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Art. 2 decreto legge 137 ( legge 160) :Valutazione degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno.

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1 Art. 2 decreto legge 137 ( legge 160) :Valutazione degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.

2 La valutazione del comportamento degli studenti (art. 2) L’articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico. Fin dalla prima valutazione periodica il consiglio di classe valuta - mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione.

3 In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni (2).

4 Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge. Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (valenza propria, peraltro, di ogni valutazione scolastica), è importante che le scuole curino con particolare scrupolo: l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell’attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie; l’informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli. I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva.

5 comportamento solo secondaria o primaria ? In decimi Non sufficiente ( = bocciatura ) è 5 ( non 7) Documentati sui registri note ecc. Documentata sul verbale la valutazione

6 Art. 3. 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

7 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi. 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline

8 Le “Bocciature “: nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; nella scuola secondaria di primo grado - con decisione assunta se necessario a maggioranza dal consiglio di classe - sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

9 Modello di scheda : La commissione propone di : mantenere il modello di scheda di valutazione utilizzato con le seguenti modifiche: ovariazioni di spazio per consentire brevi annotazioni che “spieghino” i voti in decimi, se necessarie. oEliminazione del voto di condotta per la scuola primaria (?) oEliminazione del giudizio globale per la scuola secondaria (quarta pagina)

10 -tradurre i voti numerici nel seguente modo: da 1 a 4 gravemente insufficiente 5 insufficiente 6 sufficiente 7 più che sufficiente 8 buono 9 distinto 10 ottimo

11 Punti aperti : trovare una modalità chiara per spiegare come e cosa si valuta ai genitori (vedi minipof e non solo ) inserire un foglio esplicativo (vedi griglia) oppure “ripristinare” la quarta pagina della scheda di valutazione per la secondaria trovare una modalità semplice e chiara per valutare l’impegno e il percorso di ciascun alunno rendere il più oggettivo possibile il voto di condotta valutando il comportamento dell’alunno rispetto alle regole conosciute e condivise e annotando sul registro di classe e sul libretto personale del ragazzo le osservazioni relative ai comportamenti scorretti (note, richiami, punizioni….) in modo da avere un riscontro ad eventuali valutazioni negative.

12 A questo punto vediamo concretamente i modelli di scheda (“ spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda … CM 100)


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