La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Corso di Diritto dell’Unione 2014-2015 Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Corso di Diritto dell’Unione 2014-2015 Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione."— Transcript della presentazione:

1 Corso di Diritto dell’Unione 2014-2015 Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione

2 Il ruolo del principio della non- discriminazione Presenza (esplicita o implicita) in tutte le norme sulla libera circolazione La discriminazione come ostacolo maggiore per l’unificazione dei mercati

3 I vari criteri di discriminazione vietati In base alla nazionalità libera circolazione dei cittadini (art. 18 TFUE) e dei lavoratori (art. 45.2) Diritto di stabilimento (art. 49.1 e 2) Libera prestazione dei servizi (art. 56, I co., e 57, II co.)

4 segue In base all’origine o alla destinazione delle merci (artt. 30, 34 e 35; v. anche art. 36, ultima frase) In base all’origine o luogo di collocamento dei capitali (art. 63)

5 I vari tipi di discriminazione Discriminazioni dirette o palesi Discriminazioni indirette o occulte Discriminazioni formali e discriminazioni materiali

6 Il caso Sotgiu (p. 30) “il principio di parità di trattamento, enunciato sia nel Trattato, sia nel regolamento n. 1612/68, vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri, pervenga al medesimo risultato. Una simile interpretazione, necessaria a garantire l'efficacia di uno dei principi basilari della Comunità, è espressamente riconosciuta nel preambolo (5 o considerando) del regolamento n. 1612/68, in cui si legge che la parità di trattamento dei lavoratori deve essere assicurata di diritto e di fatto'. Non è quindi escluso che i criteri basati sul luogo di origine o sulla residenza di un lavoratore possano, in determinate circostanze, avere gli stessi effetti pratici della discriminazione proibita dal Trattato e dal regolamento n. 1612/68”.

7 La giustificazione:Il caso Gottwald Una legislazione come quella austriaca costituisce una tipica discriminazione indiretta: infatti si tratta di “una misura che preved[e] una distinzione basata sul criterio del domicilio o della residenza” e, come la giurisprudenza ha affermato in varie occasioni “tale criterio rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte le persone che non hanno il domicilio nel territorio dello Stato sono, al pari di quelle ivi non residenti, cittadini stranieri”.

8 segue La Corte tuttavia ricorda che “una siffatta disparità di trattamento può [….] essere giustificata, sotto il profilo del diritto comunitario, solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale”. Nella specie la Corte giudica che “tanto la promozione della mobilità e dell’integrazione delle persone portatrici di handicap, quanto la volontà di garantire l’esistenza di un certo rapporto di collegamento tra la società dello Stato membro interessato e il beneficiario di una prestazione quale quella oggetto della causa principale” sono motivi idonei a giustificare la disparità di trattamento, a condizione tuttavia che sia rispettato il principio di proporzionalità rispetto agli scopi di interesse generale perseguiti

9 Il caso Garcia Avello “il divieto di discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale”. un “trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito”

10 Test per le discriminazioni indirette in primo luogo se vi è trattamento differenziato; in secondo luogo se le situazioni trattate differentemente sono simili o comparabili; in terzo luogo se la differenziazione di trattamento è giustificata da motivi obiettivi di interesse generale; in quarto luogo se è rispettato il principio di proporzionalità

11 segue “[c]ontrariamente alle persone che posseggono unicamente la cittadinanza belga, i cittadini belgi che abbiano anche la cittadinanza spagnola portano cognomi diversi sotto il profilo dei due sistemi giuridici interessati” “una simile situazione di diversità di cognomi è tale da generare per gli interessati seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato”

12 Libera circolazione e normative indistintamente applicabili Il caso Cassis de Dijon e gli ostacoli tecnici agli scambi (pag. 67) Estensione alle altre libertà di circolazione Es. il caso Webb (pag. 184) L’approccio globale

13 segue: Il test: in primo luogo se la normativa è indistintamente applicabile; in secondo luogo se costituisce un ostacolo alla libera circolazione; in terzo luogo se l’ostacolo può essere giustificato da un motivo superiore di interesse pubblico o generale; in quarto luogo se l’ostacolo rispetta il principio di proporzionalità.

14 Situazioni puramente interne Definizione Il “trattamento delle situazioni puramente interne” “le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione di queste ultime non possono essere applicati ad attività le quali non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto comunitario ed i cui elementi rilevanti rimangano confinati, nel loro insieme, all’interno di un unico Stato membro” (sentenza Gouvernement de la Communauté française p. 37)

15 Le discriminazioni alla rovescia Fenomeno e problemi Soluzioni per attenuare i problemi

16 segue La Corte non si dichiara incompetente “una soluzione può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il suo diritto nazionale imponga, in un procedimento come quello in esame, di far beneficiare un cittadino [nazionale] degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione” (sentenza Servizi ausiliari Dottori commercialisti pag. 39)

17 segue Assimilazione del cittadino allo straniero Lavoro all’estero (Singh, Metok) Studi del cittadino all’estero (casi D’Hoop e Angonese) Caso Capenter “rientrano nella nozione di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE [ora art. 56 TFUE], sia se il prestatore si reca, a tale fine, nello Stato membro del destinatario, sia se fornisce i servizi transfrontalieri senza spostarsi dallo Stato membro in cui è stabilito” e cioè “a destinatari stabiliti in un altro Stato membro”

18 Il caso Ruiz Zambrano situazioni in cui sono in gioco “provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione”

19 segue “un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli, cittadini dell’Unione, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora a una tale persona non venga rilasciato un permesso di lavoro, quest’ultima rischia di non disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini dell’Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest’ultima. Ciò posto, detti cittadini dell’Unione si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.”


Scaricare ppt "Corso di Diritto dell’Unione 2014-2015 Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione."

Presentazioni simili


Annunci Google