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IL DOPING Colabella Dr. Nicola. "Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l´adozione.

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Presentazione sul tema: "IL DOPING Colabella Dr. Nicola. "Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l´adozione."— Transcript della presentazione:

1 IL DOPING Colabella Dr. Nicola

2 "Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l´adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3 Legge 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping. (G.U. Serie Generale, n. 294 del 18 dicembre 2000) Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping 1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della saluteindividuale e collettiva e deve essere informata al rispetto deiprincipi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522...

4 Ministero della Salute Decreto 13 aprile 2005 Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. (G.U. Serie Generale, n. 127 del 03 giugno 2005) Art. 1. 1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego e' vietato per doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2005 e riportata nell'allegato I. 2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II. 3. La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni: Sezione 1: classi vietate; Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; Sezione 3: specialita' medicinali contenenti principi attivi vietati; Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita' medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

5 Decreto 19 maggio 2005 Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping». (G.U. Serie Generale, n. 127 del 03 giugno 2005) Considerata la necessita' di chiarire ed esplicitare le modalita' di attuazione dell'art. 7 della citata legge 14 dicembre 2000, n. 376; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di seguito denominate «specialita' medicinali», e inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno all'Agenzia Italiana del Farmaco, via di Sierra Nevada, n. 60, 00144 - Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ogni singola confezione, alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con l'invio dei dati di commercializzazione di cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002.

6 Bollino farmaci Un contrassegno sulle confezioni dei medicinali regolarmente in vendita, ma considerati potenzialmente positivi ai controlli antidoping mette in guardia atleti e cittadini sugli eventuali effetti dopanti delle sostanze in questione. Il Decreto 24 settembre 2003 modificato dal Decreto 30 aprile 2004 prevede cheDecreto 24 settembre 2003 Decreto 30 aprile 2004  l´etichettatura della scatola deve includere un pittogramma di forma circolare del diametro complessivo di 17 millimetri, riportante un simbolo di divieto, di colore rosso con all'interno la scritta DOPING  il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo "Avvertenze speciali" la frase "Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping". I farmacisti, ma anche coloro che sono autorizzati all´immissione in commercio di questi prodotti dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati relativi all´anno precedente delle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute di ciascun farmaco.

7 Ministero della Salute Decreto 24 ottobre 2006 Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. (G.U. Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2006)

8 Decreta: Art. 1. 1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalita' elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantita' utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalita' indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it 2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: a) quantita' di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa; b) quantita' di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantita' dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa. 3. Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2006 Il Ministro: Turco

9 Decreto 4 aprile 2008 Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II. 3. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni: SEZIONE 1: classi vietate; SEZIONE 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; SEZIONE 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; SEZIONE 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; SEZIONE 5: pratiche e metodi vietati.

10 Decreto 18 maggio 2012 Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (12A07816) (G.U. Serie Generale, n. 166 del 18 luglio 2012) Il DM 18/05/12, comprende tre allegati. La lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato “doping” costituisce l’allegato III e comprende le seguenti sezioni: a) classi vietate; b) principi attivi appartenenti alle classi vietate; c) medicinali contenenti principi attivi vietati; d) elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; e) pratiche e metodi vietati Il DM 18/05/12 e gli allegati sono consultabili, aggiornati, nel sito www.agenziafarmaco.it o www.ministerosalute.it/antiDoping/antiDoping.isp 6) www.ministerosalute.it/antiDoping/antiDoping.isp

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12 Atto pratico

13 Etichettatura delle preparazioni allestite in farmacia (art. 7 legge 376/00, D.M. 24/09/03 e 30/04/04) Etichettatura “1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti “formula magistrale” e“formula officinale”, contenenti i principi attivi inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni (ora la lista vigente è quella di cui al D.M. 12/03/09). 2. L’etichettatura deve riportare la frase indica alla lettera b) del precedente articolo 1.(«Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping»). 3. I medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, sinologico,odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 – Diuretici e agenti mascheranti e S6 –Stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005 (la lista attualmente vigente delle sostanze vietate è quella di cui al DM12/03/09 ed riportata sopra al punto 3), non devono riportare sull’etichettatura la frase, di cui al comma 2 del presente articolo bensì la frase: “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte» 4. Le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping, ad eccezione di quelle per uso topico, devono riportare soltanto la frase: «Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping». 6. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (valida 30 giorni) ai sensi della Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana. Fanno eccezione le preparazioni, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo (che richiedono prescrizione ripetibile se non riconducibili, per la presenza di altri componenti, alla tabella 5 della F.U.).” (articolo 3 del DM 19/05/05)

14 Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.” (D.M. 24/10/06) Per le preparazioni magistrali non opera l’obbligo di distruggere le prescrizioni dopo sei mesi di conservazione obbligatoria previsto dall’articolo 89, comma 3 del DLGS 219/06 ma la previsione di cui alle “Note” alla tabella 5 dellaF.U. XI: ”Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali.”, visto che l’obbligo di conservazione al 31/07 dell’anno successivo si estende fino ad un massimo di 19 mesi.

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