La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Art. 17 – Libertà di riunione «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Art. 17 – Libertà di riunione «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non."— Transcript della presentazione:

1 Art. 17 – Libertà di riunione «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

2 Libertà di riunione - art. 17 Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo no assembramenti spontanei corteo: è una riunione in movimento

3 Condizioni di legittimità “pacificamente e senza armi” – a tutela dell’ordine pubblico materiale (sicurezza e incolumità di persone e cose) sono vietate anche le armi improprie sanzione: – allontanamento dei violenti – scioglimento della riunione complessivamente violenta Particolari modalità di scioglimento

4 Tipologia del luogo e preavviso Luoghi privati: art. 14 Luoghi aperti al pubblico Luoghi pubblici: è previsto un preavviso al questore – la riunione può essere vietata per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica Non è un’autorizzazione: la riunione è comunque legittima, però ci sono sanzioni per gli organizzatori

5 Art. 18 Libertà di associazione «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare»

6 Libertà di associazione - art. 18 Formazioni sociali volontarie e caratterizzate da un minimo di organizzazione e stabilità Tre garanzie di base: – libertà negativa o libertà di non associarsi – assenza di autorizzazioni – riserva di legge rinforzata: “per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale” L’associazione non è sanzionabile in quanto tale ma solo in quanto lo siano le attività dei singoli associati

7 Associazioni vietate Art. 18 – associazioni segrete – associazioni politiche paramilitari XII disp. trans. – ricostituzione del disciolto partito fascista «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»

8 Art. 39 - Sindacati «L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.»

9 Art. 49 - Partiti «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» Chi determina la politica nazionale? Democrazia interna o esterna? Finanziamento Selezione dei candidati


Scaricare ppt "Art. 17 – Libertà di riunione «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non."

Presentazioni simili


Annunci Google