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Il contratto a tutele crescenti. Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel.

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Presentazione sul tema: "Il contratto a tutele crescenti. Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel."— Transcript della presentazione:

1 Il contratto a tutele crescenti

2 Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel contrattuale Noncambia le regoledi Riforma dei licenziamenti svolgimento di lavoro delrapporto Contratto di ricollocazione Nonriguardachilavora con contratti flessibili 2

3 A chi si applica la riforma Si applicaNon si applica Rapporti subordinati indeterminato già in momento dell'entrata atempo corsoal in vigore ("vecchi Rapporti subordinati a tempo dopo della indeterminato avviati vigore l’entratain della assunti") riforma riforma ("nuoviassunti";dal 1.01.15, per gli sgravi Dirigenti Tuttiidatoridi lavoro, a di e prescindere dalnumero Contrattidilavoroflessibili, dipendenti, sindacati inclusipartiti parasubordinati e autonomi Pubblico impiego? 3

4 Quandoentrano in vigore le nuove norme Regole licenziamenti Contr. ricollocazione Sgravi perassunzioni Assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015 Dopo la pubblicazione in G. U. dei d.lgs. attuativi legge n. 183/2014 della 4

5 L’impiantodellariforma Servizi per agevolare la ricerca di una nuova occupazione Incentivi per assunzioni stabili Meno costi\vincoli per licenziare 5

6 I.Incentiviperassunzioni 6

7 II.Nuoveregolesuilicenziamenti 7

8 Licenziamentidiscriminatori 8

9 Licenziamentieconomici 9

10 Licenziamentidisciplinari 10

11 Casiparticolari 11

12 Conciliazione volontaria La procedura è volontaria e si svolge dopo che il licenziamento è stato intimato Cancellato per i "nuovi assunti" l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per i licenziamenti economici (confermato, invece, per i "vecchi assunti") Restano valide e percorribili le altre forme di conciliazione volontaria esistenti in DTL Struttura Il datore di lavoro può offrire formalmente un assegno circolare L'offerta deve essere formulata in una sede protetta, entro 60 gg. dal recesso L'assegno ha un valore predefinito (1 mensilità per ogni anno di lavoro, min. 2 max. 18, per le piccole 0,5 max. 6) Offerta Se il lavorare accetta l'assegno, decade automaticamente dal diritto di impugnare in giudizio il licenziamento La decadenza non riguarda fatti diversi dal licenziamento Le somme percepite sono esenti da tasse e contributi, entro limiti predefiniti Accetta Se il lavoratore rifiuta l'offerta o comunque non incassa l'assegno, resta impugnare in giudizio il licenziamento Una volta rifiutata la conciliazione, viene meno l'incentivo fiscale libero di Rifiuto 12

13 Processodellavoro 13

14 Vecchienuoviassunti:regoleaconfronto 14 Fattispecie Vecchi assunti Nuovi assunti Licenziamento “economico” Licenziamento disciplinare o legato all’inidoneità fisica Licenziamento discriminatorio Risarcimento del danno in misura compresa tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra In caso di “manifesta insussistenza del licenziamento”, reintegra sul posto di lavoro, più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità Risarcimento del danno in misura compresa tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra In caso di inesistenza del fatto, o qualora il CCNL preveda una sanzione più lieve per il fatto contestato, e per i recessi intimati per motivi fisici, reintegrazione sul posto di lavoro, più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità Reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo alla ripresa del servizio Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 4 a un massimo di 24, senza reintegra Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 senza reintegra Reintegrazione sul posto di lavoro, più risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, sino a un massimo di 12, in caso di “inesistenza materiale del fatto contestato” provata in giudizio Reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo alla ripresa del servizio

15 Vecchienuoviassunti:leregole a confronto mensilitàperogniannodianzianità funzione dell’anzianità 15 Fattispecie Vecchi assunti Nuovi assunti Licenziamento collettivo Risarcimento in misura variabile tra 12 e 24 mesi Reintegrazione sul posto di lavoro più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità, in caso di violazione dei criteri di scelta Risarcimento del danno in misura pari a 2 aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 senza reintegra Licenziamento viziato da errori formali Disciplina per le piccole imprese Risarcimento del danno in misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità, senza reintegra Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità Risarcimento del danno in misura pari a 1 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 2 a un massimo di 12, senza reintegra Risarcimento variabile da 1/2 a 6 mensilità, in Se l’azienda supera i 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, per tutti valgono le nuove regole

16 Vecchienuoviassunti:leregoleaconfronto incentivata:ildatoredilavorooffre una 16 FattispecieVecchi assuntiNuovi assunti Conciliazione preventiva in DTL Si applica ai recessi economici (ad eccezione del comporto) Non si applica la procedura in DTL Possibilità di fruire della c.d. conciliazione somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino a un massimo di 18 Processo: Rito ForneroSi applicaNon si applica, vale il regime ordinario

17 III.Contrattodiricollocazione 17


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