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COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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Presentazione sul tema: "COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO"— Transcript della presentazione:

1 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

2 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE - ATTIVO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B. Immobilizzazioni: suddivise, a loro volta, in sottoclassi: I. Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo C. Attivo circolante: suddiviso, a loro volta, in sottoclassi I. Rimanenze II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.   Patrimonio netto (suddiviso in voci contrassegnate A da numeri romani) B. Fondi per rischi e oneri (suddiviso in voci contrassegnate da numeri arabi) C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D. Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) E. Ratei e risconti (con separata indicazione dell’aggio su prestiti)

3 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Classificazione delle attività e delle passività CRITERIO DELLA DESTINAZIONE: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”. CREDITI: occorre indicare separatamente: crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo crediti iscritti nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo. VOCI DEL PASSIVO: classificazione effettuata principalmente sulla base della NATURA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Anche per i debiti si devono indicare gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. ATTIVITÀ AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE: la nota integrativa fornisce adeguata informativa su qualsiasi posta rettificativa delle voci dell’attivo, anche quando l’informazione non è espressamente richiesta dal codice civile. Bilancio in forma abbreviata: si devono esporre nello stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo(per ammortamenti e svalutazioni), e conseguentemente l’importo. CONTI D’ORDINE: informazioni relative alle “garanzie prestate direttamente o indirettamente. Rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; non costituiscono attività e passività in senso proprio. Disciplina dei conti d’ordine: OIC 22 “Conti d’ordine”.

4 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Il conto economico
IL CONTO ECONOMICO:  il risultato economico dell’esercizio - Art c.c.: forma espositiva di tipo scalare classificazione dei costi per natura.  A. Valore della produzione B. Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C. Proventi e oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari D. Rettifiche di valore di attività finanziarie Totale delle rettifiche E. Proventi e oneri straordinari Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E ) 22. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 23. Utile (perdite) dell’esercizio  La classe E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai proventi e oneri straordinari.  Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria. Le classi A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura. Queste classi si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria.

5 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Il conto economico
ATTIVITÀ ORDINARIA: è formata dall’attività caratteristica, accessoria e finanziaria. ATTIVITÀ CARATTERISTICA: operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione e che danno origine a componenti positivi e negativi di reddito che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa. ATTIVITÀ ACCESSORIA: operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. Es: canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale, plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi. ATTIVITÀ FINANZIARIA: operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi. L’attività finanziaria include sia i “proventi e oneri finanziari” sia le “rettifiche di valore di attività finanziarie”, evidenziate separatamente nello schema ex articolo 2425 codice civile. Lo schema di conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria. ATTIVITÀ STRAORDINARIA: proventi e oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari proventi/oneri che derivano da eventi accidentali ed infrequenti ed operazioni infrequenti estranee all’attività ordinaria della società.

6 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO incluso nel nuovo oic 12 l’interpretativo n. 1 del precedente oic NEW IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO A - VALORE DELLA PRODUZIONE A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (al netto di sconti, abbuoni) A2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI A3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (valore della produzione eseguita nel’esercizio) A4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi interni ed esterni) A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI (contributi in conto esercizio)

7 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO B - COSTI DELLA PRODUZIONE B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI B7) PER SERVIZI (anche servizi riguardanti il personale e servizi da banche e ist. finanziari) B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI B9) PER IL PERSONALE B9a) Salari e stipendi B9b) Oneri sociali B9c) Trattamento di fine rapporto B9d) Trattamento di quiescenza e simili B9e) Altri costi (indennità di prepensionamento, quote associative) B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

8 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO B - COSTI DELLA PRODUZIONE B11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI B13) ALTRI ACCANTONAMENTI (fondi manutenzione ciclica impianti) B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie (costi riparazione impianti)   b) Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi c) Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori  d) Imposte indirette, tasse e contributi  e) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria (abbonamenti a giornali, oneri di utilità sociale)

9 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (dividendi lordi, plus da alienazione) C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (interessi attivivi su crediti) b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (btp) c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (cd,bot) d) Proventi diversi dai precedenti (interessi su c/c) C17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (int/sconti su finanziamenti) C17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

10 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE D 18) RIVALUTAZIONI: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; D 19) SVALUTAZIONI: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

11 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E 20) PROVENTI con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); E 21) ONERI con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPOSTE SUL REDDITO 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE a) imposte correnti b) imposte differite e anticipate i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.

12 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli art e c.c.. Le voci non sono indicate se hanno un importo pari a zero, a meno che la voce non esistesse già nel bilancio dell’esercizio precedente. E’ possibile suddividere: le voci contrassegnate da numeri arabi le sottovoci precedute da lettere minuscole dell’alfabeto. NEW E’ possibile raggruppare voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e solo in presenza di: modestia dell’importo, utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio. Non possono essere raggruppate: le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto le sottovoci precedute da numeri romani. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in quelle previste dal c.c.. Le voci degli schemi possono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate e la non comparabilità/adattamento devono essere segnalati e commentanti in nota integrativa. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate e la non comparabilità/adattamento devono essere segnalati e commentanti in nota integrativa.

13 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO La nota integrativa La nota integrativa fornisce: un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico; una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite da stato patrimoniale e conto economico. Il contenuto della nota integrativa è definito principalmente da: Art “Contenuto della nota integrativa” del codice civile; Art bis “Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari” del codice civile; Art “Redazione del bilancio” del codice civile, che stabilisce, al comma 3, una prescrizione generale riguardante le informazioni complementari. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Le informazioni richieste dagli art e 2427-bis c.c. possono essere raggruppate in : l’illustrazione dei criteri contabili adottati; l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all’iscrizione di voci nello stato patrimoniale; l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all’iscrizione di voci nel conto economico; altre informazioni di varia natura.   L’articolo 2427, al numero 1, richiede l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”. NEW

14 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Il bilancio in forma abbreviata
Art bis c.c.: semplificazioni relative alla struttura ed il contenuto degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e all’informativa della nota integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata. Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale presenta alcune facoltà ed alcuni obblighi rispetto allo schema ex art.2424 c.c.: LE FACOLTÀ DEL BILANCIO ABBREVIATO: possono essere esposte solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani; nell’attivo patrimoniale, i crediti possono comprendere Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A), Ratei e risconti attivi (D); nel passivo patrimoniale, i Debiti (D) possono comprendere i Ratei e risconti passivi (E). GLI OBBLIGHI DEL BILANCIO ABBREVIATO: nelle immobilizzazioni immateriali (B.I) e materiali (B.II) sono detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; i crediti (C.II) e i debiti (D) esigibili oltre l’esercizio successivo sono indicati separatamente. APPENDICE B - OIC 12: illustrazione delle semplificazioni per il bilancio abbreviato.

15 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Il bilancio in forma abbreviata Nel bilancio in forma abbreviata, lo schema di conto economico prevede i seguenti raggruppamenti: A) Valore della produzione: possono essere raggruppate le voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” A3 “variazioni dei lavori in corso su ordinazione”. B) Costi della produzione: possono essere raggruppate: nella voce B9 “per il personale”, le sottovoci: B9c “trattamento di fine rapporto”, B9d “trattamento di quiescenza e simili” B9e “altri costi”; nella voce B10 “ammortamenti e svalutazioni” le sottovoci: B10b “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” B10c “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. C) Proventi e oneri finanziari: nella voce C16 “altri proventi finanziari”, possono essere raggruppate le sottovoci: C16b “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e C16c “da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”. D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: nelle voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni”, le sottovoci: “a) di partecipazioni”, “b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” “c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

16 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
APPENDICE A - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA APPENDICE B - LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA  APPENDICE C - INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI APPENDICE D - OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETRO LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING E SALE/LEASE BACK)  APPENDICE E - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE Art bis e 2425-bis c.c.: le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio. Art. 2427, numero 6-ter: in nota integrativa deve essere illustrata per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.  APPENDICE F - INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ APPENDICE G - INFORMATIVA RELATIVE A OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO APPENDICE H - MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE

17 IL NUOVO OIC 12 HA PROVVEDUTO A:
OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Confronto con il precedente oic 12 IL NUOVO OIC 12 HA PROVVEDUTO A: precisare che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale; stralciare la parte dedicata al rendiconto finanziario illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che disciplinano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. eliminare alcune appendici contenute nella precedente versione dell’OIC 12 (analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto, informativa per area geografica); incorporare l’Interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico” nell’OIC 12 come parte integrante del principio contabile. inserire ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci; precisare che se un elemento dell’attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico. passività in valuta estera”);  il trattamento delle partecipazioni espresse in moneta estera (OIC 26 “Operazioni, attività e Alcuni aspetti disciplinati in specifici principi contabili riguardano:  la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui al numero 4 netto”). dell’articolo 2426, del codice civile (OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio DEFINIZIONI azionari da essa stessa emessi. Per “azioni proprie” si intendono investimenti che una società per azioni effettua nei titoli 4. Le “partecipazioni” costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Stato patrimoniale CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI immobilizzate è la seguente: circolante. La classificazione prevista dall'articolo codice civile per le partecipazioni 5. Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo a. imprese controllate 1) partecipazioni in: BIII) Immobilizzazioni finanziarie b. imprese collegate 6. La classificazione prevista dall'articolo 2424 codice civile per le partecipazioni iscritte nell’attivo d. altre imprese. c. imprese controllanti 5 1. partecipazioni in imprese controllate; CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: circolante è la seguente: 2. partecipazioni in imprese collegate; 7. La classificazione nell‘attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione 4. altre partecipazioni. 3. partecipazioni in imprese controllanti; della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. 8. Sul significato di immobilizzazione finanziaria il Legislatore nell'articolo 2424-bis, precisa: “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art si presumono immobilizzazioni”. Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società ad investimento durevole e, per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Si tratta, invero, di presunzione non assoluta (iuris tantum); infatti, partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine. Azioni proprie 10. Le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “azioni proprie”, oppure nella voce CIII5) “azioni proprie”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la all'esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto 11. Al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo bis, comma 3, codice civile, tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell'importo iscritto nell'attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio”. valore nominale complessivo. al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'articolo 2424, il 12. La formazione della riserva per azioni proprie è — come detto — concomitante all'acquisto delle 2357 codice civile, l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, bensì nella voce AVII) “Altre riserve” con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie). azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato, a sensi dell'articolo Conto economico collegate. Non rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle “proventi da partecipazioni”, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 13. I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C15) 14. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti alternativamente nella voce C o nella sezione relativa alla gestione straordinaria (voce E) sulla base dei criteri forniti dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. L’OIC 12 immobilizzazioni o nell’attivo circolante. partecipazioni iscritte nel circolante sono iscritti nella voce C15 “proventi da partecipazioni”, se “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” fornisce chiarimenti circa il contenuto delle singole voci del conto economico. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di positivi, nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”, se negativi. 16. La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell’attivo è rilevata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. contribuire al saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni. 15. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico, senza 17. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”. Partecipazioni immobilizzate RILEVAZIONE INIZIALE 18. Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto. contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, per il quale si rinvia al Principio 19. Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte nelle immobilizzazioni possono essere dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è 20. Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito aumentato dall'importo corrispondente all’importo sottoscritto. variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna 21. Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate non sono numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce. l'interessenza del percipiente. Nella nota integrativa si fornisce informazione sull'operazione 22. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito bilancio). (ossia aumento del capitale e modalità, azioni o quote gratuite assegnate, modalità di iscrizione in dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la anziché aumento di capitale, non muta la contabilizzazione, e si producono, quindi, un valore della partecipazione. Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento. 23. In tutti i casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al partecipata. effettuato al conto economico. bilancio al valore del titolo convertito. Conseguentemente, nessun addebito o accredito è 24. Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono iscritte in Partecipazioni non immobilizzate costituzione, secondo quanto indicato dal paragrafo 18. sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di 25. Il costo di acquisto o di costituzione della partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale 26. Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non Partecipazioni immobilizzate – profili generali VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3), codice civile, 27. Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione valore di costo. se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, numero 10 (FIFO, 28. L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un ricavo per il percipiente. L’eventuale Partecipazioni immobilizzate – diritti di opzione LIFO e costo medio ponderato). ricavo è rilevato soltanto al momento della vendita del diritto. Se il diritto di opzione scade senza Partecipazioni immobilizzate – perdita durevole di valore necessità di rilevare una perdita durevole di valore. essere esercitato occorre valutare se l’effetto di diluizione che ne deriva possa generare la 29. Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede 30. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore. costituita da un’analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare 31. La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è affluiranno all’economia della partecipante. se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì fattori interni ed esterni. situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al essere: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che 32. Esempi di situazioni interne alla società che possono condurre ad una perdita di valore possono volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un 33. Esempi di fattori esterni alla società possono invece essere: crisi del mercato in cui opera eccessivamente oneroso per la società. perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese valore. alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti 34. Ulteriori indicatori di perdita possono essere costituiti dalla diluizione della partecipazione nel sotto del valore di iscrizione della stessa nell’attivo. dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione o da una distribuzione di 35. Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:  brevità di attuazione.  ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);  concretezza; A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti attendono; c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri. indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, Se gli organi amministrativi della partecipante, trovandosi nella possibilità sopra descritta, costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro 36. Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita. un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore. delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente attraverso risultati d'esercizio dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento I riferimenti per determinare l’importo della perdita di valore durevole sono costituiti da tutti i negativi della società partecipata. Oltre a questi, per le partecipazioni quotate, anche un fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un riferimento per temporale, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno significativo ribasso nel listino che storicamente ha espresso un carattere di persistenza considerare la perdita di valore di natura durevole. perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la 37. Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione di questa, oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio aziendali. precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite 38. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per valore. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli organi amministrativi circa perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della 39. Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, voce gruppo D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. L'anzidetta rettifica di valore deve essere 40. La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta, come già precisato, in conto economico nella prudenti e motivate. procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore. Nel caso 41. La riduzione del capitale sociale per perdite costituisce un forte indizio della necessità di interamente imputata all'esercizio in cui è accertata. di aumenti del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite che abbiano i all'aumento del capitale eseguito. partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa partecipazione in misura corrispondente connotati della perdita durevole, si procede dapprima alla riduzione del valore della Partecipazioni immobilizzate – ripristino di valore immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni 42. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad massimo, del costo originario. anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, 43. Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in Partecipazioni non immobilizzate – profili generali valore, si rinvia al successivo paragrafo 53. valore è attuato per l'ammontare corrispondente. Per la contropartita contabile del ripristino di 44. Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto, presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per 45. Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico, che così come determinato ai sensi del paragrafo 25, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, categoria di beni, nella nota integrativa”. Pertanto, è possibile per le partecipazioni, in alternativa Partecipazioni non immobilizzate – il valore di realizzazione delle partecipazioni non e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”. al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. Questi aspetti sono 46. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di immobilizzate affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma. affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di 47. Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per l’ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi 48. Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative. proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le 49. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione. informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella esercizio (o quella di quotazione più prossima); l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni 50. Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio. situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa singola giornata non sono considerate rappresentative dell' “andamento del mercato”, occorre – complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo riferimento va operata con giudizio, avendo presente l’obiettivo generale imposto dal codice mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve. alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; civile. Ad esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso 51. L’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio è un elemento bilancio. Ove le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell’esercizio siano espressive partecipazione, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione della di un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, si può ritenere che successivamente alla chiusura dell’esercizio appartengono alla competenza economica del nuovo valutazione di bilancio. Negli altri casi le variazioni di valore di una partecipazione registrate tale deterioramento sussistesse già alla fine dell’esercizio e dunque se ne tiene conto nella esercizio. Di esse è, comunque, data notizia in nota integrativa. costo è dato dal prezzo di vendita. Questo a condizione che la vendita ed il trasferimento della loro valutazione alla data di chiusura dell’esercizio il valore di realizzazione da confrontare con il 52. Nel caso di partecipazioni che sono vendute successivamente alla chiusura dell’esercizio, per la 53. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di beneficio sia stato definitivamente acquisito all’economia della società che redige il bilancio. proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato valore della partecipazione così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il comparto. La rettifica di valore è rilevata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. Il economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma 54. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni adottata (media ponderata, LIFO, FIFO). non oltre, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è rilevato nel conto economico alla voce 55. Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di Cambio di destinazione D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”. finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, a seguito di una circostanza amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo eccezionale, ad un investimento durevole e quindi essere riclassificata tra le immobilizzazioni immobilizzate. immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non finanziarie; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le 56. Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da partecipazione rientrante nelle attività finanziarie non ovvero al cambiamento di proprietà dell’azienda. Il trasferimento non può in ogni caso essere mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad esempio il giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o l’eventuale trasferimento da una categoria all’altra sono motivati e basati su processi decisionali 57. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e dall’andamento del mercato. già completati alla data di chiusura dell’esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: 58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione – al a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa. 59. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla 60. I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto riscossione da parte della società partecipante. recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato approvato dall’organo amministrativo della 61. Nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione può essere anticipata all’esercizio di una perdita di valore. controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo controllata, possono anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull’assemblea della della controllante. distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da 62. L’attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio. procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell’operazione. Allo stesso modo, non si dividendi. Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 21, il valore a cui è iscritta in dividendo azioni proprie detenute in portafoglio. L’operazione produce gli stessi effetti che producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata. dall’imputazione delle riserve azioni proprie a capitale. Anche in questa circostanza non si produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito AZIONI PROPRIE collegate. Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e 63. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non è applicabile il metodo del mantenute in portafoglio per uno o più esercizi. corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la 64. Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel primo caso riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, disponibile. Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza 65. Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in anch'essa disponibile. genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è 66. Ai fini della valutazione a fine esercizio delle azioni proprie occorre distinguere se appartengono verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile. iscritto nel conto economico nella voce C) “Proventi e oneri finanziari”. Nel momento in cui si termine. state acquistate per essere mantenute in portafoglio, oppure per essere rivedute entro breve alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie o a quella dell'attivo circolante, ovvero se sono Nel primo caso il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate è ridotto solo nel caso in cui per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio. conto economico nella voce D “Rettifiche di valore di attività finanziarie” e, in corrispondenza, si sia in presenza di perdita di valore durevole. L'importo dell’operata svalutazione è iscritto nel del mercato. L'importo dell’operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D anziché al costo, al valore minore espresso dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento Nel secondo caso le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni, sono iscritte in bilancio “Rettifiche di valore di attività finanziarie” e in corrispondenza, per pari ammontare si rende ripristino di valore, ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla 67. Qualora, in seguito, vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere al disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio. ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio. voce D “Rettifiche di valore di attività finanziarie” e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per concorrenza, al massimo, del costo. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nella NOTA INTEGRATIVA  il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori informazioni: 68. Ai sensi degli articoli e codice civile nella nota integrativa sono fornite le seguenti non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato dei titoli immobilizzati fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna  l'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società (articolo 2427, numero 1); la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita sospensione d'imposta (articolo 2427, numero 5); credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (articolo svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni  i movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti 2427, numero 2);  la ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un economico, diversi da dividendi (articolo 2427, numero 11);  l'ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15) del conto valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo e il criterio di quello deviante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante cui la partecipante non sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), ovvero superiore a raffronto utilizzato (articolo 2426, numero 4). inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore. ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore della partecipazione, dell'adozione di valore 69. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell’articolo 2427, la nota integrativa illustra le destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l’influenza del cambiamento sulla  le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di Le informazioni di cui al numero 2) dell’articolo 2427, sono corredate dalle seguenti indicazioni: rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico; partecipante; società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la  informazioni sulle operazioni di aumento di capitate (a pagamento o gratuito) deliberate dalla  l'ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie; partecipazioni e l'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, ..., su partecipazioni. Nel caso, inoltre, di Ove rilevante, la nota integrativa evidenzia le eventuali restrizioni alla disponibilità delle  gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate. eseguita rivalutazione ai sensi di leggi speciali su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare soggetta alla condizione sospensiva della sua distribuzione e la tassazione di tale riserva sia rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo. Se la tassazione della riserva di rivalutazione è la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da differita a tempo indefinito. accantonate imposte, gli organi amministrativi debbono dichiarare che la distribuzione sarà indipendente dall'alienazione dei cespiti ai quali la rivalutazione si riferisce, qualora non siano 70. Ai sensi dell’articolo 2427-bis, per le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle detenute in  i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi  il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni; controllate o collegate che siano iscritte a un valore superiore al loro fair value: sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”. Per i criteri di determinazione del fair value si rinvia all’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti relazione alle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: 71. Ai sensi degli articoli 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in  le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (articolo conversione dei valori non espressi all'origine in euro (articolo 2427, numero 1);  il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la  l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 2427, numero 4); denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita  l'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (articolo 2427, numero 11); credito (articolo 2427, numero 5); dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente  la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili. numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo metodi Lifo, Fifo o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (articolo 2426, 72. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 dell’articolo 2427, la nota integrativa illustra il 73. Con riferimento alle partecipazioni immobilizzate, l’articolo 2428 codice civile richiede di fornire RELAZIONE SULLA GESTIONE mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo. b) i rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si a) l'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate, indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, ai costi, ai prezzi; le seguenti informazioni nella relazione sulla gestione: siano riflessi nel bilancio in modo esplicito, o meno, con le società controllate, collegate, “gruppo”; sotto la stessa attività di direzione e coordinamento; in sintesi i rapporti con le società del controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché con quelle che rientrano c) informazioni concernenti le azioni proprie e/o della controllante acquistate o vendute, con controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società l'indicazione dei corrispettivi e delle ragioni dell'acquisto o della vendita; persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di e) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione nel caso in cui forniscano nella nota Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo bis, sono capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. integrativa le informazioni di cui alle lettere d) ed e). l’informativa nella nota integrativa per le partecipazioni. si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e APPENDICE A - LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA  Articolo 2359: “Sono considerate società controllate:  Articolo , numero 8-bis): “  Articolo 2426, numero 4: “  Articolo 2426, numero 3: “  Articolo 2427, comma 1, numero 1: “  Articolo 2426, numero 9: con riguardo alla nota integrativa: a) specificare che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico; b) fornire ulteriori precisazioni con riguardo all’informazione di cui all’articolo 2427, numero 1, relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.


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