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PubblicatoRita Giusti Modificato 8 anni fa
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L’INADEMPIMENTO E LA MORA
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INADEMPIMENTO Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa, incorre nell’inadempimento Perché si abbia inadempimento è, di regola, necessario che sia già maturato il tempo dell’adempimento (ad es. sia scaduto il termine entro cui l’appaltatore avrebbe dovuto consegnare ultimato l’immobile da realizzare). Talvolta può aversi inadempimento prima che sia maturato il tempo dell’adempimento: quando ad es. il debitore non abbia svolto le attività preparatorie necessarie per realizzare nei tempi stabiliti la prestazione (l’appaltatore che non abbia nemmeno predisposto il cantiere per l’avvio dei lavori, art. 1662, co. 2, c.c.)
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INADEMPIMENTO L’inadempimento può essere: -Totale la prestazione è mancata interamente -Parziale la prestazione è stata effettuata ma non correttamente (adempimento inesatto) L’inadempimento può essere: -Assoluto (definitivo) è escluso che possa essere effettuato in futuro (il fotografo che non si presenta il giorno delle nozze) -Relativo la prestazione potrebbe essere eseguita in futuro: in tal caso c’è ritardo situazione transitoria destinata a sfociare o in un adempimento tardivo o in un inadempimento definitivo
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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Art. 1218 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 1218. (Haftung des Schuldners) Der Schuldner, der die geschuldete Leistung nicht gehörig erbringt, ist zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er nicht beweist, dass die Nichterfüllung oder die Verspätung durch Unmöglichkeit der Leistung verursacht worden ist, die auf einen von ihm nicht zu vertretenden Grund zurückgeht.
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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Se l’inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere (art. 1256 c.c., co. 1) 1256. (Endgültige und vorübergehende Unmöglichkeit) 1.Die Verbindlichkeit erlischt, wenn aus einem vom Schuldner nicht zu vertretenden Grund die Leistung unmöglich wird. Negli altri casi l’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno che ne sia derivato al creditore.
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Inadempimento assoluto e relativo In caso di inadempimento assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria rimasta ineseguita e che più non potrà esserlo. In caso di inadempimento relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge a quella originaria, la quale continua anch’essa a essere dovuta, seppur tardivamente (dovevo consegnare un quadro; resterò obbligata a consegnarlo in ritardo).
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Responsabilità per colpa Il debitore va esente da responsabilità se ha impiegato, nell’adempimento, la diligenza, la prudenza e la perizia richiestegli: in tal caso il debitore risponde “per colpa”(cioè per non aver usato la diligenza, la prudenza e la perizia necessarie). Così il conduttore del contratto di locazione può servirsi della cosa locata per l’uso determinato nel contratto (art. 1587, co. 1, c.c.), il depositario nel contratto di deposito deve usare, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1, c.c.).
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Responsabilità per colpa Per queste ipotesi occorre capire quale sia il grado di diligenza concretamente richiesto nel singolo caso, al debitore. L’art. 1176, co. 1, c.c., chiarisce che il debitore deve usare la diligenza che, nelle circostanze concrete, ci si può attendere dal “buon padre di famiglia”, cioè da una persona onesta, preparata e coscienziosa. La diligenza tuttavia varia a seconda del tipo di attività dovuta, del tipo di competenza propria del debitore e del tipo di rapporto obbligatorio
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Dilligenza 1176. (Diligenza nell'adempimento) 1. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di fami-glia. 2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 1176. (Sorgfalt bei der Erfüllung) 1.Bei der Erfüllung der Verbindlichkeit hat der Schuldner die Sorgfalt eines guten Familienvaters anzuwenden 2. Bei der Erfüllung von Verbindlichkeiten aus der Ausübung beruflicher Tätigkeit ist die Sorgfalt unter Berücksichtigung der Art der ausgeübten Tätigkeit zu bestimmen.
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Diligenza richiesta All’operatore professionale si richiede una diligenza diversa e superiore rispetto a quella che si può pretendere da un operatore occasionale (art. 1176, co. 2, c.c.) Allo stesso modo, al soggetto dotato di specifiche competenza si richiede una diligenza diversa (parametrata a queste sue specifiche competenze) rispetto a quella che si richiede a chi non ha analoghe competenze A chi effettua la prestazione a titolo gratuito si richiede, di regola un minor impegno rispetto a quello che si pretende da chi riceve un corrispettivo (art. 1710 c.c., co. 1, c.c. in tema di mandato, art. 1768, co. 2, in tema di deposito).
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Diligenza richiesta L’art. 2236 c.c. prescrive una regola particolare con riferimento alle obbligazioni del professionista intellettuale : nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni sofferti dal cliente solo in caso di dolo o colpa grave. 2236. (Responsabilità del prestatore di opera) Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave 2236. (Haftung des Werkherstellers) Beinhaltet die Leistung die Lösung technischer Probleme besonderer Schwierigkeit, haftet der Werkhersteller für Schäden nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
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Responsabilità “senza colpa” Il codice civile prevede anche delle ipotesi nelle quali il debitore risponde anche se non può essergli imputata alcuna negligenza
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Responsabilità “senza colpa” Del vettore, art. 1693 c.c., co. 1, c.c. Il vettore, nel contratto di trasporto di cose, deve evitare la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto: il vettore risponde della perdita e dell’avaria anche se le cose sono andate distrutte senza sua colpa (ad es. in un incidente stradale causato da un soggetto terzo). Il vettore può liberarsi della responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, cioè la sopravvenienza di una circostanza anomala, del tutto estranea alla sfera della sua organizzazione e della sua attività di impresa (attentato terroristico che distrugge, tra l’altro, il mezzo impiegato per il trasporto), ovvero che la perdita dipenda, comunque, da cause che sfuggono alla sfera di controllo del vettore.
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Responsabilità “senza colpa” 1693. (Responsabilità per perdita e avaria) 1. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. 1693. (Haftung für Verlust und Beschädigung) 1. Der Beförderer haftet für den Verlust und die Beschädigung der ihm zur Beförderung übergebenen Sachen von dem Zeitpunkt an, an dem er sie erhält, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sie beim Empfänger abliefert, wenn er nicht beweist, dass sich der Verlust oder die Beschädigung aus einem Zufall, aus der Beschaffenheit oder aus Mängeln der Sachen selbst oder ihrer Verpackung oder aus dem Verhalten des Absenders oder aus jenem des Empfängers ergeben hat.
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Responsabilità “senza colpa” Le stesse regole valgono, sostanzialmente, anche per la responsabilità dell’albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo (artt. 1783 ss. c.c., 1785 c.c.), per la responsabilità del gestore di grandi magazzini per la vendita o l’avaria delle merci depositate (art. 1787 c.c.); per la responsabilità della banca per il servizio di cassette di sicurezza (art. 1839 c.c.). In tutte le ipotesi descritte si tratta di obbligazioni assunte da un imprenditore nei confronti dell’utente, in riferimento alle quali il debitore risponde, anche in assenza di colpa, dei rischi tipici, prevedibili e calcolabili, connessi alla sua attività.
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Responsabilità “senza colpa” Di chi si avvale di ausiliari: art. 1228 c.c. Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi (cd. ausiliari) di cui si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione. Il dominus risponde del fatto degli ausiliari anche quando non possa essergli imputata né una culpa in eligendo (cioè nella scelta della persona di cui avvalersi), né una culpa in vigilando (cioè, nell’impartire istruzioni all’ausiliario, ovvero nel sorvegliarne l’attività).
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Responsabilità “senza colpa” 1228. (Responsabilità per fatto degli ausiliari) Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si va-le dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. 1228. (Haftung für Gehilfen) Vorbehaltlich eines abweichenden Willens der Parteien haftet der Schuldner, der sich zur Erfüllung der Verbindlichkeit der Tätigkeit Dritter bedient, auch für deren vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten.
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Onere della prova Dal punto di vista processuale, il creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, agisca in giudizio per il risarcimento del danno, ha l’onere di fornire la prova del suo credito (art. 2697 c.c.) ad es. il perfezionamento del contratto, in forza del quale ha acquisito il diritto alla consegna della merce, che non gli è pervenuta Il creditore può invece limitarsi ad allegare (senza dover fornire la dimostrazione) l’inadempimento della controparte. E’ il debitore che deve fornire la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta.
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Onere della prova 2697. (Onere della prova) 1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda-mento. 2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 2697. (Beweislast) 1.Wer ein Recht bei Gericht geltend machen will, muss die Tatsachen beweisen, die dessen Grundlage bilden. 2. Wer die Unwirksamkeit dieser Tatsachen einwendet oder einwendet, dass das Recht abgeändert wurde oder erloschen ist, muss die Tatsachen beweisen, auf die sich die Einwendung gründet.
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Il danno risarcibile Art. 1223 c.c. Il risarcimento del danno deve comprendere: - La perdita subita dal creditore (cd. danno emergente) e -Il mancato guadagno (cd. lucro cessante). Es. Il debitore che mi ha fornito una partita di merce avariata deve risarcirmi sia quanto ho speso per procurarmi altrove quella stessa merce (comprensivo di spese per il trasporto, per la custodia ecc.) sia il presumibile lucro che avrei tratto dalla fornitura se fosse stata correttamente eseguita (quanto avrei guadagnato dalla rivendita della merce)
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Il danno risarcibile 1223. (Risarcimento del danno) Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta 1223. (Schadenersatz) Der Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder wegen Verspätung muss sowohl den vom Gläubiger erlittenen Verlust wie auch den entgangenen Gewinn umfassen, soweit diese deren unmittelbare und direkte Folge sind.
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Danno risarcibile La giurisprudenza, dal 2008 in poi, ritiene che è risarcibile non solo il danno patrimoniale ma anche il danno non patrimoniale, seppur limitatamente all’ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesioni di diritti inviolabili della persona. Ad es. il chirurgo che, per negligenza, abbia cagionato al paziente la perdita della funzionalità di un arto, sarà tenuto a risarcire a quest’ultimo non solo il danno patrimoniale (danno emergente: spese di riabilitazione - lucro cessante: eventuale diminuzione della sua capacità reddituale) ma anche il danno non patrimoniale (sofferenza morale e turbamento d’animo che gli siano derivati dalla menomazione subita, modificazione negativa delle sue abitudini ecc.)
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Danno risarcibile: danno immediato e diretto E’ risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta (unmittelbare und direkte Folge) dell’inadempimento (art. 1223 c.c.) Se cioè il creditore, dopo l’inadempimento del debitore, decide di abbandonare l’attività imprenditoriale cui si dedicava, non potrà considerare responsabile diretto di ciò il debitore. Si tratta difatti di una conseguenza “mediata” dell’inadempimento, frutto di una libera scelta del debitore.
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Danno risarcibile: prevedibile Se l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dipendono da colpa debitore e non da dolo (=se dipendono da imprudenza o imperizia del debitore e non sono conseguenza di una sua deliberata scelta) il risarcimento è limitato al danno che “poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione” (art. 1225 c.c.) 1225. (Prevedibilità del danno) Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. 1225. (Voraussehbarkeit des Schadens) Beruht die Nichterfüllung oder die Verspätung nicht auf Vorsatz des Schuldners, so wird der Ersatz auf den Schaden beschränkt, der im Zeitpunkt der Entstehung der Verbindlichkeit vorausgesehen werden konnte.
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Liquidazione del danno Il creditore ha l’onere di provare le singole “voci” di danno per le quali pretende di essere risarcito. Per evitare questo onere, il creditore può pattuire con il debitore, ex ante (già al momento della stipulazione del contratto, e comunque prima del verificarsi dell’inadempimento), una clausola penale, in virtù della quale le parti stabiliscono forfettariamente quando dovrà il debitore in caso di inadempienza, esonerando il creditore dall’onere di fornire la prova di aver effettivamente subito un danno di ammontare corrispondente (art. 1382 ss. c.c.). Ad es. si stabilisce che per ogni giorni di ingiustificato ritardo nella consegna del bene oggetto del contratto, il debitore dovrà versare al creditore una determinata somma.
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Valutazione equitativa del danno Per il caso in cui il creditore offra prove sufficienti di aver subito un danno, ma non riesca a dare la prova del “preciso ammontare” del pregiudizio subito, il legislatore autorizza il giudice a provvedere lui alla determinazione della precisa somma di denaro che il debitore inadempiente dovrà corrispondere al creditore (liquidazione del danno), anche con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
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Valutazione equitativa del danno 1226. (Valutazione equitativa del danno) Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. 1226. (Schadensbewertung nach Billigkeit) Kann der Schaden nicht in seiner genauen Höhe nachgewiesen werden, so wird er vom Gericht nach Billigkeit bestimmt.
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Concorso del fatto colposo del creditore La liquidazione del danno deve essere diminuita se, a determinare il danno, ha concorso il fatto colposo del creditore (art. 1227, co. 1, c.c.) 1227. (Concorso del fatto colposo del creditore) 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è dimi-nuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 1227. (Mitverschulden des Gläubigers) 1. Hat zur Verursachung des Schadens ein schuldhaftes Verhalten des Gläubigers beigetragen, so wird der Ersatz nach der Schwere des Verschuldens und dem Umfang der daraus entstandenen Folgen gemindert.
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Dovere del danneggiato di limitare il danno Il creditore ha il dovere di non aggravare il pregiudizio arrecatogli dall’inadempienza Il risarcimento difatti non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, co. 2, c.c.) 1227. (Mitverschulden des Gläubigers) 2. Kein Ersatz wird für Schäden geschuldet, die der Gläubiger bei Anwendung der gewöhnlichen Sorgfalt hätte vermeiden können.
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