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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CASO LAUTSI contro ITALIA.

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Presentazione sul tema: "CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CASO LAUTSI contro ITALIA."— Transcript della presentazione:

1 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CASO LAUTSI contro ITALIA

2 CEDU -È una corte internazionale istituita nel 1959 con sede a Strasburgo; -Si pronuncia sui ricorsi su presunte violazioni dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; -Le sentenze sono vincolanti per gli Stati interessati. Le decisioni di irricevibilità e le sentenze emesse dalla Grande Camera sono vincolanti e non possono essere appellate; a seguito dell’emissione di una sentenza da parte della Camera, invece, le parti posso chiedere il riesame della decisione alla Grande Camera.

3 Art. 9 CEDU 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

4 Art. 2 Protocollo 1 CEDU Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche

5 Sentenza 3 novembre 2009, n. 30814 obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili (punto 48) Secondo la Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è predominante. (punto 51) La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto dell’educazione pubblica, esso viene necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può essere quindi considerato come “un segno esterno forte” (punti 54-55)

6 La Corte non vede come l’esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per la preservazione di una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione (art. 9.2 CEDU) – punto 56 l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell’esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, violi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere (punto 57)

7 Si accerta la violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione

8 CEDU, sez. Grande Camera sent. 28 marzo 2011 n. 30814 PUNTO D) Valutazioni della Corte 1)gli Stati godono di un ampio margine di valutazione per determinare, in funzione dei bisogni e delle risorse della comunità e degli individui, le misure da adottare per assicurare l'osservanza della Convenzione. 2) Divieto dello Stato di perseguire uno scopo di indottrinamento (Punti 61 – 62 – 68)

9 3) Nel caso di specie la Corte ne deduce che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto (punto 70) 4) Il margine di apprezzamento non esula però da un controllo europeo sulla situazione della scuola in Italia -Punto 71 - non si ravvisa una forma di indottrinamento -Punti 72 e 73 - Il crocifisso è un simbolo passivo -Punto 74 – Situazione concreta scuola italiana

10 Punto 71 – no indottrinamento E’ vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato

11 PUNTI 72 - 73 SIMBOLO PASSIVO - Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo - In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose - NO affinità con il caso Dalhab (insegnante / velo islamico in classe)

12 PUNTO 74 LA SCUOLA ITALIANA NO insegnamento obbligatorio del cristianesimo l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni: -non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa -sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie -l'inizio e la fine del Ramadan sono “spesso festeggiati” nelle scuole -negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta”

13 La Corte ne deduce che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione


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