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PubblicatoOliviero Nanni Modificato 8 anni fa
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La fiscalità delle imprese Ias Francesco Crovato Università di Ferrara FERRARA OTTOBRE 2012
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Chi sono i soggetti Ias Società quotate Banche Assicurazioni altri…..
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Breve quadro normativo Disposizioni principali introdotte dalla Finanziaria 2008, in particolare nell’art. 83 del tuir con un nuovo concetto di derivazione dell’imponibile dai dati di bilancio ►Il DM 48/2009 ha poi spiegato questo nuovo concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione Da ultimo è uscito il Decreto fiscale 8 giugno 2011
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I modelli concettuali nella misurazione fiscale del reddito 1.Rideterminazione dell’imponibile in base a regole fiscali autonome rispetto a quelle civilistiche 2.Assunzione del dato di bilancio con controllo della non strumentalizzazione a fini fiscali delle valutazioni civilistiche
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I modelli concettuali nella misurazione fiscale del reddito (segue) Entrambi i criteri hanno motivazioni profonde e non estemporanee. La prassi trentennale finora conosciuta era tutta collocata all’interno della prima soluzione. La scelta finale per i soggetti IAS: i principi contabili servono ora direttamente alla determinazione del reddito ai fini tributari almeno in alcune ampie aree. 5
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(segue) L’obiettivo rimane tributario Alcune esigenze fiscali imprescindibili vanno salvaguardate …e così è stato
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segue Linea di tendenza più generale Riflessi sui controlli
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Norma di sistema ►L’art. 83 del TUIR ha sancito il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali
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Norma di sistema- segue- La nuova formulazione dell’art. 83 accoglie anche ai fini fiscali il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, accantonamenti e più in generale le regole fiscali sulle valutazioni patrimoniali.
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Norma di sistema- segue- ►Ne consegue che i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale ….. ►e linea guida per la corretta interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS ►In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in dipendenza del diverso assetto contabile seguito; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di precisione il Regolamento del 2009 introduce il concetto secondo cui il trattamento fiscale delle operazioni avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati. Questa soluzione vale anche nell’ipotesi in cui due soggetti IAS utilizzino diversa interpretazione dello stesso principio adottato.
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Qualificazione e classificazione Qualificazione Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole, il suo inquadramento nell’ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento ….. ClassificazioneClassificare in bilancio significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse …..) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto) ConclusioneI profili qualificatori preludono sul piano logico a quelli classificatori e incidono inevitabilmente anche sui profili attinenti la rappresentazione dei fatti in bilancio
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Esempio leasing ►A partire dal 2008 sotto il profilo fiscale l’utilizzatore: –Deduce ammortamento e interessi passivi e in generale le componenti imputate a conto economico –Applica i coefficienti tabellari degli ammortamenti –Irrilevanza della durata del contratto –Rilevanza fiscale dell’iscrizione del bene (spese di manutenzione ….) –Iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili
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Altri esempi su servizi e cessioni derivanti dall’analisi della sostanza economica dei fenomeni aziendali ►L’identificazione di un’operazione secondo i principi contabili internazionali può non coincidere con l’identificazione giuridico - formale in forza del principio della “sostanza sulla forma”: in questo caso la qualificazione e la classificazione contabile rilevano anche ai fini fiscali ►In particolari circostanze un’operazione unitaria deve essere scomposta in diverse operazioni distinte allo scopo di riflettere il contenuto economico dell’operazione (per esempio, quando il prezzo di vendita comprende anche la prestazione di un servizio da rendere successivamente: ammontare del corrispettivo del servizio contabilizzato nell’esercizio in cui il servizio è reso; scorporo degli interessi nelle vendite con scadenze dilazionate), oppure ► un’operazione composta da più operazioni distinte che deve essere rappresentata in modo unitario (per esempio, vendita di merci con contestuale accordo di riacquisto delle merci stesse in un momento successivo: operazioni da trattarsi come un affitto di beni)
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Imputazione temporale Imputazione temporaleL’art. 83 del TUIR e il regolamento attuativo stabiliscono l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi, come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi. ConclusioneIl momento di rilevazione del ricavo e del costo nel bilancio IAS deve perciò essere tenuto fermo anche sul piano della determinazione del reddito d’impresa
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Alcuni casi sulla competenza dei ricavi ►IAS 18 prevede regole di imputazione temporale dei ricavi specifiche a seconda che si tratti di vendita di merci, prestazioni di servizi o utilizzo di beni dell’impresa ►Non più applicabile il comma 1, art.109 del TUIR (componenti positivi e negativi di reddito, fiscalmente rilevanti nell’esercizio di competenza purché detti componenti siano “certi” nella loro esistenze e “obiettivamente determinabili” nel loro ammontare nel suddetto esercizio). Prevalenza della corretta imputazione secondo i principi IAS Vendita merci ►Non più applicabile il comma 2 dell’ art.109 del TUIR che stabilisce il criterio per l’individuazione della competenza è derogato (consegna o spedizione, per beni mobili, e data della stipula dell’atto, o se successiva, quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale, per beni immobili) poiché rilevano i criteri di competenza contabili
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Competenza ricavi -segue Vendita servizi ►Ricavi derivanti dalla prestazione di servizi devono essere rilevati se è possibile una stima attendibile dello stadio di completamento dell’operazione alla data a cui si riferisce il bilancio ►Il comma 2 dell’ art.109 del TUIR che stabilisce il criterio per l’individuazione della competenza è derogato (regola ultimazione servizio) Vedremo in una slide più avanti il riflesso che ne consegue in materia di rimanenze di servizi
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Delimitazione rispetto alle questioni di valutazione e quantificazione Dove continuano ad applicarsi regole fiscali autonome? Vedi tabella I riflessi dei criteri di qualificazione e classificazione sull’applicazione delle regole fiscali che hanno ancora validità
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Un quadro d’insieme della tassazione dei soggetti IAS 18
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Un quadro d’insieme della tassazione dei soggetti IAS (segue) 19
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Un quadro d’insieme della tassazione dei soggetti IAS (segue) 20
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Qualificazione, classificazione e imputazione temporale Qui gli IAS prevalgono. La qualificazione (e la classificazione) possono ad esempio: leggere come cessione di beni una prestazione di servizi (leasing) leggere nella cessione di un bene anche un servizio da prestare in futuro (cd. ricavi misti) innestare una diversa regola di valutazione (ammortamenti in luogo di accantonamenti: costi di bonifica o rimozione) o renderla inoperante (rimanenze di servizi) incidere sulla formazione dei valori fiscalmente riconosciuti privare o conferire effetto reddituale a determinate fattispecie, determinandone a volte entrata o uscita dal circuito impositivo (esempio, stock option tramite aumento di capitale) 21
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I nuovi meccanismi di coordinamento tra bilancio IAS e reddito fiscale Nella competenza interna (ammortamenti, accantonamenti, etc.) le due “serie di valutazioni” (contabile e fiscale) conservano la loro autonomia e restano regolate anche dalla normativa fiscale con il peculiare regime reddituale di deduzione nel tempo. E’ sulla cerniera tra le due aree, sul loro coordinamento, che si gioca la partita dei riflessi tributari dei criteri contabili. 22
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Intreccio tra regole di qualificazione e regole fiscali autonome: alcuni esempi (segue) Il fair value tendenzialmente non rileva…. è una valutazione…. del resto le imposte devono esser pagate in relazione a redditi effettivamente realizzati, anche in conformità al principio di effettività della capacità contributiva, e non in base a generiche prospettive economico-aziendali. La valorizzazione al fair value rileva però anche sul piano fiscale quando è insita nel criterio di qualificazione e classificazione di una determinata fattispecie. Ad esempio, detto criterio permette di evidenziare nell’ambito delle cessioni di beni eventuali forniture, anche future, di servizi, consentendo di rilevare separatamente i relativi ricavi. 23
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Intreccio tra regole di qualificazione e regole fiscali autonome (segue) Il fair value, non rileva invece per quanto riguarda la valutazione successiva di beni e diritti che sono già stati allibrati, entrando nel patrimonio d’impresa con un loro valore fiscale. Questo accade ad esempio per il metodo della rideterminazione del valore o quello dell’impairment test, che generano componenti puramente valutative rispetto a elementi già acquisiti e dotati di un valore fiscalmente riconosciuto: le regole fiscali non riconoscono (neppure per i soggetti IAS) svalutazioni e rivalutazioni dei beni strumentali rispetto al valore di iscrizione iniziale. 24
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Intreccio tra regole di qualificazione e regole fiscali autonome (segue) Rientra a volte in gioco la tradizionale tripartizione fiscale fra ricavi, plusvalenze e sopravvenienze, di cui gli IAS ai loro fini giustamente si disinteressano: per l’applicabilità del principio di cassa e del regime di rateazione dei contributi – sopravvenienze o per le plusvalenze da rateizzare 25
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Commesse infrannuali e pluriennali IAS 11 – Lavori su ordinazione: contabilizzazione della commessa in bilancio in base allo stato avanzamento a fine esercizio e qualifica di tale componente come ricavo (IAS 18) Secondo lo IAS 11 questo criterio è applicabile sia alle commesse infrannuali che a quelle pluriennali Qualificazione della componente come ricavo prescinde dal fatto che detta componente sia determinata a fine esercizio mediante un processo di stima e dalla durata della commessa (infrannuale o pluriennale)
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Applicazione IAS: riflessi sui beni ammortizzabili Ammortamenti esclusi dalle regole IAS in quanto riguardano “valutazioni patrimoniali” Qualificazione e classificazione dei beni ai fini IAS: rilevano però anche ai fini fiscali Esempi di intereferenze –Component approach –Possibilità che il costo preso a base dell’ammortamento sia influenzato dall’applicazione degli IAS 27
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Beni ammortizzabili ►La classificazione e la qualificazione IAS assume rilevanza fiscale anche se dovesse determinare una diversa identificazione del bene e costo del medesimo (e.s component approach) ►In questo modo lo IAS incide sul valore del bene cui applicare i coefficienti di ammortamento “fiscali” ►Dubbi esistono sul momento rilevante fiscalmente per l’inizio dell’ammortamento: in base alle regole del TUIR, che si ispirano a criteri giuridici –formali, potrebbe a rigore essere esclusa l’ammortizzabilità di un bene in cui l’impresa non ha ancora la proprietà può succedere che l’impresa consegua la disponibilità del bene ed inizi a riceverne i benefici antecedentemente al trasferimento della proprietà ►Altri aspetti: svalutazioni, rivalutazioni, coefficienti di ammortamento
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Distribuzione nel tempo del costo: ammortamento IAS: ripartizione del valore sistematicamente sulla vita utile del bene – tempi e modalità con cui l’impresa fruisce dei benefici economici ritratti dal bene Fiscale: applicazione delle aliquote disposte con Decreto Ministeriale DOPPIO BINARIO IAS/FISCALE 29
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Spese migliorie beni di terzi ►In base ai principi contabili internazionali vengono capitalizzate come beni materiali e ammortizzate lungo la durata del contratto di affitto ►Sotto il profilo fiscale la qualificazione IAS, che considera le spese alla stregua di un bene materiale, dovrebbe rilevare ai fini fiscali ►Se la qualificazione rileva occorre risolvere il problema della individuazione dell’ammortamento fiscalmente ammesso: applicazione dell’aliquota fiscale della categoria in cui il bene è iscritto
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Costi di bonifica Se le migliorie sono accompagnate dalla previsione di costi di smantellamento o ripristino il valore attuale di tali costi dovrebbe essere iscritto ad incremento del costo del bene …..seguirne le sorti anche ai fini fiscali (ammortamento)
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Costi pluriennali Spese sviluppo capitalizzabili a certe condizioni Per il resto gli ias spesano il costo Norma specifica per i costi pluriennali per i soggetti ias Norma che crea incoerenza rispetto a principi riforma, generando disallineamenti fisco/bilancio proprio dove non vi erano mai stati 32
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Accantonamenti La disciplina fiscale degli accantonamenti rimane ferma Il trattamento fiscale finisce però per essere influenzato dalla classificazione o meno della posta come accantonamento (esempio costi ripristino e bonifica che gli ias qualificano come costo del bene) Per il tfr specifico criterio fiscale per i soggetti Ias
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Le particolarità degli IAS Gli IAS/IFRS disciplinano gli accantonamenti a fondi non soltanto nello IAS 37 ma anche in altri principi. Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti e li distingue dai debiti presunti e dalle passività potenziali. Accantonamento: Passività derivante da un evento passato per cui è probabile l’impiego di risorse e il cui importo può essere determinato con sufficiente attendibilità. Condizioni per rilevare un accantonamento: I.esistenza di una obbligazione attuale legale o implicita risultante da un evento passato; II.probabilità di fuoriuscita di risorse economiche; III. stima attendibile dell’importo dell’obbligazione
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Le particolarità degli IAS Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti e li distingue dai debiti presunti e dalle passività potenziali. Le passività potenziali: Passività per le quali non vi sono le condizioni di rilevazione come accantonamenti. Si tratta cioè di passività di scadenza o ammontare incerto che derivano da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo da uno o più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’impresa e/o il cui importo non può essere determinato con sufficiente attendibilità e/o per cui non è probabile l’impiego di risorse. La passività potenziali non sono normalmente evidenziate in bilancio ma sono oggetto di apposita informativa. I debiti presunti: Passività per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore. Sono caratterizzati da un grado di incertezza assai inferiore a quello degli accantonamenti, anche se talvolta è necessario stimarne importo e tempistica. Rientrano tra i debiti presunti, secondo lo IAS 37, “gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate)”. Devono essere rilevati in bilancio come debiti commerciali o debiti diversi.
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Le particolarità degli IAS Lo IAS 37 (par. 5) precisa che “nel caso in cui un altro principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale” si applica “quel principio specifico e non il presente”. Ciò avviene, ad esempio, nel caso dello: o IAS 11 (lavori su ordinazione) o IAS 17 (leasing) o IAS 19 (benefici per i dipendenti) –….. In alcune ipotesi gli IAS/IFRS richiamano espressamente lo IAS 37: o IAS 2, par. 31 (accantonamenti per contratti di vendita per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o acquistate) o IAS 11, par. 45 (passività potenziali per oneri per garanzie, richieste di risarcimento, penali o perdite possibili legate a commesse pluriennali) o IAS 16, par. 18 (accantonamenti per costi di bonifica capitalizzati sul costo delle attività materiali)
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L’art. 9 del decreto 8 giugno 2011 Art. 9 DM 8 giugno 2011 “1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. 2. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall’attualizzazione delle passività di cui al comma precedente. 3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all’articolo 107, commi da 1 a 3, del testo unico.”
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L’art. 9 primo comma “1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37”. La ratio del coordinamento: si intende ribadire la rilevanza delle qualificazioni dello IAS 37 anche per i componenti reddituali che pur avendo le stesse caratteristiche degli accantonamenti a fondi, sono concretamente disciplinati da altri IAS e rilevati a conto economico per natura.
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Piani di azionariato IFRS 2: la previsione di un piano di stock options, mediante l’assegnazione di azioni, comporta, per la società che le assegna, la rilevazione a conto economico di un onere qualificato come costo del lavoro (in ragione del fair value alla data di attribuzione delle azioni) con contropartita di un debito (se le azioni assegnande non sono della società che emette il piano) o di una riserva di patrimonio netto (in caso contrario) Sulla base del principio di “derivazione rafforzata” il costo mantiene la stessa qualificazione anche ai fini fiscali ed è deducibile
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I costi per piani di azionariato In base a corretti principi contabili, nel bilancio IAS, i costi sostenuti dall’impresa a seguito di operazioni di stock option vanno imputati a conto economico, anche quando basati su operazioni di aumento di capitale. Il decreto 8 giugno 2011 stabilisce la deducibilità fiscale anche per queste ipotesi, a prescindere dall’effettivo sostenimento del costo in termini di diminuzione patrimoniale, ovvero diminuzione di ricchezza, per l’impresa. La relazione tecnica al decreto legge l’assegnazione delle opzioni come costo del lavoro alla stessa stregua del costo per salari, stipendi, etc. Il decreto sposa la qualificazione e l’imputazione temporale IAS anche ai fini della rilevanza fiscale. 40
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Milleproroghe 2011 Come cambiano gli IAS dopo il Milleproroghe 2011 Gli scenari futuri
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Un vaglio preventivo per gli IAS ATT! In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter (decreto civile, ndr), le disposizioni di cui al periodo precedente (decreto fiscale, ndr) sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE Adozione IAS/IFRS Emanazione DECRETO civile (90 giorni) Emanazione DECRETO fiscale (60 giorni)
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Verso il futuro IAS/IFRS adottati con regolamenti UE in vigore dal 31 dicembre 2010 IAS/IFRS adottati con regolamenti UE in vigore dal 31 dicembre 2010 Decreti di coordinamento con norme fiscali Decreti di coordinamento con norme civilisitiche IAS/IFRS adottati con regolamenti UE in vigore tra 1° gennaio 2009 e 31 dicembre 2010 IAS/IFRS adottati con regolamenti UE in vigore dal 31 dicembre 2010 IAS/IFRS adottati con regolamenti UE in vigore dal 31 dicembre 2010 Decreto emanato l’8 giugno 2011
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Gli scenari futuri Si prepara il campo a un vero e proprio ritorno al passato? Se così fosse sarebbe un errore, non solo sul piano delle complicazioni nel gestire una ennesima fase di transizione, questa volta all ’ incontrario, ma prima ancora perché gli Ias non sono “ principi senza testa ” come qualcuno li ha definiti
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Gli scenari futuri Si prepara il campo a un vero e proprio ritorno al passato? Se così fosse sarebbe un errore, non solo sul piano delle complicazioni nel gestire una ennesima fase di transizione, questa volta all ’ incontrario, ma prima ancora perché gli Ias non sono “ principi senza testa ” come qualcuno li ha definiti
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Altri temi di principio Verifiche fiscali e “reinterpretazione” di comportamenti contabili
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Circ. n. 7/E/2011, paragrafo 3.1 “ Resta fermo che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant presuppone che i principi contabili internazionali di riferimento siano stati correttamente applicati. Ciò deve essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio. In particolare, nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, l’amministrazione finanziaria determina l’imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi.” 47
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Criteri contabili e discrezionalità degli amministratori: quale limite al sindacato dell’amministrazione? 48 Circ. n. 7/E/2011, paragrafo 3.1 “Infine, qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l’amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”
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