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Corte di Giustizia Europea Diritto dell’Unione europea.

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Presentazione sul tema: "Corte di Giustizia Europea Diritto dell’Unione europea."— Transcript della presentazione:

1 Corte di Giustizia Europea Diritto dell’Unione europea

2 La Corte di giustizia delle Comunità europee costituisce l’istituzione giurisdizionale comunitaria.

3 Essa è composta da tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica.

4 Il suo compito fondamentale consiste nel verificare la legittimità degli atti comunitari e nel garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto comunitario.

5 Composizione La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 8 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile.

6 Essi vengono scelti tra giuristi che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più elevate funzioni giurisdizionali, o siano in possesso di competenze notorie.

7 I giudici della Corte designano tra loro il Presidente della Corte per un periodo rinnovabile di tre anni. Il presidente dirige le attività e i servizi della Corte e presiede le udienze e le deliberazioni per quanto riguarda i collegi giudicanti più ampi.

8 Gli avvocati generali assistono la Corte. Essi hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti.

9 Il Cancelliere è il segretario generale dell’istituzione, di cui dirige i servizi sotto l’autorità del Presidente della Corte.

10 La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici.

11 La seduta plenaria viene adita in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte (quando essa deve dichiarare dimissionario il Mediatore europeo, pronunciare le dimissioni d’ufficio di un commissario europeo che sia venuto meno agli obblighi a lui incombenti ecc.) e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un’eccezionale importanza.

12 Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un’istituzione parte della causa, nonché per le cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate da sezioni di tre o di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni e quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.

13 Rinvio pregiudiziale La CGE collabora con tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Per garantire un’applicazione effettiva ed omogenea della normativa comunitaria ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla CGE per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto comunitario, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità a tale diritto della loro normativa nazionale.

14 La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto comunitario.

15 La Corte di giustizia non risponde con un semplice parere ma attraverso una sentenza o un’ordinanza motivata. Il giudice nazionale destinatario è vincolato dall’interpretazione fornita quando definisce la controversia dinanzi ad esso pendente.

16 La sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un’identica questione.

17 È altresì nell’ambito dei rinvii pregiudiziali che ciascun cittadino europeo può far chiarire le norme comunitarie che lo riguardano. Infatti, sebbene detto rinvio possa essere effettuato solo da un giudice nazionale, tutte le parti già presenti dinanzi a quest’ultimo giudice, gli Stati membri e le istituzioni europee possono partecipare al procedimento promosso dinanzi alla CGE.

18 Ricorso per inadempimento – Procedura di infrazione Esso consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto comunitario.

19 Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare avviato dalla Commissione che consiste nel fornire allo Stato membro l’opportunità di rispondere agli addebiti mossi nei suoi confronti.

20 Se questo procedimento non induce lo Stato membro a porre fine all’inadempimento, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto comunitario.

21 Tale ricorso può essere presentato dalla Commissione — nella prassi, il caso più frequente — oppure da uno Stato membro. Se la Corte di giustizia accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente.

22 Qualora, dopo essere stata nuovamente adita dalla Commissione, la Corte di giustizia constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, essa può imporgli il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.

23 Procedura promossa dalla Commissione La Commissione, nell’esercizio del suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso, è competente a promuovere la procedura dinanzi alla Corte.

24 Quando la Commissione reputi che uno Stato membro abbia violato gli obblighi derivanti dai Trattati, emette un parere motivato dopo averlo posto in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la CGE (art. 226 TCE)

25 Fase precontenziosa Tale fase è caratterizzata dalla lettera di messa in mora e dal parere motivato. La CGE (sent. 51/83, Commissione c. Italia) ha chiarito che la formalità della lettera di messa in mora costituisce una premessa fondamentale ai fini della regolarità della procedura.

26 La lettera di messa in mora ha lo scopo di delimitare la questione oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati essenziali per organizzare la difesa. Attraverso la lettera di messa in mora, in sostanza, la Commissione mette in evidenza la violazione commessa dallo Stato e fissa per quest’ultimo una scadenza entro la quale deve presentare le sue osservazioni in proposito.

27 Dopo la lettera di messa in mora, ricevute le osservazioni, oppure in assenza delle stesse, la Commissione indirizza allo Stato in questione un parere motivato. Esso è adottato soltanto nel caso in cui non si raggiunga nessun accordo fra lo Stato interessato e la stessa Commissione. Attraverso tale parere la Commissione sottolinea l’inadempimento ed invita lo Stato a conformarsi agli obblighi del Trattato, al fine di eliminare il comportamento illecito.

28 Motivazione del parere Essenziale per stabilire la ricevibilità del ricorso da parte della CGE. Attraverso la motivazione, la Commissione illustra la questione indicando in modo coerente i motivi di diritto e di fatto che l’hanno spinta ad avviare la procedura in esame.

29 Qualora lo Stato interessato non si sia conformato in tempo utile al parere motivato viene avvita la fase contenziosa. Tuttavia non c’è alcun obbligo per la Commissione di adire la Corte; non si accoglierebbe un ricorso in carenza, qualora la Commissione decidesse di non procedere dinanzi alla Corte.

30 Il ricorso non ha come oggetto l’inosservanza del parere motivato, ma l’inadempimento dello Stato agli obblighi del Trattato: la non conformità alle prescrizioni della Commissione costituisce, infatti, solo il presupposto per il contenzioso.

31 Procedura promossa da uno Stato membro Il ricorso per inadempimento può essere promosso, oltre che dalla Commissione, anche da qualsiasi Stato membro, qualora reputi che un altro Stato abbia violato gli obblighi derivanti dal Trattato (art. 227 TCE). In tal caso lo Stato che esercita questo potere d’azione è posto sul medesimo piano di un’istituzione comunitaria.

32 L’attribuzione a detto Stato della competenza di adire la Corte, così come la possibilità di agire sulla base di una violazione del Trattato, a prescindere dall’esistenza di un concreto interesse, costituiscono elementi sufficienti per dimostrare che anche il ricorso in esame, analogamente a quello ex art. 226 TCE, è proposta a tutela degli interessi della Comunità e non di quelli degli Stati ricorrenti.

33 Lo Stato che intende adire la Corte deve ugualmente rivolgersi prima alla Commissione, pena l’irricevibilità del ricorso.

34 Lo Stato deve esporre almeno le ragioni sulle quali è fondata la richiesta di intervento della Commissione, la quale ha il compito di far conciliare le posizioni contrastanti degli Stati e porli in condizione di presentare le loro osservazioni, scritte ed orali.

35 Il parere motivato emesso dalla Commissione, al termine del contraddittorio tra le parti, presenta caratteristiche sostanzialmente simili a quelle esaminate nell’ambito della procedura ex art. 226 TCE.

36 Infine l’assenza del parere motivato non comporta alcun impedimento al ricorso presso la CGE ed a tutte le attività preliminari a detto ricorso.

37 Effetti sentenza CGE – Art. 228 TCE Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

38 La sentenza della CGE è di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione. Essa non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni: lo Stato è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l’effettiva ripartizione dell’illecito.

39 L’art. 228 TCE pone però a carico degli Stati membri un nuovo obbligo giuridico, avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della CGE. Qualora lo Stato non si conformasse a tale obbligo, sarebbe possibile l’instaurazione di un nuovo giudizio per far constatare una nuova violazione del Trattato.

40 Art. 228.2 – Stato inottemperante alla sentenza della CGE. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

41 Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la CGE. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

42 La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

43 Quantum della sanzione Un somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo, maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori: gravità e durata dell’infrazione. La somma ottenuta è moltiplicata per un altro coefficiente fisso che rivela il peso specifico dello Stato membro nella CE, sulla base del suo PIL e del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio.

44 Ricorso di annullamento Il ricorrente chiede l’annullamento di un atto vincolante di un’istituzione (regolamento, direttiva, decisione). Alla CGE sono riservati i ricorsi proposti da uno Stato membro contro il Parlamento europeo e/o contro il Consiglio o presentati da un’istituzione comunitaria contro un’altra. Il Tribunale è competente a conoscere, in I grado, di tutti gli altri ricorsi di questo tipo, e in particolare dei ricorsi proposti dai singoli.

45 Art. 230 TCE – Legittimati a proporre ricorso I ricorrenti privilegiati (Parlamento,Consiglio, Commissione e Stati membri) non devono dimostrare che un atto illegittimo li tocchi direttamente per poter adire la CGE, ma possono agire in qualunque situazione. Una posizione particolare assumono la Corte dei Conti e la BCE, legittimati a proporre ricorso solo per la salvaguardia delle proprie prerogative.

46 Ricorrenti non privilegiati: persone fisiche e giuridiche, al Tribunale di I grado e non alla Corte, solo nell’ipotesi in cui gli atti dei quali si chiede di dichiarare l’illegittimità li riguardino direttamente ed individualmente.

47 Vizi atti comunitari – Art. 230 TCE 1 - Incompetenza: l’istituzione che ha emanato l’atto non aveva il potere di emanarlo. - Incompetenza territoriale - Incompetenza temporale - Incompetenza per materia

48 2 - Violazione delle forme sostanziali: mancanza di un requisito di forma essenziale per la formulazione dell’atto (il Consiglio non chiede il parere del Parlamento UE) 3 – Violazione del Trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione: vizio residuale. Questo motivo è quello a cui più di frequente ci si è richiamati (il Consiglio emana un regolamento in una materia in cui il trattato imponeva una direttiva)

49 4 – Sviamento di potere: esercizio del potere per un fine diverso da quello per il quale tale facoltà era stata conferita. Questo vizio ha trovato rara applicazione nella prassi e non è stato ancora chiaramente definito dalla Corte.

50 Art. 242 TCE: I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

51 Constatata l’illegittimità dell’atto, la Corte ha il potere di annullarlo, con effetti erga omnes e a partire dal momento dell’emanazione (annullamento ex tunc). Anche in questo caso, si tratta di un giudizio di accertamento dell’illegittimità e non di condanna dell’istituzione, la quale è però tenuta a prendere provvedimenti per l’esecuzione della sentenza (art 233 TCE).

52 L’annullamento dell’atto comporta, per l’istituzione che lo ha emanato, l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente all’emanazione dell’atto, anche attraverso la revoca di atti collegati a quello annullato, nonché l’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento qualora questo sia anche illecito.

53 Ricorso per carenza Tale ricorso consente di verificare la legittimità dell’inerzia delle istituzioni comunitarie. Esso, tuttavia, può essere presentato solo dopo che l’istituzione interessata è stata invitata ad agire. Una volta accertata l’illegittimità dell’omissione, spetta all’istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate. La competenza per il ricorso per carenza è suddivisa tra la Corte e il Tribunale secondo gli stessi criteri propri del ricorso di annullamento.

54 Impugnazione La CGE può essere adita con impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le sentenze e ordinanze pronunciate dal Tribunale di I grado. Se l’impugnazione è ricevibile e fondata, la CGE annulla la decisione del Tribunale di I grado. Nel caso in cui lo stato degli atti lo consenta, la Corte può statuire direttamente sulla controversia. In caso contrario, essa deve rinviare la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione resa in sede di impugnazione.

55 Riesame Le decisioni del Tribunale di I grado con cui si statuisce su ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea possono eccezionalmente essere sottoposte a un riesame da parte della Corte di giustizia.

56 Procedimento A prescindere dalla natura della causa, il procedimento include una fase scritta e generalmente una fase orale, che si svolge pubblicamente. Occorre tuttavia operare una distinzione tra il procedimento di rinvio pregiudiziale, da un lato, e quello relativo agli altri ricorsi, denominati ricorsi diretti, dall’altro.

57 L’adizione della Corte e la fase scritta – Rinvio pregiudiziale Il giudice nazionale sottopone alla Corte di giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto comunitario, generalmente sotto forma di una decisione giurisdizionale in conformità alle norme procedurali nazionali.

58 Una volta tradotta la domanda in tutte le lingue comunitarie dal servizio di traduzione della Corte, la cancelleria la notifica alle parti coinvolte nella causa principale, ma anche a tutti gli Stati membri e alle istituzioni.

59 Essa fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale una comunicazione che indichi, in particolare, le parti in causa e il contenuto delle questioni. Le parti, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea dispongono di due mesi per sottoporre alla Corte di giustizia le loro osservazioni scritte.

60 L’adizione della Corte e la fase scritta del procedimento – Ricorsi diretti La Corte deve essere investita della causa mediante ricorso inviato presso la sua cancelleria. Il cancelliere fa pubblicare una comunicazione relativa al ricorso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, precisando i motivi e le conclusioni del ricorrente.

61 Nel contempo, il ricorso viene notificato alla controparte, che dispone di un mese per presentare un controricorso. Il ricorrente avrà diritto a una replica, il convenuto a una controreplica, e per ognuno di tali atti è previsto un termine di un mese. I termini di presentazione di detti documenti devono essere osservati, salvo proroga concessa dal presidente.

62 Nei due tipi di ricorso, un giudice relatore e un avvocato generale, incaricati di seguire lo svolgimento della causa, sono rispettivamente designati dal presidente e dal primo avvocato generale.

63 Misure preparatorie e relazione d’udienza In tutti i procedimenti, una volta chiusa la fase scritta, le parti sono invitate ad indicare, entro un mese, se e perché chiedono che si tenga un’udienza dibattimentale. La Corte decide, su relazione del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, se la causa necessita di mezzi istruttori, a quale collegio giudicante occorre rinviarla e se si deve tenere un’udienza dibattimentale di cui il presidente stabilirà la data.

64 Il giudice relatore riassume, in una relazione d’udienza, i fatti addotti nonché gli argomenti delle parti e, all’occorrenza, quelli degli intervenienti. Tale relazione è resa pubblica nella lingua processuale in sede di udienza.

65 Udienza pubblica e conclusioni avvocato generale La causa viene dibattuta nel corso di un’udienza pubblica, dinanzi al collegio giudicante e all’avvocato generale. I giudici e l’avvocato generale possono rivolgere alle parti i quesiti che ritengono opportuni. Qualche settimana più tardi sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia le conclusioni dell’avvocato generale, nuovamente nell’ambito di un’udienza pubblica.

66 L’avvocato generale analizza nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla CGE la risposta che reputa si debba fornire al problema posto. Così termina la fase orale. Qualora si ritenga che la causa non sollevi alcuna nuova questione di diritto, la Corte può decidere, sentito l’avvocato generale, che la stessa venga giudicata senza conclusioni.

67 Sentenze I giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza redatto dal giudice relatore. Ciascun giudice del collegio giudicante interessato può proporre modifiche. Le decisioni della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza e non si fa menzione di eventuali opinioni dissenzienti.

68 Le sentenze sono firmate da tutti i giudici che hanno partecipato alla deliberazione e il loro dispositivo viene pronunciato in pubblica udienza. Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali sono disponibili sul sito Internet della Corte il giorno stesso della loro pronuncia o della loro lettura.

69 Nella maggior parte dei casi le sentenze vengono successivamente pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

70 Nell’emanare la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha formulato l’obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto comunitario nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti da quest’ultimo ai cittadini (applicazione diretta del diritto comunitario), disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma comunitaria (supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale).

71 La Corte ha altresì riconosciuto il principio della responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario che costituisce, da un lato, un elemento volto a rafforzare in maniera decisiva la tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme comunitarie e, dall’altro, un fattore in grado di contribuire a un’applicazione più puntuale delle norme comunitarie da parte degli Stati membri.

72 Le violazioni commesse dagli Stati possono quindi dar luogo a obblighi di indennizzo che, in taluni casi, possono avere gravi ripercussioni sulle loro finanze pubbliche.

73 Inoltre, qualsiasi inadempimento da parte di uno Stato membro del diritto comunitario può essere sottoposto alla Corte e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che accerti un tale inadempimento, quest’ultima può infliggere allo Stato una penalità e/o il pagamento di una somma forfettaria.

74 Membro italiano Antonio Tizzano Nato nel 1940; diversi incarichi d'insegnamento presso università italiane; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee (1984-1992); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e dinanzi ad altri giudici supremi; membro della delegazione italiana in occasione di negoziati internazionali e conferenze intergovernative, tra cui quelle relative all'Atto unico europeo ed al Trattato sull'Unione europea; responsabile di diverse pubblicazioni; membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione europea (1999); professore di diritto comunitario, direttore dell'istituto di diritto internazionale e comunitario dell'Università di Roma; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice della Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.


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