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Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - Gorizia, 13 novembre2015- 1.

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1 Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - Gorizia, 13 novembre2015- 1

2 3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE? 2

3 CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE 3 Peculiarità della norma di diritto internazionale privato: richiamo della legge straniera sulla base del criterio di collegamento che richiama un ordinamento globalmente considerato

4 APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA 4 Dibattito sulla natura del richiamo della norma di diritto internazionale privato: – Rinvio formale – Rinvio materiale – Rinvio di produzione giuridica: immissione continua e automatica di norme straniere per effetto delle norme di diritto internazionale privato

5 APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA 5 Quale ordinamento richiamare? – Legge codificata: art. 15 l. tedesca d.i.p. – Legge religiosa: sharia codificata in codice marocchino; – Lex mercatoria: usi e consuetudini del commercio internazionale richiamati per volontà delle parti.

6 TRATTAMENTO PROCESSUALE DELLA LEGGE STRANIERA 6 Trattamento processuale della l. straniera – aspetto collegato alla sua applicazione Diverse soluzioni nei differenti sistemi giuridici: common law – diritto straniero è un dato extralegale che deve essere provato senza che il giudice debba averne propria conoscenza Nel sistema italiano la dottrina proponeva di applicare il principio iura novit curia ma la giurisprudenza era restia ad applicarlo con riguardo alle norme straniere

7 ART. 14 L. 218/95 7 Risolve incertezze giurisprudenziali sancendo il dovere del giudice di accertare d’ufficio il diritto straniero applicabile Pluralità di mezzi di accertamento Intervento delle parti è sussidiario e residuale

8 ART. 14 L. 218/95 8 In caso di impossibilità di individuare la l. straniera applicabile: – Ricerca attraverso altri criteri di collegamento, previsto in via successiva o alternativa; – Applicazione della lex fori

9 APPLICAZIONE DELLA L. STRANIERA ART. 15 L. 218/95 9 La legge straniera va considerata ed applicata in quanto tale Il giudice italiano deve applicare la l. straniera come farebbe il suo collega straniero: ad es. deve tenere conto della rimozione di una norma straniera per effetto di un giudizio di costituzionalità; deve tener conto della qualificazione straniera

10 CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE 10 Peculiarità della norma di diritto internazionale privato: richiamo della legge straniera sulla base del criterio di collegamento che richiama un ordinamento globalmente considerato

11 CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE 11 Tra le conseguenze che questo richiamo globalmente inteso comporta vi è anche il…..

12 PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 12 Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche ). )

13 PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 13 Abrogazione implicita della norma? Svista della l. 218/95? Significato residuale?

14 PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 14 Art.3 c.c. 1865: “ Lo straniero gode dei diritti civili attribuiti al cittadino” Art. 16 disp. prel. c.c. 1942: condizione di reciprocità Superamento da parte della giurisprudenza per diritti fondamentali…

15 PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 15 …d’altra parte l. 6.3.98 n. 40 sulla condizione dello straniero regolarmente residente in Italia esclude reciprocità… Rimaneva qualche caso in materia di risarcimento del danno ma ormai superato da Cass. 2.2.2012 n. 1493.

16 RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI 16 RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI: ad es. si richiama la legge svizzera a regolare la capacità di agire di un cittadino svizzero e l’ordinamento svizzero è tipicamente un ordinamento plurilegislativo – come individuare allora le norme che concretamente regoleranno tale fattispecie entro l’ordinamento richiamato???.

17 RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI 17 Varie definizioni di ordinamento plurilegislativo: sistema giuridico non unificato, sistema giuridicamente complesso.

18 NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 18 Nozione di Arminjon (1949): ordinamento plurilegislativo si individua in presenza di due elementi: – Esistenza di uno Stato composto da diverse collettività umane; – Circostanza che ciascuna di esse abbia il proprio ordinamento giuridico che si fonda sul riconoscimento della particolarità giuridica di un gruppo o di un territorio.

19 NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 19 L’ordinamento plurilegislativo è infatti un ordinamento statale nell’ambito del quale operano più discipline per lo stesso rapporto o per la stessa situazione in funzione della relativa localizzazione territoriale o della appartenenza di uno dei soggetti implicati nel rapporto a un determinato gruppo sociale, religioso o etnico: ad es. a Singapore vi sono diverse discipline per la maggiore età: i musulmani a 16 anni, i cinesi egli indù a 18.

20 NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 20 Fondamento: Costituzioni nazionali e struttura degli Stati: ad es. l’ordinamento plurilegislativo si ricollega alla struttura federale.

21 NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 21 ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO SU BASE PERSONALEAd es. SingaporeSU BASE TERRITORIALE Ad es. Canada: matrimonio – disciplina dei singoli Stati; divorzio – disciplina dello Stato federale OCCULTO (????) Effetto di norme Cedu: art. 8 e 14

22 IL PROBLEMA DELL’ ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO NEL D.I.P. 22 Dibattiti dottrinali sulla rilevanza del problema del richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel d.i.p. Opinioni contrarie alla riconducibilità al d.i.p. di Zitelmann, Bartin, Mancini: per teoria del d.i.p. come mezzo per delimitare sovranità dei singoli Stati. Opinione favorevole: Savigny: per obiettivo comune della migliore localizzazione del rapporto giuridico

23 IL PROBLEMA DELL’ ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO NEL D.I.P. 23 RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE ENTRO UN ORDINAMENTO. PLURILEGISLATIVO ENTRO UN ORDINAMENTO CHE RICHIAMA ORD. PLURILEGISLATIVO

24 RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE IN UN ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 24 Si seguono le regole dell’ord. Pluril. Che possono essere diverse per conflitti interni o internazionali.

25 RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE IN UN ORDINAMENTO CHE RICHIAMA UN ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO 25 Varie soluzioni: – alcune simili all’art. 18 l. 218/95: art. 5, 3° co. L. austriaca d.i.p.; art. 4, 3° co., l. tedesca di d.i.p – Soluzioni diverse entro Convenzioni internazionali: individuazione diretta: art. 19, 1° co. Conv. Roma 1980 – art. 22 Reg. Roma I

26 ART. 18 L. 218/95 26 Richiamo della l. richiamata da ord. Plurilegislativo; Collegamento più stretto: criterio individuabile in via interpretativa in base a indizi concreti

27 ART. 18 L. 218/95 27 Richiamo di principi religiosi?

28 CASO SAMAMA 28 Risposta affermativa: CASO Samama (fine 1880), concernente la successione testamentaria di un ebreo tunisino deceduto a Livorno con proprietà in Italia, Francia e Tunisia, relativamente alle quali aveva redatto un testamento olografo in Francia. Alcuni parenti contestavano la validità formale del testamento secondo il diritto ebraico, cui rinviava il diritto tunisino, applicabile in base all’art. 8 delle disp. prel. al c.c. del 1865. Allo scopo di assicurare la libertà e l’uguale godimento dei diritti a cittadini e stranieri, Mancini sostiene infatti, che l’applicazione di un diritto religioso si ponga in contrasto con l’ordine pubblico in quanto rivolta a limitare la libertà dell’individuo di non sottostare a prescrizioni religiose. La Cassazione di Firenze non accoglie tale tesi ritenendo applicabile il diritto talmudico come richiamato dalla cittadinanza del de cuius, ai fini di affermare la validità del testamento de quo


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