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L’assemblea I patti parasociali Avv. Prof. Luigi Mansani Università di Parma Lovells - Studio Legale La Spezia, 6 febbraio 2004.

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1 L’assemblea I patti parasociali Avv. Prof. Luigi Mansani Università di Parma Lovells - Studio Legale La Spezia, 6 febbraio 2004

2 Molte innovazioni Competenze relative solo a settori specifici Depotenziamento del ruolo dell’assemblea Maggiore autonomia statutaria Rafforzamento dei poteri dell’organo di gestione

3 3 COMPETENZE ASSEMBLEARI – TENDENZA LEGISLATIVA PROGRESSIVA EROSIONE delle competenze assembleari e TRASFERIMENTO di molte di queste in capo all’organo AMMINISTRATIVO è esclusa la possibilità di riservare statutariamente all’assemblea date decisioni gestorie, così come la possibilità degli amministratori di sottoporre all’esame dell’assemblea certune operazioni di loro competenza lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo, del c.d.s. o del c.d.g. le deliberazioni di: a) fusione nei casi previsti da artt. 2505 e 2505-bis c.c. b) istituzione o soppressione di sedi secondarie c) indicazione degli amministratori con rappresentanza d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio e) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative nel sistema dualistico, è sottratta all’assemblea la competenza in tema di approvazione del bilancio

4 Le competenze dell’assemblea ordinaria classico Diverse competenze a seconda che il modello di gestione sia dualistico

5 Il modello classico L‘assemblea delibera: -sull‘approvazione del bilancio -sulla nomina-revoca degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile e sulla determinazione del loro compenso -sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci -sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza -sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti -sull‘approvazione del regolamento dei lavori assembleari

6 Il modello dualistico Consiglio di sorveglianza Divisione competenze tra Assemblea

7 Il consiglio di sorveglianza ha competenza su: -l‘approvazione del bilancio (salvo il caso in cui lo statuto preveda che la competenza sia dell‘assemblea se lo richiede 1/3 dei membri del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza) -la nomina/revoca dei componenti del consiglio di gestione -le deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio di gestione

8 L‘assemblea ordinaria delibera: - sulla nomina/revoca dei membri del consiglio di sorveglianza, sulla determinazione del loro compenso e sull‘azione di responsabilità nei loro confronti -sulla distribuzione degli utili -sulla nomina del revisore contabile

9 Competenze dell‘assemblea straordinaria A prescindere dal tipo di gestione prescelto, l‘assemblea straordinaria delibera: -sulle modificazioni dello statuto -sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, nonché sui loro poteri

10 Depotenzionamento dell‘assemblea Lo statuto può attribuire all‘organo amministrativo o di gestione le decisioni in tema di: -fusione fra società controllante e controllata nei casi di incorporazione di controllata al 100% o al 90% -istituzione di sedi secondarie -trasferimento della sede sociale all‘interno del territorio nazionale -adeguamento dello statuto a disposizioni di legge -riduzione del capitale in caso di recesso del socio -indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società Salvo non sia diversamente disposto, la facoltà di emettere obbligazioni non convertibili in azioni spetta all‘organo amministrativo.

11 Non sarà più possibile:  Che gli amministratori sottopongano al vaglio dell‘assemblea il compimento di un atto di gestione, anche se rischioso o innovativo, se non è previsto dallo statuto (In ogni caso, l‘autorizzazione dell‘assemblea non vale ad escludere la responsabilità degli amministratori)  Che l‘assemblea o l‘atto costitutivo esonerino gli amministratori da responsabilità verso terzi  Che l‘assemblea impartisca direttive agli amministratori (solo autorizzazioni, e per ogni singolo atto)

12 La convocazione dell‘assemblea LUOGO POTERE DI CONVOCAZIONE AVVISO TERMINE comune ove ha sede la società, salvo sia diversamente previsto consiglio sorveglianza/comitato di controllo minoranza > 10 % capitale sociale (non sulle materie che richiedono proposta degli amministratori) G.U. o quotidiano indicato nello statuto recapitato ai soci con un mezzo che garantisce la prova del ricevimento (anche e- mail), se previsto dallo statuto 120 giorni dalla chiusura dell‘esercizio, derogabile statutariamente fino a 180

13 13 CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSEMBLEA 1 una volta l’anno, entro il termine statutario, non oltre 120 gg. da chiusura esercizio artt. 2364 e 2364-bis c.c. 2 quando sia fatta domanda da soci che rappresentino il decimo del capitale sociale art. 2367, comma 1, c.c. 3 quando risulti che il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo per perdite art. 2446, comma 1, c.c. 4 quando il capitale, per perdite superiori a un terzo, sia sceso sotto il minimo legale art. 2447 c.c. 5 quando sia accertata l’esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. art. 2487, comma 1, c.c. 6 quando venga a mancare la maggioranza degli amministratori art. 2386, comma 2, c.c. 7 quando, venuti a cessare taluni sindaci, con i supplenti non si completi il collegio art. 2401, comma 3, c.c. 8 quando vengano a mancare tutti gli amministratori art. 2386, comma 5, c.c. 9 quando il collegio sindacale ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza art. 2406, comma 2, c.c.

14 14 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA AVVISO DI CONVOCAZIONE ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA TOTALITARIA art. 2366 c.c. art. 2366, cc. 1 e 3, c.c. art. 2366, cc. 4 e 5, c.c. amministratori; consiglio di gestione CHI LA CONVOCA indica giorno, ora, luogo di riunione + ordine del giorno per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, eliminato l’obbligo di pubblicazione funzione di informazione dei soci sugli argomenti discussi in assemblea funzione di tutela della buona fede degli assenti non necessariamente analitico, particolareggiato; ma specifico e chiaro anche in mancanza di convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita se sia rappresentato l’intero capitale sociale, e se sia presente la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione e di controllo RINVIO art. 2374 c.c. i soci che riuniscono almeno un terzo del capitale riunito in assemblea, se non sufficientemente informati, possono chiedere un rinvio a non oltre cinque giorni

15 Assemblea totalitaria  Basta la totalità del capitale e la presenza della maggioranza degli amministratori e dei sindaci  Resta il diritto di opporsi alla delibera su argomenti sui quali non si è informati  Se una delibera è assunta, va comunicata tempestivamente ai componenti degli organi amministrativi o di controllo assenti

16 Intervento Spetta solo ai soci con diritto di voto nella specifica assemblea, a amministratori, sindaci e rappr. comuni Non vi è più (salva diversa regola statutaria) l’obbligo di depositare preventivamente le azioni o la relativa certificazione Vanno iscritti nel libro soci, per fini di controllo fiscale, i nomi dei titolari di azioni nominative che hanno partecipato all’assemblea Verbale analitico, con identità dei partecipanti e indicazione del modo in cui ciascuno ha votato, con possibilità di registrazione meccanica Il verbale può essere redatto non contestualmente, purché in tempo utile per assolvere gli obblighi di deposito o di pubblicazione

17 17 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA LIMITI SOGGETTIVI LIMITI QUANTITATIVI ratio riforma agevolare la partecipazione all’assemblea, con cautele verso: a) la consapevolezza nutrita dal delegante – b) il rischio di abusi del delegato che abbia interessi autonomi conflittuali società chiuse: no limiti a procura a tempo indeterminato ogni determinazione rimessa allo statuto soc. che ricorrono a cap. di rischio: solo per singole assemblee, con effetto per convocazioni successive salvo che sia procura generale (...) art. 2372, c. 2, c.c. la rappresentanza NON può essere conferita a: membri di organi amministrativi, di controllo e a dipendenti della società società da essa controllate, o a membri di organi amministrativi, di controllo e a dipendenti di queste  ratio: evitare che chi gestisce o controlla influisca sulla formazione della volontà dei soci in assemblea art. 2372, c. 5, c.c. società chiuse: la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci soc. che ricorrono a cap. di rischio: la stessa persona non può rappresentare più di 50 soci, se società ha capitale non > € 5 mln. più di 100, se la società ha capitale > € 5 mln. e < € 25 mln. più di 200, se la società ha capitale > € 25 mln. art. 2372, c. 6, c.c. CONDIZIONI E MODALITA’ DI DELEGA FONDAMENTO se lo statuto non dispone altrimenti, i soci possono farsi rappresentare in assemblea art. 2372, c. 1, c.c.

18 La rappresentanza in assemblea il divieto di conferire la rappresentanza per più assemblee vale ora solo per le quotate e solo in alcuni casi la delega (per iscritto e in pieno) è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario è aumentato il numero massimo di soggetti che una singola persona può rappresentare (da 10 a 20) possibilità di conferire la rappresentanza a un ente che può delegare a sua volta un mandatario diverse regole per le quotate, che restano quelle del TUF

19 I poteri del Presidente (i) verifica la regolarità dell‘assemblea (ii)accerta l‘identità e la legittimazione dei presenti (iii)regola lo svolgimento dell‘assemblea (iv)accerta i risultati delle votazioni (v)altri conferiti dallo statuto

20 20 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO dubbi di ammissibilità: per la necessità di individuare i conflitti di interesse per l’impugnativa delle delibere assembleari  il socio dissenziente dovrà fare risultare il proprio dissenso nel verbale delle riunioni assembleari dubbi di ammissibilità: manca norma espressa  ammesso per la raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti; pare ammissibile anche per le società fiduciarie senz’altro ammesso: lo statuto può consentirlo chi se ne serve è ritenuto intervenuto a tutti gli effetti  si tratta di modalità prevista anche per coop, s.i.c.a.v., società privatizzate, società con azioni quotate VOTO A SCRUTINIO SEGRETO VOTO DIVERGENTE VOTO PER CORRISPONDENZA IN GENERALE spetta all’assemblea decidere le modalità con cui procedere alla votazione FATTISPECIE PARTICOLARI

21 Il voto L’assemblea decide come si vota (alzata di mano, voto palese o segreto) Nel caso di voto segreto il socio deve fare annotare il suo dissenso a verbale Lo statuto può consentire il voto per corrispondenza o assemblee “telematiche” No al voto divergente (salva raccolta di deleghe nelle quotate o deleghe a enti fiduciari)

22 Quorum dell‘assemblea ordinaria Prima convocazioneSeconda convocazioneUlteriori convocazioni Quorum costitutivo almeno il 50 % del capitale (1)quorum non richiesto Quorum deliberativo maggioranza assoluta del capitale intervenuto (1,2) maggioranza assoluta del capitale intervenuto (3) (1)Per la nomina delle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari, per l‘assemblea in prima convocazione, sia pre il quorum costitutivo che per quello deliberativo. (2)Lo statuto può richiedere un quorum deliberativo più elevato, per l‘assemblea ordinaria in prima convocazione. (3)Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, per la seconda e le ulteriori convocazioni dell‘assemblea ordinaria, tranne che per l‘assemblea che approva il bilanio o delibera in merito alla destinazione del risultato dell‘esercizio, nonchè per quella che provvede alla nomina o alla revoca delle cariche sociali.

23 Quorum dell‘assemblea straordinaria, per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio Prima convocazioneSeconda convocazioneUlteriori convocazioni Quorum costitutivo più del 50 % del capitale (1)più di 1/3 del capitale (2) Quorum deliberativo più del 50 % del capitale (1)almeno i 2/3 del capitale intervenuto (2,3) (1)Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata. (2)Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per la nomina e la revoca dei liquidatori. (3)E‘ necessario, anche in seconda o nelle ulteriori convocazioni, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: -il cambiamento dell‘oggetto sociale -la trasformazione della società -lo scioglimento anticipato -la proroga della società -la revoca dello stato di liquidazione -il trasferimento della sede sociale all‘estero -l‘emissione di azioni privilegiate.

24 Quorum dell‘assemblea straordinaria, per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali Prima convocazioneSeconda convocazioneUlteriori convocazioni Quorum costitutivo almeno il 50 % del capitale (1) più di 1/3 del capitale (2) almeno 1/5 del capitale (2) Quorum deliberativo almeno 2/3 del capitale intervenuto almeno i 2/3 del capitale intervenuto (2) almeno 2/3 del capitale intervenuto (2) (1)Lo statuto può richiedere una maggiore precentuale. (2)Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per la nomina e la revoca dei liquidatori

25 25 CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO il conflitto di interessi rilevante ex art. 2373 sussiste quando vi sia incompatibilità tra interesse del singolo e interesse comune art. 2373 codice civile (estratti) il fondamento della norma risiede nella natura della delibera assembleare e nella sua annullabilità ex art. 2377 c.c. il diritto di voto NON PUO’ essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società in caso d’inosservanza, impugnabilità ex art. 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c. se possa recarle danno PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIADOPO LA RIFORMA SOCIETARIA l’esercizio del voto del socio non comporta, di per sé, annullabilità: rileva se il voto del socio è stato determinante si nega rilevanza al voto del socio se la delibera sarebbe stata approvata da maggioranza non in conflitto e non è idonea a creare danni alla società ratio riforma 1234

26 Il conflitto di interessi La delibera potenzialmente pregiudizievole adottata col voto determinante del socio in conflitto è annullabile Il socio può intervenire e votare Non c’è un obbligo di disclosure preventiva come per le delibere consiliari Gli amministratori non votano sulla loro revoca; i membri del Consiglio di gestione non votano su nomina, revoca e responsabilità dei membri del Consiglio di sorveglianza

27 Invalidità delle decisioni Annullabilità L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto d’interessi (se v’è pericolo di danno per la società) Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o dell’iscrizione o deposito nel registro Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale Sono previsti quorum (derogabili) per l’annullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno

28 Chiarimenti Dettati attraverso dal nuovo art. 2377, 4° co. Eliminano dubbi sollevati nella pratica La deliberazione può essere annullata: 1)Per carenza di legittimazione alla partecipazione all’assemblea, solo se la partecipazione in discussione è decisiva per il quorum costitutivo 2)Per invalidità di voti o loro “indebito computo”, solo se sono decisivi per la maggioranza 3)Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono l’accertamento di contenuto, effetti e validità della delibera.

29 Il procedimento Richiamo al nuovo art. 2378 E’ regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme La sospensione dell’esecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazione Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivato Nel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata l’udienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

30 La decisione sul cautelare Il Giudice designato, in ogni caso: sente amministratori e sindaci provvede “valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della decisione” può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando l’udienza Nella s.r.l., anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata

31 Nullità delle delibere Due tipi di nullità relativa assoluta

32 Nullità relativa e assoluta Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in mancanza di verbale o di convocazione, le delibere possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione 2379-ter: L’impugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione

33 Sanatoria della nullità Art. 2379-bis Chi, “anche successivamente”, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione L’invalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dell’assemblea successiva La delibera ha effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona fede

34 Altri chiarimenti Dettati attraverso dai nuovi artt. 2377, 7° co. e 2434-bis. Se la decisione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, come oggi non si ha annullamento. Viene precisato che “il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento dell’eventuale danno” La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo

35 Rinunce e transazioni L’azione di responsabilità può ancora essere oggetto di rinuncia o transazione, ma il quorum impeditivo è stato abbassato al 10% e occorre anche la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale La norma è derogabile dall’atto costitutivo

36 Nella s.r.l. - Il metodo collegiale non è più necessariamente richiesto (salvi i casi dell‘art. 2479, 4° comma, c.c.) -Non v‘è più l‘obbligo di convocazione, discussione, deliberazione (anche se è consentito)

37 L‘atto costitutivo può stabilire che le decisioni di competenza dei soci siano adottate mediante: (i)metodo collegiale/assembleare (ii)consultazione scritta (iii)consenso scritto Ai soci va sempre riconosciuto il diritto di partecipare e di essere informati sui temi in decisione

38 I patti parasociali

39 Qual è la differenza tra lo statuto e il patto parasociale? Lo statuto Produce effetti verso la società, i soci ed i terzi. In caso di violazione, offre ai soci una tutela reale. Il patto parasociale Produce effetti esclusivamente tra le parti. In caso di violazione, offre ai membri una tutela obbligatoria o, in certi casi, reale (intestazione fiduciaria delle azioni).

40 A quali patti si applica la nuova normativa? Ai patti parasociali relativi alle S.p.A. che: a)hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto (sindacati di voto) b)pongono limiti al trasferimento delle azioni (sindacati di blocco) c)hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società (sindacati di controllo) Ai patti parasociali relativi a tutte le società controllanti S.p.A. (a prescindere dal tipo sociale)

41 Qual è la finalità dei patti parasociali disciplinati dalla riforma? Stabilizzare gli assetti proprietari mirano a evitare il rischio che, attraverso la cessione delle azioni, certi soci perdano potere Stabilizzare il governo della società mirano a rendere coese le partecipazioni di soci che, isolatamente considerate, non attribuirebbero il controllo o un ruolo significativo

42 Sindacati di voto Tutte le pattuizioni, in certi casi molto complesse e articolate (sede, organi, regole di formazione e esecuzione del consenso) in virtù delle quali certi soci si impegnano a votare nelle assemblee sociali in un certo modo. relative alla titolarità del voto in caso di azioni oggetto di pegno o di usufrutto.

43 Sindacati di blocco Contengono obblighi reciproci di non cedere le azioni (di blocco propriamente detti), ovvero di cederle solo a certe condizioni (prezzo, modalità di pagamento, categorie di acquirenti) Possono contenere, tra l’altro: Clausole di gradimento Clausole di prelazione Clausole che vincolano la facoltà di costituire sulle azioni diritti reali Clausole di inalienabilità Clausole di covendita

44 Patti di dominanza Volti ad assicurare il controllo della società Non attraverso il voto, ma mediante l’imposizione di direttive agli amministratori, obblighi di convocare l’assemblea con un certo o.d.g. al verificarsi di certe condizioni, la concertazione dell’astensione per far mancare il numero legale, ecc.

45 Due tipi di patti parasociali A tempo determinato indeterminato

46 I patti a tempo determinato Durata massima: 5 anni. Si intendono stipulati per 5 anni anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Sono rinnovabili alla scadenza. E’ ammissibile un rinnovo tacito?

47 I patti a tempo indeterminato Ogni contraente ha la facoltà di recedere con un preavviso di sei mesi. E’ nullo qualsiasi accordo che rende più gravoso il diritto di recesso. Facoltà delle parti di introdurre casi convenzionali di recesso od obblighi di preavviso inferiori a 6 mesi

48 Pubblicità Solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. I patti parasociali devono essere: -comunicati alla società. -dichiarati in apertura di ogni assemblea. Inoltre: -deve essere trascritta nel verbale assembleare la dichiarazione relativa ai patti parasociali -deve essere depositato presso il registro delle imprese il verbale contenente la trascrizione.

49 Quali sanzioni si applicano in caso di mancata dichiarazione in apertura di assemblea? L’inibizione del diritto di voto. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni sindacate sono impugnabili.  Nessuna sanzione nel caso di mancata comunicazione del patto alla società.

50 I patti parasociali e le Joint Ventures La nuova disciplina normativa non si applica ai patti strumentali alle Joint Ventures e ad altri contratti (franchising, trasferimento di know-how) (accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo).

51 Regime transitorio Il limite dei 5 anni si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data. In sostanza, riguarda solo i patti che scadono dopo il 1° gennaio 2009.

52 I patti parasociali relativi alle s.r.l. e alle società di persone. La riforma regola esclusivamente i patti relativi alle S.p.A. Per le altre forme di società resterà applicabile la disciplina generale

53 I patti relativi a società diverse dalle s.p.a. possono avere: qualsiasi oggetto. qualsiasi durata purché sia ragionevole. anche una durata indeterminata purché sia previsto il diritto di recesso ad nutum.  Non esiste alcun obbligo di pubblicità.

54 Un confronto tra i patti parasociali nelle s.p.a. quotate e non quotate s.p.a. quotate Patti aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano. Patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni con diritti di voto o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse. s.p.a. non quotate Patti aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano. Patti che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano

55 Patti aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società. Patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto. Patti che prevedono l’acquisto delle azioni e degli strumenti finanziari. Patti aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.

56 Pubblicità dei patti S.p.A. quotate comunicazione alla CONSOB entro 5 giorni dalla stipula; pubblicazione per estratto su un quotidiano entro 10 giorni dalla stipula; deposito presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla stipula. S.p.A. non quotate comunicazione alla società; dichiarazione in apertura di ogni assemblea; trascrizione della dichiarazione dei patti nel verbale dell’assemblea; deposito del verbale presso il Registro delle imprese.

57 Le sanzioni applicabili in caso di mancata pubblicità S.p.A. quotate Sospensione del diritto di voto. Annullabilità delle deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante delle azioni sindacate. I patti parasociali sono nulli. S.p.A. non quotate Sospensione del diritto di voto. Annullabilità delle deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante delle azioni sindacate. Il patto parasociale è valido.

58 La durata del patto parasociale. S.p.A. quotate A tempo indeterminato: A tempo determinato, non superiore a 3 anni. S.p.A. non quotate A tempo indeterminato: A tempo determinato, non superiore a 5 anni.

59 Recesso dal patto parasociale a tempo indeterminato. S.p.A. quotate In qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi; Possibilità di introdurre altre cause di recesso. Senza preavviso quando l’azionista intende aderire ad un’OPA totalitaria o preventiva S.p.A. non quotate In qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi; Possibilità di introdurre altre cause di recesso.

60 Un rapporto inversamente proporzionale tra la flessibilità dei patti e la base azionaria delle società Flessibilità Numero degli azionisti 0

61 Il rapporto riflette anche il tipo di società Flessibilità 0 S.p.A. Chiusa S.p.A. Aperta S.p.A. Quotata S.r.l. Società di persone

62 E ora? La riforma: Ratifica le poche certezze che si erano raggiunte nella materia. Non fornisce particolari spunti per risolvere altri problemi dibattutti attinenti ai patti parasociali Spetterà ai giudici un ruolo fondamentale.


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