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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.

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Presentazione sul tema: "Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni."— Transcript della presentazione:

1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300“ Confindustria Pesaro Urbino 12 maggio 2008

2 FONTI NORMATIVE  LEGGE DELEGA N. 300/2000: ratifica di convenzioni internazionali finalizzate a contrastare la criminalità d’impresa a)DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: istituisce per la prima volta una forma di responsabilità diretta delle imprese (Enti) per specifici reati commessi da soggetti qualificati appartenenti alla stessa, pur nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione (responsabilità penale personale)

3 PECULIARITA’  consegue da un reato penale (reato presupposto)  viene accertata nell’ambito del processo penale  si applicano in ogni caso le garanzie fondamentali della responsabilità penale (principio di legalità e della successione delle leggi nel tempo)  implica responsabilità definita amministrativa, con l’applicazione delle relative sanzioni  il principio della c.d. realizza la responsabilità dell’Ente in maniera autonoma da chi ha commesso l’illecito (anche se ignoto)

4 APPLICAZIONE: SOGGETTI Considerata la finalità di contrasto dell’illecito in attività economiche, sono interessati:  enti privati forniti di personalità giuridica  società di ogni tipo (anche se estere o Gruppi)  associazioni anche non riconosciute  enti pubblici economici (specifiche casistiche) Sono esclusi:  Stato ed enti pubblici territoriali  enti pubblici non economici  imprenditore individuale

5 APPLICAZIONE: CONDIZIONI Perché il fatto illecito possa essere contestato all’Ente, è necessario che vi sia: 1. la commissione di uno dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 2. da parte di esponenti aziendali, soggetti apicali o sottoposti alla direzione degli stessi 3. nell’interesse o nel vantaggio dell’Ente 4. la colpevolezza dell’Ente Le condizioni suddette devono essere tutte verificate

6 1. I REATI PRESUPPOSTO  REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINIST.NE  REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA  REATI SOCIETARI  DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO  DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE  ABUSI DI MERCATO  REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE  (REATI AMBIENTALI ?)

7 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO TRUFFA AI DANNI DELLO STATO TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE FRODE INFORMATICA CONCUSSIONE CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI E FUNZIONARI DELLA UE E DI STATI MEMBRI

8 REATI SOCIETARI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, IN DANNO DELLA SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI FALSO IN PROSPETTO FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE IMPEDITO CONTROLLO FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

9 REATI SOCIETARI ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O SULLE QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEL LIQUIDATORE ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO INTERESSI AGGIOTAGGIO OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA

10 2. GLI AUTORI MATERIALI DEL REATO  AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI (ANCHE DI FATTO), PREPOSTI E DIRETTORI DI STABILIMENTO (SOGGETTI APICALI)  ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO SOTTO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA DEGLI APICI Occorre quindi procedere a verificare il collegamento qualificato tra autore del reato e organigramma dell’Ente. La responsabilità dell’Ente è comunque autonoma, tanto che lo stesso risponde anche se l’autore materiale non è stato identificato o non è imputabile.

11 3. INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE  si intende per VANTAGGIO il RISULTATO, PATRIMONIALE E NON, CONCRETAMENTE CONSEGUITO  si intende per INTERESSE la PROIEZIONE FINALISTICA DELLA CONDOTTA TALI CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE SONO ALTERNATIVI

12 4. COLPEVOLEZZA DELL’ENTE L’ENTE E’ RESPONSABILE SE IL REATO E’ IL RISULTATO:  dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza  di una carenza a livello di regolamentazione interna o della violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte e volte a prevenire il rischio da reato  di scelte di politica aziendale SI VERIFICA IL PRINCIPIO DELLA C.D. “COLPA DI ORGANIZZAZIONE”

13 SANZIONI Di tipo PECUNIARIO  vengono sempre irrogate  sono determinate in un numero di quote, non inferiore a 100 e non superiore a 1000  ciascuna quota è di importo variabile da € 258 a € 1549 Di tipo INTERDITTIVO  sono applicate solo in relazione a taluni reati (ad es. non sono previste per i reati societari)  in via temporanea o definitiva CONFISCA E PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

14 SANZIONI PECUNIARIE 1. NUMERO DELLE QUOTE  gravità del fatto  responsabilità dell’Ente  attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze  adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti 2. IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA  condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente  casi di importo fisso pari ad € 103 (prevalente interesse dell’agente, l’ente non ha tratto vantaggio, particolare tenuità del danno)

15 SANZIONI INTERDITTIVE  Interdizione dall’esercizio dell’attività  Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  Divieto di contrattare con la PA  Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi  Divieto di pubblicizzare beni o servizi


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