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Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti.

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Presentazione sul tema: "Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti."— Transcript della presentazione:

1 Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti

2 Obbligazione Con il termine obbligazione si intende il rapporto di natura patrimoniale tra due soggetti: debitore (titolare della situazione passiva) e creditore (titolare della situazione attiva), in forza del quale il primo è vincolato giuridicamente ad una prestazione.

3 Vincolo giuridico I vincoli morali non danno luogo a obbligazioni civili ma ad “obbligazioni naturali” con le conseguenze di cui all’art. 2034: non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente non producono altri effettiripetizionedoveri morali o sociali

4 Vincolo patrimoniale Art. 1174:La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore patrimonialità oggettiva o soggettiva (per il valore che le parti, attraverso l’indicazione di un corrispettivo o di una penale per inadempimento, hanno dato alla prestazione).

5 Rapporto tra debitore e creditore Il creditore per realizzare l’interesse sotteso alla prestazione che gli è dovuta necessita della collaborazione del debitore. Il debitore si trova in una posizione di doverosità, ma allo stesso tempo può avere un interesse ad adempiere (v. disciplina della remissione del debito, v. mora del creditore)

6 Fonti delle obbligazioni Art. 1173 Le obbligazioni derivano da: contratto, contratto da fatto illecito,fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridicoordinamento giuridico

7 Soggetti Obbligazioni bilaterali Obbligazioni plurilaterali:obbligazioni solidali obbligazioni parziarie

8 Obbligazioni solidali Solidarietà passiva: pluralità di debitori per una stessa prestazione(art. 1292) Ciascuno dei debitori è obbligato per l’intero nel rapporto esterno con il creditore. Nel rapporto interno tra i condebitori la prestazione si ripartisce (art. 1298) e chi ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la parte di rispettiva competenza (art. 1299).

9 Obbligazioni solidali Solidarietà attiva: più creditori di una stessa prestazione(art. 1292) Ciascuno dei creditori ha diritto all’intera prestazione nei confronti dell’unico debitore. Nei rapporti interni l’obbligazione si ripartisce (art. 1298)

10 Obbligazioni parziarie Parziarietà passiva Ciascuno dei debitori è tenuto ad eseguire solo una parte dell’unitaria prestazione. Parziarietà attiva Ciascun dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione

11 Quando si ha solidarietà e quando parziarietà? Ex art. 1294 in caso di pluralità di debitori per una stessa prestazione, la solidarietà si presume se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La solidarietà attiva deve invece essere prevista dalla legge o dal titolo. ES. art. 1854 in tema di contocorrente cointestato

12 Quando si ha solidarietà? Cass. civ., sez. II, 21-10-2011, n. 21907. I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (nella fattispecie, attraverso due distinti testamenti); trattandosi di un principio informatore della materia, il giudice di pace è tenuto al rispetto di esso, anche quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113, 2º comma, c.p.c.

13 Obbligazioni indivisibili Si ha indivisibilità quando la prestazione non è suscettibile di adempimento parziale per natura o per volontà delle parti. Le obbligazioni indivisibili condividono la disciplina delle obbligazioni solidali (art. 1317). Principale differenza di disciplina: l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi (art. 1318 c.c.).

14 La prestazione La prestazione può distinguersi per il tipo: -dare -fare -non fare

15 La prestazione - semplice: unicità della prestazione -alternativa: pluralità di prestazioni con facoltà di scelta (in genere per il debitore) sulla prestazione da adempiere ai fini della liberazione dalla prestazione (art. 1285). La scelta però deve essere compiuta nei termini pena la decadenza dalla facoltà di scelta(art. 1287) e diviene irrevocabile con l’esecuzione o con la dichiarazione di scelta comunicata (art. 1286).

16 La prestazione QUALCHE RIFLESSIONE: Quale natura della facoltà di scelta? Potere o diritto potestativo? Quale natura dell’atto di scelta c.d. concentrazione? Atto in senso stretto? Atto negoziale?

17 La prestazione -Facoltative: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone una. non si applica la disciplina per il caso dell’impossibilità di una delle prestazioni alternative di cui all’art. 1288 ss.

18 Le prestazioni pecuniarie Una categoria particolare delle obbligazioni di dare è costituita da quelle aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Si distinguono due tipologie di prestazioni pecuniarie: - di valuta: aventi ad oggetto sin dalla loro nascita una somma di denaro. - di valore: aventi ad oggetto: aventi in origine ad oggetto una prestazione diversa.

19 Le prestazioni pecuniarie Si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277). PRINCIPIO NOMINALISTICO Si tiene conto del valore nominale e non del valore di scambio del denaro Per cautelare gli interessi del creditore è possibile prevedere ad esempio clausole di indicizzazione

20 Le prestazioni pecuniarie Una particolare categoria di prestazioni pecuniarie sono gli interessi. Si tratta di una prestazione accessoria rispetto a una prestazione pecuniaria principale (capitale) di cui rappresentano una percentuale (tasso di interesse).

21 Gli interessi Interessi corrispettivi: sono dovuti in caso di crediti liquidi ed esigibili e rappresentano il corrispettivo per il godimento di una data somma di denaro del creditore. Interessi compensativi: sono una creazione della giurisprudenza per consentire ai titolari di crediti di valore (come tali illiquidi per natura) di ottenere comunque una compensazione del danno sofferto per il pagamento non tempestivo.

22 Gli interessi Interessi moratori: dovuti a seguito di un ritardo qualificato nel pagamento. (v. infra mora debendi)

23 Gli interessi Gli interessi si distinguono anche in base alla fonte: Convenzionale  limite interessi usurari Ex art. 1815 se sono convenzionalmente previsti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Legale (art. 1284)

24 Interessi Una disposizione di particolare attualità è quella che riguarda il divieto di interessi anatocistici (c.d. capitalizzazione degli interessi scaduti) salvo diverso uso.

25 Interessi Il caso dell’anatocismo bancario: Le banche a lungo hanno ricapitalizzato trimestralmente gli interessi assumendo l’esistenza di un “uso bancario”. Dopo una serie di interventi giurisprudenziali a fine anni ’90, la Cassazione a sezioni unite nel 2004 (sentenza n.21095) ha stabilito l’illegittimità di tale prassi chiarendo che….

26 Interessi.. le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad un uso normativo ma bensì negoziale in contrasto con la regola di cui all'art. 1283. L'uso normativo consiste infatti, nella "ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico".


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