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PubblicatoAlfonso Riccio Modificato 8 anni fa
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TUTTO IN ORDINE CON L’AMMINISTRAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 9 OTTOBRE 2010 PRIMO INCONTRO: GLI ENTI NON PROFIT
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CENTRO SERVIZI BOTTEGA DEL VOLONTARIATO COSA E’? I Centri di Servizi al Volontariato : sono previsti dalla Legge 266/1991, art. 15 sono finanziati dai fondi speciali costituiti presso le Regioni e formati dai proventi delle fondazioni ex bancarie sono a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività
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CENTRO SERVIZI BOTTEGA DEL VOLONTARIATO COSA FA? I Centri di Servizi al Volontariato : approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
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GLI ENTI NON COMMERCIALI COSA SONO? Tratti caratteristici degli ENC: non devono essere una società (neppure una cooperativa sociale); non devono avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (pena la perdita della qualifica di ENC qualora esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta); possono essere enti associativi o istituzionali, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica;
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GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO COSA SONO? Una Associazione senza scopo di lucro è una persona giuridica privata, ossia un complesso organizzato di persone e di beni, finalizzato alla realizzazione di uno scopo sociale di natura non prettamente economica Gli enti di tipo associativo sono una specie del più ampio genere degli ENC. Gli elementi fondamentali di una Associazione sono: le persone lo scopo il patrimonio (non essenziale)
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Per costituire un’associazione basta la presenza di un gruppo di persone (almeno 2) che hanno voglia di stare insieme ed hanno intenti comuni di natura ideale. In particolare si è in presenza di un fenomeno associativo là dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale. In particolare il Contratto d’Associazione (Atto Costitutivo + Statuto) è un contratto di comunione di scopo dove le parti mirano a realizzare un interesse (di natura ideale) comune a tutti i soggetti che partecipano all’associazione. GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
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ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PARTITI POLITICI ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO ASSOCIAZIONI SINDACALI GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO TIPOLOGIE Le Associazioni senza scopo di lucro possono essere: ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L.266/91) GENERICHE (L. 28) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000) ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE (L. 23) ONLUS (D.lgs 460/97)
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CLAUSOLE STATUTARIE GENERALI GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO Nei propri atti costitutivi e statuti devono comprendere le seguenti clausole: divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione; particolari obblighi di devoluzione del patrimonio dell’ente al suo scioglimento; effettività del rapporto associativo e modalità di approvazione e modificazione dello statuto e degli organi diretti; obbligo di redigere ed approvare annualmente rendiconto economico e finanziario; norme che garantiscano libera elezione degli organi amministrativi, voto singolo, sovranità dell’assemblea; intrasmissibilità della quota o contributo associativo fra vivi; esclusione della temporaneità della partecipazione.
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: 1) LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L’attività delle associazioni di volontariato : è regolamentata dalla “legge-quadro” sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto 1991, riconosce “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato” è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito viene svolta attraverso una organizzazione senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Il concetto di solidarietà sociale ha diverse possibili interpretazioni: a.sostegno (assistenza e beneficenza) in favore di soggetti deboli b.qualsiasi intervento nella vita comunitaria (interessi collettivi) 1) LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Ne deriva che l’obbligo per le associazioni di volontariato è di svolgere in modo esclusivo fini di solidarietà sociale
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti: l’assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l’elettività e la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. L’organizzazione di volontariato deve finanziare la propria attività: con contributi degli aderenti o di privati; con contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali; con donazioni e lasciti testamentari; con rimborsi derivanti da convenzioni; con entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 1) LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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Le organizzazioni di volontariato, per accedere ai contributi pubblici e per godere delle agevolazioni fiscali, dovranno iscriversi nel registro del volontariato della Regione o Provincia nel cui territorio hanno la sede amministrativa e/o operativa. 1) LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
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2) LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE L’attività delle associazioni di promozione sociale : è regolamentata dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, (modificata dalla L.R. 5/2006, oggi L.R. 1/2008) è attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati non ha finalità di lucro
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 2) LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Le prestazione rese dai soci delle associazioni di promozione sociale: sono volontarie, libere e gratuite possibilità eccezionale di lavoro dipendente, anche ricorrendo agli associati L’Associazione di promozione Sociale si costituisce con atto scritto, il quale deve contenere specifici elementi quali: la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fine lucrativo, la rappresentanza legale, l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi, la democraticità della struttura, ecc.
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Non possono essere considerate APS le organizzazioni sindacali, i partiti politici, ed in genere tutte quelle associazioni che pongono limitazioni discriminanti all’ingresso di nuovi soci. Sono inoltre escluse le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale; Le A.P.S. “a carattere nazionale” (che svolgono, cioè, attività in almeno cinque regioni e 20 province del territorio nazionale) devono iscriversi in uno specifico registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali; Le A.P.S., a carattere regionale o provinciale, devono iscriversi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e contro i provvedimenti di cancellazione nei registri è ammesso ricorso in via amministrativa. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 2) LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute, le fondazioni e i comitati operanti nel non profit, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), solo se svolgono le attività tassativamente indicate all’art. 10 del D.Lgs. N. 460/1997, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale. 3) LE ONLUS
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LE ATTIVITÀ DELLE ONLUS Le ONLUS possono operare, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, solo nei settori tassativamente individuati dalla legge all’art. 10 del D.Lgs 460/97, che elenca le attività istituzionali. Oltre alle attività istituzionali vi possono essere anche attività connesse, in quanto derivanti da una operatività analoga o accessoria a quella istituzionale. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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Le Attività istituzionali a) Gli enti che svolgono attività per le quali le finalità di solidarietà sociale si considerano insite, sono Onlus a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari, in quanto in esse è insito il fine solidaristico (es. settore assistenza sociale e socio-sanitaria o alla beneficenza dove la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale per l’attività stessa). b) Gli enti che svolgono attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono da correlare alle condizioni di svantaggio dei destinatari, si considerano Onlus solo se operano esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi, rifugiati, immigrati non abbienti; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari; LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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Le Attività connesse Le attività connesse possono essere: a) analoghe a quelle istituzionali: nel caso di enti che operano in settori di attività per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari, le attività connesse possono essere rivolte anche a persone non svantaggiate. b) accessorie per natura a quelle istituzionali: da svolgere esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche, quali ad esempio la vendita di pubblicazioni o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore. Le attività connesse non possono costituire un’autonoma attività ma devono svolgersi nell’ambito dell’attività istituzionale, in quanto servono a raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Quali enti sono ONLUS DI DIRITTO - Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano - Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 - Le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali - I consorzi che abbiano la base sociale formata al 100% da cooperative sociali 3) LE ONLUS
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LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Come diventano ONLUS DI DIRITTO Tali enti diventano automaticamente ONLUS, senza che siano tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi; sono inoltre esonerati dall’iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus istituita presso le Direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia delle Entrate. Le Organizzazioni di Volontariato acquisiscono automaticamente la qualifica di Onlus quando ricevono delibera di iscrizione all’Albo provinciale del Volontariato. 3) LE ONLUS
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Quali enti possono essere ONLUS PER SCELTA Le Associazioni riconosciute e non riconosciute; I Comitati; Le Fondazioni; Gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica senza fini di lucro Come diventano ONLUS PER SCELTA Devono iscriversi nell’anagrafe unica delle ONLUS presso le Direzioni Regionali/Provinciali di riferimento; Devono redigere o adeguare l’atto costitutivo o lo statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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Quali enti possono essere ONLUS PARZIALI Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; Le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. Come diventano ONLUS PARZIALI Devono iscriversi nell’anagrafe unica delle ONLUS presso le Direzioni Regionali/Provinciali; Le Aziende di Promozione Sociale devono redigere o adeguare l’atto costitutivo o lo statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, in accordo con le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 460/97 Gli Enti ecclesiastici devono predisporre un regolamento, solo per le attività Onlus, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 460/97. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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Alcuni soggetti, invece, non possono in alcun modo essere (né divenire) Onlus. - Enti pubblici; - Le società commerciali, diverse da quelle cooperative; - Le fondazioni bancarie; - I partiti e i movimenti politici; - Le organizzazioni sindacali; - Le associazioni di datori di lavoro; - Le associazioni di categoria; - Gli enti non residenti in Italia. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 3) LE ONLUS
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