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PubblicatoDionisia Salvatori Modificato 8 anni fa
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Der Vertrag IL CONTRATTO
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Il contratto Il contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.) 1321. (Begriff) 1. Der Vertrag ist die Einigung von zwei oder mehreren Parteien, um untereinander ein vermögensrechtliches Rechtsverhältnis zu begründen, zu regeln oder aufzuheben
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Autonomia contrattuale Art. 1322 c.c. (Autonomia contrattuale) 1.Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 1322. (Vertragsfreiheit) Die Parteien können innerhalb der durch das Gesetz und durch die Ständischen Vorschriften gezogenen Grenzen den Inhalt des Vertrages frei bestimmen
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Norme corporative Le disposizioni delle leggi che richiamano le norme corporative devono intendersi abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D.Lg.Lt. 23 novembre 1944, n. 369, sono state soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, ma l’art. 43 di detto decreto ha mantenuto in vigore, per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli art. 10 e 13 L. 3 aprile1926, n. 563, art. 8 e 11 L. 5 febbraio 1934, n. 163, e art.4 e 5 L. 9 agosto 1943, n. 721
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Ständische Vorschriften Die Bestimmungen der Gesetze, die sich auf die Ständischen Vorschriften berufen, sind auf Grund der durch das Gesetzesdekret vom 9.8.1943, Nr. 721, verfügten Abschaffung der Stän- deverfassung als aufgehoben zu betrachten. Durch die Gesetzesvertretende Verordnung des Statthalters vom 23.11.1944, Nr. 369, wurden die faschistischen Ständeorganisationen aufge- hoben. Artikel 43 dieser Verordnung hat jedoch vorbehaltlich nachfolgender Abänderungen für Kollektiv- und Individualarbeitsverhältnisse die Bestimmungen aufrechterhalten, die in Kollektiv- verträgen, Tarifvereinbarungen, Urteilen der Arbeitsgerichte und Ständischen Verordnungen gemäß Artikel 10 und 13 des Gesetzes vom 3.4.1926, Nr. 563, Artikel 8 und 11 des Gesetzes vom 5.2.1934, Nr. 163, und Artikel 4 und 5 des Königlichen Gesetzesdekrets vom 9.8.1943, Nr. 721, enthalten sind.
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Autonomia contrattuale Le parti sono libere di stabilire le clausole volte a regolare il loro rapporto, e cioè il prezzo della cosa venduta, le modalità di esecuzione della prestazione, il tempo dell’esecuzione. Le parti possono altresì scegliere il “tipo” contrattuale da utilizzare. Un “tipo” contrattuale è una figura o un modello di contratto, avente determinate caratteristiche e volta a realizzare una certa operazione economica.
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Disciplina codicistica Il libro IV del codice civile (delle obbligazioni) dedica al contratto il titolo II e III Il Titolo II è intitolato “Dei contratti in generale” (Verträge im Allgemeinen) e contiene le norme applicabili a tutti i contratti, indipendentemente dalle loro specifiche caratteristiche (artt. 1321- 1469-bis). E’ composto da 15 capi (l’ultimo è il XIV-bis). Il Titolo III è invece dedicato ai “singoli contratti” (Einzelne Verträge) e descrive e disciplina un ampio numero di tipi contrattuali
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Contratti nominati e innominati Le parti possono tuttavia scegliere di non adottare uno degli schemi contrattuali previsti dal codice (cd. contratti nominati). Esse possono cioè concludere contratti che non rientrano nelle tipologie indicate dal codice. Le parti sono cioè libere di elaborare i modelli contrattuali più adatti alle proprie esigenze. Questi contratti, proprio perché frutto dell’autonomia privati e non espressamente regolati dal codice vengono definiti contratti atipici o innominati
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Legittimità dei contratti innominati I contratti innominati o atipici sono validi ed efficaci, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, co. 2. c.c.) Art. 1322 (Autonomia contrattuale) 2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Art. 1322 (Vertragsfreiheit) 2. Die Parteien können auch Verträge schließen, die nicht zu den besonders ge- regelten Vertragstypen gehören, sofern sie auf die Verwirklichung von nach der Rechtsordnung schutzwürdigen Interessen gerichtet sind.
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Art. 1325. (Indicazione dei requisiti) I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. L’art. 1325 c.c. elenca i requisiti del contratto, ossia gli elementi che devono essere presenti affinché una concreta manifestazione di volontà delle parti possa qualificarsi come contratto.
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 1325. (Bezeichnung der Erfordernisse) Die Erfordernisse eines Vertrages sind: 1) die Einigung der Parteien; 2) der Rechtsgrund; 3) der Gegenstand; 4) die Form, wenn sich ergibt, dass sie durch das Gesetz bei sonstiger Nichtig- keit vorgeschrieben ist.
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Classificazione dei contratti I contratti sono tradizionalmente suddivisi in: a)Contratti tipici o nominati e contratti atipici o innominati, a seconda che la singola figura contrattuale sia regolata o meno dal legislatore b)Contratti con due parti o con più di due parti (contratti plurilaterali): è, ad esempio, plurilaterale il contratto costitutivo di una società stipulato da una pluralità di persone.
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Contratti plurilaterali e vizi Nei contratti plurilaterali il vizio che colpisce la partecipazione di una delle parti non coinvolge necessariamente la sorte dell’intero contratto, come accada in quello tra due sole parti. Nei contratti plurilaterali occorre distinguere a seconda che la partecipazione inficiata debba o meno considerarsi “essenziale” per le altre parti, restando travolto l’intero contratto solo nella prima ipotesi.
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Contratti plurilaterali e vizi Art. 1420. (Nullità nel contratto plurilaterale) Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. 1420. (Nichtigkeit eines mehrseitigen Vertrages) Bei Verträgen mit mehr als zwei Parteien, bei denen die Leistungen einer jeden auf die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes gerichtet sind, bewirkt die Nich- tigkeit, die die vertragliche Bindung einer der Parteien betrifft, nicht die Nichtigkeit des Vertrages, es sei denn, dass die Teilnahme dieser Partei den Umständen nach als wesentlich anzusehen ist.
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Contratti plurilaterali e vizi 1446. (Annullabilità nel contratto plurilaterale) Nei contratti indicati l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. 1446. (Möglichkeit der Nichtigerklärung bei einem mehrseitigen Vertrag) Betrifft die Möglichkeit der Nichtigerklärung bei den in Artikel 1420 genannten Verträgen die vertragliche Bindung nur einer der Parteien, so kann der Vertrag nicht für nichtig erklärt werden, es sei denn, dass die Teilnahme dieser Partei den Umständen nach als wesentlich anzusehen ist.
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Contratti plurilaterali e vizi Art. 1459. (Risoluzione nel contratto plurilaterale) [per inadempimento] Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Art. 1459 (Aufhebung bei einem mehrseitigen Vertrag) [Aufhebbarkeit des Vertrages wegen Nichterfüllung] Bei den in Artikel 1420 genannten Verträgen bewirkt die Nichterfüllung einer der Parteien nicht die Aufhebung des Vertrages hinsichtlich der anderen, es sei denn, dass die unterbliebene Leistung den Umständen nach als wesentlich anzusehen ist.
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Contratti plurilaterali e vizi Art. 1466 (Impossibilità nel contratto plurilaterale) [per impossibilità sopravvenuta] Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Art. 1466 (Unmöglichkeit bei einem mehrseitigen Vertrag) [Nachfolgende Unmöglichkeit] Bei den in Artikel 1420 genannten Verträgen bewirkt die Unmöglichkeit der Leistung einer der Parteien nicht die Auflösung des Vertrags hinsichtlich der anderen, es sei denn, dass die unterbliebene Leistung den Umständen nach als wesentlich anzusehen ist.
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Classificazione dei contratti I contratti possono poi essere classificati come: c) Contratti a prestazioni corrispettive (o contratti sinallagmatici) e contratti con obbligazioni a carico di una sola parte. I primi costituiscono la categoria contrattuale più importante e più diffusa. In questi contratti le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono legate da un nesso di reciprocità o sinallagma. L’esistenza di questo nesso di reciprocità determina numerosi effetti.
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Contratti sinallagmatici Se è illecita o impossibile sin dall’origine la prestazione a carico di una parte, ne risulta invalidato l’intero contratto (sinallagma genetico) Se non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è più dovuta nemmeno la controprestazione (sinallagma funzionale)
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Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte Sono tali: la fideiussione (art. 1936 c.c.) Bürgschaft il deposito gratuito (art. 1767 c.c.) unentgeltlich Verwahrung il comodato (art. 1803 c.c.) Die Leihe
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Classificazione dei contratti I contratti si suddividono altresì in: d) Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito Non vi è una definizione codicistica di gratuità e onerosità. Può definirsi a titolo oneroso il contratto con il quale un soggetto, per acquistare un beneficio, un diritto o un vantaggio, accetta un correlativo sacrificio- Può definirsi a titolo gratuito il contratto con il quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.
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Classificazione dei contratti e) Contratti di scambio e contratti associativi Nei primi la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte, mentre nei contratti associativi la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune. f) Contratti commutativi e contratti aleatori I primi sono contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi; i secondi sono i contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti nell’assicurazione contro i danni (Schadensversicherung) è certa l’entità del premio che l’assicurato deve pagare, ma è incerto se e quanto dovrà pagare l’assicuratore (artt. 1904 ss. c.c.).
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Classificazione dei contratti g) Contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata. Nei primi la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento (compravendita); nei secondi la prestazione è continua nel tempo o si ripete periodicamente (locazione) Nei contratti di durata una causa sopravvenuta che impedisce l’ulteriore efficacia del contratto non pregiudica le prestazioni per le quali lo scambio si è già perfezionato (art. 1458 c.c.)
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Contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata 1458. (Effetti della risoluzione) 1.La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 1458. (Wirkungen der Aufhebung) Die Aufhebung des Vertrages wegen Nichterfüllung hat zwischen den Parteien rückwirkende Kraft, außer es handelt sich um Verträge, die auf dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Durchführung gerichtet sind, hinsichtlich derer sich die Wirkung der Aufhebung nicht auf die bereits erbrachten Leistungen erstreckt.
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Classificazione dei contratti h) Contratti a forma libera e contratti a forma vincolata Nei secondi sussiste un vincolo, un onere di adottare la forma richiesta affinchè il contratto sia valido la forma è richiesta ad substantiam actus. Ci sono anche degli atti nei quali il vincolo di forma è richiesto solo ai fini processuali, poiché la prova dello stesso piò essere data solo mediante l’esibizione in giudizio del relativo documento (forma ad probationem)
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Classificazione dei contratti i)Contratti consensuali e reali I contratti consensuali sono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso o accordo delle parti. I contratti reali sono quelli che richiedono, oltre al consenso delle parti, anche la consegna del bene. Contratti reali sono il mutuo (art. 1813 c.c. das Darlehen), il comodato (art. 1803 c.c. Die Leihe); il deposito (art. 1766 c.c. die Verwahrung); il pegno (art. 2784 c.c. das Pfand).
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Classificazione dei contratti l) Contratti a efficacia reale e contratti a efficacia obbligatoria Sono a efficacia reale i contratti che realizzano automaticamente, per effetto del solo consenso, il risultato perseguito (ad es. il trasferimento della proprietà del bene venduto). Sono a efficacia obbligatoria i contratti che non realizzano automaticamente il risultato perseguito, ma obbligano le parti ad attuarlo (es. locazione)
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