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Co.co.co. Il sig. Antonio, consulente del lavoro regolarmente iscritto all’albo, da un anno svolge personalmente l’attività di elaborazione dei cedolini.

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Presentazione sul tema: "Co.co.co. Il sig. Antonio, consulente del lavoro regolarmente iscritto all’albo, da un anno svolge personalmente l’attività di elaborazione dei cedolini."— Transcript della presentazione:

1 Co.co.co. Il sig. Antonio, consulente del lavoro regolarmente iscritto all’albo, da un anno svolge personalmente l’attività di elaborazione dei cedolini paga, nonché di gestione delle pratiche burocratiche (lettere di assunzione, licenziamento ecc.) relative al personale della società Y i base alle determinazioni adottate di volta in volta dai dirigenti della società, non disponendo la società di dipendenti addetti a tal pratiche. Il sig. Antonio svolge la medesima attività anche a favore di altre due società controllate dalla società Y. Egli esplica tale attività in qualità di libero professionista e viene retribuito a scadenza mensile a fronte di presentazione di fattura. Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

2 Lavoro parasubordinato. Co.co.co. Art. 409 cpc “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”

3 Lavoro parasubordinato Continuità della prestazione Coordinazione della prestazione con l’organizzazione del committente Carattere prevalentemente personale della collaborazione

4 Tutele applicabili al co.co.co Processo del lavoro Art. 2113 c.c. Assicurazione IVS Tutela Inail Tutela maternità Assegno per il nucleo familiare Indennità di malattia

5 ‘Residualità’ dei co.co.co., definita dall’estensione della fattispecie del lavoro a progetto Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto: gli agenti e i rappresentanti di commercio, che continuano ad esse regolati dalle discipline speciali; le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; i prestatori di lavoro occasionali, ovvero assunti con rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, il cui compenso complessivo nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 Euro; i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni.

6 Dalla collaborazione coordinata e continuativa al lavoro a progetto Artt. 61 e ss. D.lg.vo n. 276/2003

7 Lavoro a progetto Rapporti che durano + di 30 gg. (+ di 5.000 euro) con lo stesso committente Riconducibilità a progetto o programma di lavoro o fase di esso Forma scritta: durata del contratto; progetto o programma di lavoro o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante; corrispettivo e criteri di determinazione nonché tempi e modalità di pagamento

8 Art. 61. - Definizione e campo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

9 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

10 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

11 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

12 Art. 62. - Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

13 Lavoro a progetto  Corrispettivo: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito (...e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto) u Fedeltà: il lavoratore può svolgere altre attività (salvo diverso accordo) ; ma non si può svolgere attività in concorrenza “...né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione [dei committenti]” u Diritto di invenzione

14 Art. 63. - Corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto

15 Art. 64. - Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

16 Art. 65. - Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

17 Lavoro a progetto u Gravidanza, malattia, infortunio: sospensione senza erogazione di corrispettivo. No estinzione del rapporto. u Malattia/infortunio: la sospensione non comporta proroga della durata. Previsione di un “comporto” u Gravidanza: proroga di 180 gg. (salva disposizione individuale + favorevole) u Applicazione tutela infortuni e norme sulla sicurezza del lavoro u Applicazione tutela maternità e indennità di malattia u Si applicano al lavoratore a progetto la tutela pensionistica e quella degli assegni familiari

18 previsione del contratto individuale Art. 66. - Altri diritti del collaboratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 4. […], ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 […] nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]

19 Lavoro a progetto u Estinzione “...secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale” u Estinzione: per realizzazione del progetto o del programma; giusta causa; “...secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale” u Rinunzie e transazioni: si applica il 2113 u Difformità rispetto al nomen iuris: se non c’è il progetto, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi u Difformità rispetto al nomen iuris: se non c’è il progetto, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi. A questi fini il giudice può solo accertare l’esistenza del progetto e non può sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive

20 Art. 67. - Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

21 Art. 68. - Rinunzie e transazioni 1. [I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.] art. 15 d.lg.vo n. 251/2004 Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.

22 Art. 69. - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

23 CERTIFICAZIONE Artt. 75- Finalità. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo

24 Organi della certificazione Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: Commissioni di certificazione istituite presso: a) Enti Bilaterali; b) Direzioni Provinciali del Lavoro e Province; c) Università pubbliche e private registrate in apposito albo; c- bis ) Ministero Lavoro esclusivamente … c- ter ) Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro

25 La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

26 Efficacia giuridica della certificazione “ Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali ai sensi dell’art. 80, fatto salvi i provvedimenti cautelari ”. Art. 1372 c.c., co. 2: “ Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge ”.

27 Rimedi esperibili nei confronti della certificazione “Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso al G.L. per: erronea qualificazione del contratto; difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso”

28 Contratti certificabili Inizialmente era prevista un’elencazione dei contratti certificabili, ma poi la norma è stata modificata ed ora sono tutti certificabili salvo i contratti con le pubbliche amministrazioni

29 LINEE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE Lavoro a progetto autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore; verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro; esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in rapporto all'autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale; prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività che esula dagli stessi.

30 Linee guida alla certificazione Co.co.co. verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto; corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In particolare accertare la pregressa esperienza maturata oppure alle qualità personali e alle caratteristiche soggettive del lavoratore; verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all'inquadramento contrattuale. In particolare verificare ed evidenziare le differenze oggettive fra l'eventuale precedente rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la certificazione;co.co.co indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo: in particolare verificare che i criteri evidenziati nel testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una sicura differenziazione fra l'ammontare della retribuzione del lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni; prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa al contenuto del contratto da certificare.


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