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I COSTI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW: IL PROVVEDITORE Ing. Andrea Baraldo.

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Presentazione sul tema: "I COSTI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW: IL PROVVEDITORE Ing. Andrea Baraldo."— Transcript della presentazione:

1 I COSTI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW: IL PROVVEDITORE Ing. Andrea Baraldo

2 2/14 GLI OBIETTIVI REGIONALI: I TETTI DI SPESA Ogni anno vengono definiti nuovi «tetti» per alcune voci di spesa …in particolare per i beni sanitari Dati relativi ai tetti di spesa ULSS 17 Ecco perché li chiamano tetti..e non limiti…

3 3/14 GLI OBIETTIVI REGIONALI I prezzi di riferimento regionali: «OPRVE» OLTRE AD UNA SERIE DI OBIETTIVI DI TIPO CLINICO-SANITARIO.. OBIETTIVI LEGATI AI PREZZI UNITARI DI ACQUISTO

4 4/14 GLI OBIETTIVI REGIONALI: L’OPRVE Il Prezzo OPRVE è calcolato come la media dei 5 migliori prezzi unitari non nulli per ciascun codice di repertorio. L'utilizzo di OPRVE, rispetto ai riferimenti ex AVCP (ora ANAC), ha il vantaggio di ricondurre i confronti a valori propri delle realtà venete. Il valore OPRVE è da considerarsi come il prezzo di riferimento aziendale al fine della formulazione delle basi d'asta in tutte le eventuali nuove gare. Il valore di riferimento OPRVE non viene calcolato se: è presente almeno una riga del flusso consumi DM con fattore di conversione maggiore o uguale a 15.000, oppure quantità maggiore o uguale a 100.000, oppure importo maggiore o uguale a €300.000; il coefficiente di variazione del prezzo unitario del repertorio è superiore a 1; sono presenti articoli aventi prezzo unitario anomalo rispetto alla media del repertorio; il repertorio è acquistato da una sola azienda. L’OPRVE ha un aspetto positivo: confronta lo stesso articolo (medesimo repertorio)

5 5/14 GLI OBIETTIVI REGIONALI: L’OPRVE Articolo 1 ditta 1, repertorio (RDM) XXXX Articolo 2 ditta 1, repertorio (RDM) YYYY Articolo 10 ditta 3, repertorio (RDM) ZZZZ CND COMPLETO QUINDI CONFRONTO TRA REPERTORI UGUALI E NON CND!!!

6 6/14 L’OPRVE: PREZZI A CONFRONTO

7 7/14 LA SPENDING REVIEW D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 125 L’art. 9-ter della Legge n. 125/2015, al primo comma, lett. a) prevede testualmente che “per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere» La tabella A include tra gli altri i più comuni servizi prestati nell'ambito delle concessioni nel settore sanitario tra cui: lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, assistenza informatica, trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, utenze elettricità, manutenzione edile ed impiantistica. Il quarto comma recita che nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, “senza alcun onere a carico degli stessi

8 8/14 LA SPENDING REVIEW Per i farmaci l’attività di revisione prezzi è stata coordinata dall’AIFA Quanto previsto per i contratti per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A della Legge n. 125/2015 è altresì applicato ai contratti di fornitura di dispositivi medici Recita, infatti, l’art. 9-ter, comma 1, lett. (b) che: “al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso”. … In caso di mancato accordo circa i termini della rinegoziazione, sia il concessionario che l’ente del Servizio sanitario hanno diritto di recedere dal contratto, ai medesimi termini descritti in precedenza.

9 9/14 LA SPENDING REVIEW Circolare regionale relativa al recepimento della Spending Review 3%

10 10/14 CONSIDERAZIONI L’ultima spending review non ha avuto gli esiti delle precedenti…anche se con l’attività svolta, rinegoziando servizi, condizioni di fornitura, tempi di pagamento, etc. alcune ottimizzazioni sono state raggiunte. La risposta più diffusa dei fornitori: «è la terza… non ci sono proprio più margini» Anche a parità di articoli e fatte presenti le differenze di prezzo, cosi come rilevato nell’ambito delle analisi regionali, le motivazioni che non sempre hanno consentito una revisione dei prezzi sono principalmente: Quantità di acquisto differenti da Azienda ad Azienda; Aspetti contrattuali differenti (ad es. conto deposito, tempi di consegna/reintegro, tempi di intervento, richiesta di specialist, etc.)

11 11/14 CONSIDERAZIONI Non è facile… Necessità di ridurre la spesa e i costi unitari di acquisto Concomitante introduzione di nuove tecnologie maggiormente costose che comportano vantaggi qualitativi per il paziente e che comportano la riduzione di altre voci di spesa (farmaci, gg di degenza, costi sociali, etc.) Necessario quindi acquisire prodotti «idonei» ma con prezzi di acquisto inferiori...ma soprattutto nei dispositivi medici non di uso comune risulta difficile per via delle specificità di alcuni prodotti con caratteristiche peculiari o addirittura esclusive per gli specialisti

12 12/14 IL FUTURO?? Sempre maggior controllo sui prezzi unitari dei Dispositivi medici applicati dai fornitori, attraverso i flussi dei Dispositivi Medici e la fatturazione elettronica. INTRODUZIONE DI «COSTI STANDARD» Ma si evidenzia la necessità di uniformare i costi unitari, separando quelli che sono i servizi a supporto dai costi dei prodotti veri e propri E PERCHÉ NON DEFINIRE O PREVEDERE COSTI A PROCEDURA? …come avviene già in alcuni ambiti, come ad es.: il Laboratorio Analisi con fatturazione a Test refertato la Dialisi con fatturazione a trattamento l’Emodinamica con fatturazione a procedura…

13 13/14 IL FUTURO?? VANTAGGI: Materiali sempre presenti in sala operatoria, con reintegro in base ai volumi di attivita’ Costi certi in base al numero di interventi effettuati (senza rischio di utilizzo improprio di dispositivi o eventuali costi «doppi» dovuti a dispositivi difettosi ed utilizzo di più dispositivi durante lo svolgimento delle attivita’) MA… Il costo a procedura «su carta» sembra maggiore rispetto alla somma dei costi dei singoli prodotti..ma probabilmente un utilizzo sistematico di tale modalità potrebbe consentire una semplificazione della gestione e della contabilizzazione dei costi (non necessaria rilevazione periodica magazzini di reparto e nel contempo costi «certi» correlati all’attività svolta)

14 14/14 VEDREMO COME ANDRA’ A FINIRE….. SPERIAMO CHE IL SISTEMA TENGA!!!!!

15 15/14...ALTRIMENTI DOVREMO CAMBIARE LA TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI PER I NOSTRI CHIRURGHI…


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