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PubblicatoArmando Garofalo Modificato 8 anni fa
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Regime speciale fiscale per le associazioni di volontariato Palmanova, 6 giugno 2014 Giulio Lonzar Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
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Regime fiscale speciale Regime fiscale speciale Legge del 11 agosto 1991 n. 266 Le organizzazioni di volontariato, oltre a beneficiare del regime fiscale proprio delle ONLUS, sono destinatarie di uno specifico regime tributario di favore contenuto nella stessa legge quadro sul volontariato 11/08/1991 n. 266 2
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Presupposto per godere del regime fiscale speciale (art. 6 L 266/91) Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato, dove possono essere iscritte le associazioni con i requisiti previsti dalla legge quadro. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali 3
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Agevolazioni fiscali (art. 8, c. 1, L 266/91) Esenzione dall’imposta di bollo e registro - atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato - atti connessi allo svolgimento delle loro attivita' 4
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Agevolazioni fiscali (art. 8, c. 2, L 266/91) IVA Esclusione delle operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato Successioni e donazioni esclusione da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono 5
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Agevolazioni fiscali (art. 8, c. 3, L 266/91) Previsione normativa di agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore delle associazioni di volontariato. Art. 15 Tuir – Persone fisiche: detrazione per erogazioni in favore di ONLUS Art. 100 Tuir – Persone giuridiche: deduzione per erogazioni in favore di ONLUS Art 14 l. 80/2005 – Persone fisiche e giuridiche: ulteriore deduzione per erogazioni in favore di ONLUS in alternativa alle precedenti 6
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(art. 8, c. 4, L 266/91) Proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali (art. 8, c. 4, L 266/91) I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione di dette attività. 7
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(art. 8, c. 4, L 266/91) Definizione di attivita' commerciali e produttive marginali (art. 8, c. 4, L 266/91) I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione di dette attività. 8
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Individuazione attività marginali (D.M. 25/05/1995) Individuazione attività marginali (D.M. 25/05/1995 ) a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, c. 3 (ora 148), con corripsettivi specific che non eccedono il 50% dei costi di produzione 9
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Individuazione attività marginali (D.M. 25/05/1995) Le attività devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. 10
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Definizione fiscale attività marginali (Circ. 3 dd. 25/05/1995) Fermi restando i controlli di competenza delle Regioni che verificano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro, l’A.F. con circ. 3 dd. 25/02/1992 ha esplicitato alcuni parametri interpretativi di rilievo fiscale. 11
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Definizione fiscale attività marginali (Circ. 3 dd. 25/05/1995) Per cio' che concerne " l'entità'" delle attivita‘ marginali, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovra' essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalita' dell'attivita', la non concorrenzionalita‘ (che puo' essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunita‘ locale) dell'attivita' sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attivita' e i servizi resi dall'organizzazione. 12
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Altri obblighi fiscali Sostituto dimposta (art. 23 e successivi DPR 600/73): obbligo di operare la ritenuta sui compensi erogati, versare le ritenute operate, presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta e certificare ai soggetti percipienti le ritenute operate 13
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Altri obblighi fiscali Obbligo di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti (Art. 30, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185): non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 14
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