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OPERAZIONI SUL CAPITALE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE  GRAUITO – A PAGAMENTO RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  VOLONTARIA – OBBLIGATORIA.

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1 OPERAZIONI SUL CAPITALE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE  GRAUITO – A PAGAMENTO RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  VOLONTARIA – OBBLIGATORIA

2 CAPITALE SOCIALE  MANCA DEFINIZIONE NORMATIVA:  VALORE NUMERARIO CONVENZIONALMENTE ATTRIBUITO DAI SOCI AI CONFERIMENTI INSERITO NELL’ATTO COSTITUTIVO ED ISCRITTO TRA LE POSTE DEL PASSIVO IDEALE DI BILANCIO (CAPITALE NOMINALE) CARATTERISTICHE: 1. INSIEME DEI CONFERIMENTI 2. VINCOLO DI INDISPONIBILITA’ CAPITALE NOMINALE – REALE CAPITALE SOTTOSCRITTO – VERSATO CAPITALE DELIBERATO CAPITALE ASSICURATO

3 FUNZIONI DI TUTELA (INDIRETTA) DEI CREDITORI (Funzione vincolistica)  Rapporto tra capitale e responsabilità DI DOTAZIONE AZIENDALE (START UP) DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI (Funzione organizzativa - salvo deroghe statutarie) INFORMATIVA: (pubblicità – art. 2250 c.c.)

4 ELEMENTO DELLA SOCIETA’ Il capitale sociale costituisce un elemento proprio di ogni tipo sociale: - SOCIETÀ DI PERSONE - SOCIETÀ DI CAPITALI - COOPERATIVE seppur con sostanziali differenze: - principio di effettività (differenza con s. persone) - principio di fissità (differenza con coop.) - capitale minimo (differenza con s. persone)

5 PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ PRINCIPI DELLA II DIRETTIVA COMUNITARIA 77/91 INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI CONFERIMENTI IN DENARO CONFERIMENTI IN NATURA/ CREDITI CONFERIMENTI D’OPERA E SERVIZI DISCIPLINA ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE AZIONI PROPRIE (oggi temperato) DIVIETO DI ASSISTENZA FINANZIARIA (seppur oggi temperato per le s.p.a.) SANZIONI PENALI (indebita restituzione dei conferimenti – indebita ripartizione degli utili – illecite operazioni su proprie azioni) DISCIPLINA AUMENTO E RIDUZIONE CAPITALE

6 PRINCIPIO DI FISSITA’ - CAPITALE SOCIALE QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DELL’ATTO COSTITUTIVO (NULLITÀ EX ART. 2332 C.C.) OPERAZIONI SUL CAPITALE SONO MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO  Competenza assembleare  Principio maggioritario

7 TUTELA MINORANZE PRINCIPIO DI COLLEGIALITA’ - presenza obbligatoria del notaio (segretario): controllo di legalità dell’atto - NO forme deliberative semplificate nelle SRL (consultazione scritta o consenso per iscritto) - limiti di delega ad organo amministrativo (più ampi per Spa) - obblighi di informazione preventiva MAGGIORANZE RAFFORZATE E INDEROGABILITA’ IN PEIUS SPA A). assemblea (straordinaria) – artt. 2368 -2369 – quorum maggiore in proporzione alle esigenze della minoranza (limitato alle s.p.a.): 1°: costitutivo 50%+1 delibera a maggioranza 2°: costitutivo 1/3 – deliberativo 2/3 presenti B). S.r.l.:inferiore a quello previsto dalla normativa precedente (almeno ½ cap. sociale) e derogabile INDEROGABILITA’ PROCEDIMENTO Divieto di modifiche “di fatto”

8 PROCEDIMENTO: S.P.A. e S.R.L. (art. 2436) Convocazione assemblea straordinaria Delibera (maggioranze rafforzate in prima e seconda convocazione) Controllo di legalità (notaio) 1. Atto nullo - annullabile 2. v. Autorizzazioni Banca d’Italia / Consob Mancanza dei requisiti di legge (30 gg.) Gli amministratori hanno i restanti giorni dalla comunicazione del notaio (ma c’è chi ritiene che si tratti di termine a decorrere dalla comunicazione) per: Convocare assemblea per delibera in sanatoria del vizio (delegabile al c.d.a.) Attivare procedimento di omologazione del Tribunale (legittimazione dei soli amministratori per limitare azioni di disturbo) Decorso il termine senza l’assunzione di alcuna soluzione: delibera inefficace Controllo formale (Ufficio del Registro) 1. Verifica (poco effettiva): - autenticazione sottoscrizioni - regolare compilazione domanda - atto sia iscrivibile - documentazione allegata Iscrizione nel R.I. (competenza notarile – salvo omologazione: decreto giudice) Efficacia: interna ed esterna (nuova forma di pubblicità costitutiva - conseguenze applicative: attuazione sottoposta a condizione risolutiva)

9 EVOLUZIONE CAPITALE MINIMO SRLSPA c.c. 194250.000 lire1 mln lire L. 904/1977 (Adeguamento inflazione) 20 mln lire (pari a 100 mln ca. al 2000) 200 mln lire (pari a 1mld ca. al 2000) Euro (2001)€ 10.000€ 100.000 Riforma società (dlgs 6/2003) € 10.000€ 120.000 L 27/2012 – DL 76/13 € 1 DL 91/14€ 50.000

10 SEGUE: EVOLUZIONE CAPITALE MINIMO Ragioni dell’evoluzione (o meglio involuzione) storica: 1.Concorrenza tra ordinamenti 2.Influenze comunitarie (II Direttiva): progetto “SLIM” 3.Incentivo all’imprenditoria e trasparenza del sistema - classifica “Doing Business”: contrazione costi (oggi 65° dopo ultimi interventi) 4.Inefficienza del “capitale” minimo in rapporto alla funzione assegnata - inutile immobilizzazione di somme in quanto insufficienti a garantire creditori - inadeguatezza del capitale a supportare start up - limitata funzione informativa (indici di valutazione della società - accesso al credito: rapporto patrimonio e indebitamento – leva finanziaria – indici di liquidità e solvibilità)

11 SEGUE: EVOLUZIONE CAPITALE MINIMO Effetti dell’involuzione del capitale minimo: 1. La perdita delle funzioni assegnate in origine 2. Sottocapitalizzazione 1. Proliferare di strumenti alternativi di finanziamento dell’attività d’impresa 3. Incidenza sul regime di responsabilità

12 OPERAZIONI SUL CAPITALE NELL’ATTUALE CONTESTO DELLA DISCIPLINA Operazioni sul capitale nel pensiero originario del c.c. 1942 Oggi: SISTEMA RESTA IMPERNIATO SU CAPITALE SOCIALE  LIMITATO PERA’ ALLA SOLA FUNZIONE ORGANIZZATIVA (SISTEMA FONDATO SU CAPITALE SOCIALE: DIRITTI E RESPONSABILITA’) RIVISITAZIONE DEL VALORE CAPITALE SOCIALE  RIDIMENSIONAMENTO VALORE CAPITALE SOTTO IL PROFILO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE E INFORMATIVO  OGGI IMPRESA ANCHE CON CAPITALE PERDUTO (START UP INNOVATIVE)  PERMANE MODIFICA ATTO COSTITUTIVO: PROCEDIMENTO ONEROSO

13 Segue: CONSEGUENZE: 1.Operazione di Aumento:  Finanziamento d’impresa prescinde in generale da operazioni di aumento Riconoscimento normativo di nuove forme di patrimonializzazione che non comportano operazioni sul capitale: - strumenti finanziari partecipativi - srl a € 1: sostituzione capitale con riserva legale - discipline del finanziamento soci - novità normative volte al ridimensionamento delle cautele a tutela dell’effettività del capitale sociale (conferimenti, s.r.l., etc…)  Aumento limitato a situazioni in cui vi è un interesse (strumento di assunzione del controllo dell’impresa) o imposto (v. prestito partecipativo); 2.Operazione di Riduzione:  Agevolazioni per riduzione “volontaria”;  Esoneri dalla riduzione obbligatoria: - Start up innovative (D.L. 179/2012 – L. 221 del 17.12.2012) - procedure di ristrutturazione / risoluzione concordata della crisi d’impresa (182- sexies L.F. – inserito da D.L. 83/2012 – L. 134/2012).

14 AUMENTO DEL CAPITALE TIPOLOGIE DI AUMENTO 1. GRATUITO 2. ONEROSO

15 STRUTTURA DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE (S.P.A.) 1. VERIFICA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; 2. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (SALVO DELEGA); 3. DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (CDA); 4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO IMPRESE; 5. ESERCIZIO DIRITTO D’OPZIONE; 6. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI; 7. CONFERIMENTI + SOVRAPPREZZO; 8. VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO; 9. EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI; 10. ISCRIZIONE DELL’AVVENUTO AUMENTO.

16 1.VERIFICA DEI PRESUPPOSTI AUMENTO INTEGRALE LIBERAZIONE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO – art. 2438 c.c. RIFORMA SOCIETARIA: costituisce ragione di impedimento all’emissione delle azioni ma non della delibera: INESEGUIBILITA’ con efficacia reale limitata (superamento dibattito e problematiche legate alla disciplina dell’invalidità della delibera) - RATIO della nuova disciplina: certezza dei traffici commerciali e tutela dell’affidamento incolpevole del terzo (applicabile anche alle delibere di emissione del prestito obbligazionario convertibile) Anche in ipotesi di mancato versamento integrale del sovrapprezzo Anche in pendenza delle operazioni di revisione del valore del bene in natura o del credito conferito Controverso per aumento a titolo gratuito ASSENZA DI PERDITE (controverso se di qualsiasi entità) RATIO: per evitare la creazione di vuoti di capitale e tutelarne l’effettività e la funzione informativa; Evitare violazioni della disciplina del socio moroso (occorre prima terminare la relativa procedura di raccolta del conferimento dovuto) e della riduzione del capitale per perdite; RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI: spostamento della tutela sul piano obbligatorio rispetto a quello reale - Riferimento limitato solo ai soci (soci adempienti – in quanto ammessi al voto chi non doveva - e nuovi sottoscrittori) e ai terzi (creditori sociali e acquirenti quote precedentemente sottoscritte): forma particolare e specifica di azione in deroga a quella di cui all’art. 2395 c.c. (comunque attivabile) - Società? Ammessa dalla dottrina anche l’azione sociale: non indicata in quanto danno indiretto: semplificazione dei meccanismi di attivazione della tutela con legittimità diretta del danneggiato

17 2. COMPETENZA ASSEMBLEARE DELEGA AL C.D.A. (art. 2443 - 2420-ter c.c. ) RATIO: capacità di valutazione e celerità di assunzione della delibera (vale per aumento gratuito come a pagamento) - competenza concorrente (non esclusiva: delega cumulativa) RIFORMA SOCIETARIA: Ampliata nei contenuti e (apparentemente) limitata nell’arco temporale. STATUTARIA (Iniziale o Successiva) - Iniziale: iscrizione nel Registro delle Imprese - Successiva: con modifica statutaria per ipotesi di conferimenti in natura e con diritto d’opzione limitato CONTENUTO DELEGA (LIMITI CONVENZIONALI): 1. AMMONTARE DELL’AUMENTO 2. DETERMINAZIONE (SOVRAP)PREZZO MASSIMO (o dei criteri da utilizzare per quantificarlo) 3. POTERE DI LIMITARE/ESCLUDERE DIRITTO D’OPZIONE - possono dettare condizioni e modalità (serve per aumenti in natura: indicazione dei beni o categorie) - restano ferme procedure di trasparenza della decisione ex art. 2441, 6° comma, c.c. (dubbio: in che termini?) LIMITI LEGALI: TEMPORALI (5 anni) da iscrizione o da delibera. - contraddittorietà della scelta normativa (v. disciplina precedente, v. 1° comma e ancora v. art. 2420 –ter in materia di delega per l’emissione di obbligazioni convertibili): interpretazione non letterale della norma pare preferibile - anche in più tranches - Violazione: ragione di annullabilità della delibera (possibilità di ratifica assembleare?) FORMA: dubbi se maggioranza rafforzata per il caso di delibera di delega con diritto di limitare il diritto di opzione Presenza del notaio Indelegabilità interna al consiglio di amministrazione

18 3. CONTENUTO DELIBERA DI AUMENTO AMMONTARE DELL’AUMENTO NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE (o del valore nominale: se unanime) DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI LIBERAZIONE DELLE AZIONI LIMITAZIONE / ESCLUSIONE DIRITTO D’OPZIONE DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE SCINDIBILITA’ DELL’AUMENTO 4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO NEL REGISTRO IMPRESE (e offerta opzione) EFFICACIA: controverso se costitutiva o solo dichiarativa Ante riforma: dichiarativa (derogabilità all’unanimità: controverso in quanto non sempre diritto d’opzione coincide con titolare del diritto di voto in sede assembleare: usufrutto e pegno) Post riforma: problemi di raccordo con art. 2436 c.c.

19 5. DIRITTO D’OPZIONE DEFINIZIONE E FUNZIONE TITOLARI DEL DIRITTO TUTTI AZIONISTI – POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLARI DI WARRANTS O STOCK OPTIONS (v. rapporto di cambio)  Ripartizione tra soci dell’eventuale diritto della società titolare di azioni proprie Ipotesi di pegno e usufrutto: spetta al titolare delle azioni (obbligo di esercizio e pagamento oppure vendita - il vincolo si estende sulle azioni sottoscritte per gratuito (dubbi su oneroso) TRASFERIBILITA’ Come l’azione (in quanto diritto connesso): libera salvo limiti della circolazione per legge o statuto TEMPISTICHE 30 GIORNI DA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE - ridotto per ipotesi di pegno e usufrutto: obbligo di deposito delle somme e del sovrapprezzo almeno 3 giorni prima della scadenza 15 GIORNI SE QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI - ratio: evitare che la fluttuazione del mercato possa pregiudicare l’aumento tenuto conto del valore a prezzo fisso delle azioni di nuova emissione – come determinato in sede di delibera) DIVIETO DI DEROGA IN PEIUS (esercizio contestuale alla delibera) - Vale anche per delibera dell’organo amministrativo (dubbi se occorra comunicazione ulteriore dato che i soci non sono stati preventivamente informati – colpi di mano della maggioranza)

20 DIRITTO DI PRELAZIONE Ratio: per evitare che gli amministratori offrano le azioni inoptate a propria discrezione NATURA: obbligazione o manifestazione di disponibilità (effetto prenotativo)? Opzione di 2° grado o diritto di prelazione (Cass. 2850/96)? Anche non contestuale ma nel termine di 30 giorni NO: Società con azioni quotate (offerta sul mercato borsistico per almeno 5 riunioni nel mese successivo alla scadenza del termine)

21 ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DIRITTO D’OPZIONE RAGIONI E ASPETTI PATOLOGICI (terzi o alcuni soci) IPOTESI: 1. CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA (no crediti); 1. INTERESSE (SERIO) DELLA SOCIETÀ (esclusa nel 2012 maggioranza rafforzata – resta obbligo di motivazione: controllo del notaio) 2. EMISSIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ O DEL GRUPPO (Stock purchase, Stock Option) – esclusa nel 2012 maggioranza rafforzata oltre il ¼ dell’aumento - no sovrapprezzo o relazione amministratori: interesse sociale presunto

22 4. NOVITA’: LIMITE STATUTARIO PER SOCIETA’ QUOTATE LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE PREESITENTE: SE QUOTATE ● presupposti: a) previsto nello statuto b) prezzo di mercato (dubbio se limite del patrimonio netto) con parere favorevole del revisore ● Aspetti patologici: - mancata previsione garanzie procedimentali 6° comma (no valutazione della congruità, né informazione specifica) - ipotesi di aumento non rivolto al “mercato” - possibilità di più aumenti in serie nei limiti del “10%”… - limiti Direttiva II CEE sulla necessità di decisione caso per caso nella limitazione o esclusione del diritto di opzione ● Soluzioni (fonte di matrice tedesca e coordinamento con direttive europee): 1) ratio: consentire raccolta di capitali dal mercato (precedente tedesco richiamato a Relazione): esigenza delle società quotate 2) omissione informativa: legate a esigenza di celerità (v. delega a CDA- altrimenti TUF) 3) omissione “interesse sociale”: presupposto nell’offerta al mercato (altrimenti si ritiene da provare salvo diversamente abuso: correttivo della dottrina 4) inserimento in statuto = presupposto ma occorre anche decisione (da cui motivazione)

23 TUTELE DEI SOCI: A. ABROGATE: Maggioranze rafforzate per ipotesi 1 e 3 B. Obblighi di disclosure e fase informativa pre-assembleare (solo per ipotesi 1 e 2) 1. Relazione degli amministratori (30 giorni) - indicare motivi e indicazione prezzo di emissione (determinazione sovrapprezzo da deliberare) - decisione su conferimenti ed ammissione procedura a stima semplificata 1. Relazione dei sindaci/consiglio sorveglianza 2. Relazione del revisore contabile Obblighi di deposito 15 gg. prima dell’assemblea - con allegata stima se conferimento in natura o documenti attestanti la corretta valutazione del bene per l’ipotesi di conferimenti eseguiti ai sensi dell’art. 2343-ter: a) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario: se valore è pari al prezzo ponderato del prezzo applicato nei mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento b) se beni il cui valore sia equo e ricavato da un bilancio approvato non oltre l’esercizio precedente con l’approvazione di un revisore esterno (il quale non abbia espresso rilievi in merito - serve produzione del bilancio e attestazione revisore) c) se beni il cui valore sia equo e certificato da un esperto indipendente dotato di adeguate professionalità (serve produzione della relativa perizia) e non anteriore di oltre 6 mesi - accertamento mancanza fatti modificativi da parte amministratori (2343-quater c.c.) - entro 30 gg. successivi al deposito della relazione presso R.I. i soci che detengono almeno 5% del capitale sociale possono chiedere revisione ai sensi dell’art. 2343 c.c. C. Obbligo di sovrapprezzo azioni (per ipotesi 1 e 2) - Definizione e funzione: rischi di abuso nella pratica

24 COLLOCAMENTO AZIONI A MEZZO INTERMEDIARI FINANZIARI (opzione indiretta) Ratio: garantire perfezionamento aumento deliberato (dare più tempo agli azionisti per sottoscrivere le azioni di nuova emissione) Presupposti: integrale sottoscrizione Solo Banche o enti o società finanziarie sottoposte a controllo CONSOB Impegno di offrire ai soci (nel rispetto d. d’opzione/prelazione) Termine per la sottoscrizione (altrimenti socio resta l’intermediario) Temporanea limitazione dei diritti amministrativi (d. di voto) Nella pratica: prestiti partecipativi (disinteresse della Banca a diventare socio – di solito assicura operazione o chiede fideiussione)

25 6. FASE ESECUTIVA: SOTTOSCRIZIONE AZIONI E LIBERAZIONE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE / ESERCIZIO DIRITTO OPZIONE Natura consensuale del negozio: effetti sul mancato versamento del conferimento Divieto di sottoscrizione da parte della società MODALITA’ LIBERAZIONE (tipologia di conferimento) Pagamento nelle casse sociali (differenza con fase costitutiva) No: datio in solutum (v. conferimento in natura) Applicazione artt. 2343ter e quater su decisione amministratori - intervenuta abrogazione 2440 bis c.c. per conferimenti in natura o crediti (2010) Versamento integrale del sovrapprezzo Compensazione: in passato permessa solo se aumento non per risanamento perdite: oggi giurisprudenza più permissiva Conferimento di titolo obbligazionario della stessa società: segue disciplina del conferimento di crediti non essendo liquido ed esigibile al momento della sottoscrizione

26 Imputazione a capitale di precedenti apporti dei soci: APPORTI ATIPICI non regolamentati ma ammessi ex lege - funzione: fornire la società di capitali senza operare una aumento del capitale sociale o comunque prima di attenderne il perfezionamento. 1. Versamenti a fondo perduto (No obbligo restituzione - anche per aumento gratuito: solitamente elisi al momento dell’erogazione) 2. Versamenti in conto aumento capitale (condizione risolutiva del perfezionamento dell’aumento, se non si perfeziona allora obbligo di restituzione – minor impatto per abrogazione omologa) 3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale (gravati da vincolo di scopo: non aumentano il patrimonio in quanto sottoposti a onere di restituzione in caso di mancato avveramento della condizione di acquisto – fondo per rischi e oneri) 4. Versamenti a titolo di finanziamento (previa rinuncia al credito o compensazione – questione dei finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c.)

27 Apporti dei soci: caratteristiche CARATTERISTICHE :  NON QUALIFICATI ( vantaggi dell’omessa qualifica: mostrare patrimonio netto maggiore ai fini della leva finanziaria e poi pretenderne la restituzione quale finanziamento quando le cose si mettono male) - differenze di disciplina quanto a obbligo di restituzione: a) incidenza sull’utilizzabilità e sul debito b) efficacia personale o erga omnes (soci) CRITERI DI QUALIFICAZIONE (in caso di omessa indicazione a bilancio): 1) mancanza termine di restituzione 2) proporzionalità a quota sociale 3) manca previsione di remunerazione (interessi) 4) situazione sociale (sottocapilizzata) 5) mancata previsione di garanzie sulla restituzione  SPONTANEI: non coercibili (differenza con conferimenti)

28 TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE Limite minimo costituito dal rispetto del diritto d’opzione Necessario (v. ipotesi di aumento risolutivamente condizionato) Prorogabile (contrasto giurisprudenziale) VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO (30 gg.) INSCINDIBILITA’ DELL’AUMENTO DEL CAPITALE CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEROGABILE: Scindibile EMISSIONE AZIONI o AUMENTO VALORE AZIONI TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE

29 6. PUBBLICITA’: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Termine di 30 giorni dalla sottoscrizione per iscrivere nel Registro Imprese attestazione di intervenuto aumento ed il nuovo atto costitutivo EFFICACIA COSTITUTIVA - in passato prevaleva la tesi dell’immediato esercizio dei diritto sociali conseguenti alla sottoscrizione: persino indipendentemente dall’avvenuta esecuzione del conferimento - oggi prevale tesi contraria in quanto efficacia costitutiva e non più meramente dichiarativa della modifica dell’atto costitutivo ex art. 2436 c.c. SANZIONE: impossibilità di farne menzione negli atti sociali

30 AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO (Art. 2442 C.C.) Avviene tramite passaggio di riserve o di fondi disponibili a capitale SCOPO: aumentare la solidità patrimoniale della società e la garanzia per i creditori sociali (di fatto per far diminuire valore azioni sul mercato) RISERVE: parti ideali di del patrimonio netto costituite dai mezzi economici a disposizione della società formate da accantonamento di utili, rivalutazione di attività iscritte a bilancio, da sovrapprezzo… FONDI: somme appostate dagli amministratori al passivo dello stato patrimoniale, destinate a fronteggiare specifiche esigenze (es. fondo rischi e oneri)

31 DISPONIBILI Riserva da sovrapprezzo azioni (v. riserva legale) Riserva da rivalutazione Riserve statutarie (salvo destinazione specifica) Riserve straordinarie / facoltative (v. accantonamento utili distribuibili) Riserva versamenti a fondo perduto Riserva avanzo di fusione o di avvenuta riduzione del capitale sociale Riserve da condono fiscaleo da contributi in conto capitale INDISPONIBILI Riserva legale (salvo s.r.l.s.) Riserva azioni proprie in portafoglio (v. riserva per acquisto azioni proprie: disponibile) Riserva da versamenti in conto aumento capitale e conto futuro aumento capitale (non entrate nel patrimonio sociale per mancato avveramento della condizione) Riserva con destinazione specifica (salvo cambio di destinazione per delibera dell’assemblea straordinaria)

32 MODALITA’ ESECUTIVE DELL’AUMENTO EMISSIONE NUOVE AZIONI CON MEDESIME CARATTERISTICHE CONCESSE GRATUITAMENTE AI SOCI – - ACCANTONAMENTO RISERVA PER OBBLIGAZIONI CONVERT. AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI

33 SRL – Aumento del capitale PUNTI COMUNI CON SPA: 1. Aumento gratuito ed a pagamento 2. Competenza originaria dei soci 3. Presupposti per deliberare aumento 4. Natura inscindibile salvo diversamente deliberato TRATTI PROPRI SRL 1. Maggiore libertà di autodeterminazione dei soci (autonomia negoziale): e quindi minore rigidità: Maggioranze deliberative Delegabilità della decisione all’organo amministrativo Disciplina del diritto di opzione

34 SRL: Aumento del Capitale Competenza Soci: collegialità e maggioranza (ridotta e derogabile) Delega: a organo amministrativo - in passato dubbia, mentre ora persino più ampia di s.p.a.: divieto solo di delega in bianco - non sono previsti limiti di cui all’art. 2443 c.c. (solo previsione statutaria e presenza notaio) - dibattuto se può disporre del diritto di sottoscrizione dei soci Procedimento 1.Convocazione: libera (non solo organo amministrativo) 2. Verifica presupposti: formulazione differente (“attuata” “conferimenti dovuti – eseguiti”) - confermata impostazione che vuole la mancata liberazione quale impedimento all’attuazione della delibera di aumento e non quale vizio invalidate la delibera stessa - problemi interpretativi legati al socio d’opera - non sono previste forme di responsabilità dell’organo amministrativo: conseguenze pratiche in punto di azione di responsabilità - manca previsione analoga a 2441 c.c. I comma: 3.Modalità di esecuzione: rimessa a statuto (v. diritti prelazione, sovrapprezzo) salvo per: a) limite 30 gg. da comunicazione e non da registrazione della delibera, che non viene più prevista (successiva a delibera – non contestualità tra aumento e delibera – diverse decorrenze rispetto a SPA): b) obbligo di versare 25% oltre sovrapprezzo se previsto e liberare intero conferimento se in natura (v. compensazione di crediti postergati ex art. 2467 c.c.); c) obbligo di eseguire pubblicità nei trenta giorni dall’integrale sottoscrizione del capitale (art. 2436)

35 SRL: Aumento del capitale Diritto di “Sottoscrizione”: Non di “opzione”: dubbi sulla trasferibilità del diritto Liberamente derogabile con previsione statutaria (si concede potere all’assemblea dei soci di deliberare l’esclusione o la limitazione del relativo diritto) - ratio: massimizzazione autonomia dei soci e diritti non proporzionali (assenza di tutela del socio investitore di minoranza), fatto salvo: 1. Divieto in caso di delibera di aumento a seguito di perdite che abbiano portato il capitale al di sotto del minimo legale (ratio: obbligatorietà aumento e lesione del diritto di recesso, quale unico correttivo del socio di minoranza di fronte ad abusi di quello di maggioranza) 2. Esistenza di particolari diritti altrimenti lesi (serve unanimità: controverso) Concetto di “terzi”: includere anche sottoscrizioni preferenziali in favore dei soci No: obbligo sovrapprezzo e vincoli procedurali del 2441 6° comma c.c. rimesse alla volontà dei soci modalità di offerta ai terzi o diritti di preferenza in capo agli altri soci (diritto prelazione) sulle quote inoptate Diritto di recesso dei dissenzienti (viene meno se non si perfeziona aumento) questione dei conferimenti in natura: compresi o esclusi?

36 RIDUZIONE DEL CAPITALE TIPOLOGIE DI RIDUZIONE  VOLONTARIA (reale)  OBBLIGATORIA 1. PER PERDITE (nominale) 2. RECESSO DEL SOCIO 3. PER ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE 4. DISCIPLINA DEL SOCIO MOROSO (Art. 2344 c.c.) 5. CONFERIMENTI IN NATURA AL < 1/5 6. SCISSIONE (con continuazione dell’attività – art. 2506 c.c.)

37 1. RIDUZIONE VOLONTARIA Funzione dell’istituto Abbandono del criterio dell’esuberanza: Temperamento: - ragioni e modalità riduzione - limite sottocapitalizzazione (presupposto di fatto) INDICE DI INDIPENDENZA ECONOMICA (misura sufficienza dei mezzi propri rispetto a quelli altrui): Patrimonio netto X 100 = 33 % → 66 % Totale attività INDICE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (misura la capacità di della società di finanziare con mezzi propri i costi delle immobilizzazioni): Patrimonio netto = ≥ 1 Immobilizzazioni

38 PRESUPPOSTI DI DIRITTO Rispetto del capitale minimo Rispetto dei limiti previsti per emissione del prestito obbligazionario (v. Obbligazioni convertibili ex art. 2420-bis c.c.); Assenza di riserve disponibili; Rispetto del rapporto tra patrimonio netto e beni destinati ad uno specifico affare; Rispetto del rapporto tra azioni ordinarie e categorie speciali di azioni (art. 2351 c.c. e 145 TUF: 2 anni ½ - 6 mesi ¼ : altrimenti scioglimento); Patrimonio in attivo (assenza di perdite: serve precedente riduzione per perdite) Abrogato: esigenza rapporto tra capitale e azioni proprie (DL 5/2009);

39 PROCEDIMENTO VERIFICA ESISTENZA PRESUPPOSTI (C.D.A.) - sanzioni penali: indebita restituzione dei conferimenti CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA – competente solo il c.d.a. nella quale debbono essere indicate le ragioni e le considerazioni che portano ad ammettere la riduzione volontaria oltre alle modalità di esecuzione DELIBERA: 1. Ammontare della riduzione (non superiore a limite indicato dal c.d.a.) 2. Ragioni della riduzione 3. Modalità di attuazione EVENTUALE DELIBERA DELL’ASSEMBLEA SPECIALE (v. possessori di azioni postergate – correlate – prestazioni accessorie etc..) ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO IMPRESE EFFICACIA DIFFERITA: 1. Mancata opposizione “giudiziale” dei creditori nei 90 gg - non più dritto di veto ma onere di accertamento del Tribunale del ricorrere delle condizioni a) assenza di pericolo di pregiudizio per il creditore (valutazione estesa alla solvibilità del patrimonio sociale: è sufficiente che renda anche solo più gravosa la realizzazione del credito) b) idoneità della garanzia prestata dalla società - Inefficienze del rimedio: 1) Termine breve e dies a quo di decorrenza del termine decadenziale (dubbia sospensione feriale) 2) Valenza limitata al singolo creditore procedente: possibilità pagamento del creditore per estinguere giudizio DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO MODIFICATO NEL REGISTRO IMPRESE

40 MODALITA’ DI ESECUZIONE LIBERAZIONE DEI SOCI DALL’OBBLIGO DEI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI RIMBORSO DEL CAPITALE AI SOCI Limite: principio di parità di trattamento oppure voto favorevole delle assemblee speciali di categoria (azioni postergate) ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO COSTITUZIONE DI RISERVA DISPONIBILE

41 1. RIDUZIONE PER PERDITE FUNZIONE: principio di effettività e principio di trasparenza: obbligo di adeguamento del capitale nominale a quello capitale reale quando si realizzano difformità di un certo importo “rilevante” (tutela della funzione informativa del capitale sociale) PERDITA “RILEVANTE”: risultato negativo tra attivo e passivo patrimoniale della società, incluse le riserve, che incide sul capitale sociale per oltre 1/3 del suo valore. Strumenti di copertura delle perdite (ratio: tutela creditori sociali): 1. Utili in corso di formazione 2. Utili pregressi non distribuiti 3. Riserve facoltative e straordinarie; riserve da fusione; riserve di natura fiscale 4. Riserve statutarie 5. Fondi per rischi e oneri 6. Riserva da rivalutazione monetaria 7. Riserve da sovrapprezzo azioni 8. Riserve da versamento soci in conto capitale 9. Riserva legale 10. Riserve per versamenti targati 11. CAPITALE SOCIALE.

42 EFFETTI DELLA PERDITA PERDITA ≤ 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE Obbligo degli amministratori di operare il “richiamo dei decimi”; Divieto di distribuire utili (riserve disponibili per la parte necessaria a coprire le perdite); Divieto di provvedere all’aumento del capitale sociale e riduzione volontaria; Operazioni di copertura perdite PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE (Facoltativa) PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MININO LEGALE (obbligatoria)

43 1. PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE OBBLIGHI DEL C.D.A. (collegio sindacale ed organi equiparati – anche in fase di liquidazione): 1. Convocare “senza indugio” (30 giorni ai sensi dell’art. 2631 c.c.) l’assemblea (ordinaria o straordinaria) 2. Redigere relazione sulla situazione patrimoniale da consegnare all’organo di controllo interno: Contrasto giurisprudenziale e dottrinale Principio contabile n. 30: prospettiva di continuazione dell’attività d’impresa (controverso approvazione) Criteri di redazione del bilancio Attualità: principi in materia di fusione (120 gg): oltre NULLA (cass. 8221/2007) Considerazioni sulle prospettive di risanamento della perdita in corso di esercizio 3. Depositare relazione con osservazioni del collegio sindacale 8 giorni prima dell‘assemblea

44 DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DEVE ADOTTARE GLI “OPPORTUNI PROVVEDIMENTI” SULLA BASE DEI DATI OFFERTI: - presupposto: approvazione della situazione contabile 1. DELIBERARE RIDUZIONE CAPITALE (Facoltativa) Divieto di riduzione parziale (giurisprudenza Cass. 23269/2005 – contra: dottrina) 3. DELIBERARE SOLUZIONI PER LA RIMOZIONE/DIMINUZIONE DELLA PERDITA Versamenti a fondo perduto (divieto versamenti a copertura parziaria – incidenza sulla funzione informativa: dubbi) Rinuncia ai diritti di credito Utilizzo utili formatisi dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio (controverso: comunque nel caso serve approvazione situazione patrimoniale) 2. “RIMETTERE LE PERDITE A NUOVO” Non è imposta motivazione Doverosi presupposti: - carattere transitorio della perdita - ragionevoli prospettive di risanamento

45 RIDUZIONE OBBLIGATORIA ASSEMBLEA (Ordinaria) – Consiglio di Sorveglianza in sede di approvazione del bilancio se la perdita permane - Nel caso presenza del notaio per adempimenti ex art. 2436 c.c. - Se non si approva il bilancio: causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. (eventuale) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA TRIBUNALE: su iniziativa amministratori o organo di controllo

46 1.PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MINIMO LEGALE CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ (art. 2484 c.c.): Obbligo degli amministratori di accertare la causa “senza indugio” e di convocare l’assemblea straordinaria per la riduzione obbligatoria ed il contestuale aumento oppure attuando Responsabilità operazioni compiute nel mentre in danno al patrimonio sociale (limitazione agli atti conservativi ex art. 2486 c.c.) Obblighi di informazione ex art. 2446 c.c. RICAPITALIZZAZIONE: Somma idonea a coprire perdite e ricostituire capitale minimo (occorre sottoscrizione non solo delibera) Diritto d’opzione ex art. 2441 c.c.

47 SOLUZIONI IN CASO DI MANCATA RICAPITALIZZAZIONE TRASFORMAZIONE 1. IN S.R.L. 2. IN S.N.C. o S.A.S.: Maggioranza (più assenso coloro che assumono resp. Illimitata) - DIRITTO DI RECESSO: perdita qualità di socio SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE CANCELLAZIONE ESTINZIONE

48 SRL: Riduzione (volontaria) del Capitale PUNTI COMUNI CON SPA: 1. Non è più richiesto presupposto dell’esuberanza 2. Limiti dell’assenza di perdite 3. Modalità di attuazione 4. Sospensione efficacia per permettere opposizione creditori 5. Rimedi stragiudiziali per paralizzare azione dei creditori DIFFERENZE: 1. Non richiesta motivazione né situazione patrimoniale (in quanto soci si presumo informati e non esistono vincoli oltre quelli su indicati) 2. Limite del capitale minimo superato (manca regola di adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile) – temperato responsabilità ex art. 2476 7° comma

49 SRL: Riduzione del Capitale per perdite Disciplina sostanzialmente analoga a SPA: 1. Possibilità di derogare il termine di 8 giorni per il deposito 2. Osservazioni collegio sindacale (o sindaco unico) solo se esistente 3. Qualsiasi interessato per istanza al Tribunale e non solo organi amministrativi e di controllo 4. Concetto di “perdita rilevante” rivisto alla luce delle novità introdotte ad opera del DL 76/2013 5. Perdita sotto il minimo legale: possibilità di continuazione con capitale ridotto sino a 1 euro (no trasformazione)

50 Deroghe alle regole suindicate Utilizzo degli strumenti di composizione della crisi d’impresa ex art. 182-bis ss. LF 1. Domanda di concordato preventivo (anche ai sensi del 6° comma art. 161 LF: “concordato in bianco”); 2. Domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis LF; 3. Domanda di protezione della proposta di accordo ex art. 182-bis 6° comma. - Comporta sospensione degli obblighi di riduzione (e aumento) del capitale sociale imposti dalla normativa sulla riduzione del capitale per perdite - Non opera la causa di scioglimento ed è sospesa la responsabilità ex art. 2486 c.c. dal deposito della domanda. Start up innovative (per i primi 4 anni): - riduzione ex 2446 e 2842-bis: rinviabile per 2 anni - riduzione ex art. 2447 e 2482-ter: rinviabile all’esercizio successivo


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