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G IUSEPPE B UFFONE – T RIBUNALE DI M ILANO P ROVE E NUOVE TECNOLOGIE P IACENZA, 22 APRILE 2016 N EL P ROCESSO C IVILE.

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2 G IUSEPPE B UFFONE – T RIBUNALE DI M ILANO P ROVE E NUOVE TECNOLOGIE P IACENZA, 22 APRILE 2016 N EL P ROCESSO C IVILE

3 Il processo civile, in quanto «fatto umano», è influenzato dal progresso tecnologico e, in generale, dalla evoluzione delle scienze. Negli ultimi anni, il procedimento civile si è rivelato permeabile all’evoluzione scientifica e al progresso contemporaneo sotto almeno due aspetti principali: L E PROVE: FATTI DA PROVARE L E T ECNOLOGIE : STRUMENTI DI PROVA L E PROVE: FATTI DA PROVARE N UOVE T ECNOLOGIE

4 PROVE

5 D OCUMENTI A RT. 1 CAD ( D. LGS. 82/2005) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti D OC. INFORMATICO D OC. ANALOGICO Viene creato un documento informatico che ha contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO COPIA INFORMATICA DUPLICATO INFORMATICO documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

6 Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del CAD…. D OCUMENTO I NFORMATICO « GIURIDICAMENTE RILEVANTE » purché CONFORMI alle regole teniche Regole tecniche : art. 71 CAD (che rinvia al DPCM; con intervento della DigitPA oggi AgID DPCM, 3.12.2013 (GU 12 marzo 2014) Protocollo informatico Conservazione Il documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico. I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche tipologie documentali. Il documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico. I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente riguardante specifiche tipologie documentali.

7 L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) coordina le azioni in materia di innovazione per promuovere le tecnologie ICT a supporto della pubblica amministrazione, garantendo la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea. L'ente è stato istituito con decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012. Eredita le competenze del Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione della Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di DigitPA e dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione per le competenze sulla sicurezza delle reti L’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione della normativa vigente ( CAD articolo 20, commi 3 e 4, articolo 22, commi 2 e 3, articolo 23-bis, commi 1 e 2, articolo 23-ter, commi 3, 4 e 5, articolo 40, comma 1 e articolo 41 comma 2-bis) ha predisposto le regole tecniche per le diverse fasi della gestione documentale di supporto alle amministrazioni. R EGOLE TECNICHE

8 D OCUMENTO I NFORMATICO FORMATI I L FORMATO DI UN FILE È LA CONVENZIONE USATA PER INTERPRETARE, LEGGERE E MODIFICARE IL FILE. PDF Sviluppato da Adobe Systems http://www.adobe.com/ Estensione.pdf Tipo MIME application/pdf Formato aperto Sì Specifiche tecniche Pubbliche Standard ISO 32000-1 (PDF) ISO 19005-1:2005 (vers. PDF 1.4) ISO 19005-2:2011 (vers. PDF 1.7) Ultima versione 1.7 Collegamento utile http://www.pdfa.org/doku.php. TIFF Sviluppato da Aldus Corporation in seguito acquistata da Adobe Estensioni.tif Tipo MIME image/tiff Formato aperto No Specifiche tecniche Pubbliche Ultime versioni TIFF 6.0 del 1992 TIFF Supplement 2 del 2002 Collegamenti utili http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/i ndex.html JPG Sviluppato da Joint Photographic Experts Group Estensioni.jpg,.jpeg Tipo MIME image/jpeg Formato aperto Sì Specifiche tecniche Pubbliche Standard ISO/IEC 10918:1 Ultima versione 2009 Collegamenti utili http://www.jpeg.org/ www.iso.org XML Sviluppato da W3C Estensioni.xml Tipo MIME application/xml text/xml Formato aperto Sì Specifiche tecniche pubblicate da W3C http://www.w3.org/XML/ Collegamenti utili http://www.w3.org/

9 con Firma Elettronica Documento Informatico: con Firma Elettronica Qualificata o Firma Digitale Liberamente valutabile dal giudice dal giudice tenuto conto delle sue tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita' = efficacia della scrittura privata Art. 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

10 È una Firma Elettronica SEMPLICE E-MAILS Trib. Cuneo, 15.12.2003 Può essere usata solo con il meccanismo del mancato disconoscimento «è indubbio che l’email possa essere qualificata come documento dotato di firma elettronica “dato che lo username e la password usati per l’accesso alla casella di posta elettronica integrano comunque un insieme di dati utilizzati come metodi di identificazione informatica ai sensi dell’art. 1, lett. q)” del CAD. Conseguentemente, l’efficacia probatoria dell’email è liberamente valutabile in giudizio» TRIB. PRATO, 15 aprile 2011 «è indubbio che l’email possa essere qualificata come documento dotato di firma elettronica “dato che lo username e la password usati per l’accesso alla casella di posta elettronica integrano comunque un insieme di dati utilizzati come metodi di identificazione informatica ai sensi dell’art. 1, lett. q)” del CAD. Conseguentemente, l’efficacia probatoria dell’email è liberamente valutabile in giudizio» TRIB. PRATO, 15 aprile 2011 Liberamente utilizzabili dal giudici le emails (ma anche gli sms) e le conversazioni via WhatsApp Sono Prove. TRIB. TORINO, 8 maggio 2013 Liberamente utilizzabili dal giudici le emails (ma anche gli sms) e le conversazioni via WhatsApp Sono Prove. TRIB. TORINO, 8 maggio 2013 Trib. Roma, 28.2.2008 La semplice e-mail, non firmata digitalmente né certificata, (ad es. quelle inviate tramite caselle “pubbliche” quali Yahoo, Hotmail, etc) pur rientrando nell’ambito della nozione di documento informatico rimane comunque una mera riproduzione meccanica e come tale, ai sensi dell’art. 2712 c.c., forma piena prova dei fatti e delle cose in essa rappresentate, “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime NON e’ una firma elettonica dottrina L'inserimento del nome dell'utente e della password per accedere ai servizi del provider che ospita la casella di posta del mittente è una "firma elettronica" ai sensi della normativa vigente? No. Non è soddisfatta la integralità dei requisiti «l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica» L'inserimento del nome dell'utente e della password per accedere ai servizi del provider che ospita la casella di posta del mittente è una "firma elettronica" ai sensi della normativa vigente? No. Non è soddisfatta la integralità dei requisiti «l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica»

11 T ESTIMONIANZA CD. D OCUMENTALE Decreto Legge 12.9.2014 n. 132 257-ter. (Dichiarazioni scritte) La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone. FACEBOOK Pagine di fb sono prove? iPHONE Sistema di accesso con i dati biometrici: è i dati biometrici: è Firma elettronica Digitale o qualif.? WHATS’UP E’ prova il Contenuto delle Conversazioni? C ASI RECENTI

12 Nuove Tecnologie KING’s COLLEG Londra Con un semplice test del Dna è possibile stabilire l’età biologica del corpo e la velocità dell’invecchiamento

13 SCENARI FUTURI? « E’ il diritto che governa la tecnica o la tecnica che governa il diritto?» The End


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