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PubblicatoGianpaolo Pagani Modificato 8 anni fa
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio relazione di Gian Paolo Bulla 22 marzo 2014
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2 Introduzione Visto che trattiamo di beni culturali (archivi) ecclesiastici toccheremo non solo le norme dello stato italiano ma anche quelle della chiesa cattolica; tutte implicano sempre, come vedremo, gli accordi che le due parti hanno sottoscritto. In questa serie di diapositive si prendono in considerazione la posizione e le caratteristiche delle due “parti” come vengono appunto designate nel Concordato. Repubblica italiana e Santa sede sono rappresentati rispettivamente dagli organi del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e da quelli della Chiesa cattolica a partire dalla Conferenza Episcopale Italiana.Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo Questo corso segue di tre anni un altro precedente - tenuto sempre da Anna Riva e Ugo Bruschi - e di ben diciotto un primo approccio (1996- 1997) effettuato proprio in questa Sala delle Colonne da Maria Parente della Soprintendenza Archivistica e dal sottoscritto. In questi anni molto si è discusso e si è fatto a proposito di archivi ecclesiastici, in Emilia- Romagna ad esempio come non ricordare i convegni che annualmente si svolgono a Fiorano Modenese e a Ravenna a cura del Centro nazionale di studi sugli archivi ecclesiastici.
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3 A che servono gli archivi ecclesiastici? Un recente esempio di uso delle fonti archivistiche piacentine (altomedievali): i Diplomatici dell’Archivio capitolare della Cattedrale, di S. Antonino, di S. Colombano di Bobbio. Fonti edite fra l’altro in: Codice Diplomatico Longobardo, a cura di Luigi Schiaparelli, Roma 1929- 1933; Chartae Latinae Antiquiores (ChLA), vol. 27, 64, 68 – Italia; C. Cipolla e G. Buzzi, Codice Diplomatico del Monastero di S. Colombano di Bobbio fino all'anno MCCVIII, vol. 1, Roma 1918.
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4 Accordo tra Stato e Santa sede del 18 feb. 1984 (Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica) Il nuovo Concordato rinvia a successive intese sui diversi temi (sostentamento del clero, riforma enti e beni ecclesiastici, insegnamento religione cattolica, ecc.) e in particolare sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso e degli archivi e biblioteche ecclesiastici. Articolo 12, comma 1. «La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti».
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5 Intese attuative dell'Accordo tra l’Italia (MiBAC) e la Santa Sede del 18 feb. 1984. Operative nell’ordinamento canonico DPR 26 settembre 1996, n. 571 (G.U. n. 262 del’8 nov. 1996)DPR 26 settembre 1996, n. 571 Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali ed ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. DPR 16 maggio 2000, n. 189 (G.U. n. 159 del 10 lug. 2000)DPR 16 maggio 2000, n. 189 Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000. DPR 4 febbraio 2005, n. 78 (G.U. n. 103 del 5 mag. 2005)DPR 4 febbraio 2005, n. 78 Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali ed ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005 e sancita dalla C.E.I. con decreto di promulgazione n. 88 del 31 gennaio 2005.
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6 D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 sulla « conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche». Definizioni e impegni. Parte I. Disposizioni relative agli archivi d'interesse storico. Art. 1. Sono archivi storici quelli in cui sono conservati documenti anteriori ai settanta anni e quelli dichiarati di notevole interesse; per «agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi (storici) vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio»; gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse sono trasferiti presso le parrocchie o le diocesi a cui sono assegnate. Art. 2. La Chiesa si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi storici. Art. 3. Il MiBACT fornisce, tramite le Soprintendenze Archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari per la salvaguardia e la valorizzazione degli archivi storici.
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7 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni. Definizioni e obblighi. Art. 1, c. 5. «I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti». Art. 10, c. 1. «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Art. 30, c. 2. I soggetti … e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
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8 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni. Alienazioni. L’alienazione o la vendita di beni culturali ecclesiastici è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (art. 56). Nell’ambito dell’Unione Europea, i beni culturali ecclesiastici usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro devono essere restituiti (art. 75)
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9 D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell'intesa fra il MiBACT e la CEI firmata il 26 gennaio 2005. Figure competenti e programmi. Il DPR considera le norme contenute nel Codice D.Lgs n. 42/2004 e nella Legge n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, nonché le precedenti intese. Competenti per l'attuazione dell’intesa: a) a livello centrale, il ministro e... i direttori generali del ministero; il Presidente della Cei e le persone da lui eventualmente delegate; b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi; c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi (Art. 1, c. 2). I competenti organi centrali e periferici del ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici (art. 1, c. 4)
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10 D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell'intesa fra il MiBACT e la CEI firmata il 26 gennaio 2005. Buoni propositi. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili... costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento; gli interventi di conservazione dei beni culturali... sono eseguiti da personale qualificato; la sicurezza dei beni culturali... riveste primaria importanza; l'accesso e la visita ai beni culturali... sono garantiti; il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia (art. 2). Verifica della collaborazione tramite l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica (art. 7). Le disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica (art. 8).
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11 Codex juris canonicis, 25 Ianuarii 1983. Diritto canonico e archivi ecclesiastici. Libro II – Il cancelliere, gli altri notai e gli archivi. Can. 486 - § 1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura. Archivio o tabularium diocesano affidato al vescovo e al cancelliere (can. 486) e archivio segreto affidato al vescovo (can. 487) Can. 491 - § 1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano. § 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.
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12 Codex juris canonicis, 25 Ianuarii 1983. Diritto canonico e tipologie d’archivio. Archivio storico ecclesiastico: nel CJC non c’è un’esatta definizione cronologica (riconosciuta dal D.P.R. 189/2000 in anni 70…) ma l’obbligo di conservare atti e documenti con diligenza e ordine, riconoscendo implicitamente la loro natura di bene culturale. Secondo Badini e Plessi, in base al CJC (e al Regolamento approvato nel 1995 dalla CEI), gli archivi ecclesiastici si possono distinguere in pubblici ovvero attribuiti a pubbliche autorità: pontifici, diocesani e/o vescovili, parrocchiali (per i libri parrocchiali); semipubblici: di capitoli, collegi, confraternite, luoghi pii vigilati dall’ordinario diocesano; privati: i restanti.
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13 Schema-tipo di Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani Schema-tipo di Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani. Preparato dall’Associazione Archivistica Ecclesiastica e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-30 marzo 1995. Proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana ai Vescovi diocesani perché lo approvino e lo promulghino. Si occupa degli archivi pubblici dipendenti dall’autorità del vescovo e può funzionare come «riferimento per gli archivi di tutti gli altri enti pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono ed operano all'interno della Chiesa (ordini e congregazioni religiose, associazioni, gruppi, movimenti...)». (Titolo I – Principi generali e tipologia degli archivi, art. 4, c. 1). «Pur conservando la loro autonomia, gli archivisti ecclesiastici abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli Archivi di Stato un cordiale rapporto di collaborazione». (Titolo IV – Disposizioni finali, art. 47).
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16 DEFINIZIONE DI ARCHIVIO (ECCLESIASTICO) Una categoria concettuale, un «orientamento indicativo» (G. Plessi – G. Badini) in quanto negli enti ecclesiastici non si usano di solito titolari d’archivio o registri di protocollo per la corrispondenza. «Complesso delle carte prodotte o acquisite, secondo uno spontaneo nesso di contenuto e competenza, da un ente nell’esercizio dell’attività esplicata per il raggiungimento delle proprie finalità pratiche o per l’espletamento delle proprie funzioni». I documenti degli archivi ecclesiastici sono consultabili liberamente solo anteriormente ai 70 anni, sempre che non siano considerati riservati. Da G. Plessi, L’archivio, in «Questioni di archivistica e scienze ausiliarie della storia », Bologna, Patron, 1972 e G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005.
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18 UNBCE: 4 aree d’interesse. Per gli archivi Censimento archivi istituzioni religiose e Progetto CEIAr per il riordinamento e l’inventariazione degli archivi diocesani e altri AAE: dal 1956 ha sede presso la Pontificia Università Gregoriana – fondata dai Gesuiti nel Collegio Romano – ora in Piazza della Pilotta (Zona Quirinale) DGA: è la Direzione Centrale del MiBACT che si occupa di beni archivistici SIUSA: Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, punto di accesso primario per la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, conservato al di fuori degli Archivi di Stato. Per ora fra le “tipologie documentarie” spiccano i libri parrocchiali dell’Umbria.
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19 DGA FUNZIONI – STAFF Acquisizioni; archivi degli enti ecclesiastici; restauro: M. Calzolari, archivista di Stato Acquisti; rivendiche; cessione allo Stato; rapporti con le confessioni religiose …
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20 Bibliografia minima Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003. Daniela Milani, La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto, 2005, per OLIR – Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose in http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canoni ci.pdf http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canoni ci.pdf Geraldina Boni, Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici, Torino, G. Giappichelli, 2005 Elio Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, F. Angeli, 2008 Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 2008
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