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PubblicatoConcetta Floriana Pavone Modificato 8 anni fa
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La riforma dei fondi speciali per il volontariato nell’A.S. 2617 Prof. Emanuele Rossi
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A.S. 2617 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell' impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale Art. 5, comma 1, lett. e): i decreti delegati dovranno provvedere alla “revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266”, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi. La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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PRIMO CRITERIO i Centri di servizio “siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali”. Considerazioni: Cambia il rapporto tra organizzazioni di volontariato e Centri di servizio Riformulazione delle finalità dei Centri: da qualificazione dell’attività delle OdV a “finalità di supporto tecnico, formativo e informativo” Cosa significa “sostegno di iniziative territoriali solidali”? Anche attività promosse da soggetti diversi dalle OdV, quali altri enti del Terzo settore (cooperative, APS, ecc.), enti pubblici, enti ed imprese privati? Da attività a vantaggio delle OdV a attività a vantaggio degli “enti del terzo settore”: da CSV a CSTS? Quali conseguenze? La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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SECONDO CRITERIO I Centri di servizio debbono “costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica”. Considerazioni: Superamento della distinzione tra soggettività giuridica del CSV in quanto tale e soggettività giuridica dell’ente costituito CSV Superamento del DM del 1997 nella parte in cui prevede che l’ente-CSV possa essere (soltanto) o una OdV ovvero un’entità giuridica costituita da OdV e con presenza maggioritaria di esse (art. 3, comma 3, lett. a) e b)). La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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TERZO CRITERIO Al finanziamento dei Centri di servizio “si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata”. Considerazioni Considerazioni: Nulla cambia circa l’ammontare delle somme dovute dalle fondazioni di origine bancaria Novità costituita dalla programmazione triennale e dalla previsione di una contabilità separata: previsioni da riferire a soggetti diversi (la seconda sicuramente ai CSV; la prima a tutti gli attori del sistema). La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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QUARTO CRITERIO Al “controllo delle attività e della gestione” dei CSV “provvedano organismi regionali e nazionali”. Considerazioni: Previsione legislativa degli organismi di controllo (attualmente i CoGe sono previsti soltanto dalla normativa di carattere secondario) Per “organismi regionali e nazionali” si intendono gli attuali “CoGe” attuali o qualcosa di diverso? Non più solo “regionali” ma anche “nazionali”: un rapporto gerarchico o “a rete”? “Controllo e gestione delle attività”: mantenimento della previsione circa il potere di istituire CSV; ampliamento della funzione di controllo Superamento di una logica contrappositiva verso logica di “leale collaborazione”? La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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QUINTO CRITERIO La costituzione degli organismi di controllo deve essere ispirata a “criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all’art. 15 legge n. 266/1991”. Considerazioni: Il criterio “di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento” è principio generale Esso dovrebbe valere non soltanto per gli organi di controllo ma anche per i CSV Se i costi non sono a carico delle risorse ex art. 15 di chi e cosa sono a carico? Ipotesi: a) di enti pubblici nazionali, regionali o locali: ma rischi di vanificare efficace attività di controllo b) di fondazioni di origine bancaria: in tale ipotesi contraddizioni difficilmente sanabili. La riforma dei fondi speciali per il volontariato Emanuele Rossi
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