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PubblicatoMarcello Scarpa Modificato 8 anni fa
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STP – Società tra professionisti. Opportunità e criticità 19 aprile - Orario 14:00 Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano Condizioni per iscrizione a)Che l’oggetto sociale coincida con l’esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordini stico da parte dei soci. Tale oggetto deve essere esclusivo; b)Che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possono essere inferiori a tre;
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano c) Che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che tali non sono (al ricorrere di tali ipotesi, il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta deve procedere alla cancellazione della STP dall’albo; d) Criteri e modalità per il conferimento e l’esecuzione dell’incarico in ossequio a quanto stabilito dal Decreto n. 34/2013; e) Modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessun altra STP.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano f)La stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dei singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; g)Una denominazione sociale/ragione sociale che, in qualunque modo formata contenga l’indicazione di società tra professionisti; h)Criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti; i)L’osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico dell’ordine di appartenenza e da parte della STP della deontologia dell’ordine a cui risulta iscritta; j)Che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano Le società multidisciplinari a)E’ consentita la costituzione di società tra professionisti multidisciplinari, vale a dire società costituite per l’esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. b); b)La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto (art. 8, comma 2); Il Decreto n. 34/2013, con riferimento alle società multidisciplinari, precisa che:
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano c)Nel caso di illecito disciplinare commesso da un socio iscritto ad albo differente da quello in cui risulti iscritta la società ma riconducibile a direttive impartite al socio da quest’ultima, emerge una responsabilità concorrente del primo con la seconda (art. 12, comma 2). Alla luce di tali indicazioni, si può concludere che la costituzione di società multidisciplinari sia consentita esclusivamente tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque preclusa a prestatori d’opera intellettuale non iscritti in albi. Allo stesso modo, sembra esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari con appartenenti a professioni regolamentate fuori dall’ambito di applicazione della normativa in esame.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano Il regime disciplinare a)Il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine a cui sia iscritto; b)La STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche dell’ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la responsabilità del socio professionista; c)La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio diverso da quello della società, nel caso in cui l’illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Vuoto normativo L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della responsabilità professionale, limitandosi a stabilire alla lett. c) l’obbligatorietà della « stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale ”. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano La titolarità del rapporto professionale Il tema della responsabilità muove dal problema cruciale della titolarità del rapporto d’opera professionale. A chi fa capo il rapporto professionale? Alla società o al singolo socio professionista esecutore della prestazione? Il problema sorge dalla scissione tra la formale assunzione dell’incarico, riconducibile -anche normativamente- alla società (lett. c: … « incarico professionale conferito alla società » …), e la sua materiale esecuzione posta in essere -sempre per espressa disposizione normativa- solo dal socio (“ affinchè l’esecuzione dell’incarico … sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione ). Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il rapporto d’opera professionale si instaura tra la società e il cliente e il rapporto fiduciario (l’ intuitus personae ) caratterizza il rapporto fra società e cliente. Lo si desume: Dal dettato normativo (alla lett. c) si fa riferimento all’« incarico professionale conferito alla società »), dalla stessa ratio della disciplina, ossia individuare un soggetto autonomo, diverso dal singolo professionista, che appaia verso l’esterno come professionista dal fatto che l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa grava sulla società. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano La responsabilità professionale della stp Se parte del contratto d’opera è la società, che riceve l’incarico e lo esegue per mezzo dei soci professionisti, allora non può che essere la società l’unico soggetto legittimato ad esigere il compenso e dev’essere riconosciuta in capo alla società la esecu-esecu- responsabilitàcontrattuale discendentedall’inesatta zione dell’incarico ricevuto. In tal senso una serie di indici normativi quali: dellaSTP diiscrizioneall’ordine professionale di(i)l’obbligo riferimento; (ii) L’assoggettamento della STP alle regole disciplinari conseguenti; (iii)La stipula del contratto di assicurazione professionale. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Il rapporto tra stp e socio-professionista relativo alla prestazione professionale Esiste un rapporto di stampo contrattuale, che vincola il socio- professionista ad eseguire gli incarichi professionali assunti dalla società. AsecondadeltipoAsecondadeltiposocialesocialeprescelto(società(societàdipersone,didipersone,di capitali, ecc.), questo rapporto potrà cambiare la propria configurazione: conferimento d’opera per società di persone e s.r.l., prestazione accessoria o attività collegata all’emissione di strumenti finanziari per le s.p.a., ecc. che verranno disciplinate nel contratto sociale. Le parti (società e socio-professionista) potrebbero anche stipulare patti parasociali o accordi ad hoc per ogni incarico, lasciando libero il professionista di decidere se eseguirlo o meno. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della prestazione? All’attuazione della prestazione professionale sono obbligati, sia la stp verso il cliente, sia il socio- professionista verso la stp: la prima vincolata dal contratto d’opera professionale, il secondo per effetto del rapporto obbligatorio che lo lega alla società. Perciò, una inesatta esecuzione della prestazione può generare una duplice responsabilità di natura contrattuale: della stp verso il cliente e del socio-professionista verso la società. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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E’ configurabile una responsabilità diretta verso il cliente del socio-professionista che esegue l’incarico assunto dalla stp? Secondo la tesi che pare oggi prevalente, la risposta dev’essere affermativa, ancorchè resti controverso il titolo di tale responsabilità. Un primo orientamento ricostruisce la fattispecie risarcitoriacomeresponsabilitàda“contatto sociale”, riconducibile al genus della responsabilità contrattuale Unsecondo orientamentolariconducealla responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano I soci non esecutori possono essere chiamati a rispondere dei danni verso il cliente? Qualora il tipo sociale prescelto sia riconducibile alle società di persone, a fattispecie quali s.n.c. o s.s. (o nel caso di socio accomandatario di s.a.s.), la risposta deve essere positiva. Infatti, ex art. 2267 c.c., «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito i nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci»; e ex art. 2268 c.c. il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale. Si segnala posizione -ancora isolata- in dottrina di chi sostiene l’applicabilità analogica a tutte le stp della disciplina dettata in materia di società fra avvocati dall’art. 26 del D.Lgs. 96/01, che stabilisce un’espressa limitazione di responsabilità per i soci non esecutori, per tutti i casi in cui il cliente sia stato informato dell’identità del socio professionista esecutore della prestazione. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano RIASSUMENDO In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà: -una responsabilità contrattuale della società vs il cliente; -una responsabilità contrattuale del socio-professionista esecutore verso la società; -una responsabilità del socio-professionista esecutore verso il cliente (da contatto sociale e quindi di stampo contrattuale o di natura extracontrattuale); -una responsabilità di tutti gli altri soci, se tenuti a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali (come nel caso dei soci di s.n.c. o di s.s. o dell’accomandatario nella s.a.s.), nel caso in cui la società col suo patrimonio non sia in grado di soddisfare le pretese risarcitorie. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Responsabilità e scioglimento del rapporto sociale la responsabilità diretta del socio-professionista esecutore della prestazione per fatti dolosi o colposi non verrà meno per effetto dell’uscita del socio professionista dalla società o comunque dello scioglimento del relativo rapporto sociale. Diverse saranno le conseguenze del venir meno del rapporto sociale sulla responsabilità gravante in capo al socio- professionista non esecutore: in caso di società di persone, l’art. 2290 c.c. stabilisce la responsabilità per le obbligazioni sorte sino al momento dello scioglimento in capo al socio uscente o ai suoi eredi anche dopo il venir meno del vincolo. In caso di fuoriuscita dalla stp del socio-professionista esecutore, il rapporto d’opera permarrà in capo alla stp, che manterrà tutti i rapporti giuridici a prescindere dall’avvicendarsi dei suoi soci. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Conclusivamente Lacreazione di una stp non potrà mai costituire un espediente per eludere la responsabilità del professionista incaricatonécomporteràmaiunacontrazione delle tutele Al contrario, la tutela del cliente ne esce rafforzata, essendogli riconosciuta un’azione verso la società e un’azione verso il socio esecutore (ex art. 2043 c.c. o ex 1218 c.c.), oltre la copertura assicurativa. Il cliente non potrà cumulare le pretese verso la società con quelle verso il socio esecutore, anche se si deve riconoscere un concorso fra le varie azioni giudiziali. Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Una riflessione finale Perusareleparolediillustredottrina, parrebbe di capire che « l’unica vera differenza tra un modello societario e un modello associativo è la partecipazione capitalistica» e allora « un dubbio finale è d’obbligo: la montagna -come potrebbe domandarsi l’uomo della strada- ha partorito l’ennesimo topolino?» Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano F.A.Q. 1)Sono un Consulente del Lavoro socio di una società che svolge attività professionale. Possiedo il 90%, l’altro 10% è intestato a mia moglie che non è professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola? R:La posizione non è regolare. L’incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all’Albo (art. 2231 del c.c.). Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in STP. Se la società continua ad esercitare l’attività professionale con l’attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il Consulente del Lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sospensione dall’Albo.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano F.A.Q. 2)Quattro Consulenti del Lavoro esercitano l’attività professionale con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. E’ corretta questa procedura? R:La procedura non è regolare. L’art. 10, comma 3, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, “consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile.” Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l’attuale SNC in “SNC Società tra Professionisti”.
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Consulenti del LavoroA.N.C.L. Consiglio ProvincialeSindacato Unitario dell’Ordine di MilanoU.P. di Milano G RAZIE PER L ’ ATTENZIONE !
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