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PubblicatoCamilla Magni Modificato 8 anni fa
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 1. Il problema della configurabilità di una disciplina g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile1
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Il problema delle regole nella fase di formazione del contratto non nasce oggi g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile2
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Le regole di condotta nella formazione del contratto “tractatus, quae talis nudae sunt propositiones, non obligant ad retinendum animum” (Clauder [1680]) “è quasi unanime il consenso dei giuristi che nel periodo delle trattative non si incorre in alcuna responsabilità perché non esiste la volontà di obbligarsi; onde le parti possono ritirarsi a loro piacimento, rompere o modificare le trattative senza che abbiano a temere alcun obbligo di risarcimento” (Carrara [1915], 12) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile3 Gli argomenti contrari
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Le regole di condotta nella formazione del contratto “le parti entrando nelle trattative sanno perfettamente che corrono l’alea delle interruzioni, perché questo è nella natura stessa delle trattative; e se, malgrado ciò, sostengono delle spese, esse ne assumono personalmente il rischio e la perdita sarà a loro carico nel caso – quale esso sia – che le trattative vengano interrotte” (Carrara [1915], 15) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile4 Gli argomenti contrari
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Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: In questa prospettiva di fatto si avallava l’assenza di una disciplina specifica, rinviando alle regole della responsabilità civile (non formulando, però, aperture diverse da quelle all’epoca correnti in materia di resp.civ., incentrate sulla violazione dei diritti “assoluti”) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile5
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Le regole di condotta nella formazione del contratto V. però Faggella; t. e a. napoli 1909-1911: chi entra in trattative con altri assume con ciò stesso l’obbligazione a risarcirla delle spese e del costo reale del suo lavoro, quando intempestivamente vi receda; vi è una “distruzione di valore” della controparte g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile6 La prospettiva favorevole
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Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: si introduce l’idea che la fase di formazione del contratto è dominata da una regola di condotta di fondo: non determinare “distruzione di valore” della controparte a pena del risarcimento del danno NOTARE: si rompe il binomio “responsabilità civile-diritti assoluti” perché si introduce il concetto di “distruzione di valore”, che è diverso dalla distruzione di una res corporale che può essere oggetto di proprietà (diritto assoluto). g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile7
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Le regole di condotta nella formazione del contratto “distruzione di valore”: Fondamento della responsabilità precontrattuale = art. 2043 c.c. Problemi: Quando è ingiustificata ? (= determinazione concreta delle ipotesi di responsabilità) Quale è il danno risarcibile ? g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile8
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Il legislatore del 1942: Art. 1337: “le parti, nella formazione del contratto e durante le trattative, devono comportarsi secondo buone fede” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile9 Due momenti Formazione del contratto trattative
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Le regole di condotta nella formazione del contratto “la proposta e l’accettazione, che sono gli elementi formativi del contratto, possono essere precedute da discussioni, da scambi di idee tra le parti, da formulazioni di singole clausole e singole condizioni, da accordi parziali, da impegni preliminari. Questo lavorio preparatorio può aver luogo o no, può essere più o meno ampio più o meno rapido; ciò dipende dall’importanza dell’oggetto e dall’ambiente in cui si discute” (Carrara [1915], 1) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile10 g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Carrara lascia intravedere una differenza tra “trattative” e “formazione del contratto” che sarà poi colta dal legislatore del 1942 con l’art. 1337 c.c. 11 g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 2. Le regole e la loro violazione: il recesso dalle trattative g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile12
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Le regole di condotta nella formazione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile13 Importanza politico-sistematica della disciplina della fase precontrattuale Determina le condotte degli operatori nel mercato
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Le regole di condotta precontrattuale come regole del mercato g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile14 Conferma sul piano storico: i rimedi per i vizi della cosa venduta (v. infra) integrano le “azioni edilizie” perché furono introdotti in diritto romano dagli edili curuli, ossia i magistrati competenti sul mercato
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Artt. 1326 1 + 1372 = un vincolo sussiste solo dopo perfezionamento contratto Art. 1328 1 = revoca della proposta è sempre atto lecito anche quando è dannoso g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile15 Aspetti problematici
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Le regole di condotta nella formazione del contratto quando la “distruzione di valore” determinata dal recesso dalle trattative è contraria a “buona fede” (con conseguente violazione dell’art. 1337 c.c.)? g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile16
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Risposta 1: Quando una parte ha determinato nell’altra un affidamento nella conclusione del contratto con atti e comportamenti diversi dalla mera proposta contrattuale v. Anche common law: “il sistema di common law si starebbe indirizzando verso il riconoscimento di ipotesi di risarcimento del danno sorto in seguito agli affidamenti che una parte ha suscitato nell’altra, ma che non traggono necessariamente origine in un’esplicita promessa” (Speciale [1990], 284) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile17
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Non genera affidamento lo scambio di “generiche condizioni di massima” (Cass. 25 febbraio 1992, n. 2335) T. Bari, 19-04-2004: Il recesso dalle trattative relative all’acquisto di un compendio immobiliare integra fattispecie tipica riconducibile al disposto di cui all’art. 1337 c.c. a condizione che: a) vi sia stato l’affidamento legittimo della parte venditrice nella conclusione del contratto (nella specie fondato sul lungo lasso di tempo attraverso il quale si era articolata la fase preliminare, il coinvolgimento di diversi professionisti, la redazione di svariate bozze di preliminare, financo alla fissazione di un incontro per la stipula del preliminare); b) il recesso sia ingiustificato e c) a quest’ultimo sia conseguito un danno (spese sostenute, perdita di occasioni di concludere altro contratto ecc.) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile18
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Le regole di condotta nella formazione del contratto TRIB. MILANO; 05-05-1997: “Nella fattispecie in esame, le trattative intercorse tra le due parti appaiono connotate da un sufficiente grado di concludenza, essendo stati prospettati, nei termini sopra riferiti, i punti fondamentali del nuovo accordo, come emerge dalla comunicazione della Pierre Balmain del 27 giugno 1991. Tuttavia, il testo e il tenore di tale lettera, in cui la «Pierre Balmain» si riserva espressamente di comunicare «entro qualche settimana» l’eventuale accettazione della proposta di rinnovo, portano ragionevolmente ad escludere che il comportamento della convenuta sia stato tale da ingenerare in capo all’attrice un incolpevole affidamento sulla sicura conclusione del contratto. … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile19
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Le regole di condotta nella formazione del contratto … Un tale affidamento potrebbe al più configurarsi nel periodo immediatamente successivo, in cui la società attrice era in attesa di una risposta, durante il quale, però non risulta che sia iniziata l’esecuzione del contratto. I preparativi per la nuova collezione, come è pacifico in causa, sono iniziati nel mese di settembre, quando ormai, per l’inutile decorso del tempo, ben oltre il termine di «qualche settimana», non poteva più sussistere alcun affidamento sull’esito positivo delle trattative” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile20
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Suggerimenti pratici: I) Nel precedente caso l’offerente – se per qualsiasi motivo (es.: necessità di reperire altro contratto) - avesse avuto necessità di una risposta “entro qualche settimana” avrebbe fatto bene a sollecitarla II) nei documenti precontrattuali sempre inserire una avvertenza che il contenuto del documento è sempre suscettibile di revisione e non può generare alcun affidamento nella conclusione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile21
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Risposta 2: È sopravvenuto un evento che giustifica il ripensamento della parte (anche quando abbia suscitato affidamento sulla conclusione del contratto) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile22
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Cass. civ., sez. I, 01-03-2007, n. 4856: L’apertura di inchieste amministrative, penali e contabili sulla congruità del prezzo di vendita … di un fabbricato da destinare a scuola pubblica giustifica la decisione del comune di sospendere le trattative con i proprietari, così escludendosi la responsabilità precontrattuale dell’ente locale. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile23
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 3. Le regole e la loro violazione: conclusione di un contratto invalido/inefficace g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile24
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La formazione del contratto Art. 1338 c.c.: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto” Art. 139 c.c. Art. 1398 c.c. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile25
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La formazione del contratto T.a.r. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 08-07-2004, n. 4921: In una gara d’appalto di lavori pubblici ove la p.a abbia violato i doveri di cui agli art. 1337 e 1338 del c.c. (nel caso in esame la p.a. aveva pubblicato un bando illegittimo, aveva aggiudicato, seppur provvisoriamente, alla ricorrente la gara, ed aveva poi revocato, legittimamente ma con notevole ritardo, sia il bando che l’aggiudicazione) si configura in capo ad essa una responsabilità extracontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile26
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Le regole di condotta … … (consistente nelle spese, di cui sia fornita adeguata documentazione, sostenute per la partecipazione alla gara ed in quelle ragionevolmente effettuate a seguito della sua aggiudicazione provvisoria, nonché nell’eventuale perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura) da configurarsi quale debito di valore non di valuta g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile27
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 4. Obblighi di informazione in sede di formazione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile28
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Cass. civ., sez. III, 08-10-2008, n. 24795. La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto; … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile29
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Le regole di condotta nella formazione del contratto … ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile30
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Le regole di condotta nella formazione del contratto … (in applicazione del riportato principio, la suprema corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito per i quali costituiva violazione del canone di buona fede di cui agli art. 1337 e 1338 c.c. il comportamento di una società di leasing che aveva omesso di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 341 del 1995 e, anzi, aveva fornito assicurazioni circa la possibilità di far ricorso alle dette agevolazioni, per le quali la controparte medesima si era indotta alla stipula del contratto di locazione finanziaria). g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile31
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Le regole di condotta nella formazione del contratto NOTARE: a seguito della mancata informazione – ad opera di una parte - in ordine ad un aspetto del contratto, l’altra parte ha concluso un contratto “non conveniente” Ciò introduce il discorso sul ruolo dei doveri di informazione nella fase di formazione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile32
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Importanza delle “informazioni” nel diritto contrattuale “ogni accordo contrattuale è affermato sulla base di un certo numero di assunzioni positive riguardo al mondo [conoscenze circa i presupposti, l’oggetto, le condizioni e i prevedibili esiti del contratto]” (Kronman) Ciascuna di queste “assunzioni” è soggetta ad errore, il quale, a sua volta, si traduce in costi per la parte g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile33
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Le regole di condotta nella formazione del contratto “Il contratto è uno scambio espresso in modo imperfetto e proiettato in un futuro incerto” (Burton) Le informazioni in ordine allo specifico bene contrattato, al mercato di riferimento del bene stesso, alle clausole del contratto ipotizzato sono necessarie per rendere utile ed efficiente il contratto (nella prospettiva di Burton rendono meno “incerto” l’esito dell’operazione economica realizzata con il contratto) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile34
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Assai spesso le parti hanno informazioni diverse per quantità e qualità sull’insieme del contratto (asimmetria informativa) Problema di fondo: la parte maggiormente dotata di informazioni è tenuta a condividere questo suo patrimonio informativo con la controparte ? g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile35
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 4.1 impianto codicistico g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile36
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Le regole di condotta nella formazione del contratto L’apparato concettuale di fondo g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile37
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“nel campo giuridico nulla noi abbiamo che fare con le difficoltà speculative del concetto della libertà; a noi interessa soltanto la libertà nella sua manifestazione, vale a dire la capacità di fare una scelta tra più possibili decisioni” (Savigny, Sistema del diritto romano attuale, III, 126) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile38
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“il giusto concetto della questione si fonda … sulla netta distinzione tra il volere stesso e ciò che lo precede nell’animo del volente. Il volere è un fatto per sé stante, il quale solo è importante per la formazione dei rapporti giuridici, ed è affatto arbitrario ed infondato il voler collegare questo fatto giuridico con quel processo che lo precede, quasi che questo ne fosse un elemento essenziale” (Savigny, 140) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile39
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Attenzione: per Savigny le azioni edilizie (v. infra) sono “casi eccezionali” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile40
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I presupposti del codice civile g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile41
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Impostazione generale Le informazioni costano Un obbligo generalizzato secondo il quale ciascuna parte è tenuta a trasferire all’altra informazioni in ordine al contratto, imporrebbe alla parte più diligente di arricchire la parte meno diligente (incentivo al free riding) Eguaglianza delle parti e “autoresponsabilità” comportano che ciascuna parte abbia onere di raccogliere le informazioni ritenute rilevanti per il contratto La “correzione” di questo schema è operata dal riferimento alla “buona fede” contenuto nell’art. 1337 c.c.: salvaguardia dell’interesse noto della controparte g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile42
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Conferma: v. artt. 1490, 1491 e 1494 c.c. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile43 2. Il lessico 4. “non è dovuta … la garanzia se i vizi erano facilmente riconoscibili …” 5. “salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi” 3. Parziale riconoscimento dell’asimmetria 1. Perché rilevante
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La responsabilità precontrattuale 1. Garanzia per i vizi e informazioni precontrattuali: Le informazioni precontrattuali sono dirette ad acquisire conoscenze circa le qualità del bene contrattato, la congruenza del prezzo, l’aderenza del bene ai bisogni della controparte g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile44
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La responsabilità precontrattuale 2. Il lessico: “compratore”, “venditore” Si fa generico riferimento alla astratta posizione rivestita in contratto senza riguardo alle qualità personali ed ai bisogni che possono avere indotto le parti al contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile45
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 3. Regola caveat emptor Il vizio è rilevante solo I) se rende la cosa “inidonea all’uso cui è destinata [secondo la valutazione economico sociale comune], II) ne diminuisce “in modo apprezzabile” il valore g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile46
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 3. Art. 1490 c.c.: parziale riconoscimento della rilevanza delle asimmetrie informative ed esonero del compratore da onere informazioni sul bene prima del contratto (scopo ultimo: facilitare la rapida conclusione del contratto) Art. 1494 c.c.: conferma della parità delle parti: anche l’acquisizione di informazioni sul bene ad iniziativa del venditore è limitata nei costi (venditore che ignora “senza colpa” è esonerato da danni) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile47
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 4. Art. 1491 c.c.: “Non è dovuta la garanzia … se i vizi erano facilmente riconoscibili” Un onere di diligenza nel reperire informazioni sul contratto è posto a carico dell’acquirente: allevia i costi del venditore; facilita la conclusione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile48
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 5. Art. 1491 u.c.: “salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi” La dichiarazione del venditore è impegnativa e –in applicazione del principio dell’affidamento - al tempo stesso esonera controparte dai costi per l’acquisizione delle informazioni g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile49
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Cass. civ., sez. II, 13-09-2004, n. 18352: In un contratto di vendita, per il sorgere dell’obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall’acquirente, si richiede una specifica assicurazione sull’assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all’esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile50
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Le regole di condotta nella formazione del contratto V. però il contratto di assicurazione g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile51
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 1892 1 : “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave” Art. 1892 3 : “l’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si vetrifica prima … egli non è tenuto a pagare la somma assicurata” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile52
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 1893: “se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere … Se il sinistro si verifica prima … la somme dovuta è ridotta in proporzione …” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile53
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 4.2 obblighi precontrattuali di informazione e nuove discipline contrattuali g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile54
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La responsabilità precontrattuale I termini del problema g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile55
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La responsabilità precontrattuale Assai spesso le parti hanno informazioni diverse per quantità e qualità sull’insieme del contratto (asimmetria informativa) Problema di fondo: la parte maggiormente dotata di informazioni è tenuta a condividere questo suo patrimonio informativo con la controparte ? g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile56
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La responsabilità precontrattuale Impostazione del codice civile 1942 Le informazioni costano Un obbligo generalizzato secondo il quale ciascuna parte è tenuta a trasferire all’altra informazioni in ordine al contratto, imporrebbe alla parte più diligente di arricchire la parte meno diligente (incentivo al free riding) Eguaglianza delle parti e “autoresponsabilità” comportano che ciascuna parte abbia onere di raccogliere le informazioni ritenute rilevanti per il contratto La “correzione” di questo schema è operata dal riferimento alla “buona fede” contenuto nell’art. 1337 c.c.: salvaguardia dell’interesse noto della controparte purché senza sacrificio apprezzabile g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile57
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Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: Momento centrale della disciplina codicistica è la parità formale delle parti. Su questa base il legislatore assegna a ciascuna parte un pari onere di reperire informazioni sul contratto.
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Tarello, 26: “l’eguaglianza formale [sancita dai codici ottocenteschi e novecenteschi] non si limita a mascherare, ma anzi determina come strumento necessario l’ineguaglianza reale” v. Però art. 3 2 Cost.
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Come si muove il legislatore recente ?
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Contratti conclusi dai consumatori e dagli “investitori” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile61
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Disposizioni di orientamento a proposito dei consumatori Art. 153 trattato ce (art. 169 tfce) Art. 1 cdc Art. 2 cdc g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile62
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 169 TFUE (ex art. 153 trattato ce): “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile63
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Efficacia dell’art. 153 (169) cit. nel diritto interno Canone interpretativo come tutte le disposizioni comunitarie Disposizione recepita nel diritto interno: art. 1 cod. consumo: g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile64
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La responsabilità precontrattuale Art. 1 cdc: “Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile65
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La responsabilità precontrattuale Art. 2 cdc:, comma 1 “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile66
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Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsti si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 1 cdc) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile67
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Disposizioni di riferimento relativamente ai contratti conclusi dagli “investitori” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile68
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 2. Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile69
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 3. Considerando n. 31, dir. 2004/39/CE: “Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA70
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Le regole di condotta nella formazione del contratto 4. Art. 19, dir. 2004/39/CE: “gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA71
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA72
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Alcune osservazioni: g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile73
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Le regole di condotta nella formazione del contratto dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA74 Non si parla più genericamente di “parti”, ma di “consumatori”, di “investitori”, di “clienti”, di “imprese di investimento”, di “soggetti abilitati”,ossia di soggetti aventi una particolare caratteristica, che assume espressa rilevanza giuridica, in quanto la legge prende in considerazione detti soggetti proprio perché aventi quella determinata caratteristica I)
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Le regole di condotta nella formazione del contratto dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA75 I soggetti predetti vengono presi in considerazione dal diritto perché concludono contratti diretti alla soddisfazione di particolari bisogni (v. prossime slides) II)
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Art. 1 cod. consumo: “… il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA76
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Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA77
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA78
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“… processi di acquisto e consumo …” “ … tutte le attività destinate agli investitori …” “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati …” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA79 Non sono altro che contratti
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Una prima conclusione: esistono contratti nei quali la legge assegna rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti. In particolare, tale qualità deriva dal fatto che questi soggetti accedono al mercato, concludono contratti per soddisfare particolari esigenze di consumo e di risparmio. In altre parole, i soggetti predetti concludono contratti per acquistare “beni di consumo” e “prodotti/strumenti finanziari”. dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA80
81
Le regole di condotta nella formazione del contratto Come si esprime, a quali fini è assegnata rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti nei contratti predetti ? R.: Un “elevato livello di tutela” per consumatori ed investitori nei contratti conclusi con le imprese controparti dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA81
82
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 153 Trattato CE: “Al fine di … assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare … gli interessi economici dei consumatori, …” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA82
83
Le regole di condotta nella formazione del contratto Gli “interessi economici dei consumatori” hanno necessità di tutela quando vengono in contrasto con interessi confliggenti, ossia nei contratti che li oppongono alle imprese fornitrici di beni e servizi (v. anche art. 2 cdc) Ma se sono tutelati gli interessi di una parte del contratto di consumo, significa che gli interessi della controparte sono recessivi Significa che la disciplina di questi contratti non è improntata alla parità delle parti dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA83
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ATTENZIONE: la nozione di “consumatore” e di “investitore” non coincidono (e aumentano nel mercato finanziario i contratti soggetti alle regole particolari) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile84
85
Le regole di condotta nella formazione del contratto TORNIAMO al Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA85
86
Le regole di condotta nella formazione del contratto Tre elementi da porre in luce: “ … investitori che operano nei mercati finanziari …” cui viene offerta una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa”. “ … alla luce di questi sviluppi, occorre … offrire agli investitori un livello elevato di protezione” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA86
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Quando agli investitori è offerto un “elevato livello di protezione”? Quando “operano nei mercati finanziari” Perché? Perché si trovano di fronte ad una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa” dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA87
88
Le regole di condotta nella formazione del contratto Notare: Le regole (“il livello elevato di tutela”) si applicano ai contratti che hanno luogo in mercati particolari (mercato finanziario, mercato dei beni di consumo) in ragione dei prodotti, dei “beni” che vi sono negoziati («consumo», servizi e strumenti finanziari) dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA88
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Conclusione: nei “nuovi” contratti le asimmetrie informative acquistano un rilievo particolare ed il legislatore recente mira a porre a carico del soggetto professionale maggiormente dotato di informazioni (perché “controlla” l’asimmetria: ha costruito il prodotto, ha “fatto” il contratto, esiste per abbattere le asimmetrie, condurrà l’impresa con denaro altrui) l’obbligo di informare g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile89
90
Le regole di condotta nella formazione del contratto Il particolare ruolo assegnato dalla legge all’informazione precontrattuale in questi contratti (esempi) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile90
91
Contratti del consumo g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile91
92
La responsabilità precontrattuale Art. 2 cdc, comma 2: “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: … c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (1); d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali …” 92g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
93
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 5 cdc: “… 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore 93g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
94
Le regole di condotta nella formazione del contratto Vedi così nel codice del consumo: Artt. 5, 6,7, 9, 11, 12 Art. 14 Artt. 20, 21 Artt. 70 e 71 Ma v. anche art. 129 cdc 94g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Alcuni esempi: I) le pratiche commerciali g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile95
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 18 d cdc: «"pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile96
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Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 20: “Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile97
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3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. [v. però art. 5 cdc] g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile98 Art. 20 cdc
99
Le regole di condotta nella formazione del contratto 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli artt. 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli artt. 24, 25 e 26. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile99 Art. 20 cdc
100
T.a.r. Lazio, sez. I, 16-01-2008, n. 276. In materia di pubblicità ingannevole, se in linea di massima è l’omissione di alcuno degli elementi da cui dipende il prezzo del servizio pubblicizzato che può indurre in errore il consumatore e rendere ingannevole il messaggio relativamente a tale profilo, anche le modalità di presentazione del prezzo possono produrre lo stesso effetto, g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile100
101
… ponendosi quindi in contrasto con l’ampia previsione dell’art. 2 d.leg. 25 gennaio 1992 n. 74, ora trasfuso nell’art. 20 d.leg. 6 settembre 2005 n. 206; ciò avviene in particolare quando il messaggio pubblicitario enfatizza non il prezzo finale ed effettivo, ma un prezzo base cui si aggiungono ulteriori costi e oneri, così che il prezzo finale ed effettivo non risulta di chiara e immediata percezione da parte del consumatore per la macchinosità del calcolo e per la non agevole percezione delle relative informazioni g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile101
102
Le regole di condotta nella formazione del contratto II) Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (art. 69) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile102
103
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 71 cdc: “.In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità: a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile103
104
Le regole di condotta nella formazione del contratto … b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile104
105
Art. 72 4 cdc “Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’operatore, le cui conseguenze … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile105
106
… non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile106
107
107 Le regole di condotta nella formazione del contratto Par. 3, art. 19 dir. 2004/39/CE: “Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate: … cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato”
108
Le regole di condotta nella formazione del contratto Direttiva 2008/48/CE, sui contratti di credito al consumo (considerando n. 19): “Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni …”
109
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 124 tub: «1. Il finanziatore …, sulla base delle condizioni offerte … e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito» g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile109
110
Le regole di condotta nella formazione del contratto L’informazione precontrattuale sembra giuridicamente rilevante al fine della formazione del consenso della controparte La conferma di questo primo rilievo può essere data solo dall’esame delle conseguenze previste dalla legge per le ipotesi di assenza dell’informazione precontrattuale
111
Le regole di condotta nella formazione del contratto 5. Conseguenze del mancato rispetto delle regole: 5.1 prospettiva del codice g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile111
112
La responsabilità precontrattuale Cass. civ., sez. I, 30-08-1995, n. 9157: In tema di responsabilità contrattuale, ex art. 1337 c.c., l’ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente; pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, mentre, essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibile (liquidabile anche in via equitativa) è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (c.d. «interesse negativo») g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile112
113
Le regole di condotta nella formazione del contratto A. Milano, 15-01-2007. In caso di inadempimento di promuovere l’opa totalitaria, il pregiudizio eventualmente patito dall’azionista pretermesso è risarcibile nei limiti del c.d. interesse negativo, consistente nelle spese e nelle perdite che possono essere derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute, non trovando spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal mancato utile che avrebbe potuto realizzarsi se un contratto fosse stato concluso … g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile113 g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
114
… (nella specie, la richiesta risarcitoria è stata rigettata, in quanto si è ritenuto che il diritto risarcitorio relativo all’interesse negativo non era stato azionato e comunque risultava concretamente insussistente) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile114
115
Le regole di condotta nella formazione del contratto Cass. civ., sez. III, 08-10-2008, n. 24795: In tema di responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall’altra parte in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile115
116
Le regole di condotta nella formazione del contratto Cass. civ., sez. II, 25-02-1998, n. 2017: Successivamente alla stipulazione del contratto di opzione, ossia all’accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente e la facoltà del promissario di decidere discrezionalmente se accettarla o meno, incorre in responsabilità precontrattuale, che può essere fatta valere in giudizio solo con apposita domanda di accertamento, l’opzionario che ingeneri nella controparte il ragionevole affidamento nel perfezionamento del contratto definitivo e non intenda, invece, accettarne la conclusione. g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile116 g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile
117
Le regole di condotta nella formazione del contratto Segue: 5. Conseguenze del mancato rispetto delle regole: 5.2 I “nuovi” contratti g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile117
118
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 5 cdc: “… 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile118
119
Le regole di condotta nella formazione del contratto Par. 3, art. 19 dir. 2004/39/CE: “Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate: — sull'impresa di investimento e i relativi servizi, — sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, — sulle sedi di esecuzione, e — sui costi e gli oneri connessi …. 119
120
Le regole di condotta nella formazione del contratto … cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato” 120
121
Le regole di condotta nella formazione del contratto NOTARE: Nel rapporto con l’impresa finanziaria, che svolge servizi di investimento a favore dello “investitore” (e dunque è controparte contrattuale di questo ultimo) le informazioni precontrattuali sembrano incidere sulla struttura e la consistenza del consenso (e v. prossima slide per una ipotesi analoga …) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile121
122
Le regole di condotta nella formazione del contratto A. Cagliari, 04-09-2003: In tema di terapia chirurgica, affinché il paziente sia in grado di esercitare consapevolmente il diritto, che la costituzione gli attribuisce, di scegliere se sottoporsi o meno all’intervento, incombe sul sanitario uno specifico dovere d’informazione circa la natura, la portata, l’estensione e le possibili conseguenze negative dell’operazione, nonché circa l’esistenza di terapie mediche alternative; …
123
… l’adempimento dell’obbligo d’informazione - il cui contenuto varia in rapporto alle conoscenze eventualmente già possedute dal paziente - condiziona la validità del consenso del paziente ed esonera il medico, che abbia eseguito la prestazione professionale a regola d’arte, dalla responsabilità per i danni derivati al paziente a causa dell’intervento (nella specie, costituiti dalla perdita della capacità di procreare). g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile123
124
Art. 94 2 tuf: “Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell’offerta” 124 Regole di condotta e formazione contratto
125
Le regole di condotta nella formazione del contratto Analisi (essenziale) dell’art. 94 tuf g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile125
126
“in una forma facilmente analizzabile e comprensibile” (Art. 94 2 ) “tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie” (art. 94 2 ) “Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione … che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga … deve essere menzionato in un supplemento del prospetto” (art. 94 7 ) “L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante … nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono … dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso” (art. 94 8 ) 126 Regole condotta nella formazione del contratto
127
Le regole di condotta nella formazione del contratto Le informazioni ex artt. 94 ss. sono nella realtà numerosissime e complesse perché così si cerca di evitare la responsabilità di emittenti, intermediari e loro consulenti. Sul piano civilistico devono essere inserite tra i doveri precontrattuali di informazione (art. 1337 c.c.) perché sono funzionali alla successiva eventuale conclusione dell’ “acquisto” del prodotto finanziario 127
128
Le regole di condotta nella formazione del contratto NOTARE: nel rapporto con l’emittente l’informazione ex art. 94 tuf sembra incidere non tanto direttamente sul consenso al contratto di finanziamento dell’impresa emittente da parte del risparmiatore (società, associazione in partecipazione, prestito obbligazionario ecc.), ma sul “giudizio” che il risparmiatore si forma in ordine alla situazione presente e futura dell’impresa emittente (ossia un dato importante sul quale si fonda la decisione di aderire al contratto) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile128
129
Le regole di condotta nella formazione del contratto Emittente e advisors sono tenuti al risarcimento del danno g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile129
130
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 67 septiesdecies 4 cdc: “il contratto è nullo nel caso in cui il fornitore … viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile130
131
Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: la violazione delle regole di condotta nel rapporto fornitore “servizi finanziari”-cliente determina la nullità del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile131
132
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 6, l. 6 maggio 2004, n. 129 (Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale): “1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi. gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano132
133
Le regole di condotta nella formazione del contratto 2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. 3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante” gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano133 Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale
134
Le regole di condotta nella formazione del contratto Art. 8: “se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. nonché il risarcimento del danno se dovuto” g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile134 Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale
135
Le regole di condotta nella formazione del contratto ATTENZIONE: nel contratto di affiliazione commerciale (che intercorre tra imprenditori) la violazione delle regole di condotta (precontrattuale) può determinare l’annullamento del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile135
136
Focus sugli elementi rilevanti di queste lezioni g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile136
137
Nel codice civile l’informazione precontrattuale attiene a quegli aspetti dell’assetto di interessi della cui rilevanza ai fini del contratto la controparte ha manifestato la rilevanza e sempre che l’acquisizione o la fornitura di informazioni su questo punto non comporti costi rilevanti per il contraente che da le informazioni (v. però contratti di assicurazione) g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile137
138
Nella disciplina recente dei contratti – caratterizzata dalla circostanza che una delle parti è operatore professionale del mercato stesso – la rilevanza giuridica degli obblighi di informazione (e più in generale delle condotte poste in essere dall’operatore professionale nella fase antecedente la conclusione del contratto) muta in quanto posti in relazione con la formazione della “volontà” del contraente non professionale g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile138
139
All’interno del codice del consumo possono configurarsi interventi sull’informazione - data da una parte all’altra - di vario tipo ed intensità in rapporto ai beni e servizi compravenduti. Da osservare che comunque attengono agli elementi essenziali del contratto: prezzi, qualità delle merci, natura del bene o del servizio venduto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile139
140
Particolarmente incisivi sono gli obblighi di informazione posti a carico degli intermediari finanziari allorché prestano servizi di investimento (v. norme comunitarie ed interne). La finalità di questi obblighi di informazione è assai particolare: indirizzare il risparmio verso l’investimento “migliore”, ossia quello che esibisca una maggiore “efficienza” per il sistema g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile140
141
Altra particolarità degli obblighi di informazione nei servizi di investimento è che costituiscono la prestazione principale cui è tenuto l’intermediario a seguito del contratto di intermediazione mobiliare g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile141
142
Anzi “causa” di questo contratto è proprio la “assistenza” all’investitore in ordine ai suoi investimenti, di guisa che quando difettino le informazioni nelle quali consiste larga parte di quella “assistenza”, l’inadempimento equivale alla mancata realizzazione del contratto g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile142
143
Nei contratti conclusi nel mercato finanziario sembra accentuarsi la finalizzazione dell’informazione alla formazione di un consenso “valido” È sempre sufficiente l’informazione ? g. la rocca unimib giurisprudenza corso di diritto civile143
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