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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -Prof. Sara Tonolo - -23 ottobre 2015 1.

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1 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -Prof. Sara Tonolo - -23 ottobre 2015 1

2 METODI PER DEFINIRE I CRITERI DI GIURISDIZIONE 2 1.Isolamento delle controversie con elementi di estraneità: ad es. l. svizzera di d.i.p. 1987 2.Estensione delle competenze territoriali: Competenza internazionale è la risultante delle competenze territoriali interne: es. art. 23 ZPO tedesco-foro del patrimonio (anche Austria e Portogallo) 3.Esercizio del potere di coercizione dello Stato – notifica del writ of summons fonda giurisdizione: correttivo: forum non conveniens

3 1. ISOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 3 Presupposti: storico, politici, ideologici: Ad es. in Svizzera: art. 2 l. d.i.p. 1987 per assenza di regole di competenza territoriale unificate; In Francia: art. 14 e 15 code civil: privilegio di nazionalità: cittadino francese può essere sempre convenuto dinanzi ai giudici francesi; cittadino straniero può essere convenuto in giudizio in Francia se ha contrattato con un francese.

4 2. ESTENSIONE DELLE COMPETENZE TERRITORIALI 4 La competenza territoriale è la somma delle competenze territoriali interne; Es. art. 23 ZPO tedesco: foro del patrimonio; Competenza esorbitante?

5 3. ESERCIZIO DEL POTERE DI COERCIZIONE DELLO STATO 5 Esercizio del potere di coercizione dello Stato – notifica del writ of summons fonda giurisdizione: correttivo: forum non conveniens Giurisprudenza UK e USA Spiliada – 1980 House of Lords Piper Aircraft v. Reyno – Corte Suprema 1981 Bhopal – Corte App. 2d Cir. 1987

6 6 Ragioni che giustificano la pratica del forum non conveniens –C–Considerazioni di interesse pubblico: celerità giustizia; superamento ricerca legge applicabile; –C–Considerazioni di interesse privato: tutela del convenuto, facilità di istruire i processi

7 FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE 7 FONTI NAZIONALI FONTI INTERNAZIONALI FONTI REGIONALI – UE – COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REG. 44/2001 e REG. 2201/2003

8 CRITERI DI GIURISDIZIONE 8 Criteri generali = criteri che valgono per tutte le controversie: es. domicilio del convenuto: ad es. art. 3, 1° co., l. 218/95 Criteri speciali = criteri che valgono solo per alcune controversie: es. luogo di celebrazione del matrimonio: art. 32 l. 218/95

9 GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Regole di procedure sono regole imperative: ius publicum privatorum pactis mutari non potest Sono regole inderogabili ma modificabili? 9

10 GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Volontà delle parti che accordano competenza a un giudice Giurisdizione dello Stato Difesa della controparte 10

11 GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Scelta del foro = criterio giuridico di giurisdizione Determina qualche conseguenza sulla scelta della legge applicabile? Forum shopping 11

12 3 MODELLI 1)Parti convengono di attribuire la competenza a decidere di una controversia ai giudici di uno Stato che in base alle norme del proprio ordinamento non ha competenza in materia: accettazione della giurisdizione; 2)Parti escludono la competenza esistente sulla base delle norme di un determinato ordinamento per sottoporre la controversia a arbitri o giudici stranieri: deroga alla giurisdizione; 3)Parti scelgono fra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminandone alcune a favore di quella che per effetto della loro scelta diventa esclusiva: proroga di giurisdizione. 12

13 GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI: 3 MODELLI FIGURA ≠: RINUNCIA AD OGNI AZIONE GIUDIZIARIA 13

14 ELEMENTI COMUNI A ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE -Sono “contratti giudiziari” ovvero contratti che producono effetti in materia di procedura e pertanto devono essere sottoposti alla lex fori dello Stato rispetto al quale producono i loro effetti -Se la manifestazione di volontà che influisce sulla giurisdizione è contenuta in una clausola contrattuale essa deve rimanere autonoma: es.: contratto invalido, clausola valida se tale per la lex fori 14

15 ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO -Dalla molteplicità delle fonti del diritto processuale civile internazionale deriva la coesistenza dei tre modelli secondo cui si esplica la volontà delle parti in materia di giurisdizione nell’ordinamento italiano: accettazione, deroga e proroga: art. 4 l. 218/95; art. 25 RBIbis 15

16 ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO VOLONTA’ DELLE PARTI ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE – art. 4 l. 218/95 PROROGA DI GIURISDIZIONE – art. 25 Reg BIbis e artt. 12 RBIIbis DEROGA ALLA GIURISDIZIONE 16

17 ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 17 Volontà delle parti attribuisce la giurisdizione ai giudici di uno Stato che non sarebbero altrimenti competenti: art. 4, 1° co., l. 218/95

18 ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 18 FormaEspressa Forma scritta ad probationem Tacita Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo

19 ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 19 Accettazione espressa – Valutazione della forma secondo la lex fori- del luogo in cui si trova il giudice cui si attribuisce giurisdizione – Nel caso di riconoscimento della decisione – valutazione secondo la legge del luogo in cui si riconosce la decisione

20 ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA 20 Accettazione tacita – Problemi di coordinamento tra art. 4 e art. 11 l. 218/95 – in quale momento si perfeziona la accettazione tacita? – Soluzione: prevalenza dell’art. 4: il difetto di giurisdizione deve essere eccepito nel primo atto difensivo affinchè non si configuri una proroga tacita – analogia con la Conv. Brux. – art. 18 – CGCE, 24.6.1981, Elefanten

21 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Le parti manifestano la volontà di sottrarre la controversia alla giurisdizione italiana per sottoporla ad altra giurisdizione o arbitrato Novità nel sistema italiano di d.i.p. – confronto con art. 2 c.p.c. Inderogabilità della giurisdizione italiana e Convenzioni internazionali: art. 17 Conv. Bruxelles 1968 e Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere 21

22 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Ambito di applicazione dell’art. 4, 2° co., l. 218/95 – ristretto dall’interrelazione di fonti internazionali ed europee Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere Reg. Bruxelles I bis (art. 24): ad es. in caso di competenze esclusive la deroga non può operare 22

23 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITISOSTANZIALI CONTROVERSIA SU DIRITTI DISPONIBILI DEROGA DEVE COMUNQUE PORTARE A COMPETENZA DI GIUDICE O ARBITRO FORMALILEX FORI 23

24 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 24 REQUISITI SOSTANZIALI – CONTROVERSIA PER CUI SI DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA NON DEVE AVERE A OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI – DEFINIZIONE? – ES.: NO DEROGA PER CONTROVERSIE SUI DIRITTI RELATIVI ALLO STATUS DELLA PERSONA: FILIAZIONE, ADOZIONE, MATRIMONIO, CAPACITA’ CITTADINANZA

25 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 25 REQUISITI SOSTANZIALI – DEROGA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ATTRIBUIRE COMPETENZA A GIUDICE STRANIERO O AD ARBITRO E QUESTI NON DEVONO DECLINARE GIURISDIZIONE – EVITARE VUOTO DI GIURISDIZIONE

26 DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA 26 REQUISITI FORMALI – FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM – REQUISITO MENO RIGOROSO DI QUELLO PREVISTO DAL REG. BRUXELLES Ibis – VALUTAZIONE SECONDO LA LEX FORI ITALIANA – PROBLEMA: APPLICABILITA’ DI ARTT. 1341, 2° CO., E 1342, 2° CO.? Corte Cost. 18.10.2000, n. 428

27 PROROGA DI GIURISDIZIONE Le parti manifestano la loro volontà, rivolta a scegliere tra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminando le altre a favore di quella che diventa esclusiva Artt. 17 e 18 Conv. Brux. – Art. 23 e 24 Reg. Brux. I – Art. 25 e 26 Reg. Brux I bis Art. 12 Reg. Brux. II bis 27

28 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Può essere la proroga di giurisdizione l’unico elemento che definisce tale carattere? Internazionalità della fattispecie? – Sì : CGCE, 16.3.1999, Trasp. Castelletti 28

29 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE A quale giudice di attribuisce competenza? Può trattarsi del giudice di uno Stato non UE? – Sì ma non vi deve essere violazione di competenze esclusive e di quelle a tutela del contraente debole 29

30 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Quale collegamento devono avere le parti con l’UE? – Se almeno uno dei due è domiciliato in UE: Competenza esclusiva (art. 17 CB – art. 23 RBI) – Se nessuno dei due è domiciliato in UE: competenza temporanea: art. 17.2 CB, art. 23.3. RBI – NON occorre più alcun collegamento con UE delle parti per Reg. Brux I bis (art. 25) 30

31 PROROGA DI GIURISDIZIONE FORMA DELLA PROROGA ESPRESSAART. 17 CB ART. 25 RBIbis – f. scritta anche mezzi elettronici TACITAArt. 18 CBART. 26 RBIbis 31

32 PROROGA DI GIURISDIZIONE 32 Proroga espressa: – Forma scritta o orale con conferma scritta – Forma ammessa dalle pratiche delle parti o dagli usi del commercio internazionale – Novità del Reg. 44/2001: forme elettroniche

33 PROROGA DI GIURISDIZIONE 33 Proroga tacita: – Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo

34 PROROGA DI GIURISDIZIONE 34 Aspetti problematici Coordinamento proroga e litispendenza: CGCE – 9.12.2003 Gasser

35 PROROGA DI COMPETENZA II GIUDICE ADITO IN BASE A PROROGA – AUSTRIA Eccezione di litispendenza I GIUDICE ADITO IN BASE A DOMICILIO - ITALIA 35

36 PROROGA DI GIURISDIZIONE 36 Aspetti problematici: scelta del foro assicura certezza e prevedibilità della decisione della controversia? Scelta del foro e forum non conveniens sono conciliabili? – Non nella UE – CGCE, 1.3.2005,Owusu – In altri paesi talvolta sì: art. 77, par. 2, l. svizzera d.i.p.

37 PROROGA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI FAMIGLIA 37 Art. 12 Reg. 2201/2003 Estensione della competenza delle autorità competenti a pronunciare separazione e divorzio alle domande concernenti la responsabilità genitoriale – art. 12.1. Estensione della competenza delle autorità dello Stato di residenza o di cittadinanza di titolare della responsabilità genitoriale – art. 12.3.

38 COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA 38 Regolamento 1347/2000 c.d. Bruxelles II perché completava il regolamento Bruxelles I unificando le regole giurisdizionali in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, resp. Genitoriale). Regolamento 2201/2003 c.d. Bruxelles II bis – regole di giurisdizione aggiornate (separazione, divorzio, resp. Genitoriale)

39 COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA 39 …e la parte relativa alla legge applicabile???  Regolamento tramite cooperazione rafforzata per unificare legge applicabile a separazione/divorzio c.d. Roma III (perché integra Roma I – obbl. contr. – Roma II obbl. non contrattuali – e vale per rapporti di famiglia). 


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