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PubblicatoLuca Cipriani Modificato 8 anni fa
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S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben
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Autonomia privata Nelle società di persone ci sono pochi vincoli alla libertà dei soci riguardo la struttura organizzativa della società.
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Amministrazione In mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (per le s.a.s. la norme si riferisce ai soli soci accomandatari, ai quali è riservato il potere di amministrare, art. 2318, comma 2).
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Amministrazione I soci possono attribuire il potere di amministrare solo ad alcuni dei soci ed anche a un solo socio. Nella s.a.s. il potere di amministrare non spetta né può essere attribuito agli accomandanti. L’esercizio in via di fatto del potere di da parte degli accomandanti non ne rende invalidi gli atti ma comporta l’assunzione della responsabilità illimitata per (tutte) le obbligazioni sociali (non solo quelle da lui assunte, art. 2320 c.c.).
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S.a.s. L’accomandante può, tuttavia, senza perdere il beneficio della responsabilità limitata: - compiere specifici atti sulla base di una procura speciale per singoli affari Prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori Qualora l’atto costitutivo lo preveda, avere poteri di autorizzazione o di preventiva consultazione per determinate operazioni o poteri di ispezione e sorveglianza.
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Modelli di amministrazione: La regola dell’amministrazione disgiuntiva Ogni socio, senza necessità di interpellare gli altri soci amministratori, può decidere e porre in essere atti di gestione MA Agli altri soci-amministratori spetta un potere di veto
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Amministrazione disgiuntiva In caso di veto, il potere di decidere sull’opposizione al compimento dell’atto si trasferisce a tutti i soci (anche quelli che, eventualmente, siano sprovvisti del potere di amministrare). La decisione è assunta a maggioranza calcolata secondo la rispettiva quota di partecipazione agli utili.
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L’amministrazione disgiuntiva L’atto costitutivo può stabilire che l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci (art. 2258 c.c.): in tal caso il potere di gestione deve essere esercitato in accordo fra i soci amministratori. In difetto di diversa previsione del contratto sociale, la regola è quella dell’unanimità.
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L’amministrazione disgiuntiva E’ possibile stabilire che le decisioni (alcune o tutte) siano assunte a maggioranza. In tal caso la regola di default è ancora quella che la maggioranza viene calcolata in proporzione alla rispettiva partecipazione agli utili.
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Il controllo sull’amministrazione Nelle società di persone non è previsto alcun organo di controllo sulla gestione Il controllo è quindi affidato agli stessi soci Se essi sono amministratori, il controllo si risolve nell’esercizio del potere-dovere di vigilanza e di informazione sul comportamento degli altri soci amministratori potere di veto
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Il controllo sull’amministrazione Anche ai soci non amministratori sono riconosciuti poteri di controllo e di informazione sull’amministrazione. Nelle s.s. e nelle s.n.c. i soci non amministratori hanno il diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto.
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Il controllo sull’amministrazione Nelle s.a.s. gli accomandatari non amministratori hanno gli stessi diritti I poteri di controllo sono funzionali a consentire ai soci di chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dell’amministratore (art. 2259, co. 3).
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Le decisioni dei soci Vi è un ampia libertà. Alcune decisioni sono però sempre attribuite ai soci (modifiche atto costitutivo, proroga e scioglimento della società, approvazione del rendiconto…)
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Modalità di assunzione delle decisioni Non è necessaria la collegialità Solo per alcune ipotesi sono stabiliti dei quorum: - La modifica dell’atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina e revoca dei liquidatori devono essere decise all’unanimità.
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Scioglimento parziale del rapporto sociale Nelle società di persone ha speciale rilievo la persona del socio Pertanto sono stabilite delle norme specifiche per le ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio
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Morte Il mutamento della persona del socio (trasferimento della quota di partecipazione tra vivi) costituisce una modifica dell’atto costitutivo che richiede il consenso di tutti i soci. La morte del socio provoca quindi lo scioglimento del rapporto fra società e socio con obbligo di liquidazione della quota in favore degli eredi
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Morte I soci superstiti possono evitare questa conseguenza in due ipotesi: 1)Decidendo di sciogliere la società 2)Accordandosi con gli eredi del socio per il loro subentro in società. Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo è necessario che vi consentano tutti i soci superstiti; non è invece essenziale il consenso di tutti gli eredi: la società può continuare anche solo con alcuni di essi
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recesso Con l’esercizio del diritto di recesso il socio decide volontariamente di porre fine al rapporto sociale (art. 2285 c.c.).
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recesso Il socio può recedere: Quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita del socio e in caso di proroga tacita della società (artt. 2273 e 2307, co. 3. c.c.)
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Recesso Ove sussista una giusta causa => comportamenti degli altri soci che pregiudichino la conservazione del rapporto di reciproca fiducia che è alla base del contratto. negli altri casi previsti dal contratto sociale
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L’esclusione Mediante l’esclusione i soci possono sia sanzionare comportamenti contrari al dovere di collaborazione e reciproca lealtà nell’esecuzione del rapporto sociale ovvero specifici inadempimenti agli obblighi assunti
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L’esclusione -Può essere direttamente collegata al verificarsi di alcuni eventi (esclusione di diritto) -Può conseguire a una decisione dei soci, che possono anche non attivarla (art. 2286 c.c.)
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L’esclusione di diritto L’esclusione è automatica quando: Un socio fallisce Un creditore particolare del socio ottiene dalla società la liquidazione della quota
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Esclusione facoltativa I soci possono deliberare l’esclusione in caso di: -Gravi inadempienze del socio alle obbligazioni che discendono dalla legge o dal contratto sociale -Interdizione legale o giudiziale, o inabilitazione del socio, o sua condanna a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici
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Esclusione facoltativa Sopravvenuta impossibilità del socio a prestare l’opera che si era obbligato a conferire ovvero perimento della cosa conferita Ulteriori cause (specifiche) stabilite nel contratto sociale
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La delibera di esclusione Si tratta dell’unica ipotesi di delibera assunta da società di persone espressamente regolata. La delibera è presa a maggioranza dei soci da calcolarsi per teste, senza tener conto del socio da escludere
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Cause di scioglimento La società di persone si sciolgono per: - Decorso del termine (qualora il contratto sociale abbia previsto una durata della società). Se però alla scadenza del termine i soci proseguono nel compimento delle attività sociali senza che alcuno di essi faccia valere l’avvenuto scioglimento, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.
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Cause di scioglimento Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo Decisione unanime dei soci (salvo che il contratto non preveda la deliberazione a maggioranza) Venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi non viene ricostituita
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Cause di scioglimento Ogni altra causa stabilita dallo statuto Fallimento (tranne s.s.) La s.a.s. si estingue anche nel caso in cui venga meno una delle due categorie di soci
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