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L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESCO MARIA FOTI ANTONIO GAROFALO.

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Presentazione sul tema: "L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESCO MARIA FOTI ANTONIO GAROFALO."— Transcript della presentazione:

1 L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESCO MARIA FOTI ANTONIO GAROFALO

2 CHE COS’È L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Per ordinamento giudiziario, in diritto, si intende l'insieme delle norme che regolano l'attività giurisdizionale, cioè l'attività di risoluzione delle controversie da parte di giudici terzi e imparziali, che al fine di risolvere le controversie loro presentate interpretano e applicano le leggi.

3 IL DIRITTO Il termine diritto (nella prima accezione di insieme e complesso norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento) è l'insieme di regole che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla; in questo caso si parla di diritto oggettivo. A volte, invece, il termine diritto assume un significato diverso,in quanto corrisponde al concetto di "potere, facoltà"; in questo caso si parla di diritto soggettivo. La domanda "che cos'è il diritto" ha però impegnato gli studiosi di tutte le epoche, e costituisce ancora un problema aperto, la cui soluzione dipende in gran parte dal quadro filosofico cui ogni studioso fa riferimento e attraverso il quale affronta la questione. Una risposta che possa definirsi esatta in assoluto non esiste anche perché il diritto ha differenti manifestazioni a seconda del modello preso in esame (ad esempio basti pensare alla distinzione tra il civil law "legge civile" dei paesi dell'Europa continentale e quelli a essi legati e il common law "legge comune" anglosassone, statunitense e degli altri paesi legati alla cultura anglosassone). Il diritto può essere semplicemente definito come il complesso delle norme di legge e consuetudini che ordinano la vita di una collettività in un determinato momento storico.

4 LA GIURISDIZIONE Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere), in diritto, viene utilizzato con diversi significati tra loro connessi. Può, infatti, designare: in senso oggettivo, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale) consistente nell'applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia; in senso soggettivo, l'insieme degli organi che esercitano tale funzione, i giudici; la sfera di competenza di un giudice o, con significato più generale ma meno appropriato, di un organo pubblico; La funzione giurisdizionale si connota per l'esercizio di poteri autoritativi, ossia di pubbliche potestà, attraverso un particolare procedimento che prende il nome di processo.

5 LA GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile e penale. La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato; rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo. La giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena. Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il pubblico ministero. Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo. In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici militari). Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).

6 LA MAGISTRATURA La magistratura, in diritto, nell'accezione moderna del termine, identifica un complesso di organi istituzionali (pubblici e statali) con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale e amministrativo, che si personificano nella figura del magistrato. Esercita il potere giudiziario, uno dei tre poteri dello stato di diritto nella teoria classica di Montesquieu. In generale la magistratura ha infatti competenza su tutte le branche del diritto in cui vi sia una funzione giudicante, e la funzione classica (e per alcuni sistemi tipica) del magistrato è quella di giudice; in dipendenza di questo aspetto si possono perciò avere anche magistrature specializzate per materie (magistratura militare, civile, penali, fallimentare, contabile, tributaria, amministrativa, ecc).

7 IL POTERE GIUDIZIARIO Il potere giudiziario è quel potere che in quanto organo costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo. Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze. L'espressione potere giudiziario è una formula polisensa. In senso soggettivo o nominalistico, con essa si vuole indicare il complesso degli organi dell'autorità giudiziaria, cioè della magistratura, che a sua volta comprende sia i giudici sia i pubblici ministeri. In senso, detta espressione rimanda al principio e teoria della separazione dei poteri elaborata da Montesquieu volto a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione, secondo cui in ogni forma di Stato esisterebbero tre poteri principali: legislativo, esecutivo e giudiziario, quest'ultimo rappresentato appunto dalla magistratura. In una terza accezione, l'espressione in esame sottolinea il momento autoritativo che connota lo svolgimento della funzione giudiziaria (vedi voce giurisdizione), che si compendia nel potere di dare attuazione al comando legislativo. Al riguardo, va peraltro detto che, con riferimento allo svolgimento dell'attività giudiziaria, oggi si tende a valorizzare, in omaggio ai valori democratici che improntano la Costituzione repubblicana, i profili connessi allo svolgimento di un servizio nei confronti della collettività, piuttosto che il mero esercizio di poteri autoritativi.

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