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Sviluppi del D.Lgs. 231/01 in materia ambientale e di salute e sicurezza e le attività degli organismi di vigilanza Napoli, 10 novembre 2009.

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Presentazione sul tema: "Sviluppi del D.Lgs. 231/01 in materia ambientale e di salute e sicurezza e le attività degli organismi di vigilanza Napoli, 10 novembre 2009."— Transcript della presentazione:

1 Sviluppi del D.Lgs. 231/01 in materia ambientale e di salute e sicurezza e le attività degli organismi di vigilanza Napoli, 10 novembre 2009

2  Classificazione navale valutazione dello stato di efficienza e conservazione delle imbarcazioni che le Società di Assicurazione devono conoscere per stimare i rischi relativi alle navi ed ai loro carichi.  Certificazione di sistemi qualità, ambiente, sicurezza, etica, rintracciabilità della filiera agroalimentare, LCA, EPD, sicurezza delle informazioni, siti internet, marcatura CE, di prodotto, di personale, in ambito ferroviario.  Servizi per l’industria valutazione della conformità degli impianti, dei prodotti, dei componenti, dei materiali, delle forniture alle normative nazionali ed internazionali, oltre che alle specifiche internazionali. Principali servizi offerti dal RINA

3 Direzione Generale Genova 5 Distretti operativi Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo 15 Sedi locali operative Ancona,Cagliari,Catania, Prato,Genova, Livorno, Napoli, Palermo,Pescara,Ravenna Spoleto,Torino,Udine, Venezia,Verona,Vibo Valentia Presenza territoriale RINA (Certificazione) in Italia (esclusi gli uffici navali e le agenzie) Gli uffici del RINA

4 D.Lgs. 123/2007 DoloColpa “Nell’interesse o vantaggio dell’ente”

5 D.Lgs n. 81/2008 Art. 30 comma 5 del D.Lgs. 81/08 In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale, definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

6 Nuovo comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08: Viene attribuito alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure, inoltre, dovranno essere recepite con decreto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il fine evidente è quello di incentivare la diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza attraverso procedure "semplificate" che rendano concretamente possibile l’adozione dei modelli anche da parte delle piccole e medie imprese. Principali integrazioni al D.Lgs. 81/08 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09 Il D.Lgs. 106 del 2009 segue..

7 segue.. Modifica comma 3 dell’ art. 16 (secondo periodo): In caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4". Rispetto alla precedente formulazione la modifica appare interessante. Si passa infatti da una vigilanza che si poteva svolgere "anche" attraverso i modelli a una vigilanza che consente al datore di lavoro di dimostrare la propria diligenza con l’adozione ed efficace attuazione del modello. Sembra quindi chiaro l’intento del legislatore delegato di incentivare l’adozione dei modelli 231 attraverso l’attribuzione di ulteriori strumenti di difesa al datore di lavoro ossia al primo garante della salute e sicurezza dei lavoratori...segue

8 Il D.Lgs. 106 del 2009 segue....segue Modifica comma 3-bis dell’ art. 51 del D.Lgs. 81/08: “Gli organismi paritetici... su richiesta delle imprese, rilasciano un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. L’art. 30 del D.Lgs. 106/09 introduce, come facoltativa, "l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza" ex art. 30, finalizzata a favorire la programmazione delle attività degli organismi di vigilanza.

9 La struttura dell’OHSAS 18001 I punti fondamentali che si ritrovano nella norma OHSAS 18001 e nella ISO 14001 sono: Requisiti generali ( General Requirements ); Politica ( Policy ); Pianificazione ( Planning ); Attuazione e funzionamento ( Implementation & Operation ); Controlli ed azioni correttive ( Checking & Corrective Action ); Riesame della direzione ( Management Review ).

10 Le LINEE GUIDA UNI-INAIL Sono uno strumento di indirizzo per la creazione di Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza, non prevedono attività di certificazione e ricalcano essenzialmente i principi sanciti dall’OHSAS 18001 senza però il relativo tono prescrittivo. Finalità Sequenza ciclica di un SGSL La Politica Pianificazione Struttura e Organizzazione del Sistema Rilevamento e analisi dei risultati e miglioramento del sistema

11 ART. 30 Comma 5 BS OHSAS 18001 e LINEE GUIDA UNI INAIL: Opportunità alternative o medesimo strumento Strumenti diversi con il medesimo scopo L’RT 12 del Sincert (ora ACCREDIA)

12 Certificazione OHSAS 18001 e relativo valore processuale  Documentabilità dei controlli.  Controlli da parte di soggetti competenti e indipendenti.  Documentabilità del sistema (non solo con documenti di origine interna).  Gestione sistematica del follow-up e delle criticità emerse.  Coinvolgimento sistematico e documentabile del management.  Pervasività documentabile del sistema.  Evidenza dei costi sostenuti e degli investimenti pianificati ed eseguiti.  Documentabilità del commitment dell’Alta Direzione. segue..

13 … e … da ultimo Un certificato emesso, a testimonianza di un percorso lungo e continuativamente monitorato, a fronte della verifica del rispetto delle Best Practices Internazionali, da parte di un Organismo Accreditato che utilizza ispettori Certificati secondo standard internazionali riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione...segue Certificazione OHSAS 18001 e relativo valore processuale

14 Reati ambientali Direttiva Comunitaria 99/2008 La Direttiva Comunitaria 99/2008 disciplina i nuovi reati ambientali tra cui rientrano il disastro ambientale, l’inquinamento ambientale, l’alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna, il traffico illecito di rifiuti, il traffico di materiale radioattivo o nucleare. Termini di attuazione: Il Governo viene delegato al recepimento - entro il 26 dicembre 2010 - della Direttiva 2008/99/CE sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che prevede la responsabilità delle persone giuridiche.

15 Reati ambientali Inquinamento marittimo La Direttiva 2005/35/CE disciplina i reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone sia fisiche che giuridiche ed affronta la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche. Sono da ritenersi reati le violazioni relative a scarichi effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell’acqua. La direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009 modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. Allo scopo di armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi sia da persone fisiche sia giuridiche, l’ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.

16 Reati ambientali Inquinamento marittimo Consiglio dei Ministri del 23/10/2007 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DIR.2005/35/CE

17 L’organismo di Vigilanza L‘Alta Direzione deve prevedere, nell'ambito della propria struttura, un organismo dotato della professionalità, responsabilità ed autorità per vigilare, in assoluta autonomia dai vertici dirigenziali, sul funzionamento e l'osservanza del sistema preventivo. “Un Organismo dell’Ente” No OdV in outsourcing. No delega alla pianificazione e alla gestione. No all’affidamento a terzi dell’iniziativa disciplinare e della gestione di flussi informativi. Si allo svolgimento da parte di outsourcer di alcune attività operative. Si all’assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti.

18 I compiti dell’OdV 1)vigilare sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service; 2)coordinamento con i vertici aziendali per l’adozione di sanzioni/provvedimenti in caso di violazioni; 3)vigilare sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati in relazione alla struttura aziendale; 4)aggiornamento del Modello, al fine dell’adeguamento dello stesso alle mutate condizioni aziendali, normative e/o socio- ambientali.

19 L’attività di Vigilanza Il RINA ha progettato ed applicato con successo su realtà industriali italiane di primaria importanza, una formula innovativa di verifica e monitoraggio nel tempo dell’applicazione del modello organizzativo utilizzato, in appoggio ed a supporto dell’attività dell’Organismo di Vigilanza interno all’organizzazione.

20 L’attività di Vigilanza L’attività di vigilanza può essere svolta utilizzando una molteplicità di sistemi, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici o prevedendo controlli casuali o a campione sulla documentazione e sulle registrazioni. Onde assicurare la continuità d’azione, è fondamentale strutturare un piano periodico di audit sul sistema, che monitori le prestazioni e verifichi il concreto e regolare funzionamento dei sistemi di controllo previsti. Tale approccio permette di verificare il livello di formazione/sensibilizzazione di tutti i soggetti che occupano posizioni chiave nel sistema di prevenzione adottato.

21 Le diverse tipologie di audit Attività di vigilanza sull’ambiente di controllo Tale attività è finalizzata alla disamina dell’adeguatezza del Modello, ossia dell’efficacia dello stesso nel prevenire comportamenti che potrebbero configurare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. L’analisi è focalizzata a rilevare l’ambiente di controllo e la sua coerenza rispetto agli standard di controllo di riferimento del Modello. Attività di vigilanza sui comportamenti Consiste nell’attività di verifica sul rispetto delle disposizioni del Modello e quindi dell’effettività e osservanza del Modello stesso (audit di conformità) e in particolare degli standard di controllo.

22 Reati Modello AttivitàModello Riflessioni Attuale metodologia utilizzata Conseguenze: modelli sempre più complessi che inseguono il legislatore Possibili soluzioni Conseguenze: modelli più vicini alle necessità operative delle società ed intrinsecamente più semplici e gestibili

23 Grazie per l’attenzione Achille Tonani Achille Tonani Certification and Services Division Head of Sustainability, Governance and Innovation Sector RINA S.p.A. Via Corsica, 12 Genova mobile +39 335 482686 tel. +39 010 5385301 aht@rina.org - www.rina.org Antonio Paolella Antonio Paolella Centre South Area Manager and Head of Napoli Office RINA S.p.A. Via del Fiumicello, 7 Napoli mobile +39 335 5693378 tel. +39 0816907720 anp@rina.org - www.rina.org


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