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1 Le operazioni straordinarie d’impresa diritto tributario professionale 2011 Francesco Crovato.

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Presentazione sul tema: "1 Le operazioni straordinarie d’impresa diritto tributario professionale 2011 Francesco Crovato."— Transcript della presentazione:

1 1 Le operazioni straordinarie d’impresa diritto tributario professionale 2011 Francesco Crovato

2 2 Le operazioni straordinarie. Profili generali costituiscono una categoria eterogenea con legami profondi alla fiscalità d’impresa, a quella societaria ed a quella dei privati non imprenditori (in quanto cedenti partecipazioni o percettori di utili) al di la dei tecnicismi che spesso caratterizzano le singole disposizioni sul tema (D.lgs 358/97 fino al nuovo Tuir) Il legislatore si trova vincolato dalle scelte con cui il concetto di reddito è stato già inquadrato negli altri settori del diritto Si pensi al coordinamento tassazione società-soci, recupero fiscale del costo dell’investimento, neutralità, realizzo L’unica scelta autonomamente seguita dal legislatore ad es. è l’imposta sostitutiva (periodicamente proposta)

3 3 Straordinarietà in senso giuridico; c.d. operazioni sui soggetti La struttura giuridica dell'operazione attiene agli assetti societari, al mutamento di tipo sociale, ovvero alla modifica del contratto sociale, per creare nuovi soggetti, tramite le scissioni, unirsi con altri soggetti tramite la fusione. anche la trasformazione è una operazione straordinaria in quanto modifica la forma giuridica sotto la quale è esercitata un'impresa, pur lasciando completamente impregiudicata la struttura produttiva e organizzativa del soggetto

4 4 Straordinarietà in senso economico; le c.d. operazioni sui beni cessioni e conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento resta immutata la struttura giuridica del soggetto ma si modifica la struttura patrimoniale in questo caso l'operazione giuridica è assolutamente elementare poiché si tratta di una ordinaria cessione di beni dietro corrispettivo: è piuttosto la straordinarietà dell'oggetto a qualificare tali cessioni di beni in senso particolare mentre una vendita di un autoveicolo non è una operazione straordinaria, la vendita della relativa fabbrica di autoveicoli lo è, anche se in entrambi i casi si tratta di applicare la strumentazione giuridica dei contratti di compravendita.

5 5 Funzione economica delle operazioni straordinarie Spesso fusioni, scissioni e conferimenti, attraverso cui mutano gli equilibri di controllo societario ma non vi è alcun distacco con i beni, Costituiscono operazioni propedeutiche a quelle di dismissione quali vendita di aziende o partecipazioni Prima di cedere una determinata attività economica, sotto forma di azienda o società, è infatti spesso necessario separarla da altre attività o da altri elementi patrimoniali che non si intende cedere; Altre volte appare conveniente inserire le attività da cedere, visto il reddito che si prevede di ricavarne, all'interno della società del gruppo che, per via di perdite di esercizio, è in grado di ottimizzare meglio il prelievo fiscale sottostante

6 6 Segue. Funzione economica delle operazioni straordinarie In altri casi le operazioni sui soggetti seguono alla acquisizione del controllo dopo l’acquisto delle partecipazioni di maggioranza Si tratta di fusioni scissioni o conferimenti che si svolgono tra soggetti controllati da un unico soggetto economico Ma possono avvenire anche al solo scopo di ottimizzare l’attività produttiva del gruppo

7 7 Il “dilemma” tipico delle operazioni di M&A Le operazioni straordinarie possono avvenire in vari modi: Ad esempio operando direttamente sui beni “di primo livello” (asset deal) Ovvero cedendo le partecipazioni che li rappresentano (share deal) A loro volta le partecipazioni possono essere oggetto di transazioni O essere coinvolte in operazioni societarie che comportano mutamenti soggettivi nelle società emittenti (operazioni sui soggetti)

8 8 I vantaggi della circolazione dei beni sotto forma di partecipazioni A fronte della generale simmetria la scelta a favore della cessione di partecipazioni si basava; Frazionabilità delle partecipazioni, ( è sufficiente acquisire il 51 per cento di una società per avere il controllo). Formalità cui sono gravati i beni reali componenti l’azienda, (imposta di registro sulla cessione di aziende, stipula di atti notarili o volture di concessioni o autorizzazioni amministrative etc..). necessità di regolare anche il trasferimento dei contratti con riferimento ai rapporti giuridici in corso, (rapporti di fornitura, lavoro dipendente, etc…)

9 9 Il “dilemma” tipico delle operazioni di M&A - segue Tendenzialmente le operazioni sui beni comportano “realizzo” di plus o minusvalori … … Tranne che in taluni tipi di conferimenti (aziende o partecipazioni qualificate) Le operazioni sui soggetti invece sono quasi sempre “carta contro carta” (salvo conguagli in danaro) … … E per questo vengono considerate “non realizzative” e non determinano emersione di plusvalori … … Né per le società coinvolte né per i soci

10 10 Aspetti da tener presenti breve riepilogo

11 11 segue 1)sulla fiscalità del venditore 2)sulla fiscalità dell’acquirente 3) sulla fiscalità dell’azienda/società oggetto della transazione.

12 12 venditore Effetti fiscali per il venditore: attenuazione carico fiscale su plusvalenze, emersione di minusvalenze, segregazione del patrimonio da cedere

13 13 segue Le operazioni che per antonomasia garantiscono la neutralità fiscale sono quelle sui soggetti (fusioni e scissioni). Grazie ad operazioni di questo tipo masse patrimoniali possono transitare da una società all’altra, senza per questo subire alterazioni nello status fiscale (e, in particolar modo, senza che emergano a tassazione eventuali plusvalenze latenti)

14 14 segue la peculiarità di tali istituti, per quanto qui rileva, risiede proprio nel principio di “neutralità” e di invarianza delle posizioni fiscalmente rilevanti, sia in capo alle società partecipanti all’operazione (fuse, incorporanti o incorporate, scisse o beneficiarie), sia in capo ai loro soci, con riferimento alle operazioni di concambio (fatta eccezione per l’eventuale conguaglio in danaro, considerato pienamente imponibile).

15 15 segue Il ricorso a tali istituti è però possibile prevalentemente nelle operazioni di aggregazione E’ quindi pressochè impossibile, per ragioni concettuali prima che giuridiche, attribuire all’alienante un corrispettivo monetario in neutralità fiscale.

16 16 segue Ne’ il conferimento né la fusione, entrambi effettuabili in neutralità fiscale, possono essere quindi utilizzati per una dismissione di società o di aziende, ma consentono di giungere solo fino ad un riposizionamento della compagine societaria. tutte le operazioni “sui soggetti”, basate sulle fusioni, scissioni o conferimenti, hanno uno spettro applicativo molto limitato per essere usate come “veicolo” attraverso cui effettuare una classica operazione di M&A.

17 17 segue tali operazioni si prestano ad essere effettuate essenzialmente tramite cessioni di partecipazioni o di aziende, cioè agendo sull’oggetto, sia esso il contenuto della società target o la stessa partecipazione nella medesima.

18 18 Gli interessi contrapposti di venditore e acquirente Una volta deciso di impostare l’operazione sull’oggetto, un dilemma che sovente si presenta è quello se oggetto della cessione debba essere la società (e dunque le azioni di questa), ovvero il suo “contenuto” (l’azienda). Ovvero… share deal Vs. asset deal questa scelta trova spesso contrapposti gli interessi del venditore e dell’acquirente

19 19 venditore La situazione, ottimale per il venditore, ai attenuare il carico impositivo, si scontra con gli interessi del compratore, che può avere difficoltà, in tale caso, a dedurre fiscalmente, nel tempo, il costo dell’acquisizione

20 20 acquirente Effetti fiscali per l’acquirente La situazione dell’acquirente è sovente più delicata di quella del venditore quest’ultimo è chiamato a fare valutazioni di brevissimo periodo (congruità del prezzo rispetto al valore della società venduta e del carico fiscale), destinate ad esaurirsi dopo il perfezionamento della transazione,

21 21 segue Effetti fiscali per l’acquirente L’acquirente deve invece effettuare una complessa serie di previsioni, che si spingono avanti nel medio e nel lungo periodo, per rendersi conto della convenienza dell’investimento e dell’opportunità del prezzo

22 22 segue L’acquirente deve in particolare valutare anche le possibilità di “recupero” del costo, le modalità ottimali di soddisfacimento del fabbisogno finanziario, l’individuazione del soggetto/veicolo attraverso cui effettuare l’acquisizione, ed una serie di altre variabili per coordinare al meglio l’inserimento della società acquisita all’interno del gruppo preesistente.

23 23 segue Il riconoscimento fiscale del costo sostenuto: share deal Vs asset deal Il prezzo pagato per l’acquisizione costituisce dunque per l’acquirente un costo da spesare o ammortizzare generalmente in un periodo di tempo medio/lungo.

24 24 segue Dal punto di vista fiscale, l’obiettivo naturale che l’acquirente si pone è che tale costo sia deducibile, e possa compensarsi con i redditi imponibili generati dalla società acquisita, ovvero anche con quelli di altre società del proprio gruppo.

25 25 segue Tecnicamente, ciò è possibile se il costo: -è fiscalmente riconosciuto -è spesabile (anche mediante ammortamento) nel conto economico e dunque fiscalmente deducibile dal reddito di esercizio.

26 26 segue Il modo più immediato per ottenere entrambi gli obiettivi è l’asset deal; acquistando direttamente l’azienda, infatti: -il prezzo pagato si riverbera come costo fiscalmente riconosciuto direttamente sui beni acquisiti; -esso concorrerà dunque automaticamemte alla formazione (ed alla riduzione) del reddito imponibile prevalentemente sotto forma di quote di ammortamento

27 27 segue lo stesso soggetto societario che ha perfezionato l’acquisizione si ritrova titolare sia del costo sostenuto per la stessa, sia dei redditi futuri che saranno generati dall’azienda acquistata; costo iniziale di investimento e rendimenti futuri si ritrovano dunque compensati all’interno di un unico soggetto passivo di imposta.

28 28 segue Con l’acquisto delle partecipazioni il costo dell’investimento non viene allocato sull’azienda acquisita, bensì sui titoli rappresentativi della stessa

29 29 segue - il soggetto che ha perfezionato l’acquisizione si ritrova proprietario non dell’azienda acquisita, ma dei titoli della società che la possiede; -i titoli azionari non sono beni ammortizzabili; -e si verifica un disallineamento tra i redditi dell’azienda della società acquisita, che proseguiranno secondo il loro flusso a generare reddito imponibile, ed i costi dell’investimento, che appartengono alle azioni della società acquisita.

30 30 segue In caso di share deal dunque mentre la società target continua a pagare imposte sui propri redditi, i costi di acquisizione sostenuti o non concorrono alla formazione del reddito o, se lo fanno, generano costi per il soggetto diverso, rappresentato dalla società/madre acquirente.

31 31 Cessione partecipazioni versus cessione azienda Ne deriva quindi una minor convenienza, per l’acquirente, della cessione delle partecipazioni rispetto alla cessione di aziende. Chi acquisti infatti una partecipazione dovrà essere ben consapevole di non poter recuperare fiscalmente il costo del proprio investimento.

32 32 Effetti società target Effetti fiscali per la società target La confluenza delle perdite pregresse nella fiscalità dell’acquirente particolari cautele che circondano il riporto nelle operazioni di fusione e scissione

33 33 Gli effetti delle operazioni straordinarie sul reddito Coordinamento tassazione società- soci e venditore-acquirente

34 34 Redditi aziendali e doppia tassazione Unico flusso reddituale realizzabile 1) Attraverso utili e dividendi, a loro volta potenzialmente imponibili a) sulla società b) sul socio percettore dei dividendi 2) Attraverso plusvalenze sulla cessione delle azioni o quote

35 35 Criteri per evitare la doppia imposizione Imponibilità plusvalenze (su beni) venditore / riconoscimento del costo per l’acquirente (deducibilità ammortamento dell’avviamento, svalutazione del costo della partecipazione, riconoscimento costo in caso di disavanzo) Non imponibilità plusvalenze venditore / indeducibilità del costo per l’acquirente (schema PEX) La politica fiscale può agire modulando diversamente le variabili (imposte sostitutive, restrizioni al riconoscimento dei costi, etc.)

36 36 Cessione di azienda

37 37 Cessione di azienda la cessione di azienda dietro corrispettivo monetario rientra nella categoria piu’ generale dei contratti di scambio, in particolare della compravendita. Per questo motivo la cessione di azienda comporta di solito, nell’imposizione sui redditi, una plusvalenza, determinata sottraendo dal corrispettivo percepito la somma dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni ceduti.

38 38 Cessione di azienda e meccanismi impositivi Tassazione ordinaria o rateizzazione in caso di possesso almeno triennale (art.86 Tuir) Tassazione separata per aziende possedute da più di cinque anni da imprenditori non Ires (art.17) Imposta di registro in misura proporzionale (3%) ed esclusione dall’Iva

39 39 Cessione di azienda. Casi particolari Le parti possono avere convenienza a qualificare come azienda cessioni di singoli beni in gruppo (ad es. Immobili o partecipazioni, o crediti): –Per arbitraggiare tra regime Iva e registro –Per estendere a cessioni di beni regimi tipici delle circolazioni di azienda (rateizzazione plusvalenza, neutralità conferimento, etc.).. Ma possono anche avere interesse a cedere come beni isolati degli assets appartenenti ad un unico complesso produttivo (soprattutto per evitare il registro a favore dell’Iva)

40 40 Valorizzazione dei beni da parte del cessionario e avviamento Il cessionario può valorizzare in bilancio, in base al corrispettivo contrattuale, i singoli cespiti dell'azienda acquistata, considerando come avviamento l'eventuale eccedenza del prezzo rispetto al valore corrente complessivo dei beni acquistati. il prezzo di acquisto determinato in modo globale, può essere allocato nel bilancio dell'acquirente. Non sembrano però sussistere molte alternative a quella di rimettersi a criteri discrezionali dell'acquirente stesso, con convenienza ad "allocare" il prezzo di acquisto sui beni a più elevato ammortamento

41 41 Caratteristiche del contratto di cessione Non vi è alcuna disposizione che obblighi le parti ad indicare analiticamente i beni costituenti l’azienda Poiché è quest’ultima oggetto di cessione nel complesso Solo nelle operazioni di conferimento è espressamente prevista una perizia di stima sui beni (art.2343 c.c.) ma gli amministratori della conferitaria non ne sono vincolati nel dettaglio e possono regolarsi come credono nella distribuzioni dei valori (solo non possono superare il valore complessivo di perizia)

42 42 Limiti alla contestabilità del valore aziendale Difficilmente il prezzo di cessione potrebbe venire censurato dall’amministrazione senza interferire con le scelte imprenditoriali Il valore dell’azienda dipende dalle capacità produttive della stessa e spesso la fuoriuscita da un determinato contesto societario potrebbe incidere sul valore complessivo Sarebbe in questo senso scarsamente efficace da parte dell’A.F. una pura e semplice sostituzione del corrispettivo con il valore normale,come avviene ad es. nel transfer pricing

43 43 L’azienda come bene complesso e dinamico Per molti aspetti il termine “azienda” si autodefinisce. E non abbiamo bisogno di definizioni legislative per capire che cedere un albergo o un supermercato vuol dire cedere una azienda. Per alcuni casi più complessi, però, occorre una maggiore riflessione.

44 44 Qualificazione giuridica e tributaria del complesso aziendale Gli elementi decisivi sono il nesso funzionale che lega tra loro i singoli beni e la loro attitudine, ancorché solo potenziale, a realizzare le finalità cui sono stati preposti dall’imprenditore Dubbi possono riguardare la pertinenza di passività al complesso aziendale (spesso inserite per abbassare il valore ai fini del registro)

45 45 conferimento

46 46 Conferimento di azienda: natura economica e trattamento fiscale Costituisce una operazione sui beni di carattere associativo che non comporta monetizzazione o altre forme di realizzo e quindi come tale non comporta apprezzabili arricchimenti Il conferente riceve titoli rappresentativi di quanto conferito spesso costituisce operazione propedeutica alla successiva cessione di partecipazioni

47 47 Conferimenti di aziende e partecipazioni Art.9, comma 5 tuir. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche …per i conferimenti in società. Il valore di realizzo è dato dalla stima del bene conferito Eccezioni riguardano: –conferimenti di azienda effettuati da imprese (regime di neutralità fiscale: art. 176 Tuir)

48 48 Conferimento a saldi aperti art.176 Tuir L’unica modalità applicabile ai conferimenti di azienda a partire dal 2008 Regime di neutralità fiscale salvo opzione per imposta sostitutiva da parte della conferitaria

49 49 Conferimento neutrale; determinazione della plusvalenza I conferimenti d'azienda non generano plusvalenza o minusvalenza in quanto: - il soggetto conferente assume quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita; - il soggetto conferitario subentra, ai fini fiscali, nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa In questo caso l’art. 176 T.U.I.R. prevede un sistema che consente: –il mantenimento in capo alla conferitaria delle posizioni e dei valori fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente (non solo il costo fiscale dei singoli beni, ma anche lo stato del processo di ammortamento, la stratificazione LIFO del magazzino, etc.); –la possibilità di rilevare sui beni ricevuti dei maggiori valori dal punto di vista civilistico, ma in franchigia d'imposta, vale a dire senza riconoscimento fiscale (doppio binario).

50 50 conferimento dell'azienda in neutralità d'imposta e successiva cessione della partecipazione ricevuta Non è considerata elusione da art. 37-bis la “cessione indiretta” dell’azienda realizzata con: il conferimento d’azienda con continuità dei valori fiscali e regime di neutralità e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire della participation exemption (esenzione totale) La conferente in questo modo può monetizzare in esenzione di imposta i plusvalori rimasti sospesi sull’azienda conferita. Sotto questo profilo è tendenzialmente favorita la cessione di beni di secondo grado (share deal) rispetto alla cessione diretta dell’azienda (asset deal) in cui, invece, la plusvalenza sarebbe tassata. La scelta opposta sarebbe invece preferibile se, per esempio, il cedente avesse delle perdite.

51 51 Segue La relazione di accompagnamento al nuovo tuir ha conferito pari dignità tra; Operare nell’ambito dell’esenzione conferendo l’azienda in neutralità con successiva cessione della partecipazione in esenzione(senza dare all’acquirente valori fiscalmente recuperabili) Operare in regime di imponibilità vendendo l’azienda e facendo concorrere la plus. alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti Ciò al fine di evitare salti d’imposta

52 52 segue Premesso che il conferimento seguito dalla successiva cessione delle partecipazioni non è operazione elusiva Una effettiva convenienza sussiste solo se al momento della cessione la conferente può beneficiare dei requisiti per l’esenzione Tutto ciò è agevolato dalla disposizione che prevede che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie

53 53 La reintroduzione dell’imposta sostitutiva –La sostitutiva è stata reintrodotta per i conferimenti, le fusioni e le scissioni –Solo le cessioni di azienda e di partecipazione ne rimangono escluse. –Non cambiano le logiche per capire le operazioni straordinarie! –E’ solo una scelta di politica legislativa per incentivare queste operazioni, scelta che qualche appare, qualche volta scompare a seconda delle politiche fiscali del paese. –Vedi infra

54 54 Fusioni e scissioni

55 55 Fusioni e scissioni si distinguono dalle cessioni e dai conferimenti d'azienda perché non riguardano i beni della società, bensì la società intesa come "soggetto" (cioé la "veste giuridica" del soggetto, il contratto sociale). Vengono attuate allo scopo di riorganizzare internamente le attività del gruppo, per armonizzare l’impresa acquisita con il resto della struttura giuridico formale dell’impresa acquirente Più raramente la scissione comporta la nascita di un nuovo soggetto economico non riconducibile al gruppo di controllo di alcuno dei soggetti coinvolti

56 56 Continuità contabile e fiscale A prescindere dalle discussioni sulla loro natura civilistica (modifica statutaria o successione universale) La fusione e la scissione non comportano interruzione dell’attività di impresa e del regime dei beni d’impresa ai fini fiscali. Non hanno valenza reddituale e comportano unificazione/continuazione dei valori contabili (e fiscali) delle società coinvolte.

57 57 Fusione di società Le varie società che partecipano all’operazione si uniscono in una sola di nuova formazione (fusione propria) o preesistente (fusione per incorporazione) con relativa compenetrazione dei patrimoni concambio a favore degli azionisti delle società fuse o incorporate (si tratta di una valutazione comparatisca del valore della società risultante dalla fusione ed è rimessa alla contrattazione delle parti) annullamento delle azioni se possedute dalla incorporante

58 58 Concetto di neutralità I beni transitano nella società risultante dalla fusione secondo il valore fiscalmente riconosciuto che avevano nella società di provenienza. c.d. neutralità della fusione Si ha un passaggio “contabile “dei beni senza che questi fuoriescano dalla sfera d’impresa con esclusione di:capitale sociale e riserve incorporata, crediti e debiti reciproci estinti per confusione Oppure si pensi ai disavanzi (su cui si rinvia alle schede successive)

59 59 Fusione ed emersione plusvalenze tassabili In altri casi la fusione dà luogo alla emersione di plusvalenze imponibili Es. attraverso la incorporazione in una società non residente si ottengono risultati analoghi allo spostamento all’estero della sede legale Attraverso la incorporazione in una società semplice si ottengono gli stessi effetti di una trasformazione in tale tipo di società

60 60 La scissione Stessa natura giuridica della fusione, ma funzione e contenuto diversi La differenza tra le due operazioni può talvolta essere solo formale; facendo confluire un'intera società in un'altra abbiamo una fusione, mentre lasciandone vivere autonomamente una parte - anche minima- abbiamo una scissione in aggiunta alle problematiche viste per la fusione si dovranno qui considerare gli aspetti legati alla “frammentazione del soggetto”

61 61 Frammentazione della società scissa e assegnazione ai soci delle partecipazioni nella beneficiaria: riflessi fiscali La scissa riduce il proprio patrimonio netto La beneficiaria emette nuove azioni destinate ai soci della scissa per i soci questa sostituzione delle azioni è fiscalmente neutrale (il valore delle azioni annullate è attribuito a quelle ricevute).

62 62 Segue: scissione totale o parziale La società scissa potrebbe continuare a sopravvivere come entità autonoma (già esistente o creata ex novo: scissione parziale) oppure confluire interamente in altra società (scissione totale) Il trattamento fiscale è analogo in entrambe le ipotesi.

63 63 Le “differenze” di fusione: avanzi e disavanzi

64 64 Avanzi e disavanzi di fusione Differenza contabile tra patrimonio netto proveniente dall’incorporata e 1) aumento del capitale: quando l’incorporante non possiede le partecipazioni dell’incorporata (avanzo e disavanzo c.d. “da concambio”) 2) valore della partecipazione annullata: quando l’incorporante possiede le azioni o le quote dell’incorporata (c.d. avanzo o disavanzo da “annullamento”)

65 65 Segue.rilevanza fiscale degli avanzi e disavanzi da concambio Avanzo : esprime il precedente patrimonio netto dell'incorporata e pertanto una sua tassazione colpirebbe voci derivanti da conferimenti (capitale) oppure voci già tassate (riserve di utili). Disavanzo: deriva da un mero aumento di capitale, cui non corrisponde né un conferimento né alcun valore fiscalmente riconosciuto

66 66 Disavanzo da concambio Ha natura prettamente contabile e rappresenta il bilanciamento algebrico tra aumento di capitale della incorporante e patrimonio netto contabile della incorporata iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale, potrebbe a questo punto essere utilizzato per rivalutare i beni della società incorporata o scissa

67 67 Disavanzo da concambio Nelle rivalutazioni a fronte del disavanzo da concambio non c’è alcun costo preesistente da salvaguardare

68 68 Ma è possibile ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo, previo assoggettamento dei maggiori valori iscritti in bilancio ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi La sostitutiva è stata ora reintrodotta –Non cambiano le logiche per capire le operazioni straordinarie!

69 69 avanzi e disavanzi da annullamento Avanzo: Posta del patrimonio netto espressamente considerato intassabile Disavanzo: più frequente in quanto di solito il prezzo di acquisto della partecipazione eccede il patrimonio netto contabile della partecipata.

70 70 Segue. Origine ed effetti del disavanzo da annullamento Il disavanzo da annullamento deriva dall'eliminazione di un valore (quello della partecipazione), allorquando questo è superiore al valore contabile dei beni dell’incorporata Permette di ribaltare il costo di acquisizione della partecipazione (bene di secondo grado) sui beni di primo grado sottostanti

71 71 Segue. Rilevanza fiscale del disavanzo da annullamento Nel momento in cui le partecipazioni (per il regime pex) sono irrilevanti fiscalmente, anche il disavanzo è logico che lo sia Naturalmente in presenza del regime pex nell’attuale momento storico

72 72 Imposta sostitutiva –La sostitutiva è stata reintrodotta anche qui –Non cambiano però le logiche per capire le operazioni straordinarie!

73 73 Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

74 74 Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie Inizialmente il commercio delle perdite veniva realizzato attraverso fusioni di società fortemente redditizie con società provviste solo di elevate perdite pregresse, in modo da poterle riportare. Si trattava dell’acquisto di società, totalmente prive di qualsivoglia sostanza imprenditoriale, al solo scopo di sfruttare, previa fusione per incorporazione, le perdite fiscali ad essa appartenenti.

75 75 Valenza sistematica del riporto delle perdite Mentre si possono comprare e vendere i crediti verso lo stato, la perdita (attenendo alla determinazione del presupposto d’imposta) assume carattere “personale” sussiste nel sistema tributario un divieto implicito al commercio delle perdite, con la conseguenza che una perdita d’impresa può essere compensata con altri utili dello stesso soggetto, ma non può essere oggetto di “commercio”

76 76 Strumenti ulteriori per il riporto delle perdite il mercato delle perdite può essere realizzato anche senza ricorrere ad operazioni di fusione o scissione. il conferimento, in una società con perdite, di aziende redditizie, ovvero l’acquisto di “bare fiscali” e la canalizzazione su di esse di operazioni redditizie, consentono di raggiungere il medesimo obiettivo.

77 77 Disposizione generale in tema di riporto delle perdite L’art. 84 Tuir, adegua il meccanismo del riporto ad integrazioni e modificazioni che devono essere presenti congiuntamente. 1) il cambio di socio di riferimento e quindi il mutamento nell’assetto della società che riporta le perdite: questo mutamento si considera realizzato quando un terzo soggetto estraneo al gruppo acquisisce la maggioranza delle partecipazioni della società che riporta le perdite con l’acquisizione del controllo di diritto (art. 2359, comma 1, c.c.); 2) il mutamento oggettivo dell’apparato produttivo in uno spazio compreso tra il secondo esercizio precedente quello del trasferimento ed il secondo esercizio successivo (onde evitare il rischio che la società venga “svuotata” in vista dell’operazione)

78 78 Segue. Sono tuttavia previsti degli indici rilevatori della vitalità della società che contiene le perdite la cui presenza esclude ogni limite al riporto Andamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché delle spese per prestazioni di lavoro subordinato nel corso dei tre esercizi precedenti a quello in cui ha luogo il trasferimento della partecipazione numero di dipendenti occupati nella società nel biennio precedente al trasferimento, che non deve essere mai stato inferiore a dieci unità nel biennio anteriore al trasferimento

79 79 Segue.Disposizioni antielusive a “struttura ordinaria” in tema di riporto perdite le limitazioni al riporto in caso di fusione (art.172 Tuir) o scissione (art.173) si basano sulla differenza tra le perdite ed il patrimonio netto Tali disposizioni sembrano partire dal presupposto che la singola società produrrà, nei cinque anni successivi, un reddito pari all'ammontare del patrimonio netto alla data della fusione o della scissione Per cui il reddito che eccede tale importo è ricollegabile alle altre società partecipanti all’operazione straordinaria

80 80 Segue. Limiti al riporto in caso di fusione o scissione È previsto altresì che dal conto economico della società le cui perdite sono riportate, relativo all’anno precedente alla fusione, risulti; Un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica E un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato di cui all’art. 2425 cc Superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi

81 81 Riporto perdite nelle scissioni societarie; gli “aggiustamenti” della riforma il regime del riporto delle perdite in caso di scissione mancava di un qualsiasi richiamo alla posizione della società beneficiaria. Le cui perdite erano teoricamente riportabili senza alcun limite Fatta salva applicazione della disciplina generale antielusiva di cui all’art.37-bis del D.P.R. 600/73 si pensi alla ipotesi di una scissione della quasi totalità dei beni di una società redditizia in una società beneficiaria, acquistata per l’occasione e dotata di ingenti perdite pregresse Il problema è stato superato dal riferimento alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione

82 82 norme antielusive a struttura ordinaria (artt. 172 e 173) e disposizione generale (37-bis) Le prime impongono limiti rigidi, al riporto delle perdite, alla deduzione dei costi o ad altre prerogative del contribuente. possono scattare anche quando in concreto il rischio di una scappatoia elusiva non sussiste e, al contrario, non risultare applicabili sebbene tale scappatoia in concreto si riveli esistente. Ad es. la fusione con una società senza perdite e senza alcuna prospettiva reddituale rischia di far perdere ad una società di grandi dimensioni le proprie perdite eccedenti il patrimonio netto Le norme con struttura antielusiva, 37 bis/600, scattano invece solo a condizione che risulti una scappatoia disapprovata dal sistema anche se formalmente lecita, accompagnata da un vantaggio fiscale indebito, dalla mancanza di valide ragioni economiche.

83 83 Riporto perdite tra consolidato e fusione Se due società appartenenti allo stesso gruppo optano per la tassazione consolidata, sarebbero legittimate a compensare le perdite dell’una con gli utili dell’altra (fatta eccezione per le perdite maturate anteriormente al consolidamento) Al contrario laddove decidessero di fondersi subirebbero limiti al riporto


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