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PubblicatoSilvana Vecchio Modificato 8 anni fa
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -Prof. Sara Tonolo - -23 ottobre 2015 1
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METODI PER DEFINIRE I CRITERI DI GIURISDIZIONE 2 1.Isolamento delle controversie con elementi di estraneità: ad es. l. svizzera di d.i.p. 1987 2.Estensione delle competenze territoriali: Competenza internazionale è la risultante delle competenze territoriali interne: es. art. 23 ZPO tedesco-foro del patrimonio (anche Austria e Portogallo) 3.Esercizio del potere di coercizione dello Stato – notifica del writ of summons fonda giurisdizione: correttivo: forum non conveniens
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1. ISOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 3 Presupposti: storico, politici, ideologici: Ad es. in Svizzera: art. 2 l. d.i.p. 1987 per assenza di regole di competenza territoriale unificate; In Francia: art. 14 e 15 code civil: privilegio di nazionalità: cittadino francese può essere sempre convenuto dinanzi ai giudici francesi; cittadino straniero può essere convenuto in giudizio in Francia se ha contrattato con un francese.
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2. ESTENSIONE DELLE COMPETENZE TERRITORIALI 4 La competenza territoriale è la somma delle competenze territoriali interne; Es. art. 23 ZPO tedesco: foro del patrimonio; Competenza esorbitante?
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3. ESERCIZIO DEL POTERE DI COERCIZIONE DELLO STATO 5 Esercizio del potere di coercizione dello Stato – notifica del writ of summons fonda giurisdizione: correttivo: forum non conveniens Giurisprudenza UK e USA Spiliada – 1980 House of Lords Piper Aircraft v. Reyno – Corte Suprema 1981 Bhopal – Corte App. 2d Cir. 1987
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6 Ragioni che giustificano la pratica del forum non conveniens –C–Considerazioni di interesse pubblico: celerità giustizia; superamento ricerca legge applicabile; –C–Considerazioni di interesse privato: tutela del convenuto, facilità di istruire i processi
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FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE 7 FONTI NAZIONALI FONTI INTERNAZIONALI FONTI REGIONALI – UE – COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REG. 44/2001 e REG. 2201/2003
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CRITERI DI GIURISDIZIONE 8 Criteri generali = criteri che valgono per tutte le controversie: es. domicilio del convenuto: ad es. art. 3, 1° co., l. 218/95 Criteri speciali = criteri che valgono solo per alcune controversie: es. luogo di celebrazione del matrimonio: art. 32 l. 218/95
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GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Regole di procedure sono regole imperative: ius publicum privatorum pactis mutari non potest Sono regole inderogabili ma modificabili? 9
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GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Volontà delle parti che accordano competenza a un giudice Giurisdizione dello Stato Difesa della controparte 10
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GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Scelta del foro = criterio giuridico di giurisdizione Determina qualche conseguenza sulla scelta della legge applicabile? Forum shopping 11
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3 MODELLI 1)Parti convengono di attribuire la competenza a decidere di una controversia ai giudici di uno Stato che in base alle norme del proprio ordinamento non ha competenza in materia: accettazione della giurisdizione; 2)Parti escludono la competenza esistente sulla base delle norme di un determinato ordinamento per sottoporre la controversia a arbitri o giudici stranieri: deroga alla giurisdizione; 3)Parti scelgono fra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminandone alcune a favore di quella che per effetto della loro scelta diventa esclusiva: proroga di giurisdizione. 12
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GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI: 3 MODELLI FIGURA ≠: RINUNCIA AD OGNI AZIONE GIUDIZIARIA 13
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ELEMENTI COMUNI A ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE -Sono “contratti giudiziari” ovvero contratti che producono effetti in materia di procedura e pertanto devono essere sottoposti alla lex fori dello Stato rispetto al quale producono i loro effetti -Se la manifestazione di volontà che influisce sulla giurisdizione è contenuta in una clausola contrattuale essa deve rimanere autonoma: es.: contratto invalido, clausola valida se tale per la lex fori 14
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ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO -Dalla molteplicità delle fonti del diritto processuale civile internazionale deriva la coesistenza dei tre modelli secondo cui si esplica la volontà delle parti in materia di giurisdizione nell’ordinamento italiano: accettazione, deroga e proroga: art. 4 l. 218/95; art. 25 RBIbis 15
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ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO VOLONTA’ DELLE PARTI ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE – art. 4 l. 218/95 PROROGA DI GIURISDIZIONE – art. 25 Reg BIbis e artt. 12 RBIIbis DEROGA ALLA GIURISDIZIONE 16
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ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 17 Volontà delle parti attribuisce la giurisdizione ai giudici di uno Stato che non sarebbero altrimenti competenti: art. 4, 1° co., l. 218/95
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ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 18 FormaEspressa Forma scritta ad probationem Tacita Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo
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ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 19 Accettazione espressa – Valutazione della forma secondo la lex fori- del luogo in cui si trova il giudice cui si attribuisce giurisdizione – Nel caso di riconoscimento della decisione – valutazione secondo la legge del luogo in cui si riconosce la decisione
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ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 20 Accettazione tacita – Problemi di coordinamento tra art. 4 e art. 11 l. 218/95 – in quale momento si perfeziona la accettazione tacita? – Soluzione: prevalenza dell’art. 4: il difetto di giurisdizione deve essere eccepito nel primo atto difensivo affinchè non si configuri una proroga tacita – analogia con la Conv. Brux. – art. 18 – CGCE, 24.6.1981, Elefanten
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Le parti manifestano la volontà di sottrarre la controversia alla giurisdizione italiana per sottoporla ad altra giurisdizione o arbitrato Novità nel sistema italiano di d.i.p. – confronto con art. 2 c.p.c. Inderogabilità della giurisdizione italiana e Convenzioni internazionali: art. 17 Conv. Bruxelles 1968 e Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere 21
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Ambito di applicazione dell’art. 4, 2° co., l. 218/95 – ristretto dall’interrelazione di fonti internazionali ed europee Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere Reg. Bruxelles I bis (art. 24): ad es. in caso di competenze esclusive la deroga non può operare 22
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITISOSTANZIALI CONTROVERSIA SU DIRITTI DISPONIBILI DEROGA DEVE COMUNQUE PORTARE A COMPETENZA DI GIUDICE O ARBITRO FORMALILEX FORI 23
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 24 REQUISITI SOSTANZIALI – CONTROVERSIA PER CUI SI DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA NON DEVE AVERE A OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI – DEFINIZIONE? – ES.: NO DEROGA PER CONTROVERSIE SUI DIRITTI RELATIVI ALLO STATUS DELLA PERSONA: FILIAZIONE, ADOZIONE, MATRIMONIO, CAPACITA’ CITTADINANZA
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 25 REQUISITI SOSTANZIALI – DEROGA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ATTRIBUIRE COMPETENZA A GIUDICE STRANIERO O AD ARBITRO E QUESTI NON DEVONO DECLINARE GIURISDIZIONE – EVITARE VUOTO DI GIURISDIZIONE
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DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 26 REQUISITI FORMALI – FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM – REQUISITO MENO RIGOROSO DI QUELLO PREVISTO DAL REG. BRUXELLES Ibis – VALUTAZIONE SECONDO LA LEX FORI ITALIANA – PROBLEMA: APPLICABILITA’ DI ARTT. 1341, 2° CO., E 1342, 2° CO.? Corte Cost. 18.10.2000, n. 428
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PROROGA DI GIURISDIZIONE Le parti manifestano la loro volontà, rivolta a scegliere tra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminando le altre a favore di quella che diventa esclusiva Artt. 17 e 18 Conv. Brux. – Art. 23 e 24 Reg. Brux. I – Art. 25 e 26 Reg. Brux I bis Art. 12 Reg. Brux. II bis 27
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Può essere la proroga di giurisdizione l’unico elemento che definisce tale carattere? Internazionalità della fattispecie? – Sì : CGCE, 16.3.1999, Trasp. Castelletti 28
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE A quale giudice di attribuisce competenza? Può trattarsi del giudice di uno Stato non UE? – Sì ma non vi deve essere violazione di competenze esclusive e di quelle a tutela del contraente debole 29
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Quale collegamento devono avere le parti con l’UE? – Se almeno uno dei due è domiciliato in UE: Competenza esclusiva (art. 17 CB – art. 23 RBI) – Se nessuno dei due è domiciliato in UE: competenza temporanea: art. 17.2 CB, art. 23.3. RBI – NON occorre più alcun collegamento con UE delle parti per Reg. Brux I bis (art. 25) 30
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PROROGA DI GIURISDIZIONE FORMA DELLA PROROGA ESPRESSAART. 17 CB ART. 25 RBIbis – f. scritta anche mezzi elettronici TACITAArt. 18 CBART. 26 RBIbis 31
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PROROGA DI GIURISDIZIONE 32 Proroga espressa: – Forma scritta o orale con conferma scritta – Forma ammessa dalle pratiche delle parti o dagli usi del commercio internazionale – Novità del Reg. 44/2001: forme elettroniche
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PROROGA DI GIURISDIZIONE 33 Proroga tacita: – Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo
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PROROGA DI GIURISDIZIONE 34 Aspetti problematici Coordinamento proroga e litispendenza: CGCE – 9.12.2003 Gasser
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PROROGA DI COMPETENZA II GIUDICE ADITO IN BASE A PROROGA – AUSTRIA Eccezione di litispendenza I GIUDICE ADITO IN BASE A DOMICILIO - ITALIA 35
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PROROGA DI GIURISDIZIONE 36 Aspetti problematici: scelta del foro assicura certezza e prevedibilità della decisione della controversia? Scelta del foro e forum non conveniens sono conciliabili? – Non nella UE – CGCE, 1.3.2005,Owusu – In altri paesi talvolta sì: art. 77, par. 2, l. svizzera d.i.p.
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PROROGA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI FAMIGLIA 37 Art. 12 Reg. 2201/2003 Estensione della competenza delle autorità competenti a pronunciare separazione e divorzio alle domande concernenti la responsabilità genitoriale – art. 12.1. Estensione della competenza delle autorità dello Stato di residenza o di cittadinanza di titolare della responsabilità genitoriale – art. 12.3.
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COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA 38 Regolamento 1347/2000 c.d. Bruxelles II perché completava il regolamento Bruxelles I unificando le regole giurisdizionali in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, resp. Genitoriale). Regolamento 2201/2003 c.d. Bruxelles II bis – regole di giurisdizione aggiornate (separazione, divorzio, resp. Genitoriale)
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COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA 39 …e la parte relativa alla legge applicabile??? Regolamento tramite cooperazione rafforzata per unificare legge applicabile a separazione/divorzio c.d. Roma III (perché integra Roma I – obbl. contr. – Roma II obbl. non contrattuali – e vale per rapporti di famiglia).
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