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PubblicatoMarco Bono Modificato 8 anni fa
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SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA DOPO IL TU CONTRATTI DI LAVORO DLGS. 81/2015
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DLGS 81/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (1). Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO UN SOLO ATTO NORMATIVO PER TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO
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NOVITA’ INTRODOTTE DAL DLGS 81/2015 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO PART-TIME MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO MODIFICHE AL LAVORO ACCESSORIO MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE
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DLGS 81/2015 ABROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRATTI: ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO O MISTO LAVORO/CAPITALE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO CONTRATTO RIPARTITO
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LAVORO SUBORDINATO ART. 2094 C.C. E’ PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO CHI SI OBBLIGA MEDIANTE RETRIBUZIONE A COLLABORARE NBELL’IMPRESA, PRESTANDO IL PROPRIO LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL’IMPRENDITORE
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CONTRATTO D’OPERA ART. 2222 QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN’OPERA O UN SERVIZIO, CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE, SI APPLICANO LE NORME DI QUESTO CAPO
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SUBORDINAZIONE IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
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- ETERODETERMINAZIONE -ATTIVITA’ -ASSENZA DI RISCHIO -INSERZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE PREDISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO -SOTTOPOSIZIONE ALLE SUE DIRETTIVE TECNICHE, AL SUO CONTROLLO E AL SUO POTERE DISCIPLINARE
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-VINCOLO DI LUOGO E DI ORARIO -MONODIPENDENZA -RETRIBUZIONE TENDENZIALMENTE A TEMPO ED INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO
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PART-TIME FORMA SCRITTA A FINI DI PROVA OBBLIGATORIA INDICAZIONE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE E DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO (GIORNO, SETTIMANA, MESE, ANNO) LAVORO SUPPLEMENTARE Sì: Può ESSERE RICHIESTO DAL DATORE FINO AL 25% DELLE ORE SETTIMANALI; IL LAVORATORE Può RIFIUTARE SE GIUSTIFICATO
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LAVORO STRAORDINARIO Sì CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI: Sì DIRITTO DEL LAVORATORE AL PREAVVISO DI 2 GG E ALLA MAGGIORAZIONE DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME: Sì SOLO IN CERTI CASI
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CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE LAVORATORI CON MENO DI 24 O PIU’ DI 55 ANNI LIMITE MASSIMO: 400 GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO NELL’ARCO DI 3 ANNI
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CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE DURATA MASSIMA TRA LO STESSO LAVORATORE E LO STESSO DATORE DI LAVORO: 36 MESI SANZIONE: TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DALLA DATA DEL SUPERAMENTO
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SOMMINISTRAZIONE LIMITE NUMERICO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI: 20% DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
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CONTRATTO DI APPRENDISTATO 3 TIPOLOGIE: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
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LAVORO ACCESSORIO MASSIMO 7000 NELL’ANNO CIVILE MASSIMO 2000 PER SINGOLO COMMITTENTE IMPRENDITORE O PROFESSIONISTA E MASSIMO 3000 PER I PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - Le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni; Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.; Le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COSA NON DEVE RICORRERE: - mancanza di autonomia; - assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore, - uso dei mezzi di lavoro del datore, - inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COSA NON DEVE RICORRERE: - retribuzione fissa mensile, - orario di lavoro fisso e continuativo, - continuità della prestazione in funzione di - - collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.
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