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1 STUDIO D’IMPERIO&ASSOCIATI Milano Novara Convegno a Palermo 15 ottobre 2009 La Fiscalità diretta ed indiretta dei Trusts Roberto D’Imperio Università.

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1 1 STUDIO D’IMPERIO&ASSOCIATI Milano Novara Convegno a Palermo 15 ottobre 2009 La Fiscalità diretta ed indiretta dei Trusts Roberto D’Imperio Università del Piemonte Orientale “Avogadro” Docente di “Aggregazioni aziendali e operazioni straordinarie ”

2 2 Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara Nuove disposizioni in materia dei trust Finanziaria 2007 Finanziaria 2007 ha modificato due articoli del Tuir a) art.73 b) art.44

3 3 Imposizione diretta i trusts tra i soggetti passivi d’imposta L’art.73, 1 comma ha introdotto i trusts tra i soggetti passivi d’imposta Distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale Art.73 1 comma lett. B Art.73 1 comma lett. B ---------------  oggetto l’esercizio di attività commerciali sarà equiparato alle società commerciali Art.73 1 comma lett. C-non Art.73 1 comma lett. C---------------  oggetto l’esercizio di attività non commerciali equiparato agli enti non commerciali Art.73 1 comma lett. D------------ -  Art.73 1 comma lett. D------------ -  se il Trust ha la residenza fiscale all’estero equiparato agli enti non residenti. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

4 4 Il Trust quale soggetto passivo d’imposta La soggettività passiva autonoma d’imposta del Trust comporta nei trusts considerati non commerciali 1. La tassazione dei dividendi percepiti in misura del 5% 2. La tassazione delle plusvalenze su partecipazioni secondo il regime proprio delle persone fisiche ( dal 1.1.2008 esenz. al 95%) Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

5 5 Ente non commerciale “ l’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale, intendendo per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art.55 del Tuir” Istruzioni Ministeriali alla dichiarazione dei redditi, relativamente agli enti non commerciali dice “ l’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale, intendendo per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art.55 del Tuir” Nessun rilievo assume invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza di fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

6 6 Art.73 2 comma Tuir siano individuati ---  ” Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.” Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

7 7 I beneficiari individuati obiettiva indefinitezza della norma il discrimine tra tassazione in capo al trust e tassazione in capo ai beneficiari mera circostanza di essere individuati come tali nell’atto istitutivo Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

8 8 Beneficiari individuati Trust discrezionale Il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari oppure di rimettere al Trustee o al guardiano l’individuazione degli stessi Trust non discrezionale (FIXED TRUST) il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e predetermina la ripartizione del reddito e del patrimonio del Trust Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

9 9 Beneficiari individuati TRUST discrezionali TRUST DISCREZIONALE TRUST DISCREZIONALE in questo caso vi è una rosa di beneficiari la cui determinazione del reddito avviene a discrezione del trustee in ordine sia al quantum che ai soggetti in favore dei quali procedere alla attribuzioni attribuisce il diritto alla percezione dei frutti in capo ai beneficiari solo a una data prefissata ( verranno tassati in pendenza del termine di durata?) o al verificarsi di un dato evento (laurea)

10 10 Beneficiari individuati TRUST discrezionali “vested” “contingent” “presumptive” Che cosa accade quando un diritto non è “vested” cioè ancora non acquisito dal beneficiario, ma soltanto “contingent” cioè sottoposto a condizione o termine, o infine “presumptive” (presunto)?

11 11 I beneficiari possono considerarsi individuati nel caso di TRUST “nudo” o di TRUST non discrezionali è legittimo imputare ai beneficiari il reddito riferibile al Trust in un momento anteriore rispetto all’effettiva attribuzione dal trustee ai beneficiari??? COSTITUZIONE ART.53 ?? TRUST non discrezionali Beneficiari individuati TRUST non discrezionali

12 12 Tassazione in capo ai beneficiari Lo spostamento della tassazione dal trust ai beneficiari dovrà e potrà avvenire solo nel rispetto dell’art.53 della Costituzione diritto del beneficiario dall’obbligo del trustee occorre che ci sia un diritto del beneficiario di vedersi riconoscere i frutti del patrimonio organizzato in trust correlato dall’obbligo del trustee di trasferire al beneficiario tali redditi.

13 13 Circolare 48/E del 06/08/07 …pag.18”è necessario che il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma risulti titolare del diritto di pretendere… indipendentemente dall’effettiva percezione …pag 19 “il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio di competenza economica”. …naturalmente l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

14 Beneficiari del trust 14 Beneficiari Reddito (tutto o in parte) Capitale (tutto o in parte)

15 Beneficiari posizione del CNDCEC (parere n.2) Si ritiene che il beneficiario indiv. Sia il soggetto che abbia posizioni giuridiche certe, attuali, definite nei confronti del trustee. La posizione è certa se non è sottoposta a condizioni e il beneficiario ha un diritto attuale e giuridicamente azionabile a pretendere ciò che gli spetta in base al contenuto dello strumento istitutivo e alla legge regolatrice del trust 15

16 Beneficiari e Trust con immobili 16 Redditi da locazione Redditi da plusvalenza da alienazione del bene

17 17 Art. 44 Tuir – Redditi di capitale È stato introdotta la lettera g-sexies nell’art.44 1 comma TUIR...”i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art.73, comma 2, anche se non residenti.” incasso del reddito da parte del contribuente. La categoria dei redditi di capitale presuppone il principio dell’incasso del reddito da parte del contribuente. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

18 18 Art. 44 Tuir – Redditi di capitale La natura assegnata ai proventi in questione risulta INCOMPATIBILE con i criteri propri della categoria dei redditi di capitale Imputazione a periodo al lordo e non al netto di determinati oneri Principio di cassa Sono redditi di capitale atipici Tassabili per competenza e non al lordo di queste deroghe NON vi è traccia nell’art.45 Tuir

19 19 La Norma antielusiva art.73, 3-5 c.TUIR RESIDENZA FISCALE RESIDENZA FISCALE due non vi sono due presunzioni di residenza in Italia per i Trusts esteri costituiti in Stati non appartenenti alla White List 1. Almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano residenti in Italia 2. Successivamente alla costituzione 2. Successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui a favore del trust un’attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l’imposizione di vincoli di destinazione su tali beni. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

20 20 2 presunzioni presunzioni relative Sono presunzioni relative e non assolute (in quanto è ammessa la prova contraria) Ricalcano la medesima impostazione in materia di estero-vestizione delle società al fine di evitare di far beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. Presumono che non opera nel momento in cui il trust abbia la residenza in un Paese white-list Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novarav

21 21 Determinazione del reddito Trust Verifica Residenza fiscale Verifica Attività esercitata Determinazione del reddito NO Beneficiari individuati Beneficiari individuati TAX Trust TAX Beneficiari Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

22 22 Obblighi per il trustee Modifica all’art. 13 del DpR 600/73 La previsione esplicita della soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi ha imposto l’obbligo della tenuta delle scritture contabili per ogni trust. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

23 Holding di gestione o Trust 23

24 Holding Esercizio 2007 Dividendo distribuito dall’operativa100.000 Reddito della holding -5%5.000 Imposte della Holding - 27,5% (Ires) (tax 1,375%)1.375 Dividendo distribuito dalla holding98.625 SOCIO Persona Fisica qualificato Imponibile Irpef -49,72%49.036,35 IRPEF –aliquota max 43%21.085,63 Tassazione aggregata holding + socio qualificato22.460,63 SOCIO Persona Fisica NON qualificato Imponibile 100%98.625 Imposta sostitutiva 12,5%12.328,12 Tassazione aggregata Holding + socio non qualificato 13.703,12

25 Trust opaco Esercizio 2007 Dividendo distribuito100.000,00 Reddito imponibile del trust -5%5.000,00 Imposte del trust -27,5%1.375,00 Esercizio 2008 Erogazione ai beneficiari98.625,00 Imposte sui beneficiari-- 25 Circ.n.48/E paragrafo 4 :” i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione” quando i beneficiari sono stati identificati

26 Trust trasparente Esercizio 2007 Dividendo distribuito100.000,00 Reddito imponibile del trust -5%5.000,00 Imputazione per trasparenza sui beneficiari Reddito imponibile dei beneficiari5.000,00 Imposte dei beneficiari Irpef 43% (tax max del 2,15%) 2.150,00 Erogazione in esenzione di imposta ai beneficiari 100.000,00 26

27 Tabella comparativa Holding-Trust Trust opaco + beneficiari Trust trasparente + beneficiari Holding e socio 1.375,002.150,0013.703,12 - 22.460,63 27

28 28 L’Amministrazione ha le idee poco chiare I trusts e le imposte indirette Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

29 29 Le imposte indirette (parte 1) “costituzione di vincoli di destinazione su beni” DL.262/2006 ha reintrodotto le imposte di successione e di donazione, la novità più importante è l’inclusione della “costituzione di vincoli di destinazione su beni” tra gli atti sottoposti ad imposta di successione e di donazione. L’applicazione dell’imposta di donazione al trust determina alcuni dubbi interpretativi Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

30 30 Le imposte indirette (parte 2) In linea di prima approssimazione di può affermare che la costituzione di un Trust determina l’obbligo di corrispondere: SUCCESSIONE l’imposta di SUCCESSIONE, qualora la costituzione del Trust avvenga per testamento; DONAZIONE l’imposta di DONAZIONE qualora la costituzione del Trust avvenga per atto INTER VIVOS. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

31 31 Esenzione per trasferimento d’Azienda La cir. 48/2007 precisa che trovano applicazione anche nel caso di Trust le esenzioni da imposta di donazione previste dal Co. 4-Ter dell’art. 3 D.Lgs 346/90 in base al quale NON scontano imposta i trasferimenti d’azienda, di rami d’azienda, di quote sociali e di azioni a condizione che: il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente; il trasferimento consenta di acquisire o integrare il controllo delle società; i beneficiari proseguano l’esercizio di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

32 32 Aspetti problematici legati all’applicazione TRUST CON BENEFICIARIO DI SCOPO I beni devono essere gestiti per il raggiungimento di un determinato scopo I beni devono essere gestiti nell’interesse di uno o più benificiari NATURA DEL TRUST Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

33 33 Concezione Atomistica o Unitaria del Trust Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara Il Trust si compone di diversi atti a seconda della tipologia di Trust realizzate: un atto di istituzione del Trust; un atto di trasferimento di beni al Trustee; un atto di trasferimento dei beni ai beneficiari. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE AL TRUST TRUST viene considerato Come un insieme di atti aventi ciascuno una propria causa dal punto di vista civilistico (teoria Atomistica) Un unico negozio complesso o misto avente una propria causa, ottenuta attraverso l’unione di singoli elementi negoziali (teoria Unitaria)

34 34 Effetti sul piano impositivo Prima della riforma operata dal D.L. 262/06, l’Agenzia delle Entrate esaminando un Trust con beneficiario finale ed avente per oggetto un immobile delineava il seguente trattamento fiscale: ATTO COSTITUTIVOimposta di registro in misura fissa (Art. 11 della tariffa D.P.R. 131/96; CONFERIMENTO DELnon evidenziava animus donandi e non BENE IMMOBILE NEL TRUSTessendo atto a titolo oneroso veniva tassato con imposta di registro in misura proporzionale 3% (Art. 9 tariffa) ATTO DI TRASFERIMENTOtax 3% (Art. 9 tariffa) considerava l’assenza EFFETTUATO DAL TRUSTEEdi spirito di libertà in capo al TRUSTEE AL BENEFICIARIO FINALE Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

35 35 L’Agenzia delle Entrate oggi Con la Circ. 48 del 06/08/07 pare orientare alla Tesi Unitaria “… il Trust configura un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del Trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa: UN UNICO RAPPORTO GIURIDICO Trasferimenti realizzabili con il trust Le diverse tipologie di Trusts possono portare a diversi effetti traslativi del Trust Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

36 36 Un solo trasferimento Più trasferimenti Nessun trasferimento TRUST autodichiaratoTRUST con trasferimento dei beni Trust di scoponessun trasferimentoTrasferimento dei beni dal disponente al Trustee Trust con beneficiario finale Trasferimento di beni dal (disponente – Trustee ) al beneficiario finale Trasferimento di beni: dal disponente al Trustee dal Trustee al beneficiario finale Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

37 37 Presupposto dell’imposta Il presupposto materiale per l’applicazione dell’imposta di donazione sarebbe costituito proprio dalla realizzazione di un trasferimento di beni dal quale sia derivato un arricchimento per il destinatario L’imposta non può trovare applicazione nel caso di Trust autodichiarato. Tesi contraria, l’Agenzia delle Entrate Cir. 48/07 ha affermato, laconicamente, che anche la costituzione del Trust autodichiarato è “rilevante ai fini dell’imposta in esame”. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

38 38 Imponibilità in assenza di liberalità DL 262/2006 ha stabilito che l’imposta si applichi su: i trasferimenti per donazione e a titolo gratuito; la costituzione di vincoli di destinazione sui beni. Gli atti a titolo gratuito costituiscono una categoria più ampia di quelli degli atti di liberalità. Parte della dottrina ritiene impossibile applicare il tributo ad atti completamente privi di animus donandi Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

39 39 Trust Il trasferimento di beni dal disponente al Trustee è privo di intento liberale sebbene avvenga in assenza di corrispettivo; L’eventuale trasferimento di beni dal Trustee al beneficiario finale può realizzare effettivamente un intento liberale, facente capo però al disponente e non al Trustee. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

40 40 Beneficiario finaleAliquote di applicazione dell’imposta di donazione Parenti in linea retta del disponente4% se trasferimento supera 1 milione di euro Fratelli o sorelle del disponente6% se il trasferimento supera 100.000 euro Altri parenti fino al 4° grado del disponente 6% Afifni in linea retta del disponente6% Affini in linea collaterale fino al 3° grano de disponente 6% Tutti gli altri soggetti8% Non individuato al momento dell’istituzione del Trust ( Trust discrezionale) 8% senza franchigia Nessuno8% Trust con beneficiario finale Trust di scopo Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

41 41 Imposte ipotecaria e catastale Sono dovute in relazione alle formalità di trascrizione di aventi ad oggetto beni immobili o diritti immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi. SONO DOVUTE In relazione al trasferimento intercorrente tra il disponente ed il Trustee che al trasferimento tra il Trustee e il beneficiario finale. Studio D'IMPERIO&ASSOCIATI - Milano Novara

42 Il Trust e le norme antielusive Le norme antielusive di diritto tributario applicabili al trust 42

43 Il Trust e le norme antielusive L’art.19 della Convenzione dell’Aja stabilisce che: “la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale “la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale” 43 E’ facoltà di ogni Stato introdurre norme antielusive

44 Il Trust e le norme antielusive 44 Le norme antielusive astrattamente applicabili dall’Amministrazione Finanziaria in materia di trust interni o esteri nell’ambito di operazioni di riorganizzazioni di patrimoni di persone fisiche o giuridiche sono: L’art. 37, comma 3 del D.P.R. 600/73 in materia di interposizione L’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 la c.d. norma antielusiva generale La normativa sulla Controlled Foreign Corporations artt. 167- 168

45 L’ art 37 d.p.r. 600 45 “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona” Interposizione fittizzia Interposizione reale Trust

46 L’art. 37 d.p.r. 600 caratteristiche distintive del trust: 1. Spossessamento “effettivo e non formale” del disponente 2. Successiva devoluzione dei beni del trust al beneficiario L’art. 37 DPR600 non è applicabile ai trust genuini Ad eccezione dei trust sham (simulati) 46

47 Circolare n.99/E 2001 (scudo) Possibilità di regolarizzare attività detenute all’estero tramite un trust 47 soggettointerposto A titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto interposto un Trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario

48 Circolare 43/E del 10.10.09 48 Pag. 10 ) fittiziamente interposti Sono da ritenere (i trusts) fittiziamente interposti: Trust che il disponente può far cessare liberamente in ogni momento Trust in cui il disponente è titolare del potere di far designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario Trust in cui il disp. è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso Trust in cui il disp. è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.


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