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“Tu chiamale se vuoi….. VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA.

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1 “Tu chiamale se vuoi….. VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA

2 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 2 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Fra gli obblighi del datore di lavoro dettati dall’art. 4 ricorre quello di nominare il medico competente nei casi previsti dall’art. 16. Il D. Lgs. 626/1994

3 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 3 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Secondo la ridetta norma, il medico competente attua la sorveglianza sanitaria “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

4 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 4 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA La sorveglianza sanitaria consta di accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori per controllare il loro stato di salute ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

5 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 5 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Il personale delle aziende di trasporto si sottopone, in attuazione dell’art. 9, commi 3 e 4 D.P.R. 753/1980, alle visite mediche dirette ad accertare l’idoneità psico-fisica ed attitudinale secondo i dettami del D.M. 88/99.

6 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 6 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Or, mentre la sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 626/94 persegue l’obiettivo di prevenire il verificarsi di malattie o condizioni invalidanti in danno del lavoratore, le verifiche sanitarie di cui al d.m.88/99 sono volte esclusivamente alla garanzia della sicurezza dell’esercizio.

7 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 7 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Infatti, l’art. 3, punto 4 del D.M. cit. specifica che “oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa”.

8 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 8 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Pertanto la sorveglianza sanitaria non va imposta in modo generalizzato, ma prescritta solamente ove resa obbligatoria in modo specifico dalla normativa vigente (ad es. nei confronti di quelle aziende che espongono i lavoratori alle attrezzature munite di videoterminali (artt. 50 e 55), ad agenti cancerogeni mutageni (artt. 60 e 69), ad agenti chimici (artt. 72 bis e 72 decies). Il principio è ribadito anche nelle linee guida ISPESL sulle vibrazioni.

9 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 9 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Nel sistema normativo in cui il D. Lgs. 626/1994 detta i principi generali, i rischi derivanti ai lavoratori dall’esposizione a vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano – braccio ovvero al corpo intero) sono, in particolare, disciplinati dal D. Lgs. 187/2005.

10 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 10 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA (art. 7) Il datore di lavoro deve effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 626/94 nei confronti dei lavoratori che siano esposti a vibrazioni, che eccedano i limiti massimi indicati per i valori di azione all’art. 3 D. Lgs.cit. ovvero quando, secondo il medico competente, può sussistere un nesso tra l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. IL D. LGS. 187/2005:

11 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 11 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA La valutazione circa la consistenza delle vibrazioni presenti in azienda può essere effettuata sulla base dell’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro e con riferimento ad “appropriate informazioni” (dati statistici rilevati dall’ISPESL e dalle regioni o in letteratura scientifica; informazioni fornite dai fabbricanti) relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate oppure attraverso una misurazione.

12 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 12 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Le linee guida dell’ISPESL per la valutazione del rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero evidenziano un dato di stima con riferimento solamente agli autobus di tipo urbano con risultati ben inferiori alla soglia massima prescritta dall’art. 3 in rapporto ad un periodo di guida di 8 ore.

13 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 13 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Siffatti risultati hanno trovato conferma nello studio effettuato da ASSTRA con la collaborazione di alcune aziende del settore.

14 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 14 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Ne deriva che, sulla base della normativa sin qui vigente e dei dati statistici disponibili, non può affermarsi la vigenza in linea di principio di alcun obbligo di sorveglianza sanitaria in capo alle aziende di TPL.

15 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 15 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Le conclusioni sin qui sospinte sono state recepite dalla giurisprudenza amministrativa (vd. ordinanza TAR Lombardia, sez. Brescia, del 5.05.06), allorché alcune ASL, partitamente l’ASL di Brescia, hanno dettato disposizioni alle aziende di TPL nel senso di prescrivere la sorveglianza sanitaria sul proprio personale a mente dell’art. 16, D. Lgs. 626/94.

16 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 16 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA La sorveglianza sanitaria (art. 41) è effettuata dal medico competente: Nei casi previsti oltre che dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. La Commissione consultiva ha, l’altro, il compito di validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. IL NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA (D. LGS. 81/2008)

17 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 17 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Ciò premesso, nel capo specifico dedicato alle vibrazioni – normativa che sostituisce abrogandola il D. Lgs. 187/2005 – le ipotesi nelle quali è prescritta la sorveglianza sanitaria restano invariate.

18 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 18 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA Rispetto alla normativa pregressa, la misurazione dei concreti livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche è definita come il metodo di riferimento, utilizzabile “quando necessario”, rispetto alla valutazione. La valutazione non è più basata sulle “appropriate informazioni” reperibili sulla banca dati del CNR. DIFFERENZE:

19 “Tu chiamale se vuoi…..VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 19 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA In materia di rischi da esposizione alle vibrazioni meccaniche, l’entrata in vigore della nuova disciplina non modifica il principio della generale non obbligatorietà per le aziende della sorveglianza sanitaria, condizionata nello specifico al superamento di limiti massimi prestabiliti ovvero al parere motivato del medico competente. Tuttavia, la previsione della sottoposizione a visita medica a semplice richiesta del lavoratore, sia pure correlata al parere del medico competente, è destinata a sfumare il rigore di questo principio. CONCLUSIONI


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