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NOVITA‘ IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO IN AUSTRIA.

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Presentazione sul tema: "NOVITA‘ IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO IN AUSTRIA."— Transcript della presentazione:

1 NOVITA‘ IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO IN AUSTRIA

2 Il REGISTRO DEI C/C NORMA DI RIFERIMENTO: Zentrales Kontenregistergesetz In Austria verrà creato un Registro dei c/c, in cui verranno registrate le seguenti informazioni: - N. di c/c; - Dati del titolare del c/c; - Data di apertura (ed eventuale chiusura) del c/c. In tale Registo non vengono segnalati nè i movimenti del c/c nè lo status/saldo dello stesso.

3 Il Registro dei c/c Le prime registrazioni avvengono (retroattivamente) alla data del 1 marzo 2015. La consultazione di tale Registro viene limitata alla Procura della Repubblica, ai Tribunali (Sezioni penali), alle Autorità Tributarie. Ogni richiesta deve essere protocollata. Il titolare di un c/c può richiedere in ogni tempo e senza motivo quali dati sono registrati in relazione alla sua persona. Tale Registro viene tenuto dal Ministero delle Finanze. Le informazioni restano registrate per la durata di 10 anni.

4 INFORMAZIONI RELATIVE AI MOVIMENTI BANCARI In particolare, le Autorità Tributarie possono richiedere informazioni in relazione ai movimenti del c/c ed allo status dello stesso nel caso in cui: Ci sia un fondato sospetto in relazione alla correttezza dei dati contabili forniti dal contribuente; Ci si possa aspettare che, tramite le summenzionate informazioni, si possano risolvere alcuni dubbi relativi ai dati contabili comunicati dal contribuente; Si possa sostenere che l’interferenza delle Autorità Tributarie in relazione all’interesse del contribuente alla tutela dei propri dati bancari non sia sproporzionata.

5 Informazioni relative ai movimenti bancari In tali casi le Autorità Tributarie devono fare istanza ad un (predeterminato) Giudice della Corte dei Conti, che deve pronunciarisi entro 3 giorni. Contro la decisione di tale Giudice è possibile proporre ricorso. Presso il Ministero delle Finanze viene costituito l’ufficio di un Consulente indipendente, che deve anche protocollare le richieste provenienti dalle Autorità Tributarie. Le Autorità di Paesi Terzi non possono ottenere direttamente tali informazioni, dovendo invece svolgere la procedura relativa alle rogatorie internazionali. Le Autorità tributarie austriache sono facilitate anche nel rispondere alle domande di rogatoria Internazionale.

6 Automatico scambio di informazioni L’obbligo proviene da una Direttiva comunitaria ed è stato trasposto in diritto nazionale tramite la Gemeinsamer Meldestandard Gesetz. Non è stata comunicata ancora la data di entrata in vigore della Legge. L’obbligo di comunicazione incombe sugli Istituti di Credito nazionali in relazione all’apertura di nuovi c/c di stranieri (persone fisiche o giuridiche) a partire dal IV trimestre 2016 (altrimenti dal 1 gennaio 2017). L’Istituto di Credito nazionale è tenuto ad inviare tali informazioni alle proprie Autorità Tributarie una volta all’anno.

7 Automatico scambio di informazioni Il Ministero delle Finanze a sua volta, una volta all’anno, dovrà inoltrare le informazioni raccolte relativamente all’anno precedente alle Autorità all’uopo preposte dell’altro Paese Membro (o del Paese con cui l’Austria dovesse avere un particolare accordo a tale riguardo). Fra le informazioni che devono essere trasmesse si annoverano: Dati identificativi del titolare del c/c; Movimenti del c/c; Saldi dei c/c

8 KAPITALABFLUSSMELDEGESETZ Lo scopo di questa Legge è fare in modo che i privati non possano prelevare (o trasferire all’estero) grossi importi di denaro, senza che ciò debba essere segnalato dagli Istituti di Credito al Ministero delle Finanze. Sono soggette all’obbligo di segnalazione movimenti bancari rivolti all’estero (di ogni tipologia, compresa la cessione anche a titolo gratuito di azioni) che superino l’importo di € 50.000,00 effettuati da persone fisiche. Ciò anche nel caso in cui più movimenti bancari possano ravvisare un comune denominatore e possano, pertanto, essere considerati come un unico movimento.

9 KAPITALABFLUSSMELDEGESETZ La Legge prevede che le prime segnalazioni debbano retroattivamente riguardare i movimenti bancari effettuati nel periodo dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 e la segnalazione debba avvenire al più tardi entro il 31 marzo 2016. Sono esclusi da questo obbligo di segnalazione i movimenti di capitale che riguardino c/c imprenditoriali (titolari nazionail o stranieri).

10 Avv. Enrica Maggi GRAZIE PER L‘ATTENZIONE


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