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PubblicatoGiuseppa Montanari Modificato 8 anni fa
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La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa. Tale procedura si applica a particolari categorie di imprese per le quali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi che esse rispecchiano, il dissesto può produrre ripercussioni di portata generale. Regola generale è che la liquidazione coatta amministrativa esclude il fallimento. Tuttavia vi sono imprese (es. società cooperative che esercitano attività commerciale) per le quali è possibile in alternativa, la soggezione a fallimento. In tale ultimo caso, opera il principio della prevenzione: tra i due istituti prevale quello che sia stato richiesto per primo (Art. 196 L.F.). 2
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le imprese di assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) le società cooperative (Art. 2545 terdecies cod. civ.) le banche (T.U. n. 385/1993) le società fiduciarie e di revisione (L. n. 430/1986) le società di intermediazione mobiliare e le c.d. imprese di investimento (T.U. n. 58/1998) 3
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Mentre per il fallimento, unico presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, per la liquidazione coatta amministrativa può ricorrere almeno una delle seguenti ipotesi: lo stato di insolvenza violazione di norme o di atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento dell’impresa (es. esercizio dell’impresa senza autorizzazione, inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte) motivi di pubblico interesse che impongano la soppressione dell’ente 4
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La procedura si sviluppa in una sequenza di fasi, talune affidate a organi amministrativi e altre agli organi giurisdizionali; preminente comunque appare il carattere amministrativo di essa. L’autorità amministrativa: dispone la liquidazione e vigila sull’impresa (es. il Ministero del Tesoro su proposta della Banca d’Italia dispone la liquidazione delle imprese bancarie) designa il commissario liquidatore che è un pubblico ufficiale (Art. 199 L.F.) riveste i poteri e le funzioni che, nel fallimento, sono devoluti al tribunale e al giudice delegato impartisce le direttive al commissario liquidatore e autorizza la domanda di concordato L’autorità giudiziaria interviene a tutela dei diritti dei creditori e dei terzi e in particolare: nell’accertamento dello stato di insolvenza nelle decisioni in ordine alle opposizioni e alle impugnazioni relative allo stato passivo nelle decisioni sulle contestazioni avverso il rendiconto del commissario liquidatore e il piano di riparto nella decisione relativa alla proposta di concordato e alle eventuali opposizioni ad essa 5
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Il commissario liquidatore può essere un organo individuale o collettivo; ha funzioni e poteri analoghi al curatore fallimentare. Agisce sotto le direttive e il controllo dell’autorità amministrativa di vigilanza, che ne autorizza gli atti di straordinaria amministrazione nei casi previsti dall’Art. 206, secondo comma, L.F.. L’autorità di vigilanza esercita in linea di massima le stesse funzioni del giudice delegato e del tribunale nel fallimento, salvo quelle affidate al commissario (es. nomina e revoca il commissario liquidatore, sovraintende alle operazioni di liquidazione). Il comitato di sorveglianza, formato da tre o cinque membri scelti tra persone esperte nel ramo d’attività esercitata dall’impresa, possibilmente creditori, è un organo prevalentemente consultivo (Artt. 205, 206 e 207 L.F.). I pareri del comitato anche quando sono obbligatori non sono vincolanti. 6
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La liquidazione coatta è disposta sempre dalla Pubblica Amministrazione, con decreto che deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale, entro 10 giorni dalla sua emanazione e comunicato per l’iscrizione al registro delle imprese. Tale provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giurisdizionale amministrativa. Esso determina i seguenti effetti: effetti patrimoniali effetti processuali carenza di effetti personali, l’imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa non deve soggiacere all’obbligo di comunicazione della propria residenza imposto al fallito dall’Art. 49 L.F. 7
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Con la messa in liquidazione sono sospese per le persone giuridiche le funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato. Si trasferiscono al commissario liquidatore la disponibilità e l’amministrazione dei beni (spossessamento del debitore). Gli atti e i pagamenti messi in essere dal debitore successivamente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione sono inefficaci. 8
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Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Subentro del commissario liquidatore nei giudizi pendenti dopo la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 9
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Le fasi essenziali della liquidazione coatta amministrativa sono: accertamento del passivo liquidazione dell’attivo riparto e chiusura della procedura 10
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E’ svolto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa. Se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento. Si ha così l’inserimento di una fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un’adeguata tutela ai diritti dei creditori opponenti e del debitore. 11
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L’attività di liquidazione è svolta dal commissario liquidatore. In caso di vendita di beni immobili occorre il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 12
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La chiusura della procedura può avvenire: per riparto finale del ricavato, questo è attuato nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e perciò anche tramite riparti parziali per concordato, il quale, ad opera del decreto correttivo (D.Lgs. n. 169/2007), è stato uniformato al concordato fallimentare La presentazione della proposta concordataria deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza, con il parere del commissario e sentito il comitato di vigilanza. 13
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