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PubblicatoFlavia Chiara De Angelis Modificato 8 anni fa
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Società per azioni
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Obbligazioni Obbligazioni: titoli di credito di massa mediante i quali la spa può raccogliere denaro, normalmente a titolo di mutuo. Ognuna di esse rappresenta una frazione di eguale valore nominale di un prestito alla società
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Obbligazioni Normalmente un soggetto versa una determinata quantità di denaro alla società e consegue il diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi. E’ possibile creare obbligazioni “diverse”: ad esempio si possono creare obbligazioni nelle quali il diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi siano subordinati alla soddisfazione dei diritti di altri creditori (obbligazioni subordinate)
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Competenza e limiti all’emissione Salvo che lo statuto non assegni la relativa competenza all’assemblea, l’emissione di obbligazioni è decisa dagli amministratori Le obbligazioni, di regola, possono emettersi per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
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Organizzazione comune Sebbene gli obbligazionisti siano dei semplici creditori della società, è prevista per loro (per ogni serie di obbligazioni emesse) un’organizzazione di gruppo basata sulla presenza di un’assemblea e di un rappresentante comune.
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Organizzazione comune: ratio Grazie alla presenza dell’organizzazione di gruppo è possibile rimettere alla decisione della maggioranza degli obbligazionisti modifiche riguardanti il prestito obbligazionario, che altrimenti avrebbero bisogno del consenso di ciascun obbligazionista.
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Organizzazione corporativa E’ prevista una pluralità di organi, ognuno con una specifica competenza Nel sistema “tradizionale”: - assemblea: composta da soci e chiamata a decidere sulle modificazioni del contratto sociale, nonché sulla nomina e revoca di amministratori e sindaci, sull’approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili
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Organizzazione corporativa -Organo amministrativo, competente per la gestione dell’impresa sociale -Il collegio sindacale, chiamata a vigilare sull’operato dell’organo amministrativo
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assemblea L’assemblea ordinaria: 1)Approva il bilancio 2)nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci 3)Determina il compenso di amministratori e sindaci
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assemblea 4) Delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci 5) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori 6) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
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L’invalidità delle delibere assembleari Categorie della nullità e annullabilità Sono diverse da quelle ordinarie Sono causa di NULLITA’ delle deliberazioni: a)La mancata convocazione dell’assemblea b)La mancanza di verbale c)L’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto
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Nullità Chiunque può impugnare la delibera nulla, MA solo entro 3 anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese. Possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. L’invalidità può essere rilevata dal giudice d’ufficio.
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Annullabilità Sono annullabili le deliberazioni prese non in conformità alla legge o allo statuto. L’annullabilità è il vizio residuale che colpisce tutte quelle delibere invalide ma non rientranti in uno dei casi tassativi di nullità.
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Rilevabilità Le delibere annullabili possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori o dal collegio sindacale, dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Non tutti i soci possono impugnare le delibere annullabili
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Annullabilità Possono proporre l’azione di annullamento quei soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente l’uno per mille del capitale sociale nelle società aperte, e il 5% nelle altre. Lo statuto può ridurre o escludere questo limite
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Rimedi alternativi I soci che non raggiungano la predetta soglia di capitale e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno.
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Organo amministrativo nel sistema tradizionale L’organo amministrativo può essere unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (consiglio di amministrazione) => nelle spa con azioni quotate può essere solo pluripersonale Il numero degli amministratori è determinato nello statuto Possono essere amministratori anche non soci
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Nomina e durata La nomina degli amministratori spetta all’assemblea. Sono consentite alcune deroghe nomina di un amministratore indipendente da parte dei portatori di strumenti finanziari
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Funzionamento dell’organo amministrativo In caso di consiglio di amministrazione: metodo collegiale delibere assunte a maggioranza E’ possibile (e ampiamente utilizzata) la delega delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti Alcune attribuzioni sono indelegabili
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Delega e.. Il consiglio di amministrazione può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Delega e responsabilità: in assenza di deleghe tutti gli amministratori (tranne quelli immuni da colpa che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro del consiglio e ne abbiano data immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale) rispondono solidalmente per le violazioni dei doveri legali e statutari loro imposti
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..responsabilità In caso di deleghe, la responsabilità è diversificata: a)Per le violazioni relative ad attribuzioni proprie del comitato esecutivo o a funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori rispondono solo costoro
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..responsabilità b) Gli amministratori non esecutivi sono solidalmente responsabili con gli esecutivi se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
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..responsabilità c) Gli amministratori non esecutivi sono responsabili in caso di inosservanza del dovere di vigilare e valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Tale responsabilità va valutata tenendo conto che gli amministratori hanno il dovere di agire informati e dunque giudicare l’affidabilità delle informazioni ricevute ed eventualmente chiederne altre.
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Invalidità delle delibere consiliari Le deliberazioni prese non in conformità alla legge o allo statuto possono essere impugnate: a)Dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 g dalla data della deliberazione b)Dai soci, ma solo se si tratta di delibere lesive dei loro diritti
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Invalidità delle delibere consiliari Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
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Gli interessi degli amministratori Gli amministratori sono tenuti a perseguire l’interesse sociale in quanto gestori delle risorse investite dagli azionisti. Qualora un amministratore abbia un interesse in relazione a un’operazione sociale si applica una disciplina peculiare
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Gli interessi degli amministratori L’amministratore deve dare notizia ai colleghi e ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della società. Qualora si tratti di amministratore delegato, questo deve astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
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Gli interessi degli amministratori In caso di amministratore unico, l’operazione può essere compiuta e l’amministratore deve darne notizia ai soci alla prima assemblea utile.
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Motivazioni della delibera La delibera assunta dal consiglio in presenza di un interesse di uno dei suoi membri deve essere adeguatamente motivata. L’amministratore interessato non deve astenersi ma può partecipare alla delibera e votare.
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Condizioni di annullabilità della delibera La delibera è annullabile se è potenzialmente pregiudizievole per la società ed inoltre: -Non vi sia stata l’informativa sull’interesse personale, ovvero essa sia stata incompleta -Non vi sia stata adeguata motivazione -Il voto dell’amministratore interessato sia stato determinante
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Annullabilità della delibera L’impugnazione può essere proposta solo dagli amministratori (ad eccezione di quelli che hanno votato positivamente qualora siano stati adempiuti gli obblighi di adeguata informazione) e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla delibera.
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L’azione sociale di responsabilità Gli amministratori rispondono solidalmente verso la società per i danni derivanti dall’inadempimento dei doveri ad essi imposti, a meno che … Non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori
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L’azione sociale di responsabilità Anche gli amministratori non esecutivi sono solidalmente responsabili se: -non hanno rispettato gli obblighi di esame e valutazione ex art. 2381, co. 3, -Non hanno “agito informati” -Essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose
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L’azione sociale di responsabilità In mancanza di organi delegati la responsabilità la solidarietà è esclusa solo per l’amministratore che: -Sia immune da colpa -Abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso -Ne abbia data immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale
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Natura della responsabilità La responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale poiché essa deriva dall’inosservanza di obblighi predeterminati.
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L’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea Comporta la revoca automatica degli amministratori contro cui è proposta qualora sia presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale
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L’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea Si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
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L’azione sociale deliberata dalla minoranza Art. 2393-bis L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino: -Nelle spa chiuse almeno 1/5 del capitale -Nelle spa aperte almeno 1/40 del capitale sociale Lo statuto può stabilire percentuali inferiori.
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L’azione sociale deliberata dal collegio sindacale L’azione sociale può essere deliberata anche collegio sindacale, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti
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L’azione di responsabilità dei creditori Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere promossa dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
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L’azione di responsabilità del socio o del terzo Si fonda sul compimento di atti dolosi o colposi da parte degli amministratori che abbiano provocato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o terzo (e non un danno riflesso come nei casi precedenti)
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L’azione di responsabilità del socio o del terzo Es. Amministratori che abbiano predisposto una situazione patrimoniale falsa mediante la quale abbiano indotto un soggetto a sottoscrivere azioni della società o ad accordarle un finanziamento. La società non ha alcun danno, anzi! Le risorse a sua disposizione aumentano
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L’azione di responsabilità del socio o del terzo Il danno è subito dal terzo, che se avesse conosciuto la reale situazione, non avrebbe sottoscritto le azioni o accordato il prestito.
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I controlli nella spa Il controllo sull’amministrazione è generalmente attribuito al collegio sindacale.
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Funzioni del collegio sindacale Il collegio sindacale vigila: - sull’osservanza della legge e dello statuto -Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione -Sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contrabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
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Composizione Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri. Devono essere nominati anche due membri supplenti Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
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Doveri e poteri Devono partecipare alle assemblee e alle riunioni del cda e del comitato esecutivo Possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nelle società quotate può farlo anche il singolo sindaco.
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Doveri e poteri Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo
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Doveri e poteri Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del cda, convocare l’assemblea, qualora nell’esecuzione del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere
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