

33 STUDIO MONTANELLI33 ALLEGATI AL RENDICONTO Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, deve essere corredato dalla copia semplice di un valido documento di identità del rappresentante legale e dalla relazione di cui al punto successivo.

34 STUDIO MONTANELLI34 RELAZIONE DESCRITTIVA – PRIMA DEL 17/07/2013 Qualora l’ente rediga il rendiconto secondo il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed inserisca importi: al punto 4 (Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale) e/o al punto 5 (Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale). dovrà predisporre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati ed indicare, per ciascuno di essi, il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa (per esempio, esposizione dei progetti realizzati; elenco degli enti a cui sia stata trasferita parte della quota e relativo ammontare).

35 STUDIO MONTANELLI35 RELAZIONE DESCRITTIVA – DOPO IL 17/07/2013 Sempre obbligatoria L’ente nel redigere il rendiconto dovrà predisporre una relazione descrittiva, per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.

36 STUDIO MONTANELLI36 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO Il rendiconto può essere predisposto utilizzando il modello messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero elaborando un proprio documento in cui siano esposte in modo chiaro le spese che sono state sostenute con la quota del “5‰ dell’Irpef”. Nel caso si intenda usare il modello ministeriale, si raccomanda di scaricarlo e di procedere alla compilazione nel formato elettronico.

37 STUDIO MONTANELLI37 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO Di seguito viene fornito un esempio di rendiconto: ANAGRAFICA Denominazione Sociale (eventuale acronimo e nome esteso) ASSOCIAZIONE XXXYYY C.F. del soggetto beneficiarioXXXXXXXXXXXXXX IndirizzoVIA Del fosso, 2 Città00198 Roma N. Telefono06-xxxxxxxxxxxx N. Fax06-xxxxxxxxxxxx Indirizzo e-mailxxx@gmail.com Nome del Rappresentante LegaleMario Rossi C.F. del Rappresentante LegaleXXXXXXXXXXXXXX

38 STUDIO MONTANELLI38 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI Anno finanziario 2008 Data di percezione …/2012 IMPORTO PERCEPITO € 18.000,00 1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) NB: nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato Assicurazione volontari € 5.000,00 Rimborsi spese volontari € 8.500,00 2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) Pulizia sede € 1.000,00

39 STUDIO MONTANELLI39 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO CONTINUAZIONE… Cartoleria € 500,00 3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) Acquisto computer 3.000,00 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale NB: in caso di erogazione liberali ad altri enti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato … € 5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale … € 6, accantonamento TOTALE SPESE € 18.000,00 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE MARIO ROSSI

40 STUDIO MONTANELLI40 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PUNTO 6 – novità È possibile per le associazioni beneficiare del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare ilo verbale dell’organo competente previsto dallo statuto in cui viene deliberato l’ accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre l’ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme È obbligatorio comunque spendere le somme entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

41 STUDIO MONTANELLI41 MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO Ricorrendo alla apposita funzione del programma Word o di altro programma utilizzato dall’ente, è possibile inserire sotto ogni voce di spesa ulteriori righe al fine di fornire informazioni di dettaglio, così come illustrato dalle due righe evidenziate in rosso che sono state aggiunte sotto la voce “Risorse umane” e sotto la voce “Costi di funzionamento”.

42 STUDIO MONTANELLI42 VOCI DI SPESA DEL FAC-SIMILE DI RENDICONTO I costi che devono comparire nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del “5‰ dell’Irpef” e possono derivare anche da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima di aver riscosso il beneficio. Nella tabella intitolata “Rendiconto dei costi sostenuti” sono state inserite alcune voci di spesa con una breve esemplificazione del tipo di costi da ricondurvi: - risorse umane: a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l’ente (per esempio, retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l’assicurazione dei volontari); attenzione per costi > 50% …

43 STUDIO MONTANELLI43 VOCI DI SPESA DEL FAC-SIMILE DI RENDICONTO - costi di funzionamento: a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli); - acquisto beni e servizi: a questa voce si riconducono le spese per l’acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per occasionali prestazioni di lavoro);

44 STUDIO MONTANELLI44 VOCI DI SPESA DEL FAC-SIMILE DI RENDICONTO - erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: questa voce di costo permette di rendicontare le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o di tutta la quota del 5‰ dell’Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato); in caso di erogazioni allegare bonifico in copia. - altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: questa voce ha carattere residuale e vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall’ente per realizzare progetti o programmi).

45 STUDIO MONTANELLI45 VOCI DI SPESA DEL FAC-SIMILE DI RENDICONTO Così come disposto all’articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all’assegnazione delle quote del “5‰ dell’Irpef” per l’anno finanziario 2010, a partire da questa annualità non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

46 STUDIO MONTANELLI46 ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO Solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia redatto il sociale ……. l’obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio sociale. - Qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell’associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso - Qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito, dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto

47 STUDIO MONTANELLI47 ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO N.B.: in considerazione del fatto che la riscossione della devoluzione del “5‰ dell’Irpef” può cadere in prossimità della chiusura della gestione sociale e che, pertanto, il bilancio di esercizio può non rendere conto dell’utilizzo dell’intero ammontare della quota percepita, l’obbligo è assolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio di esercizio dell’anno successivo. Il trattamento dei dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto si tratta di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

48 STUDIO MONTANELLI48 OBBLIGO DI INVIO DEL RENDICONTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE Fermo restando l’obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito: per l’anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000,00 per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000,00 sono tenuti a trasmettere il resoconto e la documentazione da allegare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

49 STUDIO MONTANELLI49 OBBLIGO DI INVIO DEL RENDICONTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE Si raccomanda la trasmissione per posta A/R e CARTACEA (non + elettronica). A: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali Divisione I Via Fornovo 8 00192 ROMA Apponendo sulla busta la dicitura «Rendiconto 5 per mille dell’Irpef»

50 STUDIO MONTANELLI50 TERMINI PER LA REDAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL RENDICONTO Il rendiconto della destinazione delle quote del 5‰ dell’Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall’effettiva percezione dell’importo spettante e, ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell’importo registrato dalla competente Tesoreria. (Per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell’ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011). La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati da parte dei soggetti che vi sono tenuti deve avvenire al più tardi nei trenta giorni successivi al compimento dell’anno di riscossione dell’importo. (Continuando l’esempio di cui sopra, la ricezione della documentazione da parte dell’Amministrazione competente dovrà avvenire entro il 30 novembre 2011).

51 STUDIO MONTANELLI51 ULTERIORI ADEMPIMENTI I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “5‰ dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento. (Secondo il nostro esempio l’anno è il 2008). Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

52 STUDIO MONTANELLI52 CONTROLLI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di: - chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore ad € 15.000,00 per l’anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive); - acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all’invio del rendiconto e degli eventuali allegati; - compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell’organizzazione in cui sia conservata.

53 STUDIO MONTANELLI53 SANZIONI Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i contributi erogati sono oggetto di recupero, tra gli altri casi, quando: - le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti; - i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti; - a seguito di controlli l'ente beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio; - gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000 per l’anno finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, l’eventuale relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione richiesta; - in caso di dichiarazioni mendaci.

54 STUDIO MONTANELLI54 PROCEDURA DI RECUPERO DELLE EROGAZIONI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa contestazione, dà luogo ad un procedimento in contraddittorio e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del beneficio; nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci, inoltre, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. Il beneficiario è tenuto a riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale. Qualora l'obbligato non ottemperi al versamento nel termine dei sessanta giorni, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al beneficio stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, maturati dalla data della indebita percezione delle somme.


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