La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Contratto di rete : Organo Comune Dott. Giorgio Di.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Contratto di rete : Organo Comune Dott. Giorgio Di."— Transcript della presentazione:

1 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Contratto di rete : Organo Comune Dott. Giorgio Di Egidio Matera, 18.05.2012

2 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Il contratto di rete Il contratto di rete è disciplinato dell’art. 3 comma 4 ter della Legge n.33 del 2009, che ha subito varie modifiche ed integrazioni fino all’attuale versione della Legge 30 luglio 2010 n. 122

3 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE L’articolo citato specifica che: «Si intende per contratto di rete la figura giuridica attraverso la quale più imprenditori perseguono lo scopo do accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».

4 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE  Il contenuto del contratto: i contenuti obbligatori 1. Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante; 2. L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione; 3. La definizione di un programma di rete; 4. La durata del contratto; 5. Le modalità di adesione di altri imprenditori; 6. Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti.

5 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Il contenuto del contratto: i contenuti eventuali 1. Istituzione di un fondo patrimoniale comune 2. Nomina di organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto 3. Previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto

6 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Le imprese possono decidere se istituire o meno un organo comune cui demandare la rappresentanza della rete. L’aver indicato l’organo comune come elemento eventuale denota la circostanza che il contratto di rete può avere una valenza spiccatamente “interna”; in questo modo il legislatore ha sicuramente voluto rendere l’istituto della rete di imprese non pesante, e comunque con un’articolazione non rigida.

7 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE In realtà, indipendentemente dalle attività previste e dagli obiettivi prefissati, è difficile immaginare che uno strumento, di natura organizzativa, quale la rete di imprese, che deve contribuire al miglioramento della competitività delle imprese partecipanti, possa farlo senza la previsione di organo che prenda in carico lo svolgimento delle attività previste ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti. La previsione dell’organo comune va considerata di fatto necessaria nell’ipotesi di istituzione del Fondo Patrimoniale.

8 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La natura eventuale dell’istituzione dell’O.C. voluta dal legislatore,introduce due modelli organizzativi : 1) Modello senza organo comune; 1) Modello con organo comune;

9 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Modello organizzativo di rete privo di organo comune Si adatta meglio ad ipotesi di reti “leggere”, caratterizzate da :  Ristretta base partecipativa;  Programma di rete che prevede solo attività interna;

10 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Modello organizzativo di rete privo di organo comune Gestione : collegiale e spetta ai partecipanti Strumenti :  Unanimità, o modalità diverse previste dal contratto.  Eventuale procura speciale o generale ad un determinato soggetto per lo svolgimento di compiti specifici.

11 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Modello organizzativo di rete dotato di organo comune Consente alle imprese di rete di sottrarsi alla rigidità del principio dell’unanimità o al ricorso alle formalità imposte nel caso di modificazioni contrattuali. L’organo comune diviene strumento di esecuzione del contratto e permette di adattare il programma alle contingenze attuative.

12 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Ove i contraenti procedano alla nomina dell’organo comune debbono necessariamente indicare nel contratto di rete:  il nome la ditta la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l’incarico;  i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti come mandatario;  le regole relative alla sua eventuale sostituzione;

13 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE L’oggetto dell’incarico è l’esecuzione del contratto di rete o di singole parti o fasi dello stesso ( in sostanza la realizzazione del programma). Ai fini dell’esecuzione del contratto la rete (ovviamente per il tramite dell’organo comune) ha facoltà di stipulare per conto delle imprese negozi di diritto privato secondo le norme del mandato. L’organo comune si identifica come un soggetto unico destinatario di un mandato.

14 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Può trattarsi di persona fisica o imprenditore individuale o collettivo (anche società). Può trattarsi di imprenditore aderente alla rete, ma anche di soggetto terzo rispetto alla rete.

15 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE IMPORTANTE: il soggetto incaricato non agisce quale organo della Rete, bensì quale mandatario delle imprese partecipanti. Conseguenze:  l’organo comune in quanto mandatario, è assoggettato al rispetto dei limiti del mandato e alle istruzioni dei mandanti.  si applica il principio della presunzione di onerosità del mandato (art. 1709 c.c) il che implica il riconoscimento di un compenso al soggetto incaricato, salva diversamente e specificatamente pattuito.  l’incarico all’organo comune si configura come mandato collettivo che può essere revocato solo ex art. 1726 c.c. e cioè, per revoca unanime dei mandanti (retisti) salva la giusta causa.

16 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Regolamentazione dell’Organo Comune Ampia autonomia è lasciata dalla legge alle imprese contraenti in materia di regolamentazione dell’Organo Comune.

17 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Regolamentazione dell’Organo Comune Per tanto in fase contrattuale è essenziale definire :  Composizione dell’Organo Comune;  Numero degli incaricati;  Durata dell’incarico;  Maggioranze per la nomina e sostituzione;  Condizioni di revoca;

18 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE Regolamentazione dell’Organo Comune E’ essenziale definire, inoltre :  Regole di organizzazione;  Procedure di attuazione delle decisioni;  Poteri e competenze;

19 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE In ordine all’organo esecutivo nella fase di stesura del contratto è opportuno tenere presenti i seguenti punti : 1. prevedere un solo organo esecutivo, per evitare frammentazione nello svolgimento delle varie attività e nelle scelte decisionali; 2. delimitare con precisione gli ambiti decisionali dell’organo esecutivo, in particolare in termini di gestione (ex. capacità di spesa) e di rappresentanza ( quali atti e quali obbligazioni possono essere assunte dall’organo esecutivo);

20 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE 3. Indicare le eventuali deroghe alla disciplina del mandato, che altrimenti costituisce la normativa di riferimento per i compiti, i diritti ed i doveri dell’organo esecutivo (mandatario), incluse le circostanze che possono determinare la revoca dell’incarico; 4. valutare attentamente sulla scelta tra soggetto esterno ed interno.

21 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE 5. Valutare costituzione di un organo assembleare chiamato ad assumere le decisioni strategiche tra cui, ad esempio : approvazione bilanci preventivi e consuntivi (se previsti da contratto), modifica del contratto e dei poteri dell’organo gestorio,nomina dei componenti dell’organo gestorio, scioglimento della rete. 6. Valutare la costituzione di un organo di controllo o revisione la cui utilità oltre che intrinseca, risiede nel presumibile miglioramento che l’affidabilità della rete avrebbe secondo la percezione esterna.

22 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità dell’organo comune  tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;  deve senza ritardo comunicare ai mandanti l’esecuzione del mandato;  non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute;  deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato; ORGANO COMUNE agisce in base alle regole del mandato

23 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità dell’organo comune In caso di violazione degli obblighi previsti dalla disciplina del mandato da parte dell’organo comune, questi è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti costituenti la rete. Esso è tenuto al risarcimento del danno eventualmente derivato dalla mancata osservanza delle regole sul mandato. Laddove si agisca oltre i vincoli del mandato, gli effetti giuridici degli atti compiuti restano a carico dell’organo comune, salvo possibilità di ratifica da parte dei mandanti.

24 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità dell’organo comune In caso di conflitto di interessi,se l’organo comune agisce al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi, in conflitto con quello dei soggetti aderenti alla rete, l’atto è annullabile su richiesta dei mandanti se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo.

25 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità verso i terzi ORGANO COMUNE Agisce in qualità di mandatario

26 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità verso i terzi Organo comune mandatario Mandato con rappresentanza Mandato senza rappresentanza

27 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE  Mandato con rappresentanza: i contratti stipulati produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti che saranno responsabili dell’adempimento delle obbligazioni assunte.  Mandato senza rappresentanza: l’organo comune sarà tenuto a trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti in capo ai mandanti per conto dei quali abbia agito, con la conseguenza che prima di detto trasferimento sarà l’organo comune a rispondere verso i terzi degli impegni assunti salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.

28 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità verso i terzi Organo comune che agisce in base a mandato con rappresentanza Prestazione non divisibile per natura o per modo in cui sia stata considerata dalle parti : ciascuna impresa risponde in solido per l’esecuzione di tutte le prestazioni. Prestazione per loro natura divisibili: non c’è responsabilità solidale e ciascuna impresa è responsabile individualmente della sola operazione ad essa ascritta

29 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità verso i terzi Esempio 1 Contratto di rete : previsione acquisto immobile (considerato inscindibile) Organo comune agisce con mandato con rappresentanza. Operatività : l’organo comune stipula il contratto in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete e, ove sia stato costituito, attinge le risorse finanziarie dal fondo patrimoniale. Effetti sulle imprese : se il fondo patrimoniale non esiste oppure è incapiente, le imprese, in virtù della comunione ordinaria, sono obbligate in solido al pagamento dell’intero prezzo o della parte non corrisposta. Effetti sui terzi : il venditore può pretendere il versamento dell’intero prezzo da ogni singola impresa cui spetta il diritto di regresso nei confronti delle altre imprese ai fini del rimborso della parte di prezzo gravante su di esse.

30 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 IL CONTRATTO DI RETE: ORGANO COMUNE La responsabilità verso i terzi Esempio 2 Contratto di rete : assunzione di appalto per l’esecuzione di un’opera con prestazioni frazionabili in diverse categorie di lavori. Organo comune agisce in base a mandato con rappresentanza Operatività : l’organo comune stipula il contratto in nome e per conto delle aziende aderenti alla rete. Effetti sulle imprese : poiché l’esecuzione dell’opera è frazionabile in diverse categorie di lavori e nel contratto di appalto è specificato quali imprese si obbligano ad eseguirle, le stesse rispondono solo dell’inadempimento delle obbligazioni assunte di propria competenza. Effetti sui terzi: il committente può rivalersi solo sulla singola impresa per la prestazione da questa dovuta e prevista da contratto di appalto.

31 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Contratto di rete : Recesso,Esclusione,Risoluzione Dott. Riccardo Mascetti

32 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Art. 42, comma 4-ter, lett.d) DL 31/05/2010 n.78 (conv. L.122/2010) “Ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”, le parti contraenti possono prevedere nel contratto specifiche cause di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto. Si tratta di contenuto non obbligatorio rimesso alla volontà delle parti.

33 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Ove tale diritto venga riconosciuto con specifica pattuizione inserita nel contratto di rete, occorrerà precisare: a) i presupposti che ne legittimano l’esercizio; b) le modalità di manifestazione della volontà di recedere; c) se il recedente ha diritto o meno a ricevere una sorta di liquidazione; d) nel caso, le eventuali modalità di calcolo e, soprattutto, quando questa dovrà essere corrisposta.

34 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Il recesso comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente all’impresa che lo esercita, che pertanto esce dalla rete in via anticipata rispetto all’ordinaria scadenza del contratto. Quanto maggiore è l’interesse a garantire la stabilità del programma di rete, tanto più la disciplina del recesso deve essere costruita adottando dei disincentivi al suo esercizio.

35 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Deve ritenersi possibile la pattuizione della clausola di “recesso ad nutum” secondo la quale ciascun contraente potrebbe esercitare il recesso in qualsiasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di fornire giustificazioni.

36 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Si ritiene che l'esercizio del recesso sarebbe comunque subordinato al rispetto dei principi di correttezza e della buona fede contrattuale, altrimenti sconfinando in un'ipotesi di abuso del diritto. Nell'ipotesi è opportuno prevedere: a) un obbligo di preavviso; b) cessazione del rapporto differita almeno per quanto attiene all'adempimento degli obblighi assunti dal recedente.

37 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Si è ritenuta altrettanto ammissibile anche la previsione di un recesso collegato alla sopravvenienza di una situazione specificatamente determinata (recesso cd. vincolato).

38 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Pur in assenza di espressa previsione normativa, deve ammettersi, in applicazione dei principi generali, la facoltà di recesso per “giusta causa”, che può dirsi integrata, ad esempio, in caso di perdita di determinati requisiti da parte di un partecipante o all'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto di rete.

39 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Lo “scopo comune” inteso come produzione di vantaggi reciproci, in termini di competitività ed innovazione, ammette che il recesso possa essere previsto quale reazione alla violazione di obblighi contrattuali o di determinati doveri di lealtà e correttezza, da parte delle altre imprese aderenti e/o da parte dell'organo comune.

40 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Si pensi al cambiamento della compagine societaria di un'impresa attraverso la cessione della sua quota di controllo, allorché possa determinare alterazione dei rapporti tale da incidere sul clima collaborativo nell'attività della rete; o al cambiamento dell'oggetto di un'impresa societaria partecipante.

41 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Il recesso per giusta causa opererebbe in tal modo in presenza: a) di fatti o di comportamenti aventi riferimento a contraenti diversi dal recedente; b) di violazioni di legge o di contratto e/o modifiche che abbiano alterato i presupposti originari giustificativi dell'adesione alla rete da parte del recedente.

42 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 IL RECESSO Clausole facoltative Dovrà valutarsi l’opportunità di prevedere: a) eventuali obblighi di preavviso o di motivazione; b) termini e procedure collegati alla dichiarazione del recedente; c) eventuali dichiarazioni connesse o conseguenti da parte degli altri partecipanti o dell'organo comune; d) il soggetto a cui indirizzare la dichiarazione di recesso.

43 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Data l'assenza di soggettività della rete contrattuale, il venir meno della partecipazione dal rapporto contrattuale di uno dei retisti è riconducibile al fenomeno generale della “risoluzione contrattuale”.

44 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Tuttavia, parte della dottrina ritiene che l'assonanza del contratto di rete con fenomeni societari e consortili sembra possa consentire di usare anche il termine “esclusione” avendo riguardo al presumibile effetto di maggiore deterrenza che detto termine possa esercitare sui contraenti.

45 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Art. 42, comma 4-ter, lett.d) Indipendentemente dalle pattuizioni contenute nel contratto di rete, trovano comunque applicazione, secondo quanto voluto dal legislatore, le regole generali dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.

46 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Nullità del singolo vincolo contrattuale (art. 1420 c.c.); Annullabilità del medesimo (art. 1446 c.c); Risoluzione per inadempimento (art.1459 c.c.); Impossibilità sopravvenuta della prestazione (art.1466 c.c.).

47 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Tali regole generali si basano sul principio che l'evento che colpisce il singolo rapporto di un contratto con più di due parti non incide sul rapporto nel suo complesso, salvo che la partecipazione della parte interessata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

48 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Appare quindi chiara l'esigenza di prevedere le fattispecie che costituiscano causa di esclusione dal contratto di uno dei contraenti al fine di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, introducendo nel caso anche a penali per i danni arrecati al progetto.

49 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Sarà quindi compito di chi predispone i patti (Notaio, Manager di rete) suggerire: a) la contrattualizzazione di specifiche ipotesi di scioglimento del singolo rapporto contrattuale; b) il relativo procedimento.

50 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Un problema che il contratto di rete deve risolvere è quello della sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete nel caso del recesso o dell'esclusione dal contratto di rete tenendo conto degli obiettivi strategici delle imprese in rete.

51 PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA 15/05/12 09/04/12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE Il contratto può sciogliersi al verificarsi delle seguenti fattispecie: Venire meno della pluralità dei contraenti; Scadenza del termine di durata; Conseguimento dell’oggetto o impossibilità di conseguirlo; Volontà dei contraenti.


Scaricare ppt "PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Contratto di rete : Organo Comune Dott. Giorgio Di."

Presentazioni simili


Annunci Google