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PubblicatoBeniamino Frigerio Modificato 8 anni fa
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g. la rocca - corso di diritto civile1 I regimi del contratto invalido 1 annullabilità
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g. la rocca - corso di diritto civile2 I regimi del contratto invalido Contratto annullabile Azione di annullamento Volontaria esecuzione (art. 1444 ) convalida
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g. la rocca - corso di diritto civile3 I regimi del contratto invalido azione di annullamento
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g. la rocca - corso di diritto civile4 I regimi del contratto invalido “1. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. 2. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse”
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g. la rocca - corso di diritto civile5 I regimi del contratto invalido Contratto dell’incapace Minore emancipatoMinore, eredi, aventi causa (art. 396) interdettoArt. 427 2 Gli eredi sono legittimati individualmente ma la restituzione spetta a ciascuno pro quota
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g. la rocca - corso di diritto civile6 I regimi del contratto invalido Legittimazione allargata Contratti dell’incapace: aventi causa (terzo che abbia acquistato un diritto in conflitto con quello attribuito in base al contratto annullabile) Contratti dell’interdetto legale: chiunque vi ha interesse
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g. la rocca - corso di diritto civile7 I regimi del contratto invalido L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. 2. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. 3. Negli altri casi [es. c. dell’incapace, del rappresentante in conflitto di interessi] il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. 4. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere Art. 1442
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g. la rocca - corso di diritto civile8 I regimi del contratto invalido Effetti dell’annullamento
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g. la rocca - corso di diritto civile9 I regimi del contratto invalido “l’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale” Art. 1445 c.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile10 I regimi del contratto invalido Conflitti a seguito atto annullabile Parte il cui consenso è viziato controparte Terzo avente causa da controparte Parte il cui consenso è viziato
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g. la rocca - corso di diritto civile11 I regimi del contratto invalido Tra le parti (a contrario) Art. 1445 “pregiudica” i diritti acquistati ripetizione I terzi “non pregiudicati” salvo Art. 1443 A titolo gratuito Non b.f. Trascrizione domanda “resoluto jure dantis resolvitur et jus accipentis” ? v. Prox slide
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g. la rocca - corso di diritto civile12 I regimi del contratto invalido Analisi art. 2652 n. 6 c.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile13 I regimi del contratto invalido L’art. 1445 detta una regola generale a favore dei terzi che abbiano acquistato diritti da chi abbia, a sua volta, acquistato in virtù di un atto viziato perché annullabile. L’art. 2652 n. 6 precisa questa regola
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g. la rocca - corso di diritto civile14 I regimi del contratto invalido “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti … Art. 2652 n. 6
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g. la rocca - corso di diritto civile15 I regimi del contratto invalido … 6) le domande dirette … a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione …. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso” Art. 2652 n. 6
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g. la rocca - corso di diritto civile16 I regimi del contratto invalido la prima parte detta una regola – particolarmente severa per il terzo acquirente - valevole per le ipotesi annullamento per incapacità ovvero per annullamento per qualsiasi causa quando il terzo abbia acquistato a titolo gratuito (arg. a contrario da seconda parte)
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g. la rocca - corso di diritto civile17 I regimi del contratto invalido Condizioni per pregiudizio dei terzi 5 anni a quo: trascrizione (iscrizione) acquisto terzo Ad quem: Trascrizione domanda di annullamento Accoglimento della domanda
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g. la rocca - corso di diritto civile18 I regimi del contratto invalido L’art. 1445 non si applica A) Se incapace trascrive la domanda di annullamento dopo 5 anni dalla trascrizione (o iscrizione) dell’atto con cui terzo ha acquistato diritti da avente causa incapace B) Nei confronti del terzo che abbia acquistato a titolo gratuito dall’avente causa per atto annullabile Art. 2652 n. 6, prima parte
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g. la rocca - corso di diritto civile19 I regimi del contratto invalido L’art. 1445 c.c. non si applica a quei terzi che hanno acquistato a titolo oneroso in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda Art. 2652 n. 6, seconda parte
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g. la rocca - corso di diritto civile20 I regimi del contratto invalido Annullamento del contratto e restituzione delle prestazioni
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g. la rocca - corso di diritto civile21 I regimi del contratto invalido Cass. civ., 02-04-1982, n. 2029. Ricorre la figura dell’indebito oggettivo non solo quando una prestazione sia stata eseguita senza alcuna causa che la giustifichi, ma anche quando la causa negoziale in base alla quale l’esecuzione è avvenuta risulti insussistente per la dichiarata invalidità del negozio
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g. la rocca - corso di diritto civile22 I regimi del contratto invalido ATTENZIONE: la restituzione delle prestazioni non è compresa nella domanda di annullamento e, quindi, occorre presentare apposita domanda ex art. 2033
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g. la rocca - corso di diritto civile23 Cass. civ., sez. III, 25-07-2006, n. 16937. Il contratto preliminare deve essere inteso come struttura negoziale autonoma destinata (quantomeno in ipotesi di c.d. «preliminare impuro» ovvero «a prestazioni anticipate») a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, sicché il suo oggetto è rinvenibile non solo e non tanto nel facere consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto in un (sia pur futuro) «dare», insito nella trasmissione del diritto (dominicale o di altro genere), che costituisce, al fine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti; … I regimi del contratto invalido
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g. la rocca - corso di diritto civile24 I regimi del contratto invalido … ne consegue che, stipulato un contratto preliminare (avente ad oggetto, nel caso specifico, la cessione esclusiva dei futuri diritti di sfruttamento industriale di un’invenzione) con un soggetto incapace (legalmente presunto tale per effetto di sentenza di inabilitazione), l’unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, già esecutrice in modo parziale della propria prestazione, si individua in quella contrattuale prevista dall’art. 1443 c.c., senza che possa farsi luogo, in via cumulativa, all’esperimento di altra azione, di tipo extracontrattuale, riconducibile alla supposta malafede del predetto soggetto durante le trattative, e ciò alla stregua delle sopravvenute condizioni complessivamente cristallizzate mediante la stipula del preliminare che comportano la perdita di ogni autonomia e di ogni giuridica rilevanza di dette trattative, convergendo, sotto il profilo risarcitorio, nella nuova struttura contrattuale che, pertanto, viene a costituire la sola fonte di responsabilità, per l’appunto, risarcitoria …
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g. la rocca - corso di diritto civile25 I regimi del contratto invalido … (nella specie, la suprema corte, enunciando tale principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale, invece, era stata riconosciuta la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale a carico del ricorrente per violazione del principio di buona fede nella fase precontrattuale, malgrado l’intervenuta stipula del contratto preliminare e la conseguente esclusiva rilevanza del nuovo vincolo giuridico venutosi a formare al quale si sarebbe dovuta ricollegare, in caso di annullamento dello stesso contratto, la sola responsabilità individuata nel cit. art. 1443 c.c.)
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g. la rocca - corso di diritto civile26 I regimi del contratto invalido Convalida
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g. la rocca - corso di diritto civile27 I regimi del contratto invalido “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. 2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. 3. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto” Art. 1444
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g. la rocca - corso di diritto civile28 I regimi del contratto invalido Dichiarazione unilaterale della parte, con la quale questa afferma che l’assetto di interessi risultante dal contratto annullabile è conforme ai suoi interessi Portata sostanziale dell’atto che ha un riflesso processuale con l’implicita rinuncia all’azione di annullamento
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g. la rocca - corso di diritto civile29 I regimi del contratto invalido Legittimazione Contenuto necessario Forma Tempo: v. prox slide
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g. la rocca - corso di diritto civile30 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. I, 13-01-2004, n. 272. La convalida del contratto annullabile non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza, che la rinunzia a far valere i vizi della volontà sia formalizzata con autonomo atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e che l’intenzione di convalidare l’atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata
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g. la rocca - corso di diritto civile31 I regimi del contratto invalido Esecuzione volontaria
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g. la rocca - corso di diritto civile32 I regimi del contratto invalido Cass. civ., 06-11-1981, n. 5860. A differenza del c.c. del 1865, che regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perchè considerava efficace, oltre l’esecuzione totale, quella della maggior parte dell’obbligazione (art. 1309, 2º comma), l’art. 1444, 2º comma, c.c. vigente rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un’esecuzione parziale, anche di una parte minima, purché, per l’importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volontà di convalidare il contratto
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g. la rocca - corso di diritto civile33 I regimi del contratto invalido A. Milano, 07-11-1980. Ai fini della sussistenza della convalida tacita del contratto annullabile è necessario che sia stata posta in essere l’esecuzione volontaria del contratto di cui pur si conosce il motivo di annullabilità (nella specie: è stato escluso che possa configurarsi la convalida, di cui all’art. 1444 c.c., nell’ammissione di un credito al passivo del fallimento, anche se disposta senza opposizione da parte del curatore)
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g. la rocca - corso di diritto civile34 I regimi del contratto invalido Rettifica del contratto invalido (art. 1432)
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g. la rocca - corso di diritto civile35 I regimi del contratto invalido “La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere”
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g. la rocca - corso di diritto civile36 I regimi del contratto invalido Diritto potestativo: “La parte in errore non può domandare l'annullamento …”, ma può eccepire il “pregiudizio” per tardività e/o nel merito Contenuto della rettifica: dare esecuzione al contratto secondo l’assetto di interessi inteso dall’errante
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g. la rocca - corso di diritto civile37 I regimi del contratto invalido 2. Azione di nullità
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g. la rocca - corso di diritto civile38 I regimi del contratto invalido Legittimazione
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g. la rocca - corso di diritto civile39 I regimi del contratto invalido “Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (art. 1421) “Interesse” da valutarsi alla stregua dell’art. 100 c.p.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile40 I regimi del contratto invalido Art. 157 3 c.p.c. “La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Dunque, la parte che ha dato corso alla nullità del contratto non può impugnarlo ai sensi dell’art. 1421 ?
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g. la rocca - corso di diritto civile41 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. I, 02-05-2007, n. 10121. La regola dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l’azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse
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g. la rocca - corso di diritto civile42 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. III, 02-10-2008, n. 24530. L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 8 l. n. 590 del 26 maggio 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell’art. 1421 c.c., da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia è condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta
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g. la rocca - corso di diritto civile43 I regimi del contratto invalido Nullità relativa annullabilità Nullità assoluta
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g. la rocca - corso di diritto civile44 I regimi del contratto invalido “Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (art. 1421)
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g. la rocca - corso di diritto civile45 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. III, 15-09-2008, n. 23674. Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto non ha limiti (oltre a quelli costituiti dal principio dell’intangibilità del giudicato; e dal principio dell’onere e della disponibilità delle prove, dal quale deriva che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo quando risulta dagli atti e non invece quando il relativo accertamento richieda indagini di fatto) nell’ambito dell’indagine che il giudice deve svolgere d’ufficio nell’esercizio del suo potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, ed in particolare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del diritto vantato dall’attore; quindi nell’ipotesi che sia stata proposta azione di adempimento ed, anche, se sia stata proposta azione di annullamento o di risoluzione o di rescissione del contratto
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g. la rocca - corso di diritto civile46 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. II, 18-07-2008, n. 19993. La rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado delle cause di nullità del negozio posto a base delle richieste, o eccezioni delle parti, ove non preclusa da giudicato interno, non comporta anche la possibilità di svolgere ulteriori indagini, a tal fine mirate, potendo essere dichiarata solo sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite agli atti del processo
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g. la rocca - corso di diritto civile47 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. II, 13-06-2007, n. 13846. Il principio della rilevabilità, anche d’ufficio, in sede di legittimità, della nullità del contratto postula che siano acquisite agli atti le circostanze su cui si fonda la nullità medesima, stante il divieto in questa sede di nuove indagini e accertamenti di fatto; la pronuncia di nullità deve pertanto basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non può fondarsi su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (fattispecie riguardante la nullità ex art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 del contratto di vendita di un edificio costruito in assenza di concessione edilizia)
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g. la rocca - corso di diritto civile48 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. I, 10-10-2007, n. 21141. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l’opponente abbia contestato l’ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, può rilevare d’ufficio e anche in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell’art. 1283 c.c., è oggetto dell’indagine sulla sussistenza delle condizioni dell’azione, purché vi sia stata contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi … v. Prox slide
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g. la rocca - corso di diritto civile49 I regimi del contratto invalido … (nella specie, la suprema corte ha escluso il potere di rilevare la citata nullità, poiché con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano limitati a contestare l’idoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca, senza porre in discussione la validità del contratto)
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g. la rocca - corso di diritto civile50 I regimi del contratto invalido Può condividersi la precedente sentenza ? “ … senza porre in discussione la validità del contratto”
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g. la rocca - corso di diritto civile51 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. I, 05-06-2003, n. 8993. L’esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità (nella specie, derivante dall’essere il negozio il risultato di un accordo criminoso tra le persone fisiche incaricate di esprimere la volontà degli enti stipulanti); tale nullità, pertanto, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere rilevata, anche d’ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nel suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall’attività delle parti, l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell’attore.
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g. la rocca - corso di diritto civile52 I regimi del contratto invalido Art. 36, comma 3, cdc La nullità relativa può essere rilevata d’ufficio quando non vi è incompatibilità sostanziale con la domanda della parte protetta T. Terni, 30-01-2008: Il giudice non può rilevare ex officio la nullità di una clausola in astratto vessatoria se il consumatore manifesta, anche tacitamente, la volontà di avvalersene Nullità relativa
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g. la rocca - corso di diritto civile53 I regimi del contratto invalido effetti
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g. la rocca - corso di diritto civile54 I regimi del contratto invalido Art. 1422: “L'azione per far dichiarare la nullità …” Azione dichiarativa Il titolo viene dichiarato nullo dall’inizio Prestazioni eseguite sono senza titolo Art. 2033 Art. 2035
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g. la rocca - corso di diritto civile55 I regimi del contratto invalido prescrizione
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g. la rocca - corso di diritto civile56 I regimi del contratto invalido “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione” (art. 1422)
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g. la rocca - corso di diritto civile57 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. lav., 24-03-2010, n. 7043. L’azione od eccezione con la quale l’Inps intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati
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g. la rocca - corso di diritto civile58 I regimi del contratto invalido La restituzione
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g. la rocca - corso di diritto civile59 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. II, 13-04-2005, n. 7651. Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un’azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall’origine dell’atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell’ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale
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g. la rocca - corso di diritto civile60 I regimi del contratto invalido Cass. civ., sez. II, 25-10-2005, n. 20651. Nell’ipotesi di declaratoria di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, di talché l’accipiens, qualora sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno del ricevimento
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g. la rocca - corso di diritto civile61 I regimi del contratto invalido Cass. civ., 17-06-1982, n. 3674. La nullità del contratto, con il quale il privato abbia ceduto un’area al comune, integra una ipotesi di indebita ricezione di cosa determinata, con il conseguente obbligo di restituzione a carico del comune medesimo; pertanto, ove tale restituzione sia resa impossibile per essere stato l’immobile definitivamente destinato alla realizzazione di un’opera pubblica, devono trovare applicazione il 2º e il 3º comma dell’art. 2037 c.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile62 I regimi del contratto invalido I terzi subacquirenti
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g. la rocca - corso di diritto civile63 I regimi del contratto invalido Sentenza che dichiara nullità titolo del dante causa Resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis Art. 2652 n. 6 Diff. Con annullabilità
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g. la rocca - corso di diritto civile64 I regimi del contratto invalido “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti … Art. 2652 n. 6
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g. la rocca - corso di diritto civile65 I regimi del contratto invalido … 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità …. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. … Art. 2652 n. 6
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g. la rocca - corso di diritto civile66 I regimi del contratto invalido Decorsi cinque anni dalla trascrizione del contratto nullo senza che sia stata trascritta una domanda di nullità, l’acquisto del terzo si consolida
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