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PubblicatoTommasa Russo Modificato 8 anni fa
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Milano, 20 giugno 2015 Marina Colaizzi Direttiva quadro acque e implicazioni per il settore agricolo
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L’acqua è un bene universale essenziale per la vita e lo sviluppo, va tutelato e preservato garantendo la fruizione anche alle generazioni future. L’acqua è un fattore essenziale per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.
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La Direttiva 2000/60/CE – DQA è la norma quadro che stabilisce a livello comunitario i principi fondamentali per la protezione e gestione di tutti i corpi idrici e definisce obiettivi e vincoli
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La ratio della Direttiva mira a portare in primo piano due problemi chiave di gestione ambientale: il degrado qualitativo della risorsa idrica; la riduzione quantitativa della risorsa idrica disponibile (oltre il tasso di ricarica). le strategie ambientali (analisi di Determinanti/fattori, Pressioni e Impatti, monitoraggio, predisposizione delle Risposte/misure), devono mirare a correggere o regolare: l’inquinamento della risorsa idrica; l’iper-sfruttamento oltre il naturale tasso di ricarica.
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Obiettivi della DQA Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità delle acque (raggiungere lo stato di “buono” per tutti i corpi idrici entro il 31 dicembre 2015 salvo i casi espressamente previsti dalla stessa DQA purchè ciò non causi ulteriore degrado); assicurare un utilizzo razionale e sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
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Come conseguirli Attraverso: l’attuazione del programma di misure del piano di gestione (strumento di pianificazione integrata della gestione e della tutela della risorsa a scala di “bacino idrografico”. ) L’applicazione del principio della correzione dei danni causati all’ambiente; L’applicazione del principio “chi inquina paga” Il riconoscimento a tutti gli utilizzi del giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale sulla base del recupero del costo pieno; idonee politiche dei prezzi incentivanti l’utilizzo razionale della risorsa. Per conseguire i massimi risultati e creare sinergie di sistema è necessaria un’interazione ed armonizzazione tra i vari strumenti di pianificazione di settore e il piano di gestione, che è strumento gerarchicamente sovraordinato.
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Acqua e agricoltura L’agricoltura è un settore strategico per l’economia del paese e contemporaneamente svolge un ruolo primario per il perseguimento di fondamentali obiettivi ambientali quali la tutela del paesaggio, il mantenimento della sicurezza e della funzionalità idraulica del territorio e il contenimento dell’erosione del suolo. Tuttavia: Il settore agricolo è un utilizzatore di risorsa idrica e come tale genera un’alterazione dello stato di qualità del corpo idrico sia per il prelievo di risorsa che per l’inquinamento conseguente all’utilizzo di sostanze eutrofizzanti e di fitofarmaci/pesticidi, per l’inquinamento organico determinato da deiezioni, per il trasporto di materiale solido particellato per erosione ecc..
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Come coniugare i due aspetti? Promuovere una produzione agricola consapevole e sostenibile (buone pratiche agricole); Creare sinergie di sistema e complementarietà tra le azioni del piano di sviluppo rurale e tra questo e il piano di gestione delle acque; Ridurre l’uso di sostanze inquinanti conformando le attività agricole alla normativa ambientale (es. direttiva sui nitrati); Promuovere il risparmio idrico.
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Agricoltura e Direttiva 2000/60/CE Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla DQA, la Commissione Europea, in varie occasioni (non da ultimo l’Eu Pilot 7304/15/ENVI), ha sottolineato, in particolare per il settore agricolo, la necessità di: Fornire dati quali - quantitativi sulle risorse idriche in maniera tempestiva, affidabile e coerente attraverso misurazione o stima delle quantità prelevate e distribuite; Applicare l’art. 9 della DQA (copertura dei costi e politica dei prezzi incentivante); Regolamentare i prelievi in funzione del flusso ecologico e del buono stato (art. 11.3(e)) Prevenire e ridurre l’inquinamento diffuso dovuto ad azoto, fosforo, inquinanti organici (anche fuori dalle Zone vulnerabili ai nitrati) e fitofarmaci (art. 11.3(h), (d)); Prevenire e ridurre l’erosione dei sedimenti e del suolo e operare per la protezione della struttura morfologica dei corsi d’acqua (art. 11.3(i ))
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Politica delle acque e PAC il resoconto della Corte dei Conti Europea Audit 7 stati membri 2012 - 2013 La Corte dei Conti Europea ha effettuato una valutazione dei due strumenti utilizzati per integrare gli obiettivi della politica UE in materia di acque (la condizionalità e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per verificare se gli obiettivi della DQA trovino riscontro effettivo ed efficace, sia a livello strategico che attuativo, nella PAC. Stante le pressioni esercitate dall’agricoltura sulle risorse idriche (rapporto AEA - Agenzia Europea per l’ambiente), ha riscontrato che: I piani di spesa per lo sviluppo rurale degli Stati membri non tengono sempre conto degli obiettivi in materia di acque e del fabbisogno di acque ( le pressioni a cui è soggetta la risorsa idrica non sono identificate in maniera esaustiva e i PSR e i piani di gestione non sono allineati ed integrati tra loro) Le potenzialità dei finanziamenti FEASR non sono sfruttate pienamente dalle Regioni per affrontare i problemi delle acque; Il principio «chi inquina paga» non è stato integrato nella PAC (nessun meccanismo che tenga proporzionalmente conto dei costi legati alla prevenzione o alla bonifica dell’inquinamento causato da un agricoltore e che riduca di conseguenza i pagamenti a titolo dello sviluppo rurale).
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Politica delle acque e PAC il resoconto della Corte dei Conti Europea Audit 7 stati membri 2012 - 2013 Raccomandazioni: Alla Commissione europea: di proporre modifiche a condizionalità e sviluppo rurale o, se necessario, nuovi strumenti per raggiungere obiettivi più ambiziosi nella PAC; di disporre di informazioni sull’evoluzione delle pressioni agricole sulle risorse idriche; Agli Stati membri: di ovviare alle debolezze della condizionalità e migliorare l’uso dei finanziamenti per lo sviluppo rurale di fornire dati in maniera più tempestiva, affidabile e coerente Alla CE e agli SM di intervenire sui ritardi nell’attuazione della DQA e di migliorare la qualità dei Piani di gestione (rendendo le misure sufficientemente chiare e concrete a livello operativo.)
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Art. 9 della DQA disciplina l’esistenza di 1.una politica dei prezzi dell'acqua che incentivi gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente; 2.un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa, dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, almeno agricoltura, famiglie e industria. Tuttavia: dispone che la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità. non impedisce agli Stati membri di poter ricorrere a tributi o a finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere e interventi nel settore idrico o ad altri vincoli ed obblighi in capo agli utilizzatori, ovvero ad altre misure, purché ciò non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità e venga data adeguata motivazione nei piani di gestione. L’applicazione dell’art. 9 è condizionalità ex ante per l’accesso ai fondi comunitari della politica di coesione 2014 - 2020
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Cosa comporta per il settore agricolo? Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della DQA e dell’accesso ai fondi comunitari è necessario soddisfare le condizionalità ex ante, pertanto occorre: Rendere disponibili i dati volumetrici prelevati e distribuiti; Applicare l’art. 9 della DQA; Fornire informazioni, anche economiche e gestionali per approntare l’analisi economica e consentire di poter adeguatamente motivare l’eventuale ricorso al paragrafo 4 dell’art. 9 della DQA; Dimostrare di aver attuato le misure di base di prevenzione/ripristino e mantenimento dello stato quali quantitativo del corpo idrico (I costi di risposta a pressioni e impatti, cioè di contenimento e riparazione delle alterazioni causati alla risorsa idrica e al suo ambiente (water background), sono classificati, a norma del DM 24 febbraio 2015, n. 39 come costi ambientali e della risorsa.) ed ogni altra misura ritenuta idonea a conseguire l’obiettivo di qualità del corpo idrico.
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Sostenibilità Rappresenta un equilibrio tra la necessità di non lasciare insoddisfatta la domanda di acqua con quella di non incoraggiare modelli insediativi e produttivi eccessivamente idroesigenti, depauperativi e/o fortemente impattanti o che richiedano costi eccessivi per l’approntamento dei relativi servizi e degli interventi di tutela e/o ripristino e mantenimento. Una valutazione di sostenibilità tuttavia non è solo e soprattutto la garanzia di un equilibrio contabile tra uso, preservazione e soddisfacimento, quanto piuttosto un ragionamento ponderato conseguente ad una scelta di tipo politico e di strategia ambientale ed economica: preservare il bene ambientale, tendere all’allocazione efficiente della risorsa e all’accessibilità per tutti, sostenendo al contempo lo sviluppo sociale ed economico.
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Sostenibilità economica La DQA afferma che anche attraverso un’ adeguata politica dei prezzi è possibile favorire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della risorsa e conseguire un’utilizzazione accorta e razionale di questa. Tuttavia, dispone che: la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità. Tale principio è sancito in maniera esplicita ed inequivocabile dall’art.9, comma 4, che sancisce “Gli Stati membri non violano la … direttiva qualora decidano, per prassi consolidata, di non applicare..” politiche dei prezzi incentivati e il principio di copertura dei costi.
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Sentenza della Corte Europea - C ‑ 525/12 (11 Settembre 2014) La Corte sostiene che: 1. le misure relative al recupero dei costi dei servizi idrici costituiscono solo uno degli strumenti, a disposizione degli Stati membri per perseguire gli obiettivi, potendo raggiungerli approntando altre misure; 2. la mancata tariffazione degli utilizzi idrici non pregiudica necessariamente la realizzazione degli obiettivi della DQA. A tal riguardo, l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 prevede che gli Stati membri siano autorizzati, a determinate condizioni, a non applicare il recupero dei costi per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini e il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60 non implicano necessariamente che tutte le attività di cui all’articolo 2, punto 38, lettera a) debbano essere assoggettate al principio del recupero dei costi e a tariffazione, come sostiene la Commissione.
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Ricorso al paragrafo 4 dell’art. 9 della DQA La mancata applicazione del recupero dei costi e di una politica dei prezzi incentivante per uno specifico settore è consentito a condizione che ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità, ne sia data adeguata motivazione nei piani di gestione, l’obiettivo di qualità sia raggiunto con altre misure
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Cos’è la motivazione è la dimostrazione che la scelta effettuata per la cura degli interessi ritenuti primari nel contesto di tutti quegli altri interessi esaminati non è conseguenza di una volontà arbitraria; è il risultato di un’attenta procedura dove la discrezionalità nella valutazione delle possibili scelte è condizionata dalla ponderazione e valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica oltre che dalla congruità della soluzione scelta rispetto alle diverse soluzioni possibili. Pertanto: diventa elemento essenziale nei piani di gestione essendo al contempo il supporto e la giustificazione della scelta effettuata dall’Autorità nell'esercizio delle funzioni di pianificazione. deve essere coerente con i risultati delle analisi svolte fondate su idonei parametri di riferimento (informazioni attendibili, chiare e coerenti su volumi e costi) ha la funzione di rendere conoscibile l'iter logico-giuridico ed economico grazie al quale si è formata la volontà dell’Autorità.
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CONCLUSIONI La DQA: Impone che vi sia una stretta correlazione tra il risultato dell’analisi delle pressioni e degli impatti e le misure necessarie a colmare il gap esistente tra lo stato del corpo idrico e il raggiungimento dell’obiettivo di qualità, privilegiando le misure più idonee ed efficienti in termini di costi volte a garantire che le acque raggiungano un buono stato, in modo da risolvere il divario prestazionale persistente. non impone un obbligo generalizzato di tariffazione e recupero totale dei costi, purchè ciò non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità e venga data adeguata motivazione nei piani di gestione. dispone che non vi siano sussidi incrociati, ovvero i costi relativi al ripristino qualitativo della risorsa devono gravare sul settore responsabile – applicazione del principio chi inquina paga dispone che gli Stati membri adottino una gamma di misure efficienti in modo trasparente e partecipativo. Bisogna, cioè, trovare la giusta sinergia e combinazione tra le possibili soluzioni (misure) che diano il massimo beneficio alla collettività al minor prezzo possibile.
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