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Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE.

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Presentazione sul tema: "Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE."— Transcript della presentazione:

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2 Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE

3 Galizia & Pinna Associati OBBLIGHI NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA art.35 co.22 DL. 223/2006: Dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza di un mediatore all’atto di cessione di un immobile Se presente occorre dichiarare: - ammontare della spesa sostenuta per la mediazione - le analitiche modalità di pagamento della stessa - indicazione del numero di partita iva o del codice fiscale agente immobiliare co. 48 art. unico della finanziaria 2007 aggiunge: - i dati identificativi del titolare dell’agenzia - il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio

4 Galizia & Pinna Associati Omessa incompleta o falsa dichiarazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 10 mila Euro. Obblighi del Notaio: Se il mediatore non è iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione è fatto obbligo al notaio, in qualità di ufficiale rogante, di segnalare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate. N.B. In nessun caso occorrerà che la dichiarazione sostitutiva resa dalle parti contraenti sia confermata dal mediatore, né attraverso la sottoscrizione da parte di quest’ultimo dell’atto di cessione dell’immobile, né in altro modo

5 Galizia & Pinna Associati LA REGISTRAZIONE DELLE SCRITTURE PRIVATE DI NATURA NEGOZIALE NON AUTENTICATE

6 Galizia & Pinna Associati Il comma 46 dell’art. unico della finanziaria 2007 prevede: l’obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private di natura negoziale poste in essere nell’ambito della propria attività Ratio della norma: Risalire alla fonte dell’accordo immobiliare

7 Galizia & Pinna Associati Quali documenti registrare? - Preliminari di compravendita di immobili (compromesso) - Preliminari di affitto di immobili - Opzioni di acquisto e di vendita di immobili - Proposta contrattuale; No in quanto atto di natura “prenegoziale” - Accettazione della proposta contrattuale; dovrebbe essere registrata Come registrare una scrittura privata non autenticata? - Recarsi con almeno due copie del contratto sottoscritto dalle parti contraenti, presso l’Ufficio del Registro entro venti giorni dalla data di stipulazione versando la relativa imposta di registro

8 Galizia & Pinna Associati Quanto si paga? in ogni caso, il contratto sconta almeno l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00 se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’imposta di registro in misura proporzionale nella misura dello 0.5% sul valore della caparra stessa se il contratto prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA si applica l’imposta di registro nella misura del 3% sul valore dell’acconto medesimo

9 Galizia & Pinna Associati N.B. Quanto pagato in sede di contratto preliminare viene recuperato in sede di rogito dalla cui tassazione si sottrae quanto pagato per il preliminare; tranne in casi di atti soggetti ad IVA

10 Galizia & Pinna Associati Circolare n.6/E del 6 febbraio 2007: Nuovi accertamenti degli uffici in materia di accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ”…si potrà accedere nei locali nei quali si esercita attività di intermediazione immobiliare per acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni svolte, raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti. Tale attività consentirà di rilevare l’eventuale omessa registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della conclusione di affari di intermediazione Immobiliare… In particolare potrà essere accertata la mancata registrazione e l’ammontare effettivo del corrispettivo e del canone pattuito, in riferimento a contratti preliminari di compravendite immobiliari e a contratti di locazione di fabbricati”.

11 Galizia & Pinna Associati DETRAIBILITA’ DELLA PROVVIGIONE co. 22 bis art. 35 D.L. 223/06: si consente ai contribuenti dal 1 gennaio 2007 di detrarre i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a Euro 1.000,00 per ciascuna annualità.

12 Galizia & Pinna Associati Via Cocco Ortu n.89 – Cagliari


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