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PubblicatoMariano Landi Modificato 8 anni fa
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bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE E REALI E LA REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE L’esecuzione concorsuale si differenzia da quella cosiddetta individuale ed è così caratterizzata: ogni creditore, apertasi la procedura concorsuale, deve chiedere l’ammissione allo stato passivo, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a partecipare al riparto il soggetto nei cui confronti si è effettua l’accertamento è il curatore e non il fallito accertamento dei crediti avviene in contraddittorio con gli altri creditori concorsuali, che in tale sede possono contestare i crediti il terzo che vanti un diritto inconciliabile con l’assoggettamento all’esecuzione concorsuale deve far valere la sua pretesa nei confronti del curatore e degli altri creditori concorsuali in una fase contestuale e parallela a quella dell’accertamento dei crediti tutte le fasi di cognizione sono assoggettate al rito speciale di cui agli Artt. 93 e segg. L.F.
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Nell’esecuzione concorsuale l’attuazione coattiva di tutte le pretese si svolge nell’ambito dell’originario procedimento fallimentare ad opera degli organi preposti al fallimento. Tutti i crediti devono essere ridotti in termini pecuniari e vanno soddisfatti su quanto realizzato con la liquidazione dell’attivo secondo le regole sulla collocazione dei crediti. Conseguenza di ciò Rimane esclusa da ciò l’esecuzione in forma specifica di concludere un contratto preveduta dall’Art cod. civ.. Il divieto opera per tutti i crediti sia per quelli concorsuali, che per quelli verso la massa; vale a dire: quelli maturati dopo l’apertura della procedura concorsuale. è che nel fallimento vige il divieto di iniziare o proseguire sia le azioni esecutive individuali (ivi comprese quelle per espropriazione, che per esecuzione degli obblighi di fare, di non fare, di consegna o rilascio), che quelle cautelari (Art 51 L.F.)
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Esistono alcune deroghe al principio del divieto delle esecuzioni individuali. Questa facoltà, ove, appunto, esistente, non implica, però, una deviazione dalle regole sulla collocazione dei crediti; attribuisce, cioè, un privilegio processuale e non un privilegio sostanziale. Il creditore deve ottenere l’ammissione allo stato passivo (Art. 52, terzo comma, L.F.) con il riconoscimento della prelazione spettantegli deve promuovere o proseguire l’azione esecutiva nei confronti del curatore è legittimato a proporre opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Il fondamento di queste deroghe viene comunemente individuato nell’intendimento di assicurare a determinate categorie di creditori il pronto realizzo di beni sui quali essi vantano un diritto di prelazione
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bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Eccezioni al principio del divieto azioni esecutive crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio con diritto di ritenzione (Art. 53 L.F. – Cfr. altresì gli Artt e 2761 Cod. Civ.) esecuzioni relative a operazioni di credito fondiario (la cui nozione è contenuta nell’Art. 38 del D. Lgs. 385/1993, cosiddetto T.U.B., mentre la facoltà di poter procedere a esecuzione, indipendentemente dal fallimento, è disciplinata dall’Art. 41 T.U.B.)
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Regolazione concorsuale dei crediti i crediti non pecuniari vanno fin dall’origine quantificati in denaro e ammessi allo stato passivo secondo il loro valore (conversione in denaro dei crediti non pecuniari – principio ricavabile dall’Art. 59 L.F.) agli effetti del concorso i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento – Cfr. Art. 55, secondo comma, L.F. (scadenza anticipata dei crediti) anche i crediti condizionali partecipano al concorso (a questi vengono equiparati quelli che non possono essere fatti valere nei confronti del fallito, se non previa escussione di un obbligato principale); questi crediti vengono ammessi al passivo con riserva, vale a dire: accantonati (Art. 55, terzo comma, L.F.)
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Regolazione concorsuale dei crediti sospensione agli effetti del concorso del decorso degli interessi sui crediti chirografari (cfr. Art. 55, primo comma, L.F.) gli interessi continuano a decorrere anche agli effetti del concorso sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (Art. 55 , primo comma, L.F.) del pari, dopo la dichiarazione di fallimento, è esclusa la rivalutazione (eccezione: crediti di lavoro) Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari) La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Regolazione concorsuale dei crediti L’estensione della prelazione agli interessi è regolata dalle norme del codice civile, richiamate dall’Art. 54, terzo comma, L.F. Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo) I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
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bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Regolazione concorsuale dei crediti Crediti pignoratizi (Art cod. civ.): interessi convenzionali dell’anno in corso alla data di fallimento (altri in chirografo) e legali fino alla data di vendita Crediti ipotecari (Art cod. civ.): interessi convenzionali dell’anno in corso alla data di fallimento e due anteriori (altri in chirografo) e legali fino alla data di vendita Crediti privilegiati: interessi convenzionali dell’anno in corso alla data di fallimento e uno anteriore (altri in chirografo) e legali fino alla data di vendita se privilegio speciale (Art cod. civ.) e fino alla data di deposito del piano di riparto se privilegio generale (Art. 54, terzo comma, L.F.)
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Regolazione concorsuale dei crediti solidali Il creditore di più coobbligati in solido, concordemente con la regola generale, concorre nel fallimento di quelli che sono falliti per l’intero credito (Art. 61, primo comma, L.F.) ovvero per la parte non riscossa (Art. 62, primo comma, L.F.). In ipotesi di pagamento parziale prima del fallimento, il coobbligato, che ha pagato, ha diritto di essere ammesso al passivo per la parte per la quale ha diritto di regresso. In questo caso, però, il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino alla concorrenza di quanto ancora dovutogli (Art. 62, secondo e terzo comma, L.F.). In ipotesi di pagamento parziale dopo il fallimento il regresso può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito (Art. 61, secondo comma, L.F.) . Esiste poi un’ipotesi particolare, quella, cioè, del coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di ipoteca o privilegio sui beni di questo. Concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno, ma il ricavato della vendita di questi beni spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
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L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE
bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Deroga alla regolazione concorsuale dei crediti: la compensazione. La compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni, che opera come previsto dall’Art cod. civ. “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. Esiste la compensazione: legale, opera in automatico quando i crediti sono omogenei, liquidi ed esigibili giudiziale, opera per effetto di pronuncia giudiziale, previa liquidazione del credito da parte della magistratura volontaria, opera al di fuori delle altre ipotesi per accordo tra le parti
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bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Deroga alla regolazione concorsuale dei crediti: la compensazione. Se prima del fallimento si sono verificati i presupposti per la compensazione legale, non v’è alcuna deroga alla regolazione concorsuale, poiché il debito si era estinto anteriormente all’apertura della procedura. Al contrario, ove questo non sia accaduto, l’operatività della compensazione determina una vera e propria deroga, poiché il creditore del fallito consegue il soddisfacimento integrale, rimanendo liberato dal proprio debito. Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento) I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
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bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE Crediti non concorsuali: crediti verso il fallito e verso la massa Non sono ammessi al concorso, restando confinati al patrimonio personale del fallito: i debiti che derivano da atti successivi al fallimento di qualunque tipo, siano atti negoziali, atti leciti ovvero illeciti ciò che rileva non è l’accertamento del rapporto obbligatorio e, quindi, del debito, ma la risalenza a epoca anteriore al fallimento del presupposto del debito gli interessi maturati successivamente al fallimento danni maturati nel patrimonio di chi subisce l’inadempimento del fallito, quando il curatore si scioglie dal contratto se, di contro, sono debiti sorti a seguito di atti compiuti dagli organi fallimentari, questi prendono il nome di debiti della massa e devono essere soddisfatti in prededuzione (Art. 111, primo comma, n. 1, L.F.)
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