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PubblicatoAgostina Torre Modificato 8 anni fa
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Il sistema finanziario: insieme organizzato, complesso ed eterogeneo di mercati, intermediari e strumenti finanziari Funzioni del sistema finanziario : - Trasferimento delle risorse finanziarie dalle unità in surplus a quelle in deficit - Regolamento monetario degli scambi - Trasferimento e gestione dei rischi connessi all’attività finanziaria
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Le diverse tipologie di intermediari finanziari Intermediari creditizi: si caratterizzano per la funzione creditizia dal lato dell’attivo, con elementi di personalità e quindi di non trasferibilità dei rapporti posti in essere Intermediari mobiliari: operano nel mercato mobiliare e svolgono prevalentemente attività di negoziazione, collocamento, gestione e consulenza con oggetto strumenti finanziari e, in particolare, valori mobiliari Intermediari assicurativi (o compagnie di assicurazione): si caratterizzano per la loro funzione di gestione dei rischi puri ed per un circuito finanziario che vede l’incasso dei premi precedere il pagamento dei capitali assicurati
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Gli strumenti finanziari: diverse tipologie di contratti aventi per oggetto una prestazione finanziaria In base alla natura del diritto incorporato: - strumenti di partecipazione (tipicamente azioni); - strumenti di credito (concessione di fondi con impegno di rimborso a scadenza); - strumenti di impegno (negoziazione a termine futuro, come i futures, oppure subordinata al verificarsi di date condizioni successive di prezzo, come le options) In base all’elemento negoziabilità: - strumenti creditizi - valori mobiliari In base all’elemento liquidabilità: - strumenti a breve/medio e lungo termine
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Il mercato mobiliare: segmento del mercato dei capitali in cui vengono eseguite le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari Funzioni del mercato mobiliare: -funzione di finanziamento per i soggetti emittenti titoli -Funzione di investimento per i soggetti in surplus -Funzione di pricing dei titoli negoziati -Funzione di liquidità dei titoli -Funzione di riduzione dei costi di transazione Più in generale, il mercato mobiliare assolve al compito della mobilizzazione e liquidabilità degli strumenti finanziari
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Profili evolutivi degli intermediari mobiliari nell’ordinamento italiano Codice di Commercio del 1865 Codice di Commercio del 1882 Legge istitutiva della Borsa Valori (Legge 23 marzo 1913, n. 272) La Legge n. 1 del 2/1/1991 ( o Legge sulle SIM) D. Lgs. n. 415/1996 ( o decreto Eurosim) D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria (TUF)
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Intermediari mobiliari: tipologie fondamentali Intermediari mobiliari in senso stretto: intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento Intermediari abilitati alla gestione collettiva del risparmio
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Gli intermediari mobiliari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento (tutti o in parte) (1) - Imprese di investimento: - italiane ( SIM) - comunitarie (godono del principio comunitario del mutuo riconoscimento) - extracomunitarie (purché autorizzate) - Banche: - italiane - comunitarie (godono del principio comunitario del mutuo riconoscimento) - extracomunitarie (purché autorizzate)
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Gli intermediari mobiliari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento (tutti o in parte)(2) -Intermediari finanziari ex elenco 107 del TUB (limitatamente al servizio di collocamento di strumenti finanziari e quello di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati) -Società fiduciarie -Agenti di cambio (esclusa la negoziazione in conto proprio) -Società di gestione del risparmio (SGR), limitatamente al servizio di gestione su base individuale di patrimoni mobiliari
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Gli agenti di cambio Dall’entrata in vigore della L. 2/1/1991 sono divenuti una “categoria ad esaurimento”, con la soppressione dei concorsi per la loro nomina; per loro è stata prevista una duplice possibilità: continuare come broker fino al pensionamento o trasformarsi in SIM (Il decreto Eurosim, prima, ed il TUF, poi, hanno ripreso e confermato questa impostazione) In particolare il TUF (all’art. 201) stabilisce che, a partire dal 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del TUF), gli agenti di cambio in carica dovranno essere iscritti in due ruoli, uno speciale ed uno nazionale, entrambi tenuti dal Ministero del Tesoro: a) nel ruolo speciale si iscriveranno gli AdC risultanti soci, amministratori dirigenti o dipendenti di SIM, banche o SGR; b) nel ruolo unico nazionale gli AdC in carica che continuano a svolgere i servizi di investimento loro consentiti, pena decadenza in caso di inattività per un periodo superiore a 6 mesi (elevabile a 18 mesi per comprovati motivi di salute)
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Principali novità introdotte dal decreto Eurosim (D. Lgs. 415/1996) La libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di investimento da parte delle imprese di investimento e banche comunitarie in base al principio del mutuo riconoscimento (in virtù del recepimento della Dir. 93/22/CEE o Direttiva Eurosim) L’accesso diretto delle banche alla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati La privatizzazione dei mercati regolamentati nazionali
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L’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento da parte di una SIM: requisiti Forma giuridica di S.p.A. Denominazione sociale includente l’espressione “Società di intermediazione mobiliare” Sede legale e direzione sociale nella Repubblica Italiana Capitale sociale non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia ( ex Reg. B. I. del 24/12/1996 ) Presentazione di un programma sull’attività iniziale e di una relazione sulla struttura organizzativa Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale Struttura dell’eventuale gruppo di appartenenza Insussistenza di elementi che lascino presumere non garantita la “sana e prudente gestione”
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L’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento: iter procedurale Le SIM chiedono l’autorizzazione alla Consob presentando la documentazione richiesta Le banche e gli intermediari finanziari compresi nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB chiedono l’autorizzazione alla Banca d’Italia Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i servizi di investimento per i quali essa viene chiesta La Consob verifica entro 20 giorni la documentazione presentata ed eventualmente chiede un’integrazione; a 120 giorni dalla presentazione scatta il principio del “silenzio-assenso” Decadenza dall’autorizzazione: qualora la SIM non inizi lo svolgimento dei servizi entro 12 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione, oppure ne interrompa lo svolgimento per un periodo superiore a sei mesi ALBO SIM: la Consob iscrive le SIM autorizzate in un Albo, unitamente alle imprese di investimento extracomunitarie; le imprese comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’Albo; in una sezione speciale dell’Albo sono iscritte le società fiduciarie-SIM
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L’entità minima del capitale delle SIM ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento (Regolamento Banca d’Italia del 24/12/1996) 385 mila euro (corrispondenti ai 750 milioni di lire precedenti) se le SIM intendono prestare: a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente ; b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;c) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione, senza la detenzione delle disponibiltà liquide e degli strumenti finanziari e senza assunzione di rischi (limiti espressi in statuto dalle SIM) Un milione di euro (corrispondenti ai precedenti due miliardi di lire) se le SIM intendono svolgere: a) i servizi di cui alla precedente soglia ma senza le limitazioni ivi previste; b) collocamento con preventiva sottoscrizione ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; negoziazione per conto proprio o di terzi.
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La partecipazione al capitale delle SIM (1) La normativa in tema di assetti proprietari, volta ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle SIM, era già prevista nel Reg. Bankitalia del 24/12/1996, entrato in vigore il 1° gennaio 1997 ed emanato sulla base della disposizione dettata dal Decreto Eurosim. Con tale Regolamento veniva introdotto un duplice obbligo per tutti coloro che avessero partecipato ad una SIM in misura maggiore del 2% del capitale della stessa: a) obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (2% del capitale con diritto di voto e successive variazioni, in più o in meno, dell’1%) in società quotate in Borsa o al Mercato Ristretto; b) obbligo ulteriore di sottoscrivere un protocollo di autonomia gestionale, tale da prevedere “l’astensione da qualsiasi comportamento rappresentatnte un possibile ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società”
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La partecipazione al capitale delle SIM (2) La disciplina dettata in materia dal TUF (artt. 15-17) si caratterizza per più ampi e penetranti poteri di controllo sulla compagine sociale per garantire la “sana e prudente gestione” della SIM, nonché l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa In particolare, viene riconosciuto alla Banca d’Italia il potere-dovere di vietare l’operazione di acquisizione (ma non di cessione) di una partecipazione qualificata per assicurare il rispetto dei predetti principi Viene ridisegnato il sistema degli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia della propria intenzione di cedere o acquisire una partecipazione qualificata (principio del silenzio-assenso entro 90 giorni) E’ previsto l’obbligo di una comunicazione successiva delle partecipazioni qualificate al capitale della SIM, intendendo con ciò una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto; sono poi individuate nel 10%, 20%, 33% e 50% le ulteriori soglie partecipative il cui superamento fa scattare l’obbligo di comunicazione preventiva per chi voglia aumentare o ridurre la propria partecipazione La comunicazione è comunque dovuta, indipendentemente dall’entità della partecipazione, quando si verifichi la perdita o l’acquisizione del controllo della SIM
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Lo svolgimento dei servizi di investimento da parte dei soggetti abilitati: principi generali (validi per tutti i servizi di investimento)( artt. 21-22 TUF) L’intermediario deve comportarsi con “diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” L’intermediario ha il dovere di elargire al cliente informazioni complete, obiettive ed intelleggibili in ordine al servizio offerto ed agli strumenti finanziari considerati L’intermediario dovrà acquisire dal cliente tutte le informazioni necessarie che gli consentano una sua conoscenza approfondita (soprattutto in relazione al suo grado di propensione al rischio) per la formulazione di adeguati consigli Gli intermediari devono organizzarsi in modo da ridurre al minimo i conflitti di interesse Devono disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi Devono svolgere una sana e prudente gestione, oltre che indipendente Devono adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni loro affidati L’intermediario deve separare il patrimonio dei clienti da quello proprio, nonché da quello degli altri clienti
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Disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria (art. 23 TUF) Obbligo della forma scritta e di consegna di una copia del contratto al cliente La mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto, che può esser fatta valere solo dal cliente (principio di nullità relativa) Il Reg. Consob n.10943/1997 (e successive modifiche) ha individuato una serie di casi nei quali di può derogare per motivi tecnici o per la natura professionale dei clienti (diversa disciplina dei contratti con operatori “qualificati”) Sono nulle le clausole di rinvio ad incerti parametri di riferimento esterni
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Lo svolgimento dei servizi di investimento da parte dei soggetti abilitati: principi applicabili in modo specifico alla gestione dei portafogli di investimento Il relativo contratto deve essere redatto necessariamente in forma scritta Il contratto deve indicare le caratteristiche principali della gestione Il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da eseguire È prevista la facoltà di recesso per giusta causa da parte dell’intermediario se non concorda con tali istruzioni È vietato all’intermediario impegnare il cliente oltre il capitale investito (per uso della leva finanziaria oltre l’unità) E’ vietato, in linea generale, delegare a terzi l’esecuzione dell’incarico (salva espressa autorizzazione scritta)
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L’offerta fuori sede dei servizi finanziari consiste nella promozione e nel collocamento: Di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o collocamento; Di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove e colloca il servizio. Non è considerata “offerta fuori sede” quella effettuata nei confronti di investitori professionali (Reg. Consob n. 10943/1997) In caso di offerta fuori sede vale il c.d. ius poenitendi, per cui l’efficacia dei contratti conclusi è sospesa per 7 giorni a partire dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore
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Soggetti abilitati all’Offerta fuori sede (art. 30 TUF) I soggetti autorizzati al servizio di collocamento Società di gestione del risparmio (SGR) e SICAV, limitatamente all’offerta di “propri” strumenti finanziari, per evitare che tali intermediari si trasformino in rete di vendita (c.d. “collocamento diretto” delle quote ed azioni di OICR, vale a dire Fondi comuni di investimento e SICAV) Tali soggetti autorizzati devono avvalersi necessariamente dei promotori finanziari per l’esercizio del servizio in esame.
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I promotori finanziari I promotori devono essere persone fisiche iscritte all’Albo unico nazionale dei p.f. tenuto dalla Consob Vi è un obbligo di esclusiva a carico del p.f. (obbligo del monomandato) Il soggetto autorizzato per il quale il p.f. opera è responsabile in solido per i danni arrecati dal p.f. a terzi, anche conseguenti a responsabilità accertata in sede penale Il rapporto tra intermediario e promotore si qualifica come lavoro subordinato (agenzia o mandato) Il TUF ha previsto che la Consob possa avvalersi, nella tenuta dell’Albo dei p.f., di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei p.f. e dei soggetti abilitati (principio di una sorta di “autogestione” dell’albo dei p.f.)
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Le finalità degli organi di vigilanza pubblica (art. 5 TUF, comma 1) Obiettivi intermedi (funzionali al perseguimento degli obiettivi finali) 1) la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; 2) la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati Obiettivi finali dell’attività di vigilanza pubblica a) la tutela degli investitori b) la stabilità, la competitività ed il buon funzionamento del sistema finanziario
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Le forme della vigilanza pubblica (artt. 6-7-8-9-10 del TUF) Vigilanza regolamentare: possibilità per l’organo di vigilanza di emanare norme, attraverso Regolamenti, in relazione alle materie di propria competenza (Banca d’Italia e Consob) o ai soggetti da esso vigilati (ISVAP e Covip) Vigilanza informativa: possibilità di chiedere dati e informazioni, nonché la trasmissione di atti o documenti, anche periodicamente. Tale obbligo vale anche per le società di revisione Vigilanza ispettiva: possibilità di effettuare visite ed ispezioni al fine di controllare e verificare eventuali situazioni giudicate anomale Poteri di intervento sui soggetti vigilati: potestà di convocare sia gli amministratori, i sindaci e i dirigenti, sia l’assemblea dei soci, fissandone anche l’ordine del giorno, anche in caso di inerzia degli organi competenti
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La vigilanza consolidata, o sui gruppi, nell’ordinamento italiano Vigilanza sui gruppi bancari ex Testo Unico Bancario: gruppi che soddisfanno sia il requisito di finanziarietà che quello di bancarietà, con capogruppo rappresentata normalmente da una banca Vigilanza sui gruppi finanziari ex artt. 11 e 12 del TUF: gruppi definiti per la prima volta dal TUF “in negativo”, cioè in quanto non gruppi bancari, tali da soddisfare il requisito di finanziarietà come tipologia di attività prevalente, con capogruppo spesso una SIM o SGR Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari ex Direttiva 2002/87/CEE: recepita con il D.Lgs. 142/2005, prevede la prima definizione quali-quantitativa di conglomerato finanziario
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Le forme della vigilanza consolidata La disciplina della vigilanza consolidata sui gruppi finanziari ricalca sostanzialmente quella già prevista dal TUB per i gruppi bancari Infatti in ambedue i casi la Banca d’Italia considera come sua unica referente la capogruppo che, nella sua attività di coordinamento e controllo, trasmette le indicazioni ricevute alle varie unità del gruppo, rispondendo lei alla Banca d’Italia del successivo rispetto delle norme trasmesse da parte delle varie unità del gruppo La vigilanza sui gruppi bancari e finanziari si manifesta attraverso: a) una vigilanza regolamentare, che si riferisce alle unità del gruppo non sottoposte ad altra Autorità di vigilanza, corrispondenti al c.d. “perimetro ristretto” del gruppo, visto che un dato soggetto non può essere sottoposto contemporaneamente a due forme di vigilanza regolamentare diverse; b) una vigilanza informativa ed ispettiva, che si riferisce a tutte le unità del gruppo (anche quelle sottoposte ad altra Autorità di vigilanza, come le compagnie di assicurazione o i Fondi Pensione, che quindi vanno a comporre il c.d. “perimetro allargato” del gruppo) Pertanto, il gruppo, sia bancario che finanziario, ha dei confini “mobili”, che si allargano o si restringono a seconda della forma di vigilanza posta in essere
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Gli O.I.C.V.M. (Dir. 611 del 20/12/1985) - Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari sono organismi che possono assumere diverse strutture organizzative in relazione agli obiettivi perseguiti. - Si qualificano come istituzioni finanziarie aventi per oggetto esclusivo la raccolta di capitali presso il pubblico dei risparmiatori e l’investimento, in via continuativa, degli stessi in valori mobiliari. - Gli OICVM rivolgono i propri prodotti finanziari ad una clientela con omogenei obiettivi di investimento e propensione al rischio, garantendo un accesso agevole anche a chi non dispone di somme elevate.
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Soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio alla luce della riforma compiuta dal TUF In base all’art. 33 del TUF, la gestione collettiva del risparmio è una attività riservata ed i soli soggetti abilitati, che possono chiedere la relativa autorizzazione, sono rappresentati da: b) la Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV a) la Società di gestione del risparmio (SGR) (figura introdotta per la prima volta dal TUF) ; Con il successivo recepimento delle Direttive UCITS III c’è anche la figura della Società di gestione armonizzata (SGA)
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Attività consentite alla SGR La SGR, a differenza della SICAV che può solo gestire sé stessa, non potendo nemmeno gestire il patrimonio di un’altra SICAV, può: - promuovere, istituire, organizzare e gestire il patrimonio di Fondi comuni di investimento; - gestire il patrimonio di Fondi Comuni non di propria istituzione; - gestire il patrimonio di SICAV che abbiano deciso di non provvedervi personalmente; - istituire e gestire fondi pensione; - prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; - svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.
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I fondi comuni di investimento: aspetti definitori Un fondo comune di investimento è un intermediario finanziario che svolge un’attività di raccolta, accentramento e gestione collettiva (o “in monte”) di risorse monetarie raccolte presso un numero elevato di piccoli e medi risparmiatori che possono così partecipare ad un portafoglio opportunamente diversificato in virtù della grande mole di mezzi finanziari amministrati. Le scelte di investimento da parte del soggetto gestore sono attuate sulla base di predeterminati obiettivi di redditività e rischio, resi noti preventivamente ai sottoscrittori tramite il Prospetto informativo proprio del fondo. Obiettivo del F.C.I. è la crescita di valore del portafoglio gestito, in modo che il rendimento ottenuto sia ripartito tra i partecipanti in proporzione alle quote possedute, che incrementano il loro valore. L’eventuale decremento di valore è un rischio a carico dei sottoscrittori
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Vantaggi della gestione collettiva per l’investitore (1) Ampliamento delle opportunità di investimento soprattutto per i piccoli risparmiatori : i sottoscrittori di una quota di un fondo comune, attraverso l’investimento di una piccola somma di denaro, entrano a far parte di una massa finanziaria investita di grande dimensioni, ampliando così la gamma di investimenti altrimenti riservati agli operatori di grandi dimensioni e proibitivi per i piccoli risparmiatori Possibilità di diversificazione degli investimenti e quindi di frazionare i rischi: di tale possibilità, riservata a patrimoni investiti di ampie dimensioni, può così usufruire anche il piccolo risparmiatore che sottoscrive una quota o compra una azione di un OICR
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Vantaggi della gestione collettiva per l’investitore (2) Garanzia di una gestione professionale del patrimonio Tempestività nello sfruttamento delle informazioni circolanti nel mercato, grazie alla professionalità dei gestori Maggiore potere contrattuale degli OICR sul mercato Eventuale capacità dei gestori di “battere il mercato”
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Principali tappe nell’evoluzione normativa in tema di gestione collettiva del risparmio L. n. 77 del 23 marzo 1983: Legge istitutiva dei Fondi Comuni di Investimento mobiliare aperti Direttiva CEE n. 611 del 20 dicembre 1985 relativa agli O.I.C.V.M. (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), che ha creato le condizioni per la realizzazione di un mercato unico degli OICVM D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, istitutivo delle SICAV L. 14 agosto 1993, n. 344, istitutiva dei Fondi Comuni di Investimento mobiliare chiusi D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, istitutivo dei Fondi Pensione, successivamente riformata ed integrata con la L. n. 335 dell’8 agosto 1995 L. n. 86 del gennaio 1994, istitutiva dei Fondi immobiliari (questi possono essere ricompresi nell’ambito del mercato mobiliare solo “parzialmente ed occasionalmente”) D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, o TUF, che opera una riforma generale del risparmio gestito con l’introduzione della SGR
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I diversi soggetti nell’ambito dei Fondi Comuni di Investimento dopo il TUF La società di gestione del risparmio (SGR): svolge le funzioni di promozione, istituzione, organizzazione e gestione dei F.C.I. aperti. I gestori hanno piena autonomia nelle loro scelte, visto che i sottoscrittori non possono influenzare in alcun modo le loro decisioni La banca depositaria: garantisce l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla SGR e tutela i partecipanti con la separazione della custodia materiale dei beni del fondo dal potere di gestione. Non semplice “custode” dei mezzi del fondo, ha un ruolo di esecuzione e controllo. La sua presenza è obbligatoria ed esclusiva per ciascun fondo La rete di vendita: è il soggetto autorizzato a collocare le quote dei fondi presso il pubblico; la sua presenza è solo eventuale, in quanto può coincidere con il gestore nel caso di collocazione diretta I risparmiatori sottoscrittori: hanno diversi diritti (reddituale, di informativa, di recesso entro 5 gg dalla sottoscrizione, di rimborso, parziale o totale, delle quote, di esercizio dell’azione di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo della SGR, ma non quello di partecipazione all’assemblea della SGR o di voto poiché non vi è alcun potere di ingerenza sulla gestione del fondo
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Organi di vigilanza sui Fondi Comuni di Investimento Sul complesso delle attività svolte da SGR, banca depositaria e rete di vendita è previsto una vigilanza per finalità da parte della Banca d’Italia, della Consob e del Ministro del Tesoro: La Banca d’Italia svolge la vigilanza sui fondi ed autorizza la SGR (sulla base del possesso di requisiti assai simili a quelli analogamente richiesti ad una Sim che voglia svolgere servizi di investimento), controllandone l’operato; le SGR autorizzate sono iscritte in un albo tenuto da B.I. a fini di pubblicità; la Banca d’Italia può anche intervenire circa la definizione del contenuto del regolamento di gestione, documento che contiene la disciplina dei rapporti tra il partecipante e le sue controparti (controlli inerenti lo svolgimento dell’attività di gestione) La Consob svolge compiti di vigilanza sul collocamento delle quote dei fondi, controllando pure la corrispondenza tra i dati diffusi al pubblico e quanto contenuto nei Prospetti informativi approvati dalla medesima Consob (controlli in tema di diritto all’informativa riconosciuto al sottoscrittore nella fase che precede la sottoscrizione) Il Ministero del Tesoro interviene in relazione alla domanda di autorizzazione della SGR, da ritenere accolta se entro 60gg il Ministero non la nega con provvedimento comunicato alla società interessata
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Evoluzione compiuta dal TUF nella disciplina autorizzativa alla gestione collettiva del risparmio A differenza di quanto avveniva con le disposizioni contenute nelle varie leggi precedenti in tema di gestione collettiva del risparmio, la disciplina autorizzativa dettata dal TUF non risulta più finalizzata all’istituzione di specifici e determinati fondi comuni di investimento, ma ha per oggetto “l’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio (…)” (art. 34, comma 1 TUF), come testimoniato dal fatto che la nuova SGR, a differenza della precedente società di gestione dei F.C.I., non ha più l’esclusività dell’oggetto sociale (la gestione dei fondi comuni) ed un riferimento obbligato al tipo di fondo (aperto, chiuso ecc.) da lei istituito e quindi ad un singolo tipo di prodotto. La conseguente possibilità di delegare la gestione dei vari Oicr accresce la flessibilità nel comparto del risparmio gestito, inclusa la gestione su base individuale di portafogli mobiliari.
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Le nuove tipologie di Fondi Comuni di Investimento introdotte dal Regolamento Banca d’Italia del 20/9/1999 (1) Il TUF ha introdotto un principio chiave che è alla base della riforma del servizio di gestione collettiva del risparmio: si è passati da un sistema chiuso, caratterizzato dalla tipicità dei F.C.I. (tanti quanti disciplinati da specifiche e apposite leggi) ad un sistema flessibile, dove l’autorizzazione è all’attività gestoria propria dei soggetti abilitati. Da qui il rinvio alla normativa secondaria per configurare nuove categorie di fondi ammessi nell’ambito del nostro ordinamento, garantendo flessibilità alla norma primaria delegando a B.I. la specificazione di aspetti più tecnici in materia. La Banca d’Italia ha provveduto in tal senso con il Regolamento del 20/9/1999 che individua le tipologie di fondi che possono essere istituiti dalle SGR. Ribadendo le tipologie già note di fondi chiusi e fondi immobiliari, le principali novità riguardano l’introduzione della distinzione tra fondi aperti armonizzati e no, nonché la previsione dei fondi riservati e dei fondi speculativi
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Le nuove tipologie di Fondi Comuni di Investimento introdotte dal Regolamento Banca d’Italia del 20/9/1999 (2) Fondi aperti armonizzati: si tratta di quei fondi il cui patrimonio è investito nel rispetto delle Direttive comunitarie in materia di OICVM e che possono essere commercializzati nel territorio dell’Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento. Ad essi si applicano le restrizioni ed i limiti prudenziali della Dir. 85/611/CEE. Fondi aperti non armonizzati: possono investire il loro patrimonio in strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentati, oltre che in depositi bancari, secondo limiti e criteri stabiliti dalla Banca d’Italia (un esempio è dato dai “fondi di fondi”, che possono investire fino al 100% delle attività in quote di altri fondi armonizzati, o dai fondi flessibili) Fondi riservati (nella duplice modalità aperta o chiusa): si tratta di fondi riservati ad “operatori qualificati”, purché tali categorie siano chiaramente specificate; in tal caso, è riconosciuta una più ampia libertà di gestione, con la possibilità di derogare i limiti prudenziali fissati per il contenimento e frazionamento del rischio.
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Le nuove tipologie di Fondi Comuni di Investimento introdotte dal Regolamento Banca d’Italia del 20/9/1999 (3) Fondi speculativi (o hedge funds): in essi il patrimonio è investito in beni o strumenti finanziari anche diversi da quelli stabiliti dalla legge, in deroga alle norme prudenziali dettate dalla Banca d’Italia ai fini del contenimento e frazionamento dei rischi.Tali norme differenziate devono risultare dal Regolamento del fondo speculativo, che dovrà evidenziare pure la particolare rischiosità dell’investimento Ulteriori caratteri peculiari di tali fondi riguardano il fatto che: - non sono sottoposti a predefiniti vincoli in relazione all’oggetto dell’investimento; - non possono avere più di 100 aderenti - non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento - è prevista una sottoscrizione minima iniziale non inferiore ad un milione di euro. I fondi speculativi possono essere istituiti e gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo la gestione di tale tipologia di fondi
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Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) Le SICAV, introdotte con D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, sono società aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni Si distinguono dai F.C.I. poiché nelle SICAV non c’è distinzione tra il patrimonio oggetto dell’investimento ed il patrimonio della società di gestione; questo perché il patrimonio da investire nella SICAV è proprio quello della società, oggetto di sottoscrizione
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Peculiarità nella disciplina della SICAV in quanto S.p.A. a diritto speciale (1) Dalla coincidenza del capitale con il patrimonio e dalla sua variabilità derivano alcune deroghe alla disciplina societaria prevista per le S.p.A. (Statuto ad personam): Fase della costituzione: - il capitale deve essere non solo sottoscritto ma interamente versato entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione (tale deroga si giustifica per la necessità di un’effettiva consistenza e disponibilità del patrimonio); - la Sicav non può costituirsi per pubblica sottoscrizione; - non sono ammessi conferimenti in natura
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Peculiarità nella disciplina della SICAV in quanto S.p.A. a diritto speciale (2) La Sicav si costituisce solo previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob (eliminato per maggiore snellezza operativa il potere in merito previsto dalla legge precedente a carico del Ministro del Tesoro); E’ stato demandato alla B.I. il potere di fissare i requisiti per l’autorizzazione, che vi ha provveduto con proprio Regolamento del 1 luglio 1998. Le condizioni riprendono quelle fissate per le SGR, salvo la disposizione che lo Statuto deve necessariamente prevedere come oggetto sociale esclusivo “l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni” In particolare, per quanto riguarda il capitale sociale minimo, la B.I ha stabilito che esso non deve essere inferiore ad un milione di euro
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Peculiarità nella disciplina della SICAV in quanto S.p.A. a diritto speciale (3) Norme relative al capitale sociale: il capitale sociale delle Sicav è sempre uguale al patrimonio netto della società e risulta quindi variabile (non è necessario variare l’atto costitutivo); da ciò deriva che: - il capitale varierà non solo a causa delle sottoscrizioni e dei recessi, ma anche per effetto dell’imputazione continua a patrimonio sia delle plusvalenze e minusvalenze, sia dei profitti e delle perdite realizzati; - non è prevista la creazione di fondi o riserve di capitale; - non c’è il diritto di opzione sui titoli di nuova emissione; - è impossibile effettuare aumenti di capitale gratuiti, vista l’assenza di riserve da imputare a tal fine - non vale per le Sicav il principio civilistico della diminuzione del capitale per rimborso o per perdita, essendo previsto solo il rispetto della soglia minima di capitale fissata dalla Banca d’Italia (se si scende al di sotto di essa per oltre 60 gg, o si pone in liquidazione la società o si inizia una procedura di fusione con altra Sicav)
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Peculiarità nella disciplina della SICAV in quanto S.p.A. a diritto speciale (4) Norme relative alle azioni della Sicav: - è espressamente previsto che il capitale della Sicav possa essere rappresentato solo da due categorie di azioni: azioni nominative e al portatore; è infatti vietata l’emissione di “categorie di azioni fornite di diritti diversi”; - i diritti patrimoniali, incluso quello al rimborso in via continuativa delle azioni al loro valore patrimoniale effettivo, attribuiti dalle due categorie di azioni devono essere uguali; - è infatti vietata l’emissione di azioni di risparmio o comunque privilegiate in un qualsiasi diritto patrimoniale; - diversi sono invece i rispettivi regimi di circolazione, così come diversificata è la disciplina del diritto di voto: le azioni nominative attribuiscono tale diritto in proporzione al numero di azioni possedute, quelle al portatore attribuiscono, invece, un solo voto per socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute (voto pro-capite) - in materia di esercizio del diritto di voto, il TUF prevede la possibilità del suo esercizio per corrispondenza, seppur a determinate condizioni - la Sicav non può emettere obbligazioni né acquistare o comunque detenere azioni proprie
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Nuove possibilità operative per le SICAV previste dal TUF: le SICAV multicomparto Il TUF, pur disponendo che nello statuto sia indicato “come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni”, prevede che la SICAV possa svolgere “le attività connesse e strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob” (art. 43, comma 6, del TUF) Sulla base di tale norma, la SICAV può legittimamente diversificare la propria offerta, dal momento che lo statuto può prevedere l’esistenza di più comparti di investimento in relazione alle diverse categorie di azioni ed alla riduzione dei rischi connessi all’investimento (SICAV “multicomparto”). Questo non contrasta con il divieto posto alla SICAV di emettere azioni fornite di diritti diversi se le azioni emesse a fronte di ciascun comparto si caratterizzano per uno stesso regime di circolazione (nominative o al portatore), per la medesima attribuzione di una certa posizione in assemblea (voto pro capite per le azioni al portatore e voto proporzionale al numero delle azioni possedute per le nominative) e per l’assenza di privilegi In relazione alle SICAV multicomparto è riaffermata la regola della separazione patrimoniale di ciascun comparto.
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