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PubblicatoAlessio Rinaldi Modificato 8 anni fa
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PRATICHE DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE DA UN ORDINE ALL’ALTRO Lucia Castigliego Ufficio Legale Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ART. 10 Comma 1. E’ in facoltà dell’iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza [o il proprio domicilio professionale].
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO DOMICILIO PROFESSIONALE L’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) ha previsto per i professionisti degli Stati membri dell’UE, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, l’equiparazione alla residenza del domicilio professionale, inteso come il luogo in cui il professionista esercita (o intende esercitare) in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ART. 10 Comma 2. Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO A seguito dell’emanazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) anche i requisiti necessari per il trasferimento dell’iscrizione possono essere autocertificati. Che succede se l’Ordine di destinazione, successivamente all’iscrizione per trasferimento, riscontri che il professionista ad es. è sottoposto a procedimento penale o disciplinare? Il provvedimento di iscrizione per trasferimento è nullo ab origine. Per questo è importante che l’Ordine di destinazione verifichi preventivamente la sussistenza dei requisiti autodichiarati dal professionista, attraverso la richiesta di informazioni all’Ordine di provenienza e/o alle Autorità competenti.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ART. 10 Comma 3. La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante: a)la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente; b)la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa; c)gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO CERTIFICATO DI NULLAOSTA A seguito dell’emanazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) il sanitario che intende trasferire l’iscrizione in un altro Albo può, anziché richiedere all’Ordine di provenienza il cd. certificato di nullaosta, presentare direttamente all’Ordine di destinazione apposita autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. L’introduzione dell’autocertificazione non esclude che il sanitario possa comunque richiedere all’Ordine di provenienza il certificato di nullaosta. In caso di autodichiarazione, l’Ordine di destinazione sarà tenuto alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al predetto comma 3.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ART. 71 – Modalità dei controlli Comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ART. 72 – Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli Comma 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ART. 10 Comma 4. Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Comma 5. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ART. 10 Comma 6. L’iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO E’ necessario che sia garantita la CONTINUITÀ dell’iscrizione del professionista. La comunicazione delle informazioni tra gli Ordini deve avvenire in maniera TEMPESTIVA. L’iscrizione per trasferimento decorrerà dalla data della deliberazione dell’iscrizione stessa.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI IN CASO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA PARTE DELL’ISCRITTO
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO ORDINE DI DESTINAZIONEORDINE DI PROVENIENZA Comunicazione tempestiva all’Ordine di provenienza della richiesta di trasferimento. Verifica sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 art. 10 D.P.R. 221/50 chiedendo informazioni all’Ordine di provenienza e/o alle Autorità competenti. Deliberazione del Consiglio direttivo sulla domanda di trasferimento entro 3 mesi dal ricevimento dell’istanza. Comunicazione tempestiva all’Ordine di provenienza di avvenuta iscrizione per trasferimento. Rilascio nullaosta (se richiesto dal professionista). Rilascio tempestivo delle informazioni di cui al comma 3 art. 10 D.P.R. 221/50 richieste dall’Ordine di destinazione. (Una volta ricevuta la comunicazione dall’Ordine di destinazione di avvenuta iscrizione per trasferimento) Deliberazione del Consiglio direttivo di cancellazione dall’Albo per trasferimento. Invio comunicazione di avvenuta cancellazione e trasmissione copia del fascicolo del sanitario.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È DOVUTA nei casi di: - prima iscrizione - nuova iscrizione a seguito di cancellazione o radiazione NON È DOVUTA nel caso di trasferimento ad un altro Ordine provinciale E’ DOVUTA DUE VOLTE per i doppi iscritti presenta le seguenti caratteristiche: - OBBLIGATORIETA’: tutti i sanitari che chiedono l’iscrizione all’Albo sono assoggettati al pagamento della tassa d’iscrizione; - UNICITA’: la tassa d’iscrizione è dovuta allo stesso Ordine, per una sola volta, dall’iscritto a condizione che l’iscrizione all’Albo non si interrompa per qualsiasi causa; - IRRIPETIBILITA’: non può essere restituita in nessun caso.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA È DOVUTA nei casi di: - prima iscrizione - nuova iscrizione a seguito di cancellazione o radiazione NON È DOVUTA nel caso di trasferimento ad un altro Ordine provinciale. E’ DOVUTA DUE VOLTE per i doppi iscritti E’ dovuta non all’Ordine ma all’Agenzia delle Entrate.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO TASSA ANNUALE E’ DOVUTA ogni anno A differenza della tassa d’iscrizione all’Albo e della tassa di concessione governativa che vanno pagate una tantum, la tassa annuale è periodica, in quanto dev’essere pagata ogni anno. E’ DOVUTA DUE VOLTE per i doppi iscritti La tassa annuale è: GENERALE: è dovuta da tutti gli iscritti agli Albi, anche se sospesi a seguito di procedimento disciplinare o ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 221/1950 UGUALE: è uguale per tutti gli iscritti all’Albo, senza distinzioni in base all’anzianità di iscrizione INDIVISIBILE: è dovuta per intero, né può essere chiesta la restituzione dei ratei non maturati a seguito di cancellazione, trasferimento o morte dell’iscritto.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO Il carattere della indivisibilità della tassa annuale NON comporta che, in caso di trasferimento dell’iscrizione ad un altro Ordine provinciale durante l’anno in cui si è già pagata la tassa annuale all’Ordine di provenienza, il sanitario debba pagare nuovamente la tassa annuale anche all’Ordine di destinazione.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO Il medico è tenuto a pagare la tassa annuale una sola volta l’anno. Il pagamento della tassa annuale sia all’Ordine di provenienza che all’Ordine di destinazione a causa del trasferimento della iscrizione nel corso dello stesso anno solare è illegittimo.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma, 11 Dicembre 2015 FNOMCeO Se il trasferimento avviene nel corso dell’anno solare, l’Ordine di destinazione non dovrà pretendere dall’iscritto il pagamento della tassa annuale poiché la stessa è stata già pagata all’Ordine di provenienza, pertanto l’Ordine di destinazione lo iscriverà senza fargli pagare la tassa annuale; Se il trasferimento avviene alla fine dell’anno, l’Ordine di destinazione non dovrà pretendere dall’iscritto il pagamento della tassa annuale per l’anno in chiusura; Se il trasferimento avviene all’inizio dell’anno, l’Ordine di provenienza non dovrà pretendere dall’iscritto anche il pagamento della tassa annuale per il nuovo anno.
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