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PubblicatoSilvio Palmisano Modificato 8 anni fa
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19.051 Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico FINALITA’ - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio - Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi) OBBLIGATORIETA’ - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) IL BILANCIO D’ESERCIZIO situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
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19.052 REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1 SCRITTURE D’ESERCIZIO Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.) Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili) SCRITTURE DI ASSESTAMENTO scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento traducono in contabilità le operazioni dell’inventario SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento scopo conoscitivo e di controllo i fatti di gestione compaiono con riferimento all’aspetto finanziario che misura l’aspetto economico E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE
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19.053 SITUAZIONE CONTABILE FINALE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio SCRITTURE DI ASSESTAMENTO REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
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19.054 Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders) UTILIZZATORI INTERNI Imprenditore o soci di maggioranza Amministratori Alta direzione Personale dipendente INTERNI Imprenditore o soci di maggioranza Amministratori Alta direzione Personale dipendente ESTERNI Soci di minoranza Finanziatori (banche, obbligazionisti, enti previdenziali, …) Fornitori Clienti Amministrazione Fiscale Comunità Locale Comunità Nazionale Comunità Internazionale ESTERNI Soci di minoranza Finanziatori (banche, obbligazionisti, enti previdenziali, …) Fornitori Clienti Amministrazione Fiscale Comunità Locale Comunità Nazionale Comunità Internazionale DESTINATARI DEL BILANCIO Sono interessati al valore del dividendo, alla puntualità nelle scadenze contrattuali, alla continuità dell’attività aziendale, al valore del reddito realizzato Sono interessati alla redditività degli investimenti e alla stabilità dell’attività aziendale
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19.055 SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale CONTO ECONOMICO = Situazione economica Forma LIBERA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali: per la loro maggiore chiarezza perché la legge istitutiva dell’IRAP richiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall’art. 2425 C.c. Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi Documento PUBBLICO Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci Documento INTERNO OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1
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6 SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti dall’art. 2426 C.c. allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 Tutte le aziende devono:
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7 IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A. REDAZIONE postulati del bilancio composizione del fascicolo di bilancio criteri di valutazione BILANCIO D’ESERCIZIO REVISIONE Procedure di auditing Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Allegati del bilancio
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8 Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa essere neutrale riguardo alle informazioni fornite il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
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9 I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
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10 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) LE CLAUSOLE GENERALI con tale norma il legislatore ha voluto indicare due POSTULATI FONDAMENTAL I CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
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11 Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo: obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.); divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio; divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto. CHIAREZZA
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19.0512 RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile). Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili. OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RENDICONTO FINANZIARIO DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali VERITÀ E CORRETTEZZA Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
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13 principio della PRUDENZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività prudenza continuazione 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizioutili realizzati 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendente- mente dalla data dell’incasso o del pagamentocompetenza 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questodei rischi e delle perdite di competenza principio della CONTINUITÀ principio della COMPETENZA 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamentevalutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altrocriteri di valutazione non principio della VALUTAZIONE SEPARATA principio della COSTANZA Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio) I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 bis)
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14 Principio della CONTINUITÀ AZIENDALE: le valutazioni devono essere eseguite in ipotesi di normale funzionamento (e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o di cessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e i programmi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto di valutazione. Ribadisce e rafforza il principio della PRUDENZA, escludendo la possibilità di prendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che il momento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusura dell’esercizio. 1) Principio della COMPETENZA ECONOMICA: il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all’esercizio a cui si riferiscono “economicamente” e non a quello in cui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a dire componenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato. 3) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2) Principio della PRUDENZA: devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazione gli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili che l’impresa non ha effettivamente conseguito.
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15 Principio della VALUTAZIONE SEPARATA: se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano compensate perdite presunte con utili non ancora realizzati (utili sperati) 5) Principio della COSTANZA. Scopo: evitare “manovre” sulle valutazioni (accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d’esercizio) e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo. 6) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 4)Principio della considerazione dei rischi e delle perdite di COMPETENZA dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo che intercorre tra la fine dell’esercizio e la redazione dei conti annuali); questo principio riafferma e rafforza il principio della PRUDENZA.
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16 I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE (art. 2426) 1. valore delle immobilizzazioni 2. ammortamento delle immobilizzazioni 3. svalutazione delle immobilizzazioni 4. valore delle immobilizzazioni costituite da partecipazioni 5. valore e ammortamento dei costi pluriennali 6. valore e ammortamento dell’avviamento 7. valore e ammortamento del disaggio su prestiti 8. valore dei crediti 9. valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10. costo dei beni fungibili 11. valore dei lavori in corso su ordinazione 12. valore dei beni di scarsa rilevanza
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17 A criterio del costo d’acquisto o di produzione - eventuale ammortamento se A > B B valore d’uso valore di presunto realizzo in base al principio della prudenza CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate) corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione) valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa importanza) oppure C criterio del valore presumibile di realizzazione (per i crediti) tale valore viene considerato come limite massimo risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime e apprezzamenti di carattere soggettivo il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene
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19.0518 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (punto 1) COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori oppure COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota ragionevolmente imputabile oneri relativi al finanziamento della fabbricazione (punto 2) AMMORTAMENTO SISTEMATICO in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (se l’utilizzazione è limitata nel tempo) (punto 3) MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato (principio generale della rappresentazione veritiera e corretta) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato. oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.) relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato
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19 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (punto 5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ aventi utilità pluriennale non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
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20 (punto 1) COSTO oppure (punto 4) FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto (punto 3) LA DIFFERENZA DEVE ESSERE MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA. LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO indicando le ragioni nella Nota integrativa. Detta differenza deve essere AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento. plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE CREDITI (punto 8) VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE
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21 RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI oppure se minore del costo al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO (punto 10) METODO DI CALCOLO DEL COSTO media ponderataprimo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) (punto 9) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni nella NOTA INTEGRATIVA COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
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22 (punto 11) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza (punto 12) ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO iscrizione ad un VALORE COSTANTE, qualora siano costantemente rinnovate di scarsa importanza senza variazioni sensibili nella entitàvalorecomposizione ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le possibili contestazioni dei committenti Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza purché
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23 SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVOPASSIVO A B C D CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI D A B C E PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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24 Gli impieghi sono inseriti secondo la loro destinazione economica. Criterio di liquidità al contrario Le fonti sono inserite secondo la provenienza. Non c’è distinzione netta tra fonti a breve e fonti a medio lungo termine. E’ redatto in unità di euro. Differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno iscritti in una RISERVA DA ARROTONDAMENTO (Gruppo VII Altre Riserve) L’attivo e il passivo sono suddivisi in: raggruppamenti, contraddistinti da lettere maiuscole; sottoraggruppamenti, individuati da numeri romani; categorie analitiche, contraddistinte da numeri arabi. Gli importi esposti nell’attivo sono al netto delle poste di rettifica
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25 SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO A B C D E VALORE DELLA PRODUZIONE – COSTI DELLA PRODUZIONE ___________________________________________________________ +/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI +/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ___________________________________________________________ = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) – Imposte sul reddito dell’esercizio ___________________________________________________________ = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO FORMA SCALARE
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26 Utilizza la configurazione a valore e costi della produzione. Classificazione dei componenti negativi e positivi del reddito per natura Lo schema evidenzia: il risultato della gestione operativa (A-B) il risultato della gestione finanziaria il risultato della gestione straordinaria il risultato prima delle imposte E’ redatto in unità di euro. Le differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno iscritte nei PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (Gruppo E – voce 20 - 21 I ricavi e i proventi sono al netto dei resi, degli sconti mercantili, degli abbuoni e premi I componenti ordinari e straordinari sono differenziati in relazione all’estraneità della fonte che li ha generati rispetto all’attività ordinaria Le rettifiche di valore di attività finanziarie devono essere separate dai proventi e dagli oneri straordinari
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27 LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427) La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate - illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1) - movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4) -dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9) -dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14) = chiave di lettura delle parti contabili di bilancio La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. -informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 18) -motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta -informazioni integrative (stabilito da altri articoli) ContenutoContenuto
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28 GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Relazione del collegio sindacale Relazione sulla gestione Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
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29 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.) Contenuto: informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali. attività di ricerca e sviluppo rapporti con le imprese collegate e controllate fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione) evoluzione prevedibile della gestione
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30 CONTROLLO ANNUALE SUL BILANCIO Sindaci titolari della funzione di revisione Devono: vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo accertare la regolare tenuta della contabilità verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili Società con revisor e esterno SINDACI SOCIETA’ DI REVISIONE Devono vigilare: sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza della struttura organizzativa sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate Devono vigilare: sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza della struttura organizzativa sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate Devono verificare: la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano Devono verificare: la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano
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ITC SIRIO Bitonto Prof. Paolo Intini 31 LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) consenso o dissenso in merito all’iscrizione nell’attivo di costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale avviamento La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti norme seguite nell’espletare i controlli e norme e principi di riferimento utilizzati per esprimere il giudizio sul bilancio osservazioni in merito all’esercizio delle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. risultati dei controlli sulla contabilità, sul bilancio e sulla relazione sulla gestione giudizio sul bilancio e corrispondenza dello stesso alle scritture contabili osservazioni e proposte in merito ai risultati dell’esercizio sociale, al bilancio e alla sua approvazione risultati degli altri controlli prescritti dall’art. 2403 c.c. (verifiche trimestrali della consistenza di cassa, ecc.) SocietànonquotateSocietànonquotate
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32 LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE indicazione dei principi di riferimento seguiti nell’espletamento dell’attività di vigilanza sintesi dei risultati dell’attività di vigilanza svolta in merito: osservanza delle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo rispetto dei principi di corretta amministrazione adeguatezza della struttura organizzativa della società adeguatezza del sistema di controllo interno adeguatezza del sistema amministrativo contabile e della sua affidabilità indicazione delle significative omissioni e fatti censurabili riscontrati indicazione delle irregolarità segnalate alla CONSOB, nonché delle denunce al Tribunale di gravi irregolarità commesse dagli amministratori nell’esercizio dei propri doveri proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) Società quotate Società quotate
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33 Bilancio e Relazione degli amministratori Al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Bilancio, Relazione degli amministratori e Relazione dei sindaci DEPOSITO presso la sede sociale almeno 15 giorni prima Bilancio, Relazione degli amministratori e Relazione dei sindaci DEPOSITO presso la sede sociale almeno 15 giorni prima Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito presso UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti: copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato) Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti: copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato) Al revisore almeno 45 giorni prima Alla Consob almeno 20 giorni prima (se quotata) Se revisore esterno FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
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34 IL BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis C.c.) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000 possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000 le semplificazioni riguardano: STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c. dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità
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