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D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al RUMORE durante il lavoro.

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1 D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII - Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al RUMORE durante il lavoro

2 Per rumore si intende un SUONO che provoca una SENSAZIONE SGRADEVOLE, FASTIDIOSA O INTOLLERABILE.

3 SUONO È UNA OSCILLAZIONE DI PRESSIONE che si propaga in un mezzo elastico (gassoso, liquido o solido) senza trasporto di materia, ma solo di energia.

4 es. un suono trasmesso in aria; quest’ultima non subisce uno spostamento, bensì ogni sua molecola vibra intorno ad una posizione di equilibrio determinando delle piccole variazioni di pressione rispetto alla pressione media. Nel vuoto, non essendoci alcun mezzo elastico, non può esistere alcun suono.

5 Rumore UNITA’ DI MISURA a) pressione acustica di picco (ppeak) (  Pa) : valore massimo della pressione acustica istantanea b) livello di esposizione giornaliera al rumore ( LEX,8h ): [dB(A)]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w) [dB(A)]:: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore

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8 Conformi alla classe 1 delle IEC 651, IEC 804 (CEI EN 60651 e CEI EN 60804: UNI 9432) Tarati annualmente da un centro SIT (Servizio Italiano Taratura, ex D.Lgs. 273/91 o EA, European Cooperation for Accreditation) Calibrati prima e dopo le misure con un calibratore conforme alla classe 1 della IEC 942 (CEI EN 60942: UNI 9432) Misure strumentali del rumore Fonometri integratori

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12 D.Lgs. 81/2008 Art. 189 - RUMORE Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: valori inferiori di azione: L EX,8h = 80 dB(A) valori superiori di azione: L EX,8h = 85 dB(A) valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 dB(A)

13 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SEMPRE --> valutazione del rischio (misure o auto certificazione) 80 fino a 85 dB(A) informazione e formazione, visita medica su richiesta, DPI messi a disposizione >85 dB(A) visita medica obbligatoria, obbligo utilizzo DPI BONIFICHE

14 >85 dB(A) visita medica obbligatoria, obbligo utilizzo DPI BONIFICHE

15 Sostanze ototossiche Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche: a) farmaci b) tossici industriali c) alcoolici e) malattie pregresse: tifo, malaria, TBC, febbri elevate nella prima infanzia, meningiti. f) vibrazioni g) traumi cranici h) lesioni del SNC

16 Rumore Settori prioritari (UE) Trasporti (in particolare su strada ed aerei) Costruzioni Agricoltura, pesca, selvicoltura Produzione industriale di alimenti e bevande Metallurgia Istruzione Call centres Spettacolo Servizi

17 Effetti del rumore sulle persone Effetti uditivi: - modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore - IPOACUSIA) - modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto (ad esempio lacerazione del timpano). Effetti extra uditivi: - disturbi al sistema nervoso - disturbi all’organo della vista - disturbi all’apparato gastrointestinale - disturbi all’apparato cardio-circolatorio - disturbi all’apparato respiratorio ecc.

18 Effetti del rumore sulle persone Effetti uditivi: - modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore - IPOACUSIA) - modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto (ad esempio lacerazione del timpano). Effetti extra uditivi: - disturbi al sistema nervoso - disturbi all’organo della vista - disturbi all’apparato gastrointestinale - disturbi all’apparato cardio-circolatorio - disturbi all’apparato respiratorio ecc.

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20 D.Lgs. 81/2008 Art. 189 - RUMORE Misure di prevenzione e protezione 1.Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante: a) adozione di metodi di lavoro meno rumorosi; b) scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minore rumore possibile; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; ….. e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; g) riduzione del rumore tramite una migliore organizzazione del lavoro…. Vero valore limite, precise misure di prevenzione

21 D.Lgs. 81/2008 Art. 189 - RUMORE Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l’accesso è limitato. 4. Nel caso di utilizzo di locali di riposo il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo. Bonifiche oltre 85 dB(A) o 137 dB peak

22 D.Lgs. 81/2008 Art. 193 - RUMORE Uso dei dispositivi di protezione individuale Messi a disposizione a 80 dB(A) e utilizzati a 85 dB(A) 1.Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuale dell’udito conformi al titolo IV e alle seguenti condizioni: a) mette a disposizione i DPI uditivi al superamento dei valori inferiori di azione; b) fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI uditivi al superamento dei valori superiori di azione; c) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti all’atto della scelta; d) verifica l’efficacia dei DPI uditivi. 2.Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi indossati dai lavoratori solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

23 D.Lgs. 81/2008 Art. 194 - RUMORE Informazione e formazione dei lavoratori 1.Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura dei rischi; b) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio da rumore c) all’uso corretto dei DPI-u; Informazione e formazione sopra 80 dB(A)

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25 Usare correttamente gli otoprotettori richiede una formazione specifica ed efficace! NO SI

26 D.Lgs. 81/2008 Art. 196 - RUMORE Sorveglianza sanitaria 1.1) Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. (85 db(A) La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. 2. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di esposizione superiori a 80 db(A) ma inferiore a 85 db(A), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. Sorveglianza sanitaria sopra 85 dB(A)


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