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IL RUOLO DEL T.F.R. E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (1° parte) Fino alla riforma DINI del ‘95, era l’unica forma di integrazione al SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO; Il T.F.R. è costituito dall’accantonamento annuale obbligatorio di una somma attivamente pari al 6,9% del salario; Il T.F.R. accantonato è rivalutato dell’1,5% annuo più il 75% d’inflazione. In questo periodo, l’ultima percentuale è «inattiva», perché si è praticamente in deflazione; Il T.F.R. è messo a disposizione del lavoratore quando questi risolve il posto di lavoro; costituisce una risorsa finanziaria per il lavoratore in caso di licenziamento; Il T.F.R. costituisce una forma di ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE PRIVATA OBBLIGATORIA;
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (2° parte) Dal 2007, il lavoratore può scegliere se lasciare il proprio T.F.R. a un FONDO PENSIONE, oppure mantenerlo nella forma tradizionale. In questo caso il T.F.R. è lasciato a disposizione dell’azienda, se questa ha meno di 50 dipendenti; con più di 50 dipendenti viene trasferito a un FONDO I.N.P.S.; Da aprile 2015, fino al 2018, è possibile scegliere di farsi liquidare ogni mese, in busta paga una quota T.F.R. maturato, come, parte integrante della retribuzione mensile; Gli ammortizzatori sociali tutelano il lavoratore dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla disoccupazione;
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3° parte) Gli ammortizzatori sociali sono finanziati dalla contribuzione obbligatoria e della fiscalità generale; C.I.G.: 88% RETRIBUZIONE LORDA; C.I.S.: 80% SALARIO LORDO; L’INDENNITA’ DI MOBILITA’: 80% (12 MESI)POI, 64%; N.A.S.P.I.: 75%; A.S.D.I.: 75%; DISOCCUPAZIONE collaborazione coordinate e continuative: 75%...
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