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PubblicatoCelia Agnese Murgia Modificato 8 anni fa
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LA CAMBIALE: NOZIONE La cambiale è un foglietto bollato, contenente la promessa di pagare una determinata somma di danaro, ovvero l’ordine impartito ad una determinata persona di pagare una somma di danaro in favore di un soggetto specificamente indicato. A seconda della diversa articolazione del contenuto della cambiale è possibile distinguere tra: VAGLIA CAMBIARIO CAMBIALE TRATTA
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CAMBIALE PROPRIA E’ un titolo di credito (all’ordine), contenente la promessa di un soggetto – l’emittente - di pagare una determinata somma di danaro in favore di un altro soggetto che prende il nome di prenditore
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CAMBIALE TRATTA E’ un titolo che contiene l’ordine di un soggetto – il traente - rivolto ad un altro soggetto – il trattario – di pagare la somma di danaro dovuta in favore del traente stesso, non a quest’ultimo bensì in favore di un terzo soggetto – il prenditore. Nella cambiale tratta vengono in gioco due diversi rapporti: il rapporto di provvista che lega il traente al trattario (il traente è creditore del trattario) il rapporto di valuta lega il traente al prenditore (in questo caso il traente è debitore del trattario). Quando debito e credito hanno la stessa scadenza, il traente ordinerà al trattario di estinguere il debito che aveva nei confronti del traente pagando al prenditore. Per effetto del pagamento della cambiale ad un tempo si estinguerà il debito del trattario nei confronti del traente ed il debito del traente nei confronti del prenditore.
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CARATTERISTICHE DELLA CAMBIALE E’ un titolo all’ordine: la trasferibilità della cambiale mediante girata è un effetto naturale della cambiale; tale modalità di trasferimento può essere esclusa mediante l’apposizione sulla cambiale stessa, da parte dell’emittente, della clausola “non all’ordine” (in questo caso viene esclusa la destinazione della cambiale alla circolazione e si discute quindi se la cambiale continui ad essere un titolo di credito). E’ un titolo formale:è necessario che presenti tutte le indicazioni previste dalla legge affinché la cambiale stessa possa venire ad esistenza E’ un titolo astratto: in essa manca qualsiasi indicazione del rapporto fondamentale e l’obbligazione cambiaria vincola il debitore indipendentemente dalle ragioni per cui l’obbligazione stessa è stata assunta. Nella cambiale possono confluire obbligazioni diverse, aventi tutte lo stesso oggetto, ma autonome fra loro, se pure legate dal vincolo di solidarietà. La cambiale è un titolo esecutivo
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LA CAMBIALE IN BIANCO E’ tale la cambiale che entri in circolazione priva di uno o più dei suoi elementi essenziali (fatta eccezione per la sottoscrizione – e secondo parte della dottrina – per la denominazione “cambiale”). L’emissione di una cambiale in bianco spesso si accompagna ad un contratto di riempimento in cui si conviene in quali termini la cambiale dovrà essere completata; al portatore della cambiale che non si attenga a quanto disposto nel contratto di riempimento –nel termine massimo di tre anni – e quindi proceda ad un abusivo riempimento, il debitore cambiario potrà opporre la relativa eccezione; tale eccezione potrà essere opposta solo al primo prenditore, e non ai successivi portatori, a meno che si tratti di soggetto che ha acquistato la cambiale in mala fede ovvero che acquistandola sia incorso in colpa grave.
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AUTONOMIA DELLE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE Vale solo per la cambiale Indica la circostanza che ciascuna delle obbligazioni cambiarie è indipendente dalle altre L’invalidità di una di esse, anche di quella originaria, non incide sulla validità delle altre PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL CREDITO CARTOLARE Vale per tutti i tipi di titoli di credito Sta ad indicare che il credito cartolare è nel patrimonio di ciascun proprietario del titolo di credito in modo autonomo ed indipendente dalle caratteristiche che il diritto stesso aveva nel patrimonio dei precedenti titolari
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LA GIRATA NOZIONE E’ una dichiarazione, scritta a tergo della cambiale, attraverso la quale il girante ordina al trattario o all’emittente di pagare la somma cambiaria ad un determinato soggetto che prende il nome di giratario. E’ un effetto naturale e non essenziale della cambiale: la trasferibilità della cambiale mediante girata può essere esclusa con l’apposizione – da parte dell’emittene o del traente – della calusola >. In questo caso la cambiale circolerà secondo le norme sulla cessione dei crediti e non si produrranno gli effetti normalmente derivanti dal trasferimento mediante girata. La girata deve essere incondizionata; l’eventuale condizione apposta si ha per non scritta. E’ nulla la girata parziale
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FUNZIONI DELLA GIRATA Funzione di trasferimento Funzione di garanzia Attraverso la girata il girante si obbliga cambiariamente e diventa obbligato in solido per l’accettazione e per il pagamento della cambiale. Con la girata alla responsabilità dell’obbligato cambiario si aggiunge quella dei successivi giranti La girata rafforza il credito cambiario Modi per escludere la funzione di garanzia della girata Clausola senza garanzia esclude la responsabilità del girante nei confronti di qualsiasi giratario Clausola non all’ordine apposta dal giranteesclude la responsabilità del girante nei confronti di qualsiasi giratario diverso dal proprio
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TERMINE PER EFFETTUARE LA GIRATA Il giratario acquisterà in pieno i diritti incorporati nel titolo cambiario solo se la girata viene fatta prima della levata del protesto per mancato pagamento o dello spirare del termine previsto per levare il protesto. La girata fatta dopo i termini suddetti produce solo gli effetti di una cessione ordinaria: al giratario si trasferiscono non i diritti inerenti alla cambiale, ma i diritti cambiari del cedente. Il giratario non acquisterà un diritto autonomo, ma quello esistente in capo al girante il debitore potrà opporre al giratario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. Il girante non assumerà la responsabilità cambiaria per l’accettazione o il pagamento ma, in conformità con le norme sulla cessione dei crediti, risponderà solo della sussistenza del credito cambiario.
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LA GIRATA IN BIANCO NOZIONE: si parla di girata in bianco quando non sia indicato il nome del giratario, o quando il girante abbia apposto solo la firma. Il possessore di una cambiale in bianco può: girare la cambiale di nuovo in bianco riempire la girata con il proprio nome o con quello di altra persona trasferire la cambiale ad un terzo senza riempire la girata in bianco e senza girarla In questo caso la cambiale circolerà come un titolo al portatore e quindi con la semplice consegna. I successivi portatori che trasferiscano la cambiale senza apporvi la propria firma non si obbligano cambiariamente perché non sono giranti. La cambiale girata in bianco non perde la sua natura di titolo all’ordine: il portatore della stessa, per esercitare i diritti incorporati nel titolo, deve dimostrare l’esistenza in proprio favore di una serie continua di girate. Può in qualsiasi momento completare la girata indicando il nome del giratario e nel caso di smarrimento di questa cambiale può avvalersi della procedura di ammortamento prevista per qualsivoglia tipo di titolo all’ordine.
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LEGITTIMAZIONE DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE Il portatore della cambiale, che si legittimi in base ad una serie continua di girate, viene considerato portatore legittimo in conformità con i principi generali che regolano i titoli di credito all’ordine. Perché sussista la serie continua di girate è necessario verificare se dal punto di vista formale la suddetta continuità sussiste; la continuità non viene messa in discussione né se la una delle girate è falsa né se è apposta da un rappresentante senza poteri: è sufficiente per il portatore abbia acquistato il possesso legittimo della cambiale. il debitore sarà tenuto ad accertare la continuità delle girate, e non l’autenticità delle firme dei giranti. Sempre in conformità con i principi generali in materia di titoli di credito, chi ha acquistato il possesso della cambiale, salvo i casi in cui fosse in mala fede o fosse incorso in colpa grave, acquisterà la proprietà della cambiale e la titolarità dei diritti ad essa inerentipotrà far valere contro gli obbligati cambiari i diritti cambiari.
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L’ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA NOZIONE: è la dichiarazione con la quale il trattario manifesta la volontà di obbligarsi cambiariamente. Con l’accettazione il trattario diviene obbligato cambiario diretto. TERMINE PER L’ACCETTAZIONE: la cambiale può essere presentata dal portatore per l’accettazione in qualsiasi momento precedente quello stabilito per il pagamento. CLAUSOLA DI INACCETTABILITA’: è quella con la quale il traente dispone che la cambiale non può essere presentata per l’accettazione. La clausola di inaccettabilità non può essere apposta: nella cambiale a certo tempo vista (perché la presentazione è necessaria per determinare la scadenza della cambiale) nella cambiale domiciliata (la presentazione è necessaria per consentire al trattario di disporre il pagamento nel luogo o presso la persona indicata)
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Segue: L’ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA REVOCA DELL’ACCETTAZIONE: è consentita al trattario, mediante cancellazione dell’accettazione, in qualsiasi momento fino a quando non abbia restituito il titolo. Se il trattario,dopo aver accettato ne dà notizia per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, se in un momento successivo, purchè precedente alla restituzione della la cambiale, cancelli l’accettazione, rimane comunque obbligato nei confronti dei soggetti cui abbia comunicato l’accettazione. MANCATA ACCETTAZIONE: deve essere accertata, mediante protesto; per effetto della mancata accettazione e della levata del protesto il portatore della cambiale può proporre azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente.
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Segue: L’ACCETTAZIONE PER INTERVENTO In luogo del trattario può intervenire una persona diversa che può essere stata espressamente indicata nella cambiale dal traente, da un girante o da un avallante, ovvero essere anche un terzo non indicato. L’intervento può essere fatto in favore di uno qualsiasi degli obbligati cambiari; in mancanza di espressa indicazione si presume che l’intervento sia stato fatto in favore del traente. L’interveniente si obbligherà verso il portatore e verso i giranti successivi rispetto al soggetto in favore del quale è stato effettuato l’intervento.
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L’AVALLO NOZIONE: è una garanzia cambiaria, prestata attraverso una dichiarazione, con la quale un soggetto, che prende il nome di avallante, si impegna ad adempiere l’obbligazione cambiaria in luogo di uno qualsiasi degli obbligati cambiari, che prenderà in questo caso il nome di avallato. OBBLIGHI DELL’AVALLANTE: si obbliga in solido con il soggetto avallato il portatore della cambiale potrà pretendere l’adempimento direttamente dall’avallante, senza prima essersi rivolto all’avallato. Poiché esiste un collegamento formale fra obbligazione dell’avallante e quella dell’avallato, l’avallante si obbliga nello stesso modo del soggetto avallato. DIRITTI DELL’AVALLANTE Se l’avallante paga, acquista i diritti derivanti dalla cambiale contro l’avallato e contro i soggetti che sono obbligati cambiariamente verso l’avallato
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DIFFERENZE FRA AVALLO E FIDEIUSSIONE FIDEIUSSIONE Ha carattere accessorio in quanto accede ad un’obbligazione principale e ne segue le sorti Se l’obbligazione principale è nulla cade anche la fideiussione AVALLO In applicazione del principio dell’autonomia delle obbligazioni cambiarie l’avallo è indipendente dalle sorti dell’obbligazione cambiaria per cui è dato Se l’obbligazione del traente o del girante è inesistente o prestata da persona incapace, l’obbligazione dell’avallante resta ferma, purché non si affetta da vizio di forma.
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L’AZIONE CAMBIARIA NOZIONE: è quella che può essere proposta dal portatore della cambiale contro gli obbligati cambiari per ottenere il pagamento della cambiale. E’ possibile distinguere due tipi di azione cambiaria a seconda del soggetto nei confronti del quale l’azione può essere proposta, nonché dei presupposti per esercitare l’azione stessa. AZIONE DIRETTAAZIONE DI REGRESSO L’azione diretta può essere proposta L’azione di regresso può essere proposta contro gli obbligati in via diretta contro gli obbligati in via di regresso. Nella cambiale propria: emittente e suoi avallanti. giranti e loro avallanti Nella cambiale tratta: trattario accettante e suoi avallanti traente, giranti e loro avallanti
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CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DIRETTA L’azione diretta può essere proposta dal portatore della cambiale, senza dover rispettare particolari condizioni, entro il termine prescrizionale di tre anni dalla scadenza della cambiale
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CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI REGRESSO L’azione di regresso può essere proposta: a) alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; b) prima della scadenza: se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte, purchè la cambiale sia stata tempestivamente presentata per l’accettazione e la mancata accettazione sia stata accertata con la levata del protesto; in caso di cessazione dei pagamenti, anche non accertata con sentenza, purchè la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento e il mancato pagamento sia stato levato il protesto; in caso di fallimento del trattario, che abbia o meno accettato verso presentazione della sentenza dichiarativa di fallimento; in caso di fallimento del traente in una cambiale non accettabile.
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IL PROTESTO NOZIONE: è un processo verbale, redatto da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, con il quale viene constatata l’avvenuta presentazione della cambiale e il conseguente rifiuto di accettazione o di pagamento. MODALITA’ DI LEVATA DEL PROTESTO: le banche normalmente incaricate di esigere gli effetti cambiari inviano al debitore un invito a procedere al pagamento presso una propria agenzia incaricata ove è depositata la cambiale. Se l’invito non và a buon fine e il debitore non si presenta per pagare, la banca passa l’effetto ad un notaio. Il notaio invita una persona di sua fiducia – il presentatore o avvisatore – a recarsi presso il domicilio del debitore per intimargli di procedere al pagamento e raccogliere le eventuali dichiarazioni del debitore. Sulla base della relazione del presentatore il notaio, scaduto invano il termine per il pagamento, redige il protesto.
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POTERI DEI PRESENTATORI Determinati soggetti, in possesso di determinati requisiti, su indicazione del notaio vengono nominati dal presidente della corte di appello o dal tribunale come presentatori. I presentatori sono legittimati alla presentazione del titolo per il pagamento, all’incasso e al rilascio della quietanza in favore del debitore che paghi. Se invece il debitore si rifiuta di pagare redigono la relativa relazione, che viene trascritta nell’atto di protesto, e fa piena prova, al pari del protesto, fino a querela di falso.
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PUBBLICAZIONE DEL PROTESTO I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, degli assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l’eventuale motivazione del rifiuto. La notizia dell’avvenuta levata del protesto per mancato pagamento di cambiali accettate e di vaglia cambiari, e delle correlative dichiarazioni di rifiuto di pagamento viene resa pubblica mediante pubblicazione nel registro informatico dei protesti per cinque anni. Il registro informatico dei protesti è tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
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CANCELLAZIONE DEL PROTESTO LEVATA DI PROTESTO ILLEGITTIMO O ERRONEO: chi dimostri di aver subito in modo illegittimo e erroneo la levata di un protesto, o il pubblico ufficiale che si accorga di aver levato un protesto illegittimamente o erroneamente, può ottenere dal presidente della camera di commercio che non venga iscritta o che venga cancellata la notizia del protesto dal registro informatico. CANCELLAZIONE DEL PROTESTO IN FAVORE DEL DEBITORE ADEMPIENTE: il debitore cambiario che provveda al pagamento della cambiale protestata entro dodici mesi dalla levata del protesto, con in più gli interessi maturati e le spese del protesto, può ottenere la cancellazione della notizia dal registro informatico, o evitare la pubblicazione se l’iscrizione non sia ancora avvenuta.
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