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La Riforma della PAC e L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’

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Presentazione sul tema: "La Riforma della PAC e L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’"— Transcript della presentazione:

1 La Riforma della PAC e L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’

2 Il sostegno non è più legato alla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale o animale.... Ma.. alla….

3 Condizionalità L’erogazione degli aiuti è obbligatoriamente vincolata al rispetto della Condizionalità composta da regolamenti e direttive in materia ambientale, sicurezza alimentare, sanità pubblica, salute e benessere degli animali

4 La Condizionalità La Condizionalità rappresenta un complesso sistema vincolistico, che lega la concessione degli aiuti ad un comportamento di conformità da parte dell’agricoltore. La Condizionalità impatta su tutto il regime di pagamento unico e dal 2007 anche sull’applicazione dei piani di sviluppo rurale. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente. La Condizionalità si applica a tutta l’azienda agricola, anche su quelle superfici non interessate dall’aiuto diretto

5 La Condizionalità

6 Campi di condizionalità La Condizionalità è articolata in specifici “Campi” che potremmo definire come aree d’incidenza dei vincoli; tale classificazione incide sul calcolo della possibile penalizzazione. Vediamo quindi quali sono i Campi di Condizionalità previsti dalla quadro normativo: → Ambiente → Sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali → Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali → Igiene e Benessere degli animali

7 Condizionalità: i vincoli Con il 2007 si è definitivamente delineata in tutta la sua complessa articolazione che ci accompagnerà sino al 2013: Nel 2006: 16 ATTI che costituiscono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 7 Norme che formano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Nel 2007: Si sono aggiunti 3 nuovi ATTI, attinenti all’igiene e benessere degli animali che scaturiscono all’applicazione di ulteriori 3 Direttive. Nel suo complesso la Condizionalità prevede l’applicazione e il controllo di: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone la Condizionalità l’applicazione di: ► 14 Direttive ► 5 Regolamenti ► 7 Norme agronomiche ed ambientali

8 I Vincoli per singolo Campo Campo di condizionalità “Ambiente” prevede 5 ATTI già attivi dal 2005 Atto A1Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A2Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Atto A3Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Atto A4Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Atto A5Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

9 I Vincoli per singolo Campo: 2006 Campo di condizionalità “Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali”, prevede: 11 ATTI Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 Che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; Atto A8 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8bis Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003. Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Atto B10 Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali Atto B11 Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Atto B12 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Atto B11 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

10 . Condizionalità: sistema vincolistico nei due PILASTRI della PAC Come per il I° Pilastro, la condizionalità (CGO e BCAA) rappresenta un legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiuti previsti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale. Le misure interessate sono: → Agro-ambiente → Indennità Compensativa per le zone svantaggiate → Benessere degli Animali → Natura 2000 → Forestazione di terre agricole → Misure Ecoforestali La Condizionalità (CGO and BCAA) assume funzione di linea guida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misure agroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)

11 . Condizionalità: i controlli Il campione di aziende che andranno a controllo per il rispetto della condizionalità sarà dell’1% per ogni OP per la domanda unica e un altro 1% per il PSR. La percentuale di controllo (1% minimo) deve essere rispettata per ciascuno dei due pilastri (la popolazione degli agricoltori non e’ la stessa). In sostanza se volessimo riassumere l’entità dei controlli che graverà sulle aziende agricole a partire dal 2007, possiamo individuare: 5%, campione per l’aiuto diretto (Domanda Unica) 1% campione per la Condizionalità (Circa 15.000 aziende/anno) 1% campione per il PSR (Circa 3.500 aziende/anno) Il tutto per Organismo pagatore

12 Condizionalità: i controlli La gestione dei controlli ed il sistema di sanzioni previsti per la Condizionalità sono identici sia per il primo che per il secondo pilastro, su questa base : stessa autorità competente per il controllo: Organismo Pagatore stesso sistema gestionale (software, etc.) stesso sistema di controllo (controlli amministrativi, selezione del campione, controlli in loco, uso del telerilevamento, ecc…) stesso sistema sanzionatorio

13 Come viene calcolata l’EVENTUALE SANZIONE

14 La valutazione delle eventuali violazioni viene effettuata sulla base di tre principi generali, così come previsti dall’articolo 41 del Reg. 796/04 attraverso i quali viene valutata l’entità di una violazione riscontrata. Essi sono: Portatadefinisce l’impatto dell’infrazione in senso spaziale (superficie aziendale o anche oltre) Gravitàdefinisce l’entità delle conseguenze dell’infrazione in relazione agli obiettivi del requisito e della norma Duratadefinisce la lunghezza del tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione e della possibilità di eliminare tale effetto con interventi ordinari. Il Controllo in azienda

15 Il controllo e l’eventuale sanzione Gli indici di controllo (portata, gravità, durata) prevedono oltre alla non inadempienza, tre differenti gradi di inadempienza della violazione accertata, associati a tre corrispettivi gradi di riduzione. Più in specifico:

16 Il controllo e l’eventuale sanzione La sanzione viene calcolata in funzione di classi di punteggio che consentono di definire la % da applicare nella sanzione che sono specifici per ogni campo Es. Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica e salute degli animali;identificazione e registrazione degli animali”

17 . Condizionalità: le possibili sanzioni In sostanza l’impatto che la Condizionalità può avere sull’aiuto percepito dall’azienda è direttamente proporzionale alla gravità dell’infrazione soprattutto in senso comportamentale. La Segnalazione è il livello di negligenza più basso riferito ad una non conformità, si ha quando la violazione riscontrata è inferiore ad un livello minimo; la portata è considerata nulla. La segnalazione non determina penalità, tuttavia l’azienda viene inserita in particolari categorie di rischio per i successivi controlli. Se il livello della violazione, giudicata non intenzionale, è più alto si passa alla Negligenza (massima sanzione il 5% dell’intero premio aziendale) che, se Reiterata più volte nel corso dell’anno o nei due anni successivi, diviene Intenzionale, il che determina l’applicazione del livello massimo di penalizzazione che è pari al 20% dell’importo percepito. L’Organismo Pagatore responsabile può anche disporre, nei casi di particolare gravità, una sanzione che può giungere anche al 100 %. Inoltre si ricorda che molte delle norme della condizionalità se infrante, possono attivare sanzioni amministrative di diversa natura e rilevanza (segnalazione ad altre Autorità competenti). L’intenzionalità può essere anche riscontrata già nel primo controllo, in caso di non osservanza grave.

18 Vediamo ora, al fine di comprendere meglio il meccanismo della sanzione, come viene redatto un verbale di controllo e come si giunge alla percentuale di riduzione applicata

19 Atto o norma Esito controlloQuantificazione indici di verifica Punteggio ponderato Punteggi o totale e classe Riduzione Posit ivo Negati vo Portat a (p) Gravit à (g) Durata (d) [(p)+(g)+(d )]/3 Campo di condizionalità “CGO - ambiente” A 2  135135135 2,333(A.I) 1% A 3  135135135 7/3= 2,333 Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” A6/7/8  13513513500% Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali” 1.1  135135135 15/3= 5,00 9,333 (C. II) 3% 2.1  135135135 3.1  135135135 4.1  135135135 13/3= 4,33 3 4.2  135135135 4.4  135135135 Riduzione complessiva 4%

20 Atto o nor ma Esito controlloQuantificazione indici di verifica Punteggio ponderato Punteggio totale e classe Riduzione Positi vo Negati vo Portat a (p) Gravit à (g) Durata (d) [(p)+(g)+(d )]/3 Campo di condizionalità “CGO - ambiente” A 2  135135135 2,333(A.I) 1% A 3  (reiter. ) 1351351357/3= 2,333 Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” A6/7 /8  1351351350 0% Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali” 1.1  (reiter. ) 13513513515/3=5,00 0 9,333 (C. II) 3% 2.1  135135135 3.1  13513513513/3=4,33 3 4.1  135135135 4.2  135135135 4.4  135135135 Campo di condizionalità “CGO - ambiente” con reiterazione :1% x 3 = 3% Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” : 0% = 0% Campo di condizionalità “BCAA” con reiterazione :3% x 3 = 9% Riduzione complessiva: 12% (all’interno del 15% massimo) Stesso verbale in cui è riscontrata la reiterazione della non conformità

21 Alcune considerazioni rilevanti L’accertata intenzionalità determina un’applicazione di una sanzione del 20% L’O.P responsabile del controllo può ridurre al 15% od aumentare fino al 100% sulla base dei criteri previsti dall’articolo 48 (1c) del Reg. 796/04. Se l’azienda presenta un infrazione intenzionale in un Campo e 2 altre in altri due distinti Campi valutate rispettivamente al 3%,l’azienda sarà sanzionata al 26%. Se l’azienda presenta nel 2005 due infrazioni in 2 Campi da 3% e 5% e nel 2006 le infrazioni restano tali la sanzione sarà 3x3=9 + 5x5=15 totale 24%

22 ANALISI DEI SINGOLI VINCOLI

23 I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura 2000) sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali); 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b); 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione); 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio),.Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000 ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE) Sarà infine verificata in sede di controllo: Nel caso di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione all’interno delle aree protette, sarà la presenza in azienda della valutazione d’incidenza. In sostanza: Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini, annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza edilizia, DIA, ecc) e della valutazione d’incidenza (..impatto ambientale..). ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”

24 Con uno specifico allegato n. 4 la Regione Puglia definisce gli interventi che non richiedono la VALUTAZINE D’ INCIDENZA e cioè: Pratiche di allevamenti bradi e semi bradi Normali pratiche colturali Normali riconversioni colturali Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Interventi di restauro e risanamento conservativo Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE) ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000” Disposizioni della Regione Puglia

25 REGIONE PUGLIA Provincia Caa C.I.A. Numero aziende con tipologia di impegno barrato Casella 1 (ZPS) Casella 4 (ZVN) Casella 5 (SIC) 071FOGGIA 839 443 839 072BARI 1.156 705 1.156 073 TARANT O 706 170 706 074BRINDISI 11 61 11 075LECCE 59 135 59 TOTALE 2.771 1.514 2.771

26 ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Azienda che trasforma proprie materie prime per almeno i 2/3. Le acque di risulta sono assimilate a quelle bianche e non richiedono nessuna autorizzazione per lo smaltimento a meno di accertata presenza di sostanze pericolose. Questo atto introduce i seguenti obblighi generali: Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su pavimentazione impermeabile ed i contenitori per carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta tenuta. L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende Azienda che trasforma più di 1/3 di materie prime esterne deve disporre di Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99; deve inoltre garantire il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.


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