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Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario.

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Presentazione sul tema: "Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario."— Transcript della presentazione:

1 Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario 8-12 e 13-20, dal lunedì al sabato, ricevendo un compenso solo per il primo mese di lavoro. Al termine di un’accesa discussione con la Parodi, riguardante la corresponsione delle retribuzioni arretrate, la Dolores viene invitata a non ripresentarsi più al lavoro. La Dolores è una peruviana non regolarizzata e priva del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro che occupa clandestini commette reato. Cosa può ottenere la Dolores in questa situazione? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

2 Prestazione di fatto. Art. 2126 c.c. La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa. Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione

3 Le tre regole dell’art. 2126 c.c. Regola: La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione Eccezione: La nullità produce invece effetto se deriva da illiceità dell’oggetto o della causa Eccezione all’eccezione: Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa

4 Regola: inefficacia dell’ invalidità Il rapporto di lavoro esiste e produce tutti i suoi effetti anche se il contratto è invalido Necessarietà fonte contrattuale, ma non della forma scritta 2126 c.c. è l’alternativa all’art. 2037 c.c. di ripetizione dell’indebito (salva la contrarietà al buon costume) Prestazione di fatto di natura extracontrattuale, ovvero effettuata invito o prohibente domino: art. 2041 c.c. azione di ingiustificato arricchimento

5 Illiceità dell’oggetto o della causa: riprende efficacia l’invalidità Contratto relativo a prestazioni lavorative proibite da norme imperative di legge o contrarie all’ordine pubblico o al buon costume Es.: Prestazioni immorali, attività vietate dalla legge penale

6 Violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro: diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa Per esempio: lavoro prestato da minore incapace ( Capacità di lavoro si acquista di norma quando è concluso periodo scolastico obbligatorio e comunque ai 15 anni di età).

7 Art. 2096 c.c. assunzione in prova Forma scritta ad substantiam Datore di lavoro e lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l’esperimento della prova Durata massima periodo di prova: 6 mesi (art. 10 l.n. 604/1966) Recesso libero durante la prova senza obbligo di preavviso o indennità, ma con TFR e ferie Computo del periodo di prova nella anzianità di servizio Il patto di prova è ammissibile anche nelle assunzioni obbligatorie e nel contratto di formazione

8 Regime della recedibilità nel patto di prova La società Mira e Danza stipula con la signora Calimeri un patto scritto di prova di 3 mesi come impiegata di VI livello. Dopo un mese dall’inizio della prova, la Mira e Danza, dichiarandosi insoddisfatta del lavoro della signora, le comunica il recesso per mancato superamento della prova. E’ legittimo il comportamento della azienda? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

9 Patto di prova con il lavoratore disabile Il signor Adalberto, disabile visivo, è avviato per l’assunzione obbligatoria presso l’impresa Chiari & Netti. Questa, dopo aver sottoposto l’Adalberto ad un periodo di prova di 3 mesi, alla scadenza recede dal contratto, senza fornire alcuna motivazione del recesso, che secondo Adalberto è invece motivato proprio dal suo handicap. E’ legittimo il comportamento dell’azienda? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.


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